Ingiustificato recesso dalle trattative e risarcimento del danno
commento a sentenza Cassazione Civile, Sez. II°, 27/10/2006 n. 23289
Nella pronuncia in commento, avente ad oggetto una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale, quella dell'ingiustificato recesso dalle trattative, la Cassazione interpreta la nozione di "interesse negativo " in modo da ricomprendervi la retribuzione dell'opera intellettuale prestata in virtù dell'affidamento riposto nella conclusione del contratto. La Corte considera, infatti, il mancato pagamento di tale prestazione alla stregua di una perdita, presumendo l'equivalenza tra il guadagno che il lavoratore autonomo avrebbe percepito mettendo a frutto altrove la propria attività e quanto egli si atteneva dal contratto non concluso.
Il fatto
I membri della compagnia teatrale convenivano in giudizio l'Istituto Nazionale del Dramma antico Inda esponendo che detto Istituto, per il quale avevano già lavorato, li aveva convocati per mettere in scena uno spettacolo nella stagione estiva di alcuni teatri siciliani, pur senza la formale conclusione di un contratto d'opera. Ciascun artista, nei mesi successivi, aveva posto in essere l'attività preparatoria necessaria alla rappresentazione, ma, nell'imminenza dell'inizio delle prove dello spettacolo, l'Istituto teatrale aveva annullato la programmazione in modo ingiustificato, privando gli artisti della possibilità di lavorare altrove in quel periodo.
Di qui le domande attoree, volte ad ottenere, ciascuna in relazione alla propria posizione, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale (consistente nel compenso per l'attività già prestata e nell'equivalente del lucro cessante per le prestazioni pattuite e poi annullate), o per responsabilità precontrattuale, per la perdita di prestigio e di altre occasioni di lavoro.
L'Istituto Inda, costituitosi in giudizio, negava ogni titolo di responsabilità riguardo alla vicenda; eccepiva, quanto alla responsabilità contrattuale, l'assenza di un contratto con gli attori e, per quella precontrattuale, la mancanza di qualsivoglia colpa ad esso ascrivibile, tanto per l'annullamento dello spettacolo di apertura (dipeso dal mancato raggiungimento di un accordo economico con l'Azienda turistica del luogo), quanto per le successive repliche.
Il giudice di primo grado, ritenendo provata la conclusione dei contratti d'opera con gli attori ed indimostrata, invece, l'impossibilità sopravvenuta dell'Inda, condannava quest'ultimo al pagamento a favore di ciascun artista del compenso spettante per le prestazioni eseguite o pattuite, nonché al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa. Il successivo ricorso in appello dell'Inda veniva respinto ed il caso giungeva, così, al giudizio della Suprema Corte.
Tra i motivi cui l'Inda affidava il ricorso in Cassazione, particolarmente interessante appare il terzo, con cui si censurava la condanna al risarcimento del danno pronunciata in favore dei membri della compagnia teatrale, in quanto, tradizionalmente, il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale è limitato al c.d. "interesse negativo", ossia al pregiudizio derivante dall'aver affidamento nel contratto non concluso. Il ricorso veniva respinto; in particolare, per quanto riguarda il motivo in esame, la Corte, ribadita la natura precontrattuale della responsabilità gravante sul ricorrente, faceva rientrare nella nozione di interesse negativo, per le peculiarità del caso di specie, il risarcimento per l'opera intellettuale già prestata dai resistenti.
Trattative e responsabilità precontrattuale
Nella fattispecie sopra descritta ricorre l'ipotesi principale di responsabilità precontrattuale [1] , quella del recesso ingiustificato dalle trattative: essa si verifica quando una parte conduce le trattative al punto tale da far sorgere nell'altra il ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, per poi interromperle senza una valida ragione. Anche secondo la giurisprudenza [2] sono elementi necessari ai fini dell'insorgenza della responsabilità ex art. 1337 Codice civile nella fattispecie che ci occupa, l'affidamento di una delle parti (fondato su elementi univoci) circa la conclusione del contratto [3] , il recesso ingiustificato dell'altra parte e l'esistenza di un danno risarcibile, consistente nell'interesse negativo.
L'abbandono delle trattative, dunque, non è sempre fonte di responsabilità precontrattuale: in proposito, infatti, è stato correttamente osservato [4] che il contatto che si determina tra le parti per l'avvio di una trattativa non comporta, in sé, alcun obbligo di contrarre: ciascuna parte conserva, secondo la legge, il potere di revocare la proposta o l'accettazione fintanto che il contratto non sia concluso, senza che ciò integri una condotta illecita [5] . La stessa Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità ex art. 1337 Codice civile, nel caso di ingiustificato recesso dalle trattative, richiede il coordinamento fra il principio secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e il principio che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nelle trattative [6] .
Il principio di buona fede, applicato alle trattative, va inteso in senso oggettivo, quale limite all'autonomia negoziale delle parti, che nella fase precontrattuale devono condursi con correttezza, solidarietà e serietà; anche la giurisprudenza sul tema, infatti, quando richiama la "buona fede ", valuta poi di fatto il comportamento del contraente in termini di colpa [7] .
In particolare, la Corte di Cassazione afferma che a violare l'obbligo di buona fede non è necessario un comportamento soggettivo di mala fede, essendo sufficiente il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte [8] . La responsabilità precontrattuale sorge, infatti, non soltanto in presenza dell'intento doloso della parte, la quale agisca con il proposito di recare pregiudizio all'altra (ad esempio, iniziando o proseguendo le trattative senza l'intenzione di concludere il contratto); la buona fede può dirsi violata anche dal comportamento della parte che, senza la prudenza necessaria al rispetto dell'altrui libertà negoziale, induca l'altra a confidare nella conclusione del contratto (ad esempio, iniziando o proseguendo le trattative con leggerezza, ossia senza avere una sufficiente determinazione o senza verificare la concreta possibilità di concludere il contratto).
La responsabilità precontrattuale, allora, origina non dal recesso in sé considerato, ma dall'avere indotto, dolosamente o colposamente, l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.
Non è facile, peraltro, stabilire quando, nel corso delle trattative, possa dirsi sorto l'affidamento tutelabile, che, ingiustamente leso dall'immotivato recesso di controparte, comporti per il recedente l'insorgenza della responsabilità precontrattuale. Il confine tra legittima facoltà di revoca e rottura ingiustificata delle trattative andrà individuato volta per volta, con riguardo alla singola fattispecie, tenendo conto del modo, della durata e dello stato delle trattative [9] .
Sicuramente l'affidamento non coincide né con la semplice speranza nella conclusione del contratto, né con la certezza nella sua stipulazione; esso può dirsi sorto quando le trattative hanno raggiunto quello stadio per cui tutta una serie di circostanze faccia ritenere praticamente raggiunto l'accordo [10] . La possibilità che la rottura delle trattative determini responsabilità a carico del recedente è, naturalmente, tanto maggiore quanto minore è la tempestività del recesso; è una massima d'esperienza, infatti, quella per cui non l'inizio delle trattative, ma il loro progressivo sviluppo inducono la parte a fare affidamento sull'esito positivo delle stesse. Il protrarsi della contrattazione, infatti, dimostra l'interesse di una parte per l'affare ed induce l'altra a trascurare occasioni alternative.
L'affidamento, per essere ragionevole e dunque meritevole di risarcimento, deve essere incolpevole; il risarcimento sarà negato alla parte che si trovi in colpa per non avere verificato circostanze accertabili con criteri di diligenza medi [11] .
Prescindendo in questa sede dall'esame del dibattito concernente la natura della responsabilità precontrattuale [12] , l'onere della prova è regolato in modo conforme alla responsabilità extracontrattuale. Starà dunque al danneggiato provare che l'interruzione delle trattative ha leso un affidamento ragionevolmente creato dal comportamento della controparte; resta a carico del danneggiante, invece, la dimostrazione delle circostanze che hanno giustificato l'interruzione delle trattative, essendo il comportamento lesivo presuntivamente colposo, in quanto non conforme al modello di diligente rispetto dell'altrui libertà negoziale secondo un criterio di normalità [13] .
Ciò premesso, nel caso di specie la responsabilità precontrattuale del convenuto appare inconfutabile: infatti, sono molteplici le circostanze che giustificano l'affidamento riposto dagli artisti nella conclusione del contratto. Anzitutto, erano già intercorsi rapporti di lavoro con l'Inda, per cui la fiducia nella serietà della proposta era giustificata dal buon esito degli affari pregressi; le riunioni tenute con gli artisti, la pubblicità data allo spettacolo ed il suo inserimento nella programmazione avevano poi rafforzato la convinzione che lo spettacolo si sarebbe effettivamente tenuto; convinzione che era diventata quasi una certezza quando la compagnia era stata convocata e si era messa in viaggio per le prove dello spettacolo.
E' evidente, d'altronde, che tale affidamento è ascrivibile al comportamento colposo dell'Inda, il quale aveva imprudentemente ingaggiato gli artisti senza avere stretto un accordo economico con l'azienda del turismo del luogo e senza avere ottenuto alcun impegno per le repliche.
Il danno risarcibile
La Corte di Cassazione, affermata la natura precontrattuale della responsabilità gravante sull'Inda, nel liquidare il risarcimento del danno in favore degli artisti ha incluso nella nozione di "interesse negativo " la retribuzione dell'opera intellettuale da essi anticipata, in virtù del valore che essa assume quale corrispettivo del lavoro autonomo.
La pronuncia appare particolarmente interessante sotto questo profilo, discostandosi dall'opinione dominante in dottrina e in giurisprudenza, secondo la quale il risarcimento del danno, nei casi di responsabilità precontrattuale, sarebbe limitato al solo "interesse negativo ", ossia all'interesse che la parte aveva a non iniziare o proseguire le trattative rivelatesi infruttuose. Lo scopo della responsabilità precontrattuale sarebbe, infatti, unicamente quello di rimettere il danneggiato nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se non avesse contrattato con il danneggiante. Appare, dunque, estranea a questo ambito la tutela dell'interesse positivo, inteso come interesse all'adempimento del contratto, il cui risarcimento presuppone l'esistenza di un contratto efficace tra le parti [14] .
L'inadeguatezza del limite dell'interesse negativo è tuttavia emersa tanto in dottrina quanto in giurisprudenza in relazione al progressivo ampliamento delle fattispecie di responsabilità precontrattuale [15] : si evidenzia infatti come, in talune ipotesi di culpa in contrahendo, il risarcimento dovuto corrisponde non all'interesse negativo, bensì a quello positivo [16] .
A tale proposito, c'è chi osserva correttamente come i fatti dannosi che originano responsabilità precontrattuale sono accomunati semplicemente dal fatto di essere posti in essere prima della stipulazione di un contratto, e non certo dal tipo di interesse del danneggiato che essi ledono. Il comportamento del danneggiante, in sé considerato, può dunque colpire, per i suoi specifici caratteri e per le modalità concrete, tanto l'interesse contrattuale negativo quanto quello positivo dell'altra parte, per cui l'obbligazione risarcitoria potrà avere ad oggetto, a seconda dei casi, il danno negativo o quello positivo [17] .
In particolare, per quanto attiene all'ipotesi oggetto di questa pronuncia, ammesso che il comportamento lesivo consiste nella interruzione ingiustificata di trattative, giunte ad uno stadio tale da fare confidare ragionevolmente nel loro esito positivo, l'interesse della parte che subisce il recesso è indubbiamente quello alla conclusione del contratto, e non certo quello consistente nell'essere rimesso nella condizione precedente l'inizio delle trattative. L'affidamento sorto e "tradito " certo trova miglior ristoro nell'ottenere l'equivalente del vantaggio che sarebbe derivato da una regolare esecuzione del contratto.
La tutela del danneggiato, da un punto di vista economico, dovrebbe quindi condurre, nel caso di ingiustificato recesso dalle trattative, al risarcimento dell'interesse positivo. Tuttavia, da un punto di vista giuridico, l'interesse del danneggiante a recedere dalla trattativa non può essere totalmente sacrificato [18] ; la norma dell'art. 1337 Codice civile rappresenta un compromesso tra questi due opposti interessi, escludendo la rilevanza dell'interesse contrattuale positivo e ammettendo il risarcimento per quello negativo quando il recesso sia contrario a buona fede [19] .
Il danno negativo si identifica, in questa forma di illecito precontrattuale, con le perdite subite dalla parte che confidava ragionevolmente nella conclusione del contratto e si specifica, come danno emergente, nelle spese che la parte ha sostenuto nel corso delle trattative [20] , e, come lucro cessante, nei profitti che sarebbero stati conseguiti non partecipando alle trattative, in particolare nella perdita di altre favorevoli occasioni di stipulare un contratto [21] .
La retribuzione per l'opera intellettuale anticipata, dunque, non rientra tra le voci risarcibili a titolo di interesse negativo: essa presupporrebbe, infatti, la stipulazione di un contratto che in questo caso non risulta essere avvenuta. E' evidente, tuttavia, che nella fattispecie oggetto della pronuncia, l'interesse leso è anche quello positivo, perché il recesso dell'Inda è subentrato talmente a ridosso dell'inizio dello spettacolo che gli attori avevano già anticipato tutta l'attività preparatoria necessaria alla sua messa in scena.
E' interessante, allora, comprendere il ragionamento in base al quale la Corte, pur condizionata dal tradizionale limite dell'interesse negativo nel risarcimento del danno precontrattuale, è giunta ad ammettere la risarcibilità a tale titolo del compenso spettante agli artisti per la prestazione d'opera intellettuale fornita.
La Cassazione afferma che la mancata retribuzione dell'attività prestata si configura quale "perdita" per un lavoratore autonomo, il quale, se non fosse stato impegnato nell'inutile trattativa, avrebbe potuto altrimenti impiegare con profitto il proprio tempo e le proprie capacità. Il danno subito dagli artisti, dunque, è definibile quale mancato guadagno da perdita di occasioni alternative.
Nel caso di specie, tuttavia, non vi èprova né dell'esistenza di contratti alternativi, né, tantomeno, del corrispettivo in essi previsto per ciascun artista. E' dunque in base ad un ragionamento meramente presuntivo che la Corte, per includere la retribuzione dell'attività anticipata nel danno risarcibile, afferma l'equivalenza tra il guadagno che gli artisti avrebbero percepito altrove e quello che essi si attendevano dalla prestazione oggetto del (mai concluso) contratto con l'Istituto Inda.
Autrice: Chiavajoni Chiara - da: "I Contratti" n. 4/2007
Note:
1 Non deve fuorviare la qualifica di responsabilità contrattuale, data dal giudice di primo grado, che si fonda sulla ritenuta conclusione di un contratto d'opera tra le parti.
2 Cass. 30 agosto 1995, n. 9157, in GCM, 1995, 1568.
3 Sacco e De Nova, Il contratto, In Tratt. Dir. Civile, diretto da Sacco, Vol. II, Torino, 2004, 239-240, preferiscono parlare di fiducia nella serietà della trattativa, invece che di affidamento nella conclusione del contratto.
4 C. M. Bianca, Diritto civile, III, 1998, 168.
5 Eccezionale risulta, in tal senso, la tutela dell'affidamento che l'ordinamento prevede a favore dell'oblato che abbia accettato l'offerta fattagli e abbia dato inizio in buona fede all'esecuzione del contratto. Infatti, secondo l'art. 1328 Codice civile, qualora il proponente revochi la sua proposta, dovrà tenere indenne l'oblato delle spese e delle perdite subite. Osserva Monateri, (La responsabilità civile, in Tratt. Dir. Civ., diretto da Sacco, vol. III, Torino, 1998, 656-657) come in dottrina questa disposizione è servita tanto a confermare l'operatività dell'art. 1337 Codice civile nei casi in cui la revoca costituisca atto contrario a correttezza (cfr. Bessone, Rapporto precontrattuale e doveri di correttezza, in RTDPC, 1972, 692), quanto, al contrario, a negare la volontà del legislatore di prevedere un regime di responsabilità per recesso dalle trattative, perché la revoca della proposta- proposta che giustifica aspettative minori rispetto alla trattativa- comporterebbe l'indennizzabilità dell'oblato nell'unico caso dell'art. 1228 Codice civile.
6 Cass. 30 agosto 1995, n. 9157, cit.
7 Cass. 27 ottobre 1961, n. 2425, in Mass. Giur. It, 1961, 743. Consegue alla valutazione del comportamento in termini di colpa la considerazione che la responsabilità potrà essere esclusa o limitata qualora il grado di negligenza del danneggiato sia tale da rendere irrilevante il comportamento scorretto del danneggiante. Cfr. Monateri, Concorso di colpa e affidamento nella responsabilità precontrattuale, in RCP, 1985, 761. In dottrina, invece, c'è chi nega che il comportamento semplicemente colposo possa essere fonte di responsabilità precontrattuale, in ossequio alla norma dell'art. 1337 Codice civile, Cfr. Messineo, Il contratto in genere, in tratt. Cicu e Messineo, XXI, Milano, 1968, I, 302.
8 Cass. 30 agosto 1995, n. 9157, cit.; Cass. 30 marzo 1990, n. 2623, in GCM 1990, fasc. 3; Cass. 11 settembre 1989, n. 3922, ivi, 1989, fasc. 8-9; Cass. 18 gennaio 1988, n. 340, ivi, 1988, fasc. 1; Cass. 17 gennaio 1981, n. 430, ivi, 1981, fasc. 1. Nelle pronunce citate si esclude che, ai fini dell'accertamento di una responsabilità precontrattuale, debba essere data prova della verificazione di un particolare comportamento di malafede, né dell'intenzione di arrecare pregiudizio all'altro contraente. Concordi, in proposito, alcune sentenze di merito; tra le altre, Trib. Roma 14 maggio 1980, in TR, 1980, 531.
9 Cfr, Cass. 1 febbraio 1995, n. 1163, in GCM, 1995, 254; Cass. 14 ottobre 1978, n. 4626, in Mass. Giur. It., 1978, 1099.
10 Sacco e De Nova, cit., 236 ss. ritengono che l'affidamento implichi il consenso non inficiato da condizioni o riserve. Ciò si verifica, ad esempio, quando l'accordo è completamente raggiunto e rimane da tradurlo nella forma scritta necessaria per la validità del contratto o nel caso di promessa revocabile, ma formulata come certa.
11 Monateri, op. cit., 660.
12 Si ricorda che la giurisprudenza appare da tempo costante nel riconoscere natura extracontrattuale alla responsabilità ex art. 1337 Codice civile, confortata in tal senso da una pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 6 marzo 1976, n. 749, in GC, 1976, I, 1671). In dottrina, invece, coesiste l'opinione di chi, rifacendosi alla tesi di matrice tedesca (cfr. Jhering, Culpa in contrahendo oder Schadensrsatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertragen, in Jherings Jahrbucher, 4, 1861) attribuisce natura contrattuale a tale responsabilità (De Cupis, Il danno, Milano, 1986; Mengoni, Sulla natura della responsabilità extracontrattuale, in RDC, 1956, II; 362; Messineo, Il contratto in genere, cit., 365; Benatti, Culpa in contraendo, CeI, 1987, 304; Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 1993, 492), con quella di chi riconosce natura extracontrattuale alla culpa in contraendo (tra gli altri, Sacco, Il contratto, in Tratt. Vassalli, Torino, 1975, 676; Bianca, Diritto civile, III, cit., 159; Carresi, Il contratto, in Tratt. Cicu e Messineo, XXI, 2, Milano, 1987, 734; Sacco e De Nova, Il contratto, cit., 255) e con l'altra, che la farebbe rientrare, per le sue peculiarità, in un tertium genus di responsabilità, peraltro non ipotizzabile nel nostro diritto civile (De Martini, Invalidità del contratto del falsus procuratore e interesse contrattuale negativo, in GCCC, 1949, I, 295 ss.).
13 C.M. Bianca, op. cit., 170.
14 Monateri, op. cit., 663, ritiene che ammettere il risarcimento dell'interesse positivo in ambito precontrattuale significherebbe togliere la libertà di recedere dalle trattative, libertà che il nostro ordinamento garantisce anche a chi la eserciti scorrettamente.
15 Nella elaborazione dello Jhering (Culpa in contrahendo oder Schadensrsatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Vertragen, in Jherings Jahrbucher, 4, 1861), cui va il merito di avere teorizzato la responsabilità precontrattuale, l'interesse negativo era connesso al risarcimento del danno nelle ipotesi in cui il soggetto causi colpevolmente l'invalidità del contratto.
16 Ravazzoni, La formazione del contratto, II; Le regole di comportamento, Milano, 1974, 34 ss., 212 ss., con riguardo al dolo incidente e alla distruzione del bene nell'imminenza della conclusione del contratto; Trabucchi, Il dolo nella teoria dei vizi del volere, 329 ss., con riguardo al dolo negoziale incidente); Sacco, cit., 221 ss. in relazione alla distruzione della cosa oggetto del contratto in fieri e all'induzione dell'oblato a rifiutare una proposta ferma; Morello, Culpa in contrahendo, accordi e intese preliminari, in La casa di abitazione tra normativa vigente e prospettive, II, Aspetti civilistici, 130 ss., con riguardo al dolo incidente, al dolo in genere e alla violazione di accordi preliminari parziali o di obblighi di informazione); Portale, Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, in BBTC, 1982, I, 26). In giurisprudenza: Cass. 13 luglio 1968, n. 2521, cit., ha affermato la risarcibilità dell'interesse positivo in un caso di dolosa induzione a non concludere affari con terzi; Cass. 12 luglio 1980, n. 329, in GC, 1981, I, 329, nell'ipotesi in cui una parte aveva suscitato nell'altra il ragionevole affidamento circa la rinnovazione novennale di un primo rapporto contrattuale a tempo determinato; Cass. 23 febbraio 1952, n. 497, Giur. Compl. Cass. Civ., ha erroneamente riconosciuto al compratore il diritto al risarcimento dell'interesse positivo per la nullità della vendita provocata dal venditore.
17 Carnevali, Costanza, Luminoso, Della risoluzione per inadempimento, I, Bologna-Roma 1990, 363.
18 Ciò in quanto il danneggiante non è ancora vincolato da alcun contratto.
19 Si è osservato che il punto d'incontro tra queste opposte esigenze ha comportato la "conversione dell'aspettativa economica della vittima alla conclusione del contratto nell'aspettativa giuridica alla correttezza e lealtà nelle trattative ". Sacco, Il contratto, cit., 663, 667; Cass. 28 gennaio 1972, n. 199, in Giur. it., 1972, I, 1, 1316.
20 In dottrina manca un elenco del tipo di spese sostenute durante le trattative risarcibili a titolo di interesse negativo. Un utile tentativo di categorizzazione è stato compiuto da Bianca, Dir. Civile, III, cit., 179, che vi include i costi sostenuti per lo svolgimento delle trattative (trasferte, redazione di progetti, preventivià), e per la stipulazione del contratto (assistenza legale, notarile, imposte), nonché i costi necessari ad eseguire o ricevere la prestazione.
21 In dottrina (Messineo, cit., 305; Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm. Scialoja Branca, Bologna-Roma 1970, 213; Nanni, La responsabilità precontrattuale, in NGCC, 1989, 2, 137) e in giurisprudenza (tra le ultime, Cass. 20 agosto 1980, n. 4942, in RCG, Obbligazioni e contratto, n. 382; Cass. 11 gennaio 1977, n. 93, in Giur. It., 1977, I, 1, 1691), vi è una corrente minoritaria che limita la risarcibilità del danno derivante dalla rinunzia ad un contratto alternativo in pendenza delle trattative, solo quando questo abbia lo stesso oggetto e sia altrettanto o maggiormente vantaggioso di quello non concluso. Sempre riguardo alla risarcibilità di questo danno, alcuni giudici pretendono la prova della effettiva esistenza di un contratto alternativo che la parte avrebbe potuto stipulare se non fosse stata coinvolta nelle infruttuose trattative, (cfr. Cass. 26 maggio 1992, n. 6294, in NGCC, 1993, I, 351) mentre per altri è sufficiente la ragionevole possibilità che la parte lesa avrebbe potuto concludere un altro contratto.