Crisi di Impresa e Sovraindebitamento
L'AMMISSIBILITA' DEL PIANO DEL CONSUMATORE CON IL QUALE SI INTENDANO RISTRUTTURARE I SOLI DEBITI CONSUMERISTICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI MATURATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
E’ ammissibile il piano del consumatore con il quale si intendano ristrutturare esclusivamente i debiti consumeristici, di gran lunga prevalenti nella composizione del debito del ricorrente e, dunque, prevedente l’esclusione dal piano dei debiti maturati nell’ambito dell’attività imprenditoriale esercitata. E’ altresì ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che abbia maturato debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi aver riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all’attività imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito
Vai al Decreto di omologa 22/06/2021 del Tribunale di Grosseto
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LA CASSAZIONE INDIVIDUA I PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA ESDEBITAZIONE
Ribadendo un proprio indirizzo consolidato, il Giudice di legittimità ha precisato che “tra tutte le risultanze della procedura di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione, bisogna considerare anche l’entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l’ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest’ultima, indipendente dalla condotta del fallito), senza arrestarsi a rilevare la “irrisorietà” della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali, anche perché si tratta di un criterio valutativo nemmeno esplicitato nella norma” (Cass. 06/11/2024 n. 2805). Già nel passato la Cassazione ha censurato valutazioni di irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori circoscritte al raffronto tra l’attivo distribuito e il passivo totale, senza distinguere fra passività societarie e passività dei singoli soci, né considerare che il valore dell’attivo acquisito era ben superiore a quello poi realizzato (anche per le innumerevoli aste deserte), né infine tener conto dei valori consumati in prededuzioni durante il lungo corso della procedura. Ciò che conta, in ultima analisi, è che il soddisfacimento dei creditori concorsuali non risulti meramente simbolico. Ma, una volta che il debitore sia stato ritenuto “meritevole” per l’esclusione di tutte le ragioni ostative soggettive; ed una volta escluso che la misura di quel soddisfacimento sia talmente minima da coincidere, di fatto, con l’ipotesi dell’assenza di qualsivoglia soddisfacimento, la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura (ivi compresa la destinazione di risorse al soddisfacimento dei crediti prededucibili) dovrebbe tendenzialmente impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell’esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte.
Vai a Cassazione civile, sez. 1° (ord.), 06/11/2024 n. 28505
ANCORA SUL REQUISITO SOGGETTIVO DELLA ESDEBITAZIONE
In linea con la ratio ispiratrice della legislazione in materia di esdebitazione, nazionale e sovranazionale (istituto del c.d. discharge of debts previsto dalla legislazione americana e di alcuni paesi europei, in particolare dalla direttiva Insolvency), si deve ritenere, quanto al requisito oggettivo della avvenuta almeno parziale soddisfazione dei creditori, che si debba tener conto di tutte le risultanze della procedura e che, dal momento che tale valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, essa non possa ridursi ad una mera operazione “matematica” volta ad accertare che la percentuale erogata ai creditori non risulti irragionevole. Piuttosto, l’esame deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, come parametrata secondo una percentuale per un verso rispettosa di quel "favor" esplicitato dal legislatore e per altro verso rispettosa dell'equo interesse dei creditori. Nello specifico, fra le risultanze della procedura di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione, occorre considerare l’entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l’ammontare dei costi prededucibili, senza arrestarsi a rilevare la sola percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali, anche se di entità irrisoria. (Nella specie è stato cassato il provvedimento di rigetto dell’esdebitazione, fondato sulla circostanza che l’attivo della procedura fosse andato per la maggior parte a coprire i costi prededuttivi e solo in minima parte a favore dei creditori privilegiati). Per quanto concerne il requisito soggettivo, andrà escluso che la scarsa entità di soddisfazione dei creditori sia dipesa da eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatorie, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti da parte del debitore. Queste rientrerebbero nei requisiti ostativi elencati nel primo comma dello stesso art. 142 L.F., sostanzialmente corrispondenti a quelli recepiti nell'art. 280, comma 1, CCII, salvo il profilo della "recidiva".
Vai a Cass. Civ, Sez. 1° (ord.), 03/10/2024 n. 25946