Crisi di Impresa e Sovraindebitamento
L'AMMISSIBILITA' DEL PIANO DEL CONSUMATORE CON IL QUALE SI INTENDANO RISTRUTTURARE I SOLI DEBITI CONSUMERISTICI CON ESCLUSIONE DI QUELLI MATURATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
E’ ammissibile il piano del consumatore con il quale si intendano ristrutturare esclusivamente i debiti consumeristici, di gran lunga prevalenti nella composizione del debito del ricorrente e, dunque, prevedente l’esclusione dal piano dei debiti maturati nell’ambito dell’attività imprenditoriale esercitata. E’ altresì ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che abbia maturato debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi aver riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all’attività imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito
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LA CASSAZIONE INDIVIDUA I PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA ESDEBITAZIONE
Ribadendo un proprio indirizzo consolidato, il Giudice di legittimità ha precisato che “tra tutte le risultanze della procedura di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione, bisogna considerare anche l’entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l’ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest’ultima, indipendente dalla condotta del fallito), senza arrestarsi a rilevare la “irrisorietà” della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali, anche perché si tratta di un criterio valutativo nemmeno esplicitato nella norma” (Cass. 06/11/2024 n. 2805). Già nel passato la Cassazione ha censurato valutazioni di irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori circoscritte al raffronto tra l’attivo distribuito e il passivo totale, senza distinguere fra passività societarie e passività dei singoli soci, né considerare che il valore dell’attivo acquisito era ben superiore a quello poi realizzato (anche per le innumerevoli aste deserte), né infine tener conto dei valori consumati in prededuzioni durante il lungo corso della procedura. Ciò che conta, in ultima analisi, è che il soddisfacimento dei creditori concorsuali non risulti meramente simbolico. Ma, una volta che il debitore sia stato ritenuto “meritevole” per l’esclusione di tutte le ragioni ostative soggettive; ed una volta escluso che la misura di quel soddisfacimento sia talmente minima da coincidere, di fatto, con l’ipotesi dell’assenza di qualsivoglia soddisfacimento, la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura (ivi compresa la destinazione di risorse al soddisfacimento dei crediti prededucibili) dovrebbe tendenzialmente impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell’esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte.
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