I MEZZI DI PROVA NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO:
LA RECENTE GIURISPRUDENZA
Autore: Prof. Avv. Matteo De Pamphilis
Nell’ambito dei giudizi di separazione e divorzio, nonché nelle controversie inerenti all’affidamento, alla collocazione e al mantenimento dei figli, vengono in rilievo plurimi profili -patrimoniali e non- che le parti sono chiamate a dimostrare nel corso di un’attività istruttoria spesso serrata. In tale contesto, la casistica giurisprudenziale si è progressivamente arricchita di orientamenti concernenti il valore probatorio delle risultanze derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie. Nella trattazione che segue, intendiamo fornire alcuni spunti per orientarsi nella giurisprudenza formatasi in materia.
Le chat
Nei procedimenti di separazione, divorzio e in quelli relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, l'utilizzo di prove documentali di natura informatica, come le conversazioni via chat (es. WhatsApp, SMS, email), ha assunto un'importanza crescente. La giurisprudenza, inclusa quella di legittimità, ha delineato con precisione il loro valore probatorio, inquadrandole e regolamentandone l'ammissibilità e l'efficacia nel processo civile.
Le conversazioni telematiche, quali email, SMS e messaggi scambiati su piattaforme di messaggistica istantanea, sono riconducibili alla categoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. Tale norma stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne contesta la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Di conseguenza, la trascrizione o lo screenshot di una chat acquisisce valore di prova documentale piena, a condizione che la parte contro cui tale prova è prodotta non la contesti in modo specifico e circostanziato (v., recentemente, Trib. Bari, 10 settembre 2021, n. 3223; Trib. Lamezia Terme, 10 febbraio 2020, n. 106).
La medesima giurisprudenza ha inoltre chiarito che il disconoscimento, per essere efficace, non può essere generico o limitarsi a una mera obiezione sull'illegittimità dell'acquisizione per violazione della privacy. La parte che intende privare di efficacia probatoria la riproduzione informatica deve formulare una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, allegando elementi concreti che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta nel documento (Trib. Bari, 10 settembre 2021, n. 3223).
Anche la Corte di cassazione ha precisato che: l’onere di contestare la conformità dei documenti prodotti in copia agli originali sorge solo per la parte contro cui il documento è prodotto, e deve concretizzarsi “nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”. Il disconoscimento deve, quindi, essere chiaro, circostanziato ed esplicito e – al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione.
Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione (Cass. civ., 22 aprile 2010, n. 9526).
È poi fondamentale distinguere il disconoscimento previsto dall'art. 2712 c.c. da quello relativo alla scrittura privata (art. 215 c.p.c. e art. 2702 c.c.). Mentre il disconoscimento di una scrittura privata, in assenza di un'istanza di verificazione, la priva di qualsiasi efficacia probatoria, il disconoscimento di una riproduzione informatica non produce lo stesso effetto preclusivo. In quest'ultimo caso, la contestazione degrada la prova da “piena” a “liberamente valutabile” dal giudice.
La Corte di cassazione ha stabilito che, anche in presenza di un disconoscimento, il giudice non è vincolato a escludere il documento dal materiale probatorio. Egli può, infatti, accertarne la conformità all'originale e la veridicità del suo contenuto attraverso altri mezzi di prova, incluse le presunzioni (Cass. civ., 17 luglio 2019, n. 19155).
Nella prassi, una delle eccezioni più comuni sollevate contro la produzione di chat private è la violazione della normativa sulla privacy. Tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, prevalga sul diritto alla riservatezza, a determinate condizioni. In particolare, l’art. 6, par. 1, lett. f) e l’art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR consentono il trattamento di dati personali, anche sensibili, senza il consenso dell'interessato quando sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. La produzione in giudizio è quindi lecita, a patto che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento. Il giudice deve comunque operare un prudente contemperamento tra i due diritti, valutando la pertinenza e la non eccedenza dei dati prodotti rispetto alle finalità difensive (Trib. Lamezia Terme, 10 febbraio 2020, n. 106).
Entro tali limiti, le chat sono frequentemente utilizzate per dimostrare la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Messaggi scambiati con terzi possono costituire prova di una relazione extraconiugale e, di conseguenza, fondare una domanda di addebito della separazione. Tuttavia, è onere della parte che agisce per l'addebito dimostrare non solo l'infedeltà, ma anche il nesso di causalità tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Se la crisi coniugale era preesistente e la relazione extraconiugale ne è una conseguenza e non la causa, la domanda di addebito può essere rigettata (Trib. Bari, 10 settembre 2021, n. 3223).
In materia di affidamento dei minori, sotto l’egida del principio guida dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole (art. 337-ter c.c.), le conversazioni tra i genitori, o tra un genitore e terzi, possono essere decisive per valutare l'idoneità genitoriale. Ad esempio, possono rivelare condotte pregiudizievoli per il minore, disinteresse, tentativi di alienazione parentale o, al contrario, un atteggiamento collaborativo e costruttivo. La produzione di tali documenti è ammessa se rilevante ai fini della decisione sull'affidamento, sempre nel rispetto del preminente interesse del minore (Trib. Lamezia Terme, 10 febbraio 2020, n. 106).
Sebbene meno di frequente, le chat possono contenere ammissioni o discussioni relative alle reali condizioni economiche e patrimoniali delle parti (redditi non dichiarati, disponibilità di beni, tenore di vita) ovvero degli accordi raggiunti tra le stesse a latere del procedimento di separazione o divorzio (v. la nota e recentissima pronuncia di Trib. Catanzaro, 17 luglio 2025, n. 1620). Tali elementi possono essere utilizzati come indizi o presunzioni per la determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, in applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c. (Trib. Benevento, 30 marzo 2023, n. 798).
In conclusione, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha consolidato un orientamento che riconosce alle riproduzioni informatiche di chat un solido valore probatorio nei procedimenti di diritto di famiglia. Esse costituiscono un mezzo di prova documentale pienamente utilizzabile, la cui efficacia può essere neutralizzata solo da una contestazione specifica e circostanziata, e il cui utilizzo è legittimato dal diritto di difesa, che prevale, entro certi limiti, sul diritto alla riservatezza.
Le registrazioni audio e video
Principi analoghi valgono rispetto all’utilizzo in giudizio, quali mezzi di prova, di registrazioni audio e video, rispetto alle quali è però opportuno svolgere alcune precisazioni.
Infatti, in linea di principio, anche le registrazioni audiovisive rientrano tra gli elementi che possono essere utilizzati per fondare la decisione del giudice, purché siano pertinente alla causa e acquisite lecitamente. In tali casi, anch’esse valgono quali "riproduzioni meccaniche" ai sensi dell’art. 2712 c.c.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha così stabilito in modo costante che la registrazione di una conversazione effettuata da uno dei partecipanti alla stessa non costituisce un’intercettazione illecita e, pertanto, è una prova documentale ammissibile nel processo civile. Il partecipante alla conversazione, infatti, non fa altro che memorizzare su un supporto un fatto storico a cui sta assistendo. Tale registrazione è lecita anche se l’altro interlocutore non è a conoscenza della stessa (Cass. civ., 16 maggio 2018, n. 11999; Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747).
Quanto al valore probatorio di tali registrazioni, possono richiamarsi le considerazioni svolte in precedenza: esse "formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime" (in giurisprudenza, v. anche Cass. civ., 29 settembre 2021, n. 26417; Cass. civ., 30 giugno 2021, n. 18908).
Nei giudizi di separazione, le registrazioni possono essere utilizzate in particolare per dimostrare fatti rilevanti ai fini della pronuncia di addebito, comprovando violazioni dell'obbligo di fedeltà, violenza verbale o psicologica, nonché carenze di assistenza morale e materiale: registrazioni che attestano il disinteresse di un coniuge verso le necessità dell'altro o della famiglia. Con riguardo ai profili patrimoniali (rilevanti anche rispetto al mantenimento della prole), le registrazioni potrebbero essere utilizzare per comprovare la sussistenza di redditi non dichiarati e non tracciabili.
Quanto alle registrazioni riguardanti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli, la loro valutazione da parte del giudice è ancora più cauta, poiché il criterio guida è – come detto – il superiore interesse del minore. Esse possono essere utilizzate per dimostrare condotte di un genitore pregiudizievoli per i figli, l’inidoneità genitoriale, nonché condotte riconducibili alla discussa figura della cosiddetta alienazione parentale. Tuttavia, tali registrazioni, seppur tecnicamente lecite (se il genitore registrante è presente; Cass. pen., 31 gennaio 2025, n. 7338), potrebbero integrare condotte interpretabili dal giudice come manipolatorie e strumentali, potenzialmente dannose per l'equilibrio psicofisico del minore coinvolto nel conflitto genitoriale, con possibili conseguenze negative sulla valutazione della capacità genitoriale di chi ha effettuato la registrazione. Ciò, peraltro, nel contesto di un procedimento riguardante la tutela dell’interesse del minore, nel quale è specificamente disciplinato l’ascolto protetto, da parte del giudice, del minore stesso (art. 473-bis.5 c.p.c.).
Da ultimo, merita di essere precisato che vanno invece considerate illecite e, dunque, processualmente inutilizzabili, le registrazioni effettuate da una persona non presente alla conversazione (c.d. intercettazione ambientale) o in luoghi di privata dimora altrui, da chi non ha il diritto di essere presenti in quel luogo e in quel momento. Nella prospettiva in esame, merita di essere evidenziato che la casa familiare, dopo che uno dei coniugi se ne sia allontanato a seguito di separazione (anche di fatto), potrebbe essere qualificata come "privata dimora" esclusiva del coniuge che vi rimane, sicché il coniuge che si introducesse nell'abitazione dell'ex partner senza il suo consenso, per effettuare registrazioni, potrebbe vedersi contestato il reato di interferenze illecite nella vita privata. La prova così acquisita risulterebbe poi penalmente illecita e, di conseguenza, si porrebbe la questione della sua utilizzabilità nel giudizio civile.
Le relazioni investigative
La trattazione in ordine alla rilevanza probatoria delle registrazioni induce a fare un cenno conclusivo alla rilevanza probatoria delle relazioni redatte da servizi di investigazione privata, i quali spesso ricorrono a fotografie e videoregistrazioni.
In proposito, va chiarito che le relazioni investigative non costituiscono prova legale, come un atto pubblico o una confessione, ma rientrano nel novero degli elementi indiziari che il giudice può valutare liberamente, unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie. La giurisprudenza ha chiarito che nel processo civile vige un sistema di prove non tassativo, che consente al giudice di fondare la propria decisione anche su prove non espressamente previste dal codice, purché idonee a fornire elementi di giudizio (Cass. civ., 6 aprile 2023, n. 9507)
Un'importante pronuncia del Tribunale di Brescia (Trib. Brescia, 9 giugno 2021, n. 1559) ha qualificato le relazioni investigative come "allegazioni difensive", assimilabili alle perizie di parte, pienamente utilizzabili quali fonti di libero convincimento del giudice, anche se non confermate per via testimoniale. Esse – similmente alle perizie di parte – si configurano come allegazioni difensive, a cui è applicabile il principio di non contestazione. Questo significa che il contenuto della relazione, se non specificamente contestato dalla controparte, può essere ritenuto dal giudice come un fatto pacifico e provato, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
La relazione investigativa, pertanto, può assumere un'efficacia probatoria significativa, specialmente quando è dettagliata, corredata da documentazione (fotografie, video, ecc.) e i fatti in essa riportati non vengono smentiti da prove di segno contrario (Cass. civ., 5 marzo 2020, n. 6364).
Da ultimo, i giudici di merito hanno ritenuto che, in tema di prove documentali illecitamente acquisite per violazione della privacy, poiché manca nel codice di procedura civile una norma analoga a quella di cui all’art. 191 c.p.p. che sancisce l’inutilizzabilità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, nell’ambito civile esse sono ammissibili e liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e ciò in quanto l’eventuale illiceità si sarebbe verificata in una fase preprocessuale, senza ripercuotersi sugli atti stessi, e fatti salvi i profili di responsabilità penale (Trib. Milano, 09 maggio 2018, n. 5103; Trib. Brescia, 9 giugno 2021, n. 1559).
Di conseguenza, le prove raccolte dall'investigatore privato sono ammissibili e valutabili dal giudice, ferma restando la possibilità che chi ha commesso l'illecito possa essere chiamato a risponderne in sede penale o civile per la violazione della privacy.
Settembre 2025
Autore: Prof. Avv. Matteo De Pamphilis – tratto da www.altalex.com