Cassazione Civile, Sez. II°, 27/10/06 n. 23289

 

Pres. VELLA Antonio
Est. MENSITIERI Alfredo

ISTITUTO NAZIONALE DRAMMA ANTICO INDA   c/   M.E.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 7 gennaio 1998 M.E. (regista teatrale), C.E. (aiuto regista) G.G. (scenografo e costumista) e T.C. (assistente alla scenografia ed ai costumi) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, esponendo che, nel marzo-aprile 1997, erano stati contattati dall'Istituto, per il quale avevano già lavorato, per mettere in scena il Miles gloriosus di Plauto nella stagione estiva del Teatro di (OMISSIS) e di alti siti archeologici.

In particolare al M. era stato chiesto di elaborare il testo della commedia e poi, scelti gli attori, di dirigere, con l'aiuto della C., le prove e gli spettacoli; al G. di preparare, con l'aiuto della T., le scene ed i costumi.

Come da accordi orali ed a seguito di diverse riunioni, testo, progetto e modello di scena costumi e distribuzione delle parti erano stati approntati nei mesi successivi; nel giugno 1997 l'INDA aveva inserito la rappresentazione, già del resto annunciata e ripetutamente pubblicizzata, nel calendario ufficiale della stagione.

Senonché, già convocata la Compagnia il 25 giugno a (OMISSIS) per l'inizio delle prove, il 23 l'INDA aveva comunicato telefonicamente l'annullamento della produzione. Di qui le domande degli attori di ottenere, in relazione alla posizione di ciascuno e per gli importi variamente quantificati, i compensi spettanti per l'opera già eseguita e/o l'equivalente del lucro cessante per le prestazioni pattuite ed annullate e/o il risarcimento dei danni per la perdita di prestigio e di altre occasioni di lavoro.

Si costituiva il convenuto eccependo l'incompetenza per territorio e per materia del Tribunale adito (questioni non più rilevanti) e segnalando, nel merito, che nessun contratto, che avrebbe dovuto avere necessariamente forma scritta, era stato mai stipulato con gli attori. Quanto all'ipotesi di responsabilità precontrattuale, sottolineava l'assenza di ogni sua colpa, la disdetta essendo dovuta al mancato accordo economico con l'Azienda turistica di Trapani ed all'annullamento delle repliche programmate in teatri diversi da (OMISSIS).

Assunte solo in parte le prove orali offerte, il primo giudice, con sentenza del 21 febbraio 2000, riteneva provata, per documenti e testi, la conclusione dei contratti d'opera ed indimostrata, invece, la sopravvenuta impossibilità invocata dall'INDA; liquidava, quindi, con rivalutazione ed interessi, distintamente a ciascuno degli attori, i compensi spettanti per le prestazioni eseguite o pattuite, nonché un importo equitativo a titolo risarcitorio.

Proposto gravame dal soccombente Istituto, con sentenza del 19 marzo 2002^ la Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante alle maggiori spese del grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'INDA sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i quattro intimati.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione ed errata applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per avere la Corte del merito accolto una domanda di risarcimento del danno basata su responsabilità precontrattuale, sebbene gli attori avessero proposto domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale.

La doglianza è infondata giacché, come risulta dalla esposizione dei fatti riportati nella sentenza impugnata e dalla lettura degli atti, consentita in questa sede essendo stato denunziato un vizio "in procedendo", gli attori, attuali intimati, proposero una domanda risarcitoria basata, in alternativa, su contratto o su responsabilità precontrattuale.

Ipotesi, come correttamente ritenuto in sentenza, entrambe in fatto da sempre alternativamente evocate dagli attori e disgiuntamente discusse dal convenuto - vedi in particolare la pagina 8 dell'atto di appello).

Con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 253 c.p.c. e degli artt. 1337 e 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Contesta il ricorrente la mancata ammissione di mezzi di prova testimoniale, nonostante la loro chiara rilevanza al fine di escludere la responsabilità ascritta ad esso INDA. Ha affermato la Corte milanese, escludendone l'ammissibilità anche in sede di appello, che dei due capitoli di prova, ricusati in primo grado e riproposti dall'INDA sul tema della sua responsabilità precontrattuale, il primo (l'INDA ebbe a sospendere la rappresentazione in quanto non si era raggiunto un accordo sugli aspetti economici con l'Azienda autonoma per il turismo di Trapani") nulla diceva circa le ragioni e le colpe di questa mancata intesa, né teneva conto del fatto che quegli "aspetti economici", se così essenziali, dovevano essere appunto dall'INDA definiti prima di creare affidamenti da parte degli artisti; il secondo ("l'INDA ebbe a sospendere la rappresentazione in quanto le repliche successive che dovevano tenersi a Morgantina, Gela, Paestum, Sarsina ed Urbisaglia erano state annullate senza alcuna responsabilità da parte dell'INDA"), similmente non indicava paternità, ragioni e tempi di questi annullamenti e solo genericamente postulava l'assenza di colpa dell'Istituto.

Aggiungendo, a tal proposito, quel giudice che era francamente incredibile che "nelle ultime ore" si fossero accumulati tanti unilaterali ed ingiustificati recessi, quando evidentemente, invece, con colpevole leggerezza l'Inda, a giugno inoltrato, non aveva ancora ottenuto alcuno dei necessari impegni per le repliche (né aveva raggiunto l'accordo economico con lo stesso Ente di Trapani).

Ebbene, tale giudizio di genericità ed irrilevanza della prova testimoniale dedotta dall'attuale ricorrente, in quanto sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici, nel contesto della discrezionalità della valutazione del giudice del merito in "subiecta materia", è insindacabile nell'attuale sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denunzia, infine, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3,violazione ed errata applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1337 c.c. Si censura la statuizione di condanna al risarcimento del danno non essendosi considerato che, in tema di responsabilità precontrattuale, come quella del caso concreto, il danno risarcibile è unicamente quello consistente nelle perdite derivate dall'aver fatto affidamento sulla conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (interesse negativo).

In ogni caso mancherebbe la prova del compimento, da parte degli attuali intimati, delle prestazioni previste nel contratto stipulando.

Anche tali ultime doglianze non si sottraggono alla sorte delle precedenti.

Con motivazione congrua, esente da vizi logici e da errori di diritto e pertanto insindacabile nell'attuale sede, la Corte territoriale ha in proposito statuito:

1. La responsabilità precontrattuale dell'INDA appariva particolarmente evidente specie per l'intempestività della rottura delle trattative con gli artisti, giunta solo a ridosso dell'inizio delle prove, quando regista ,sceneggiatore e costumista avevano già eseguito "sulla parola" i rispettivi compiti preparatori e la Compagnia era già in viaggio per la Sicilia, tal che per tutti era manifestamente troppo tardi per trovare occasioni alternative di lavoro durante la stagione estiva.

2. Era ben vero che, trattandosi di responsabilità precontrattuale, l'obbligo risarcitorio, indubbiamente gravante sull'INDA, stante la sua condotta colposa, incontrava il limite del cd. interesse negativo, ma era anche vero che, nel caso di specie e, con riferimento alla peculiarità della condotta illecita, rientrava in tale concetto (oltre al mancato guadagno per le altre occasioni contrattuali perdute) anche la congrua retribuzione della (sola) opera intellettuale già eventualmente anticipata (alla stessa stregua delle spese in ipotesi sostenute durante le trattative). Ciò in quanto anche il mancato pagamento di una prestazione intanto eseguita per giustificabile affidamento, costituiva una "perdita" per chi viveva di lavoro autonomo, giacché quelle capacità e quel tempo produttivo ben avrebbero potuto essere destinati ad altro remunerato lavoro.

3. Tenute ferme le voci di danno in concreto individuate dal primo giudice, legittimamente nella determinazione degli stessi era stato fatto riferimento ai parametri remunerativi adottati dalle stesse parti in precedenti, analoghe occasioni contrattuali mentre, in particolare, la documentata pubblicità negativa data dalla stampa all'accaduto, costituiva riscontro sufficiente della lesione del prestigio professionale degli artisti, tal che infondato era l'assunto che tali ultimi danni fossero stati liquidati in assenza di prova.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto, mentre la peculiarità della vicenda processuale induce il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.