COSA SI INTENDE PER FEDELTÀ NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO E NELLA GIURISPRUDENZA ?
L’art. 143 c.c. stabilisce, al secondo comma, che «dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà», oltre all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Ma la giurisprudenza come interpreta il concetto di fedeltà?
Il dovere di fedeltà, secondo i giudici, consiste nell’impegno, che ha ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, vale a dire di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale che vi è fra i coniugi in un matrimonio.
In tale contesto, la fedeltà sessuale, ovvero l’astensione da rapporti sessuali con soggetti terzi, è solo un aspetto di un concetto di fedeltà più ampio, che si costruisce sul rispetto della dignità e della sfera emotiva dell’altro coniuge all’intero di un rapporto caratterizzato, appunto, dall’affectio coniugalis.
In tal senso, Cass. Civ., Sez. I, nella sentenza 9/10/2012, n. 17196, dispone che il dovere di fedeltà va «inteso come impegno globale di devozione, comprensivo della fedeltà sessuale», Cass. Civ., Sez. I, nella sentenza 1/6/2012, n. 8862, secondo cui «l'obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l'armonia interna tra essi (in tale ambito, la fedeltà sessuale è soltanto un aspetto, ma sicuramente, rilevante)», Cass. Civ., Sez. I, nella sentenza 11/8/2011, n. 17193, per la quale il dovere di fedeltà va individuato nella cosiddetta «affectio maritalis».
O ancora Cass. Civ., Sez. I, nella sentenza 11/6/2008, n. 15557, la quale dichiara che «L'obbligo della fedeltà deve essere inteso non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, avvicinandosi la nozione di fedeltà coniugale a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune», Cass. Civ., Sez. I, nella sentenza 18/9/1997, n. 9287, secondo cui il dovere di fedeltà va inteso «inteso non solo come impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi, ma anche come impegno di non tradire la fiducia reciproca» ovvero «di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio e non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali».
Se questo è il concetto di fedeltà, ne consegue che vengano in rilievo anche altre condotte del coniuge che non consistono in meri rapporti sessuali con un soggetto terzo, ma in comportamenti diversi che sono però idonei a ledere il rapporto di reciproca fiducia.
In tal senso, sono state ritenute rilevanti le sole effusioni affettuose: Cass. Civ., Sez. I, ord. 8/5/2023 n. 12190 ha stabilito che «non è richiesta la prova dell'infedeltà e la flagranza dell'amplesso, essendo sufficienti le sole effusioni affettuose, compatibili con il luogo pubblico e allo stesso tempo sintomatiche di un rapporto amoroso, intimo, fisico; effusioni che possono desumersi anche dal contenuto di messaggi inviati dal coniuge fedifrago all'amante».
Rilevanti anche, secondo Cass. Civ., Sez. I, nella sentenza 7/9/1999, n. 9472 gli «approcci pubblici e insistenti della moglie verso un altro uomo, pur non sfociati in rapporti sessuali».
O anche un «atteggiamento di intimità con una donna, che, secondo la comune sperienza, induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale».
Oppure altresì sms amorosi, secondo Cass. Civ., Sez. I, 6/3/2017, n. 5510.
Conformemente, in punto semplici effusioni e messaggi amorosi anche: Cass. Civ., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass. Civ., Sez. I, n. 19555/2013; Cass. Civ. n. 17825/2013). Ad esempio, sono state ritenute violazioni del dovere di fedeltà anche manifestazioni affettuose con un terzo, provate da relazione investigativa e da materiale video-fotografico: Cass. Civ., Sez. I, 30/5/2023, n. 15196.
Anche il tradimento “virtuale” è condotta idonea a compromettere la fiducia tra due coniugi: Cass. Civ., n. 9384/2018; Cass. n. 14414/2016; Cass. Civ. n. 9384/2018).
Nello stesso senso pure la giurisprudenza di merito.
Trib. Genova, nella sentenza 17/3/2008 parla di “infedeltà apparente”, che determina violazione dell’obbligo di fedeltà anche se non si è sostanziata in un adulterio: «In tema di separazione tra coniugi, in merito alla c.d. infedeltà apparente, la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., allorquando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui essa relazione è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge». O Corte d’Appello di Genova nella sentenza 18/1/2008, per la quale anche una «frequentazione che non integri effettiva violazione del dovere di fedeltà può costituire motivo di addebito allorquando sia posta in essere con modalità che, facendo ipotizzare la sussistenza di una relazione extraconiugale, per ciò solo ed anche in difetto di effettivo adulterio costituiscano motivo di offesa al decoro ed alla dignità del coniuge».
Conformemente Trib. Firenze n. 1362/2021; Cass. Civ. n. 15557/2008; Cass. Civ. n. 29249/2008; Cass. Civ. n. 3511/1994).
Analogamente anche l’iscrizione a siti di appuntamenti è stata ritenuta violazione del dovere di fedeltà (Cass. Civ. ord. 9384/2018) o la dichiarazione di essere single sul proprio profilo (Trib. Palmi 7/1/2021).
E’ evidente che, intendendo in tal modo il dovere di fedeltà, possono venire in rilievo anche comportamenti quali intrattenere conversazioni a sfondo sessuale in chat con altre persone, l’invio di messaggi di natura erotica a soggetti terzi, l’iscrizione a siti di incontri, mail che facciano presupporre un coinvolgimento emotivo verso terzi e così via.
Autrice: Avv. Monica Bombelli (www.filodiritto.it – Novembre 2023)