Sentenza Tribunale di Roma, 8 luglio 2005

(massime)

 

In presenza di una clausola statutaria di prelazione non dettagliata, al fine di stabilire se il soggetto passivo del rapporto di prelazione abbia l'obbligo di indicare anche il nome del terzo interessato all'acquisto, si deve ricorrere ai criteri di cui agli art. 1362 ss. c.c., individuando le finalità che la clausola tutela, sì che l'indicazione del nominativo del terzo è da ritenere necessaria tutte le volte in cui la clausola di prelazione - alla stregua degli elementi del caso concreto forniti dal tipo sociale, dalla compagine societaria preesistente, dall'entità della percentuale da trasferire, ecc. [...] - risulti posta anche a tutela dell'interesse del socio ad influire, mediante la sua decisione se acquistare o no, sulla possibilità di ingresso in società di un soggetto a lui non gradito.

La domanda del socio pretermesso, fondata sulla violazione del patto di prelazione, può condurre alla dichiarazione di inefficacia assoluta del contratto di vendita all'acquirente e non, invece, a quella di nullità, in quanto questa non è sanzione disponibile dalle parti, ma consegue per legge alla violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c., con la conseguenza che sono consentite successive integrazioni della fattispecie che rendano pienamente efficace il contratto di vendita della partecipazione sociale in favore del terzo (nella specie, la detta efficacia si è prodotta in virtù di rinuncia del socio al diritto di prelazione).

Qualora lo statuto di una società accordi a ciascun socio il diritto di prelazione in caso di vendita della partecipazione da parte di un altro socio, il diritto del primo, dopo detta comunicazione, e con riferimento all'operazione cui si riferisce, è ben suscettibile di rinuncia, vertendosi in tema di posizioni disponibili, purché la stessa si riferisca ad una progettata alienazione del bene e il rinunciante sia a conoscenza di tutte le condizioni di vendita.

Come tutti i comportamenti negoziali per i quali non sia prevista una forma solenne, anche la rinuncia può essere manifestata con comportamento concludente, sempre che sussistano in concreto elementi idonei a manifestarlo.