Tribunale di Roma

Sezione XI°

Sentenza 13 luglio 2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE

in persona della dott.ssa Benedetta Thellung de Courtelary, in funzione di giudice unico,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 81.066 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2005, vertente

TRA

C. A. e S. S., con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini 96, presso lo studio del procuratore avvocato Alessandro Tortora, rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE ATTRICE

E

G. A. S.r.l., con domicilio eletto in Roma, via Caroncini 6 , presso lo studio del procuratore avvocato Giovanni Fronticelli Baldelli, rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: risoluzione per inadempimento.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il giorno 23 novembre 2005 C. A. e S. S. hanno citato G. A. S.r.l. ed hanno spiegato le seguenti conclusioni:

«1. Accertare il grave vizio di difformità e di conseguenza l'inadempimento posto in essere dalla G. A. S.r.l. e dichiarare di conseguenza risolto per solo fatto è colpa di quest'ultima il contratto di prestazione d'opera stipulato e finalizzato alla organizzazione per la fornitura di cibi e servizio per il ricevimento del 25 giugno 2005 in occasione delle nozze tra A. C. e S. S. e di conseguenza, 2. Condannare la G. A. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti danni morali, esistenziali e di immagine subiti dagli attori, che si quantificano in una somma non inferiore a ? 50.000,00 cadauno e quindi per un totale non inferiore a ? 100.000,00 o in quella somma che l'Ill.mo giudice riterrà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo. 3. Condannare ulteriormente la G. A. S.r.l., con spese a carico, ad effettuare la pubblicazione integrale dell'emittenda sentenza su di un quotidiano, nella parte riservata alla cronaca di Roma, e abbia rilevanza nella città di Roma e provincia, quale ulteriore risarcimento del danno d'immagine personale e professionale subito dagli attori».

Gli attori, volendo riassumere la lunga e minuziosa esposizione contenuta nella citazione, hanno lamentato la qualità particolarmente scadente del loro banchetto nuziale, sia dal versante della quantità, assolutamente insufficiente, dei cibi forniti, sia dal versante della durata del banchetto, protrattosi per molte ore con attese estenuanti tra una portata e l'altra, sia dal versante del comportamento dei camerieri, mostratisi scortesi e talora insolenti.

Costituito il contraddittorio, G. A. S.r.l. ha resistito alla domanda e spiegato riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento del corrispettivo pattuito.

La causa, istruita con prova testimoniale e produzione di documenti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente decisa sulle conclusioni indicate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. - La domanda è fondata nei limiti che seguono.

§ 2. - Queste le risultanze della prova testimoniale.

Teste C.: «Non so dire quanti camerieri fossero presenti rispetto a quelli previsti, però posso dire che servizio sin dall'inizio era lento. Confermo il capitolo nel senso che io ero una delle persone che non ha ricevuto il primo e la ragazza che era con me ha ricevuto come risposta "sei arrivata tardi". Preciso che questa persona si chiama Giulia Gessi. Sì, ho assistito alle spiegazioni che gli sposi chiedevano al Sig. Angelo e questi effettivamente si è scusato ed era imbarazzato. Si ricorda che l'acqua era poca ed era calda. Effettivamente nella mia porzione ed in quella della mia ragazza vi era poco o niente. Confermo la circostanza a me è capitata mezza patata e nel mio tavolo alcuni non hanno ricevuto il contorno. Confermo il capitolo gli sposi chiesero al signor Angelo di non presentare porzioni come quelle sopra descritte. Ho seguito gli eventi in quanto era palese il nervosismo degli sposi e gli amici cercavano di fare qualcosa e di aiutare. Sì, ricordo che ad un certo punto il signor Angelo ammise che vi erano dei problemi nelle porzioni di cibo, che era stato avvisato il figlio del titolare era venuto ma che si era allontanato senza affrontare gli sposi. Preciso che il dolce veniva servito al buffet e non ai tavoli. Confermo la circostanza questo succedeva intorno all'una di notte. Confermo la circostanza ero presente a questo ultimo momento alle ore 3,30».

Teste M.: «Non so quanti camerieri fossero previsti ma sicuramente vi è stata una lentezza nel servizio memorabile. Confermo la circostanza, non ho avuto il primo ed il cameriere mi ha risposto "è finito". Altri invitati che a loro volta non avevano avuto il primo ricevettero delle risposte maleducate tanto che vi furono dei battibecchi con gli ospiti e i camerieri. Ricordo che i camerieri erano maleducati e scortesi. Confermo il capitolo effettivamente ho accompagnato gli attori dal responsabile del servizio il quale ha riconosciuto che vi erano dei disservizi e si scusò anche per quanto riguarda il comportamento del cameriere. Preciso che ho accompagnato lo sposo perché non solo collega ma anche suo amico ed il rinfresco stava assumendo dei risvolti poco piacevoli, per esempio io ero seduto al tavolo di fianco al direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, avvocato Arsenio Tortora, e al nostro tavolo stavano cominciando ad uscire battute ironiche sul fatto che il servizio fosse così cortese. Io personalmente sono il dirigente del servizio immobiliare dell'INPGI, quindi per solidarietà ad un amico il quale era palesemente turbato, ho accompagnato sia lui che la moglie dal Sig. Angelo. Confermo il capitolo [capitolo 10 concernente la mancata somministrazione di bottiglie d'acqua]. Confermo il capitolo e al mio tavolo proprio sulla esiguità delle porzioni di pesce vennero fatti commenti ironici. Confermo il capitolo [capitolo 15 concernente la scarsità dei contorni]. L'esiguità delle porzioni di pesce e di contorno le rilevai non solo al mio tavolo ma anche agli altri tavoli in quanto i commenti passavano da un tavolo ad un altro in quanto i commenti passavano da un tavolo ad un altro e venivano riportati agli sposi i quali, sempre più agitati, chiesero ai camerieri di non servirne più. Ricordo che vi era anche una portata di carne di dimensioni minime. Anche agli altri invitati seduti al mio tavolo è stata portata la porzione di carne sempre di minime dimensioni. Confermo quanto mi si legge [capitolo 20, concernente l'ammissione da parte del signor Angelo del verificarsi di "un problema", nonché l'arrivo del "figlio del proprietario", allontanatosi senza prendere contatto con gli sposi). Ricordo che i dolci arrivarono tardissimo. La porta venne servita costringendo noi invitati ad una lunghissima fila tanto che molti ospiti desistettero andando via prima che venissero serviti i gelatini. Confermo quindi il capitolo 28. Vero quanto mi si legge. Confermo di essere rimasto fino a tardi in quanto libero da impegni familiari. Ricordo la sposa in lacrime. Io accompagnai lo sposo dal Sig. Angelo il quale finalmente ci spiegò tutte le circostanze enunciate nel capitolo [capitolo 30 concernente la giustificazione fornita dal Sig. Angelo circa un disguido occorso tra le due sedi operative della società convenuta».

Teste B.: «Premesso che nell'occasione di cui al processo io rappresentavo l'impresa A. e quindi ero la persona di riferimento al quale gli sposi potevano rivolgersi in caso di problemi. Attualmente mi occupo di catering per la A. come consulente esterno. È vero quanto mi si legge, solo ad un tavolo di otto persone non fu servita la porzione di cavatelli, perché con ogni probabilità su richiesta degli invitati erano arrivati più tardi e affamati, i camerieri hanno servito non mezza porzione di cavatelli ma una porzione intera, di tal che i cavatelli sono mancati. È vero quanto mi si legge. Posso dire che il menù era stato bilanciato in modo equilibrato per occasioni di questo tipo, ossia antipasto e 'aperitivo sostanzioso, primi normali, secondi sufficienti ma non abbondanti data anche la particolarità del menù stesso e della ricetta prescelta come secondo. Preciso di essermi assentato per circa un'ora perché mancava l'acqua minerale e ho dovuto procurarla altrove. Durante la mia assenza so che ci sono state rimostranze degli invitati nei confronti dei camerieri io non ho assistito ad episodi di maleducazione nei confronti degli invitati».

Teste M.: «Ero invitata al matrimonio in quanto molto amica della signora S.. È vero quanto mi si legge ho potuto constatare che c'era una lentezza nel servizio; alcuni tavoli avevano già il primo, mentre ad altri tavoli il primo arrivava dopo un tre quarti d'ora con la pietanza ormai fredda. Quanto alla mancanza di uno dei camerieri, la circostanza mi è stata riferita subito dalla signora S.. È vero quanto mi si legge. Addirittura al mio tavolo vi è stato un alterco tra un cameriere e un ragazzo per il modo poco gentile con cui il cameriere ha servito la pasta. Il ragazzo si chiama A. e non ricordo bene il cognome perché amico di una conoscente. Non so bene il numero comunque tante persone non hanno avuto i cavatelli. Posso affermarlo con certezza, i tavoli erano molto vicini e c'era un vociare sul fatto che non servivano i cavatelli. È vero quanto mi si legge. Io mi sono alzata con gli sposi anche se non ricordo di essere entrata nelle cucine e non ricordo questo signor A.. Io ho potuto solo accorgermi che la persona dell'impresa A. aveva l'espressione rammaricata. La signora S. mi disse che avevano giustificato l'accaduto con dei disguidi tra le due sedi della società. È vero quanto mi si legge [capitolo 10]. È vero quanto mi si legge [capitolo 14, concernente l'esiguità della portata di pesce]. È vero quanto mi si legge. Al mio tavolo le verdure non c'erano o c'era mezza portata. È vero quanto mi si legge. Gli sposi si alzavano in continuazione per chiedere spiegazioni. È vero quanto mi si legge. La signora S. mi riferì subito dopo che il responsabile aveva telefonato al proprietario in quanto la quantità di cibo era effettivamente insufficiente che il proprietario aveva ammesso che c'era stato un disguido tra le due sedi nell'invio della quantità di cibo. È vero quanto mi si legge. Abbiamo fatto la fila per prendere la torta. Preciso che i dolci sono stati serviti oltre l'una di notte. La collocazione era a bordo piscina in un punto stretto e i camerieri per la metà già stavano sparecchiando i tavoli e dunque si era creata una lunga fila per avere la torta. È vero quanto mi si legge [capitolo 28, concernente la mancata consumazione dei dolcetti serviti dopo la torta nuziale]. È vero quanto mi si legge. Mi sembra di riconoscere il signor Angelo nella persona qui presente in aula. Il signor Angelo ha ammesso che per un disguido tra le due sedi è arrivato meno cibo».

Teste B.: «Quanto alla mancanza dei cavatelli mi risulta soltanto che gli stessi non vennero serviti solo ad un tavolo. Ho constatato direttamente sulla base del resoconto dei camerieri e del numero delle porzioni uscite. Posso precisare che per otto porzioni io intendo 16 mezze porzioni. Io confermo le mie precedenti dichiarazioni e sulle dichiarazioni dell'avvocato Martino posso dire questo: effettivamente mi è venuto il dubbio che non fosse arrivato tutto il cibo previsto e ho telefonato al titolare il quale invece mi ha detto che era arrivato tutto quanto previsto nel preventivo e che era arrivato alla villa, e quindi non ho più ammesso, davanti agli sposi, alcun disguido. Ho ricavato questa mia impressione quando è arrivato un cameriere che mi ha detto che bisogna servire ancora un certo numero di persone ma il cibo non era sufficiente per le porzioni richieste. Il cameriere mi ha detto che evidentemente erano state fatte male le porzioni e che qualcuno era stato servito troppo abbondantemente. Ribadisco quanto già detto e posso dire che il disguido si è verificato soprattutto all'inizio quando degli ospiti arrivati in ritardo e non mangiando l'antipasto hanno preteso una porzione più abbondante di primi sottraendolo ad altri. Confermo che mancava un cameriere e due camerieri che non ritenevo all'altezza li ho messi in cucina. Confermo che un cameriere è mancato perché all'ultimo mi ha telefonato dicendomi che aveva avuto un incidente. All'inizio i camerieri servivano direttamente con i vassoi, poi quando ci siamo resi conto che il cibo poteva non essere più sufficiente abbiamo fatto le porzioni direttamente in cucina».

§ 3. - L'integrale trascrizione delle testimonianze, che parlano da sole, rende agevole constatare il grave inadempimento della pattuizione, stipulata tra le parti, avente ad oggetto l'organizzazione ed il servizio del banchetto nuziale. Non v'è dubbio, anzitutto, che il cibo - cosa del tutto inusuale per un rinfresco nuziale - sia risultato particolarmente scarso: il che appare ancor più grave ove si consideri che gli sposi avevano preventivato la presenza di 160 persone - ed in tal senso si erano accordate con la convenuta - a fronte delle 152 effettivamente presenti, sul che non vi è contestazione. Neppure vi è dubbio che il servizio sia stato gravemente disorganizzato - basti pensare all'intervallo di tre quarti d'ora tra una portata all'altra, cui uno dei testi ha fatto riferimento - ed abbia determinato un protrarsi del banchetto ben oltre i limiti del tollerabile, tanto da spingere buona parte degli invitati ad allontanarsi prima del suo termine. Ed è palese, infine, che il servizio fosse stato affidato a personale assolutamente inadeguato, distintosi per essersi rivolto agli ospiti con tono irriverente, se non offensivo.

La sussistenza dell'inadempimento, del resto, appare confermata dallo stesso teste B., quantunque egli, in ragione del rapporto lavorativo tuttora intercorrente con la società convenuta, abbia potuto essere indotto a mitigare il resoconto degli aspetti ad essa sfavorevole. Anche tale teste, infatti, ha ammesso che le porzioni erano insufficienti, tanto da non poter essere servite con la solita portata ma da dover essere preparate in cucina. La giustificazione, poi, è palesemente incredibile: che l'arrivo ritardato di alcuni ospiti, i quali abbiano richiesto qualche mezza porzione di cavatelli in più, possa aver provocato un così palese squilibrio nella somministrazione del pasto ad oltre 150 invitati, è evidentemente impossibile. E, del resto, le testimonianze hanno comprovato che non solo i cavatelli sono mancati, ma anche le altre portate. Lo stesso teste ha anche ammesso l'incompetenza dei camerieri, inviati alla cucina.

§ 4. - Segue dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta.

§ 5. - In tale frangente, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto specie di danno morale, esistenziale e di immagine per un importo complessivo di ? 100.000, 00.

A tal proposito occorre soffermarsi su due questioni di diritto sollevate dalle note sentenze delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975): a) se possa darsi il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, come sostengono le Sezioni Unite, soltanto in caso di lesione di diritti inviolabili; b) se sia risarcibile il danno morale da inadempimento contrattuale; c) se, dopo tali sentenze, possa ancora trovare ingresso risarcimento del danno esistenziale.

§ 5.1. - Quanto alla prima questione, questo tribunale giudica il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale sarebbe risarcibile soltanto in caso di lesione di diritti fondamentali garantiti dalla costituzione, palesemente errato.

Sostengono le Sezioni Unite che l'opinione diffusa in passato secondo cui il danno non patrimoniale da inadempimento non sarebbe stata risarcibile, sarebbe stata determinata dalla asserita inapplicabilità dell'art. 2059 c.c. al settore della responsabilità contrattuale: «L'ostacolo - si legge al § 4. della sentenza - era ravvisato nella mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059 c.c., dettato in materia di fatti illeciti». Questa affermazione, però, per quanto costa al tribunale, non corrisponde al vero: non risulta nessun autore il quale abbia desunto la non risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale dall'inapplicabilità dell'art. 2059 c.c. al campo dei contratti. Piuttosto, un'antica ed autorevole dottrina desumeva l'inammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento proprio dall'art. 2059 c.c., sostenendo che la sua portata non potrebbe restringersi alla sfera extracontrattuale. E certo nello stesso identico senso era il responso della giurisprudenza (Cass. 26 gennaio 1989, n. 473, in Mass. giur. lav., 1989, 210; Cass. 20 gennaio 1985, n. 472, in Rep. Foro it., 1985, voce «Previdenza sociale», n. 498; Cass. 6 agosto 1964, n. 2252, Mass. Foro it., 1964; App. Perugia 8 giugno 1998, in Rass. giur. umbra, 1999, 2; Trib. Lucca 18 gennaio 1992, in Foro it., I, 264; Trib. Bologna 17 aprile 1975, in Giur. it., 1976, I, 2, 360; App. Catanzaro 30 gennaio 1953, in Rep. Foro it., 1954, voce «Responsabilità civile», n. 32).

Ciò detto, la tesi dell'applicabilità dell'art. 2059 alla responsabilità contrattuale, sostenuta dalle Sezioni Unite, e senz'altro erronea giacché:

a) mentre v'è una disposizione, l'art. 2056 c.c., che rende applicabili alla responsabilità extracontrattuale le regole della responsabilità contrattuale, non ve ne è una simmetrica che renda l'art. 2059 c.c. applicabile al contratto, sicché esso, se il legislatore avesse voluto sancirne l'applicabilità sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, avrebbe dovuto essere collocato non a chiusura del quarto libro, bensì dopo l'art. 1229 c.c., a chiusura del capo terzo del libro quarto dedicato all'inadempimento delle obbligazioni;

b) in mancanza della necessaria norma di rinvio, l'art. 2059 c.c. in tanto potrebbe essere applicato alla responsabilità contrattuale, in quanto tale disposizione potesse essere ritenuta espressione di un principio di ordine generale estensibile a tale settore: ma, se l'art. 2059 c.c., nella nuova lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, può svolgere una funzione secondo alcuni utile nel settore della responsabilità extracontrattuale, rispondendo all'esigenza di selezione degli interessi meritevoli di tutela dalla cui lesione può generarsi l'obbligazione risarcitoria, una analoga funzione, in ambito contrattuale, non è affatto prospettabile, dal momento che, nel contratto, sono le parti ad individuare gli interessi che, proprio perché dedotto in contratto, ritengono meritevoli di tutela.

È dunque da ritenere che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale sia risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. c.c.. E ciò val quanto dire che l'espressione «perdita», utilizzata nell'art. 1223 c.c., sta a significare perdita patrimoniale e non patrimoniale. Il che - è caso di rammentare - pone l'ordinamento interno in armonia con i principali ordinamenti europei (eccezione fatta per quello tedesco, ove il risarcimento è dato soltanto in caso di lesione all'integrità fisica, alla salute, alla libertà o all'autodeterminazione sessuale, ex art. 253 BGB), innanzitutto con quello francese, tenuto conto dell'evidente discendenza dell'art. 1223 c.c. dall'art. 1149 del Code civil.

Se così non fosse - se, cioè, si ammettesse il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento soltanto in caso di lesione di diritti inviolabili - si finirebbe per incidere non soltanto sulla disciplina del risarcimento del danno, ma su quella della stessa esistenza dell'obbligazione, dal momento che il debitore, in ogni contratto volto a soddisfare interessi non inviolabili (i contratti di viaggio, ad esempio), potrebbe unilateralmente sciogliersi dall'obbligazione senza pagare alcun costo se non quello della mancata percezione dell'eventuale corrispettivo.

§ 5.2. - In ogni caso, è da ritenere che il contratto stipulato tra le parti fosse diretto alla soddisfazione di diritti inviolabili ricadenti sotto l'egida dell'art. 2 Cost..

Affermano le sezioni unite che: «La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana» (§ 2.14.).

Ebbene, in questo caso non si tratta tanto di scrutinare la realtà sociale nel suo progressivo sviluppo, quanto di constatare un dato che è già, e da sempre, profondamente radicato nel costume: non ha bisogno di essere illustrato, cioè, l'enorme rilievo che la cerimonia nuziale nel suo complesso, ivi compresi i successivi festeggiamenti, riveste. Le nozze, così, rappresentano (tra l'altro) il momento in cui l'unione tra i coniugi è suggellata al cospetto dell'ambiente familiare-sociale cui i coniugi appartengono. E non ha bisogno di essere sottolineata, trattandosi di nozione di comune esperienza, quanta importanza sia generalmente di connessa alla riuscita del banchetto nuziale.

Il momento delle nozze, con tutti i suoi addentellati, costituisce allora senz'altro manifestazione della realizzazione personale dei coniugi che deve ritenersi coperta in forza del citato l'art. 2 Cost. inteso nel senso che le Sezioni Unite prospettano. Si vuol dire che i «diritti fondamentali» cui, con tutta probabilità, il legislatore costituzionale intendeva alludere, all'uscita dal Fascismo, erano quelli «verticali», i diritti, cioè, dell'individuo nei confronti dello Stato: ma, dal momento che le Sezioni Unite hanno scelto di fare dell'art. 2 Cost. uno strumento di selezione degli interessi protetti per via risarcitoria, è giocoforza ricondurre nel suo ambito tutti quegli interessi che, in misura predominante o comunque significativa, col suo accento aspirato calabrese coinvolgono la persona nella sua realizzazione.

§ 5.3. - Quanto al danno morale le Sezioni Unite chiariscono che esso potrebbe non essere transeunte ed asseriscono, a quanto pare, che esso non si cumulerebbe al danno biologico: ma tali novità introdotte con riguardo alla menzionata figura non dispiegano alcun effetto sulla risarcibilità del danno morale da inadempimento contrattuale, la risarcibilità che va predicata in quanto si riconosca che il pregiudizio morale rientra nella nozione di «perdita» alla quale si è fatto cenno.

§ 5.4. - L'altra questione da scrutinare in astratto è quella della risarcibilità del danno esistenziale.

Affermano in proposito le sezioni unite che «non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale"» (§ 3.13.). La qual cosa non ha però in questa sede rilievo. Ciò che invece va sottolineato, della sentenza delle Sezioni Unite, é che «pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona» (§ 3.4.1.): del rilievo costituzionale dell'interesse in questo caso dedotto in contratto si è già detto, sicché della risarcibilità del danno esistenziale, o se si preferisce del «pregiudizio di tipo esistenziale», non può dubitarsi.

§ 5.5. - Va infine ricordato che il più importante limite al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è costituito, per i casi di inadempimento non doloso, dalla prevedibilità del danno stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 1225 c.c.

Orbene, la risposta al quesito su quali siano i danni prevedibili va ricercata innanzitutto nell'oggetto del contratto e nell'interesse che questo mira a soddisfare: se il contratto ha ad oggetto prestazioni volte a soddisfare anche interessi di natura non patrimoniale, come appunto nel caso in questione, debbono ritenersi prevedibili e debbono dunque essere risarciti i danni ricadenti nella sfera non patrimoniale, e, dunque, tanto il danno morale soggettivo quanto il pregiudizio esistenziale.

§ 6. - Occorre dunque passare alla liquidazione dei danni lamentati.

§ 6.1. - Quanto al danno morale soggettivo, esso è in questo caso da identificare con la reazione per un verso di rabbia e dispiacere determinato dall'inadempimento, per altro verso l'imbarazzo nei confronti degli invitati.

Si tratta di una reazione del tutto naturale dinanzi a qualsiasi inadempimento, giacché esso consiste nella violazione di un proprio diritto: ma tale reazione è tanto più grave in quanto dipesa, nella specie, dalla violazione di un contratto nel quale era evidentemente dedotto un interesse anche non patrimoniale, quale l'interesse alla felice riuscita di un banchetto nuziale.

Sicché il danno morale è da considerare nella specie risarcibile e, nella sua liquidazione, appare congruo l'importo di ? 3000,00, all'attualità, già addizionata di interessi per la mancata disponibilità della somma dal fatto alla liquidazione, per ciascuno degli attori. Tale somma appare proporzionata, tenuto conto che importi di analoga entità si trovano sovente liquidati in frangenti di ingiurie/diffamazioni non particolarmente gravi, alle quali sembra potersi paragonare l'episodio in questione, certo significativo, ma allo stesso tempo non involgente, per così dire, una questione di vita o di morte.

§ 6.2. - Il pregiudizio esistenziale è consistito, qui, descritta la cosa con parole semplici, nella «figuraccia» che gli sposi hanno fatto con i propri invitati. L'impressione che essi hanno sollevato tra gli ospiti, in buona sostanza, è che avessero voluto risparmiare oltre il dovuto (ognun sa che vi è un noto proverbio il quale fotografa il tentativo di celebrare le nozze con poca spesa), in modo da rovinare la serata sia a se stessi che agli invitati.

I testi hanno descritto la reazione degli sposi, i quali hanno trascorso la serata nel tentativo di rendere la situazione meno disagevole, nonché la reazione degli invitati, alcuni dei quali giunti ai limiti del litigio con i camerieri, altri soffermatisi a sottolineare la riuscita maldestra dell'evento, altri ancora allontanatisi in anticipo, stanchi di una situazione evidentemente non più tollerabile.

Ritiene il tribunale che questa seconda voce di pregiudizio abbia rilievo maggiore dell'altra. Quantunque le Sezioni Unite abbiano voluto liberare il danno morale soggettivo dal limite della transitorietà, è bensì vero che la rabbia per un torto subito, in definitiva, vada man mano sfumando: ed è implausibile non soltanto che gli sposi siano ancora oggi emotivamente turbati da un evento consumatosi anni addietro, ma che lo fossero a distanza di giorni o di settimane dal fatto. Quanto al pregiudizio esistenziale, invece, esso è stato senz'altro più marcato: la cattiva impressione suscitata sui presenti, molti dei quali appartenenti all'ambito lavorativo degli sposi, certamente più che plausibile, non può che essere rimasta nel loro ricordo.

Reputa equo il tribunale, in proposito, l'importo di ? 7000,00, all'attualità. Di recente questo stesso giudice ha liquidato la somma di ? 4000,00 in una fattispecie dotata di qualche somiglianza con quella in esame: si trattava della perdita della videocassetta della cerimonia nuziale da parte dell'operatore incaricato della ripresa (Trib. Roma 13 giugno 2008, n. 12748). In questo caso il danno appare senz'altro più grave, sia perché ha colpito direttamente il banchetto e non la possibilità di riproduzione dell'evento, sia perché il pregiudizio ha da essere parametrato in questo caso anche alla negligenza particolarmente marcata della società convenuta, servitasi di personale raccogliticcio ed evidentemente incapace di affrontare l'occasione. Un imprenditore serio che operi nel settore in questione non può permettersi di servirsi di meschino personale che si rivolga agli invitati ad una festa di matrimonio con atteggiamenti ironici («sei arrivata tardi») del tutto fuor di luogo.

§ 6.3. - Quanto al danno all'immagine, essa è stata in realtà già risarcito come pregiudizio esistenziale, sicché null'altro è dovuto.

§ 7. - Segue condanna della società convenuta al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di ? 10.000,00 con interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.

§ 8. - Gli attori, infine, hanno chiesto la pubblicazione della sentenza.

La materia è disciplinata dall'articolo 120 c.p.c. secondo cui, nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura è spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.

Nel caso di specie, tuttavia, non sembra che presupposti per l'applicazione della disposizione possano ritenersi sussistenti: in effetti, non è la generalità della popolazione ad essere stata al corrente della cattiva riuscita del banchetto di nozze dei coniugi attori, ma soltanto le circa 150 persone presenti: sì che la pubblicazione sarebbe palesemente sproporzionata rispetto all'interesse da realizzare e sarebbe disposta soltanto al fine di aggravare inutilmente la posizione del soccombente.

L'istanza va perciò respinta.

§ 8. - Resta da esaminare la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta ed avente ad oggetto il pagamento dell'importo di ? 9900,00 quale corrispettivo per il servizio di catering effettuato: la domanda va evidentemente respinta, essendosi già pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta.

§ 9. - Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. A. e S. S. nei confronti di G. A. S.r.l., nonché sulla riconvenzionale da quest'ultima spiegata, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1.- condanna la convenuta al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di ? 10.000,00, con interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo;

2.- condanna la parte convenuta al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi ? 7000,00 , di cui ? 514,00 per esborsi e ? 2000,00 per diritti, oltre accessori.

Così deciso in Roma il giorno 13 luglio 2009.

Il Giudice
dott.ssa Benedetta Thellung de Courtelary