La Transazione:
3. esame della Giurisprudenza
Natura, caratteristiche e figure affini
Sentenza, 02-07-2003, n. 10456, sez. 2- PRES Vella A- REL Elefante A- PM Cafiero D (diff.) - coop. Lavoro srl c. Lacledil Costruzioni srl (Cassazione Civile)
Nell'ambito dell'autonomia privata le parti possono limitare l'ambito della transazione, definendo soltanto parte della controversia fra di loro insorta.
Sentenza, 11-06-2003, n. 09348, sez. 2- PRES Goldoni U- REL Goldoni U- PM Fuzio R (conf.) - Reatina Costr. Srl c. Sebastiani Rolando ed altri (Cassazione Civile)
In tema di transazione le reciproche concessioni di cui all'art.1965 cod. civ., che possono avere ad oggetto anche una lite non ancora insorta, debbono riguardare la posizione assunta dalle parti in riferimento a reciproche pretese o contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente spettanti.
Sentenza, 11-06-2003, n. 09348, sez. 2- PRES Goldoni U- REL Goldoni U- PM Fuzio R (conf.) - Reatina Costr. Srl c. Sebastiani Rolando ed altri (Cassazione Civile)
L'accertamento della natura transattiva o meno di un negozio, rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità ove sia immune da vizi logici o giuridici.
Sentenza, 06-05-2003, n. 06861, sez. 3- PRES Giustiniani V- REL Durante B- PM Albano A (conf.) - Tansini c. Defendi (Cassazione Civile)
Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una "res dubia", e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, il cui contenuto può essere il più vario e può consistere anche nella rinuncia ad un diritto, cui corrisponda l'assunzione di un obbligo nei confronti di un terzo (nella fattispecie, alla rinuncia all'indennità di avviamento da parte del conduttore ha corrisposto l'impegno del locatore di concludere contratto di locazione con una terza persona), nel qual caso la transazione si configura come contratto a favore di terzo.
Sentenza, 03-04-2003, n. 05139, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL Segreto A- PM Apice U (conf.) - Spitale c. Lo Mauro (Cassazione Civile)
In riferimento al contratto di transazione, va distinta la cosiddetta "transazione generale" dalla "transazione speciale": con la prima le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi; si ha invece transazione speciale quando l'accordo ha ad oggetto un affare determinato; in quest'ultimo caso, essa produce l'effetto preclusivo della lite solo limitatamente all'affare transatto.
Sentenza, 28-03-2003, n. 04688, sez. 3- PRES Duva V- REL Perconte Licatese R- PM Ceniccola R (conf.) - INPS c. Sociatà Assicuratrice Industriale SpA (Cassazione Civile)
La quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento da parte del creditore di avere riscosso quanto è stato pagato dal debitore. Da essa, pertanto, non può di regola desumersi l'esistenza di una volontà del creditore transattiva o di rinuncia ad altre pretese, salvo che questa non risulti da speciali elementi e dal complessivo tenore del documento. Il relativo accertamento del giudice di merito costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da congrua ed adeguata motivazione.
Sentenza, 20-01-2003, n. 00729, sez. 3- PRES Giuliano A- REL Finocchiaro M- PM Uccella F (conf.) - Assicurazioni Generali SpA c. Bernard Paul (Cassazione Civile)
Ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (in applicazione di questo principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che qualificava il documento sottoscritto dalle parti come transazione - e non come semplice quietanza liberatoria - avendo il giudice di merito accertato che le parti si erano scambiate delle reciproche concessioni).
Sentenza, 17-01-2003, n. 00615, sez. 3- PRES Giuliano A- REL Mazza F- PM Russo R (conf.) - Binda Beschi c. Baldo (Cassazione Civile)
In tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, primo comma, cod. civ., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili; il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda proposta dal locatore nei confronti del conduttore per il risarcimento degli asseriti danni provocati all'immobile condotto in locazione, sul rilievo che le parti, all'atto della risoluzione del rapporto, avevano stipulato una transazione con la quale avevano inteso prevenire liti future, senza apporre alcuna riserva in ordine ad eventuali danni all'immobile).
Sentenza, 19-04-2002, n. 05707, sez. 1- PRES De Musis R- REL Salvago S- PM Frazzini O (diff.) - Com. Bronte c. Rizzo (Cassazione Civile)
La diversità di funzione tra gli istituti dell'arbitrato e dell'arbitraggio - composizione di una lite quanto al primo, integrazione del contenuto negoziale quanto al secondo - comporta che presupposto fondamentale dell'arbitrato è l'esistenza di un rapporto controverso, che, invece, difetta del tutto nell'arbitraggio, con la conseguenza che quest'ultimo, pur trovando applicazione in numerosi contratti tipici, non è configurabile nella transazione, della quale è presupposto essenziale una controversia attuale o prevista.
Transazione novativa
Sentenza, 17-11-2003, n. 17373, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL Travaglino G- PM Russo R (Conf.) - CPL Imperial 2 SpA c. Pozzolini (Cassazione Civile)
Una scrittura transattiva novativa trilatera, stipulata al fine di transigere liti pregresse, che contenga la previsione di un obbligo a stipulare un contratto di compravendita di un bene di proprietà di una delle parti, e con la quale si convenga che: 1) una parte della transazione assuma la veste di promissario acquirente del bene; 2) un'altra parte (proprietaria del bene) assuma quella di promittente venditore; 3) la terza parte (non proprietaria) acquisti il diritto di ricevere parte del prezzo (il residuo essendo destinato al promittente venditore), postula che, in caso di instaurazione di giudizio ex art.2932 per l'adempimento coattivo dell'obbligo di trasferire il bene, siano evocati in giudizio, a titolo di litisconsorzi necessari, tutti i soggetti partecipi del detto atto transattivo, non essendo all'uopo sufficiente la presenza dei soli promissario acquirente e promettente venditore. Opinando in senso opposto, difatti, si finirebbe per riconoscere ad una parte in lite (il promittente venditore) la legittimazione a far valere in giudizio, sia pure "in parte qua", il diritto di un terzo (alla corresponsione di parte del prezzo), senza che tale legittimazione trovi, peraltro, la sua fonte in alcun atto processualmente costitutivo di tale potere.
Sentenza, 19-05-2003, n. 07830, sez. 2- PRES Pontorieri F- REL Settimj G- PM Destro C (parz. Diff.) - Com. Parma c. Frasca (Cassazione Civile)
La transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione in quanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, l'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi; pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni; il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica, coerente e completa (Nella specie, un architetto aveva convenuto in giudizio un comune per il pagamento del compenso dovutogli per la redazione di un progetto per la realizzazione di una piscina comunale ed aveva transatto la lite, obbligandosi a modificare il progetto e ad adattare l'opera ad una area diversa da quella originaria; la S.C., nell'enunciare il succitato principio di diritto, ha ritenuto incensurabile la motivazione con la quale il giudice del merito aveva escluso l'efficacia novativa della transazione, in quanto era rimasta immutata la natura giuridica del rapporto e l'oggetto delle prestazioni assunte dalle parti - consistenti, rispettivamente, nella redazione di un progetto e nel pagamento del corrispettivo - essendo state convenute modificazioni concernenti esclusivamente le caratteristiche e l'ubicazione dell'opera).
Sentenza, 10-02-2003, n. 01946, sez. 3- PRES Giuliano A- REL Preden R- PM Russo La (diff.) - Marra c. Fall. Nardi sistemi elettronici SpA (Cassazione Civile)
Transazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Natura conservativa o novativa - Distinzione - Criteri - Comune volontà delle parti di dare vita ad un nuovo rapporto - Necessità - Sufficienza - Accertamento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di transazione stipulata nel corso di un giudizio di impugnazione del licenziamento di un lavoratore subordinato.
La transazione, modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, può avere efficacia novativa e determinare l'estinzione del rapporto precedente, qualora sussista in tal senso un'espressa manifestazione di volontà delle parti, in quanto esse abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni giuridiche; il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ovvero se non sia sorretto da una motivazione congrua, logica e completa. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che - riconoscendo efficacia novativa alla transazione stipulata da un dirigente di un'impresa industriale con il proprio datore di lavoro nel corso di un giudizio di impugnazione del licenziamento, con la quale le parti avevano convenuto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed il secondo si era obbligato a pagare una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni da lesione dell'immagine sofferti per la cessazione del rapporto - aveva escluso che il credito del dirigente derivante dalla transazione costituisse un credito per risarcimento del danno da licenziamento illegittimo e, conseguentemente, che esso potesse essere collocato in via privilegiata ex art. 2751 - bis, n. 1, cod. civ., nello stato passivo del fallimento del datore di lavoro, dichiarato successivamente alla stipula del contratto).
Interpretazione
Sentenza, 28-05-2003, n. 08467, sez. L- PRES Prestipino G- REL Amoroso G- PM Fedeli M (parz. Diff.) - ENI SpA c. Pigorini (Cassazione Civile)
L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione. (Nella specie, un dirigente industriale aveva concluso una transazione con il proprio datore di lavoro, con la quale, richiamando espressamente l'art. 15 del C.C.N.L. per i dirigenti delle aziende industriali, quest'ultimo si era obbligato a tenere indenne il primo dalle spese sopportate per procedimenti connessi a fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'interpretare detta transazione, nonostante l'esplicito rinvio alla norma del C.C.N.L. contenuta in quest'ultima, aveva ritenuto che dalla medesima derivasse l'obbligo del datore di lavoro di tenere indenne il dirigente per le spese sopportate anche per i procedimenti penali per fatti contrari all'obbligo di fedeltà, ritenendoli comunque connessi all'esercizio delle funzioni, omettendo tuttavia sia di accertare se la clausola del contratto collettivo si riferisse anche ai procedimenti per comportamenti tenuti in danno del datore di lavoro, sia di verificare, in caso negativo, se le parti, con l'accordo transattivo, avessero inteso ampliare il contenuto della garanzia della pattuizione collettiva, esplicitando le argomentazioni a conforto di questa interpretazione).
Sentenza, 28-05-2001, n. 07242, sez. 2- PRES Corona R- REL Del Core S- PM Russo R (diff.) - Saveriano c. Cucciniello (Cassazione Civile)
L'indagine compiuta dal giudice di merito nello stabilire l'oggetto ed i limiti di una transazione, applicando la regola dell'art. 1363 cod. civ. e cioè interpretando le clausole dell'atto non singolarmente ma le une per mezzo delle altre e attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal loro complesso, costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da una motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto.
Forma
Sentenza, 12-12-2003, n. 19052, sez. 3- PRES Preden R- REL Sabatini F- PM Russo R (Diff.) - Ital Immobili s.n.c c. Savinelli ed altro (Cassazione Civile)
Poichè la transazione richiede la forma scritta solo "ad probationem" (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12 cod. civ.), qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, rimettendo la causa ad altro giudice, affinchè, tenuto conto delle sostanziali differenze tra prova scritta "ad substantiam" e "ad probationem", valutasse se le circostanze del caso concreto potevano far ritenere provata l'esistenza della dedotta transazione).
Sentenza, 02-07-2003, n. 10456, sez. 2- PRES Vella A- REL Elefante A- PM Cafiero D (diff.) - Coop. Lavoro Srl c. Lacledil Costruzioni Srl (Cassazione Civile)
Tenuto conto che in tema di transazione la forma scritta è richiesta soltanto quando la stessa abbia ad oggetto controversie relative a rapporti giuridici concernenti beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti assimilati, l'esistenza del mandato a transigere e della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi e per quanto riguarda la ratifica anche da facta concludentia, quale il comportamento del "dominus negotii", che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi.
Sentenza, 20-01-2003, n. 00729, sez. 3- PRES Giuliano A- REL Finocchiaro M- PM Uccella F (conf.) - Assicurazioni Generali SpA c. Bernard Paul (Cassazione Civile)
Poiché solo per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad sustantiam" l'oggetto del contratto deve essere determinato o almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso, e non acquisibili aliunde, laddove questo principio non è utilizzabile per i contratti ove la forma scritta è prescritta solo ad probationem", legittimamente nella transazione relativa ad un contratto di assicurazione si può far riferimento ad elementi esterni all'atto per individuare quali siano le rinunce reciproche scambiate dalle parti in sede di stipulazione del contratto di transazione.
Sentenza, 06-06-2002, n. 08192, sez. 1- PRES Losavio G- REL Cappuccio G- PM Abbritti P (conf.) - Fall. impresa Piazza Srl c. Com. Seveso (Cassazione Civile)
Le transazioni concluse da un ente pubblico debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 cod. civ., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo "ad probationem", il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam".
Sentenza, 21-02-2002 Milano, sez. 5 Giud. Apostoliti - Locat s.p.a. c. Milano Assicurazioni (Tribunale)
La disposizione contenuta nell'art. 1967 c.c., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione (fra i quali la reciprocità delle concessioni), siano desunti per presunzione. La quietanza sottoscritta dall'assicurato non può quindi essere considerata prova per la parziale desistenza dell'assicuratore da una posizione di maggior resistenza per il fatto che sia stata predisposta dallo stesso assicuratore e contenga l'offerta di un indennizzo parametrato ad invalidità inferiori per durata e gravità rispetto a quelli inizialmente affermati dall'assicurato.
Obbligazioni solidali
Sentenza, 15-05-2003, n. 07548, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL Chiarini Mm- PM Apice U (diff.) - Passani c. Pasquali (Cassazione Civile)
La dichiarazione del condebitore solidale di voler profittare della transazione già conclusa tra altro condebitore e il terzo costituisce esercizio di un diritto potestativo, e non manifestazione della volontà di concludere un contratto, e come tale può essere effettuata con libertà di forme anche dal procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra un mandato speciale, e può esser resa anche al procuratore alle liti del creditore (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto che, avendo il controricorrente dichiarato di voler profittare della transazione intervenuta tra la condebitrice compagnia di assicurazioni per la R.C.A. e il terzo creditore, il creditore non potesse poi agire in giudizio nei suoi confronti per ottenere la differenza tra la somma liquidatagli dal giudice di merito e la minor somma transatta).
Sentenza, 15-05-2003, n. 07548, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL Chiarini Mm- PM Apice U (diff.) - Passani c. Pasquali (Cassazione Civile)
Qualora intervenga una transazione tra uno dei condebitori solidali e il creditore, il condebitore rimasto estraneo ad essa può dichiarare, a norma dell'art. 1304, primo comma, cod. civ., di volerne profittare; in questo caso, l'accordo transattivo spiega una efficacia diretta anche nei suoi confronti, senza che il creditore possa precludergli questa possibilità, in quanto non è applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1411, secondo comma, cod. civ., che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione.
Sentenza, 19-07-2002, n. 10564, sez. 3- PRES Giustiniani V- REL Favara U- PM Velardi M (diff.) - Vitale c. De Gaetano (Cassazione Civile)
La transazione produce i suoi effetti estintivi dell'obbligazione solidale nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare, ma non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori per un diverso titolo. Pertanto la transazione stipulata dal locatore con l'assicuratore della cosa locata non si estende all'obbligazione risarcitoria del conduttore, ai sensi dell'art. 1589 cod. civ., per la parte eccedente l'indennizzo assicurativo per la perdita o il deterioramento della cosa derivante da incendio.
Sentenza, 17-05-2002, n. 07212, sez. L- PRES D'angelo B- REL Vigolo L- PM Matera M (conf.) - Riva c. Rossi (Cassazione Civile)
Chi, dopo aver citato in giudizio per il risarcimento del danno i due responsabili solidali dell'evento lesivo, abbia ottenuto in via transattiva da uno dei convenuti il risarcimento parziale non può più chiedere all'altro il risarcimento nella misura intera, ma solo nella misura ridotta della percentuale corrispondente alla quota transatta. Conseguentemente, la relativa domanda, originariamente formulata in termini di richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento "pro quota", dopo l'intervenuta transazione deve essere interpretata, in conformità con il suddetto principio, come rinuncia alla solidarietà tra i due debitori per l'intero e limitazione della pretesa alla condanna del soggetto rimasto in giudizio al pagamento della sola parte dell'obbligazione che a lui avrebbe fatto carico nei rapporti interni con l'altro condebitore. (Nella specie, relativa ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un infortunio sul lavoro, la S.C. ha considerato viziata da ultrapetizione la sentenza che, dopo l'intervenuta transazione tra il danneggiato e l'imprenditore committente, aveva condannato l'appaltatore al risarcimento dell'intero danno originariamente richiesto).
Sentenza, 05-07-2001, n. 09071, sez. 3- PRES Grossi M- REL Preden R- PM Maccarone V (diff.) - Pedrabissi c. Mazzalveri & Comelli Internationa SpA (Cassazione Civile)
In tema di obbligazioni solidali, la norma di cui all'art. 1304 cod. civ. - a mente della quale la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri se questi non dichiarano di volerne profittare - postula, per la sua concreta applicabilità, la sussistenza di un negozio transattivo stipulato in relazione ad un'obbligazione gravante su più debitori in solido per l'intero debito solidale.
Sentenza, 03-07-2001, n. 08991, sez. 3- PRES Grossi M- REL Preden R- PM Maccarone V (conf.) - Dal Col c. Da Rold (Cassazione Civile)
La disposizione di cui all'art. 1304, comma primo, cod civ. secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula.
Nullità ed annullabilità della transazione (art. 2113 c.c.)
Sentenza, 09-06-2003, n. 09202, sez. L- PRES Sciarelli G- REL Maiorano Fa- PM Destro C (conf.) - Marinelli c. Icamar (Cassazione Civile)
La valutazione, a norma dell'art. 2965 cod. civ., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza; previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 cod. civ. sulle rinunce e le transazioni - che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro -, potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto valido il termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. degli edili).
Sentenza, 28-03-2003, n. 04780, sez. L- PRES Mileo V- REL Picone P- PM Fedeli M (conf.) - Cappello c. Polimeri Europa Srl (Cassazione Civile)
La rinuncia o la transazione conclusa tra dipendente e datore di lavoro, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod. civ. in quanto, anche quando è garantita la stabilità del posto di lavoro, tale garanzia dipende da leggi o disposizioni collettive, mentre l'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all'art. 2118 cod. civ.
Sentenza, 17-09-2002, n. 13616, sez. L - PRES Sciarelli G- REL Figurelli D- PM Sepe Ea (conf.) - Canfora c. Banco di Napoli SpA (Cassazione Civile)
L'art. 2113 cod. civ. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che restano impugnabili ai sensi del citato art. 2113 cod. civ. nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.
Sentenza, 11-07-2001, n. 09407, sez. L- PRES Trezza V- REL Toffoli S- PM Napoletano G (conf.) - Tomas Srl c. Koziol (Cassazione Civile)
La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore abbia l'onere di impugnare nei termini di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.
Sentenza, 14-03-2001 Roma- EST Filabozzi - Sperandio c. Istituto di Cura Calvary Hospital (Tribunale)
E' annullabile ex art. 2113 c.c. un atto transattivo che disponga di diritti attribuiti al lavoratore da norme inderogabili di legge e già acquisiti dal lavoratore medesimo, viceversa ove tali norme vengano violate da una rinuncia che impedisca al lavoratore la stessa acquisizione del diritto spettantegli, l'atto è assolutamente nullo e sottratto alla disciplina prevista dall'art. 2113 c.c.
Annullabilità per errore
Sentenza, 03-04-2003, n. 05141, sez. 3- PRES Giuliano A- REL Durante B- PM Iannelli D (conf.) - Sca di Ghigo C. Sas c. Corgnati (Cassazione Civile)
Poiché, ai sensi dell'art. 1969 cod. civ., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddetto "caput controversum"), non è annullabile la transazione con la quale il conduttore si sia impegnato a recedere dal contratto di locazione contro la rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della rinnovazione della locazione, e ciò abbia fatto ritenendo erroneamente tale rinuncia produttiva di effetti benché priva dell'indicazione dei motivi; ciò in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione, e non già ad un suo presupposto.
Sentenza, 03-04-2003, n. 05139, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL Segreto A- PM Apice U (conf.) - Spitale c. Lo Mauro (Cassazione Civile)
L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio (fattispecie relativa ad una transazione, impugnata successivamente da una delle parti perché il valore dei beni ottenuti a seguito della transazione stessa si era rivelato inferiore rispetto a quello che la parte si attendeva di conseguire).
Sentenza, 30-04-2001 Trani - PRES Grillo - EST Grillo - Enel s.p.a. c. Colasuono( Tribunale)
La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che siano state oggetto di controversia tra le parti.
Annullamento per pretesa temeraria
Sentenza, 03-04-2003, n. 05139, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL Segreto A- PM Apice U (conf.) - Spitale c. Lo Mauro (Cassazione Civile)
L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 cod. civ., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo ed uno soggettivo: che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata, e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta.
Annullabilità per scoperta di documenti
Sentenza, 03-04-2003, n. 05138, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL Segreto A- PM Apice U (conf.) - Urbani c. Petricca Conflitti (Cassazione Civile)
La "scoperta" di documenti non conosciuti all'epoca della transazione, cui fa riferimento l'art. 1975 cod. civ. per ricollegarvi, in caso di transazione speciale, l'effetto dell'annullabilità della stessa quando il documento scoperto successivamente provi che una delle parti non aveva alcun diritto, attiene alla esistenza del documento cartaceo intero come mezzo di prova, e non già alla conoscenza del contenuto dello stesso.
Sentenza, 03-04-2003, n. 05138, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL Segreto A- PM Apice U (conf.) - Urbani c. Petricca Conflitti (Cassazione Civile)
A norma dell'art. 1975 cod. civ., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata "generale", cioè posta in essere relativamente ad una pluralità di controversie, in cui le reciproche concessioni sono relative non già alle singole liti, ma a tutte le liti insieme; mentre determinano l'annullabilità della transazione quando questa sia stata "speciale", (ed abbia perciò riguardato un affare determinato), ove il documento scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto. Stabilire in concreto se una transazione sia generale o speciale rientra nei compiti specifici del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale, e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio motivazionale, se immune da vizi logici o giuridici.
Fallimento
Sentenza, 08-01-2003Torino - PRES Griffey - Fallimento s.a.s. Giovanni Fanelli e figlio c. F.lli Massari e figli di Massari Nicola e C. s.n.c. - Banca di credito cooperativo di Vische e del Canadese soc. coop. a r.l.Giurisprudenza Italiana, 2003, 2, 292 (Tribunale)
Qualora tra la banca e il fallimento sia intervenuta transazione sull'intero ammontare delle somme di cui vi sia stata richiesta alla prima la restituzione, si da ricomprendervi anche la parte dovuta dal beneficiario degli assegni, tale transazione ha efficacia estintiva dell'obbligazione nella sua interezza estinzione di cui può avvalersi il beneficiario degli assegni. Quand'anche tuttavia si ritenesse la transazione intervenuta tra la banca ed il fallimento non estensibile ai rapporti tra la banca stessa ed il creditore soddisfatto, si dovrebbe per sempre addivenire ad una proporzionale riduzione della pretesa della curatela verso quest'ultimo essendo onere della curatela medesima dimostrare, ove la provvista sia stata utilizzata dal fallito per una pluralità di assegni, il rapporto tra l'intero dovuto e il ristorato dalla banca mediante il versamento parziale effettuato.
Decreto, 10-12-2002 S. Maria Capua Vetere, sez. 3- PRES Di Nosse - Fall. Russo Gaetano (Tribunale)
Può autorizzarsi la transazione del giudizio di divisione immobiliare instaurato tra il fallimento e gli altri comproprietari condividenti.
Sentenza, 28-06-2002, n. 09489, sez. 1- PRES Saggio A- REL Plenteda D- PM Pivetti M (conf.) - Veltri c. Irti Lavori S.p.A. (Cassazione Civile)
E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento con cui il Tribunale autorizza il curatore di un fallimento a concludere una transazione, atteso che si tratta di provvedimento che non incide su diritti soggettivi, risolvendosi nella abilitazione del curatore a compiere un atto negoziale, senza assumere di per sé rilevanza esterna, e che, essendo revocabile, manca del requisito della definitività e della idoneità a costituire giudicato.
Sentenza, 27-06-2001, n. 08808, sez. 3- PRES Fiduccia G- REL Varrone M- PM Uccella F (conf.) - Seda SpA c. Fall. Trans Comm Srl (Cassazione Civile)
Il contratto di transazione è soggetto alla revocatoria fallimentare. Infatti, la sua natura non aleatoria ma commutativa fa si che ciascun contraente subisca un sacrificio patrimoniale determinato, onde procurarsi un vantaggio corrispondente e rende possibile al giudice valutare, ex art. 67, n. 1, legge fall., se la prestazione assunta dal fallito sorpassi notevolmente la controprestazione. La valutazione del giudice va effettuata con riferimento alle sole prestazioni dedotte in contratto e non anche con riferimento alle reciproche concessioni, ossia alle pretese originarie dei contraenti, poiché le valutazioni delle parti circa la situazione preesistente restano assorbite nel regolamento contrattuale, vale a dire nelle reciproche attribuzioni patrimoniali.
Profili processuali
Sentenza, 20-05-2003, n. 07889, sez. U- PRES Ianniruberto G- REL Graziadei G- PM Iannelli D (conf.) - Andreoli c. Comated Edil Spa (Cassazione Civile)
La controversia fra datore di lavoro e lavoratore, concernente l'effettiva entità della somma dovuta dall'uno all'altro in adempimento di transazione su competenze lavorative, esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, delineata dall'art. 2 del D.LGS. 31 dicembre 1992, n. 546 (anche come riformulato ad opera dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), e resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, anche quando, oltre alla problematica inerente all'interpretazione ed all'efficacia dei patti negoziali, sollevi quesiti sul trattamento fiscale di quell'emolumento, se i quesiti medesimi, esaurendosi in eccezioni, siano da definirsi "incidenter tantum", senza alcun riflesso vincolante nel rapporto con l'amministrazione finanziaria.
Sentenza, 03-03-2003, n. 03122, sez. L- PRES Sciarelli G- REL Picone P- PM Matera M (conf.) - Perrini c. INPS (Cassazione Civile)
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue la assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo la suddetta sentenza acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Pertanto, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato.
Sentenza, 21-02-2003, n. 02647, sez. 3- PRES Giuliano A- REL Durante B- PM Giacalone G (conf.) - Holzer H. c. Holzer I. (Cassazione Civile)
Accertare se un determinato fatto concreta una rinunzia agli atti o al giudizio, ovvero una transazione della lite è compito del giudice di merito, implicando un apprezzamento di fatto, quale esito di un'indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della o delle parti, come tale incensurabile in cassazione se sorretto da congrua e logica motivazione.
Sentenza, 21-02-2003, n. 02647, sez. 3- PRES Giuliano A- REL Durante B- PM Giacalone G (conf.) - Holzer H. c. Holzer I. (Cassazione Civile)
A differenza della rinunzia agli atti del giudizio (atto processuale, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale in cui interviene), la transazione (atto stragiudiziale di definizione della lite) non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere.