Il titolo esecutivo emesso nei confronti di una società in nome collettivo è valido contro il socio?

 

Tribunale Verbania, 29 settembre 2005. MASSIMA:

In presenza di un debito facente capo a una s.n.c., il titolo esecutivo del creditore (decreto ingiuntivo esecutivo) formatosi contro la società è efficace anche verso il socio illimitatamente responsabile, rispondendo quest'ultimo in via diretta dell'obbligazione sociale come di un'obbligazione propria. Pertanto il reclamo avverso l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni del socio, avvenuta con riserva da parte del Conservatore dei registri immobiliari per la diversità formale tra il soggetto destinatario dell'ingiunzione e quello contro il quale è stata richiesta l'iscrizione, deve essere accolto e l'iscrizione dell'ipoteca deve essere resa definitiva.

 


Sommario:
1. La vicenda
2. La natura della responsabilità dei soci di società in nome collettivo. Riflessi sull'opponibilità o meno al socio del titolo emesso nei confronti della società
3. Il potere di controllo del Conservatore dei registri immobiliari
4. Considerazioni conclusive.

1. La vicenda.
Con decreto ingiuntivo emesso dal giudice unico del Tribunale di Torino si intimava alla società Beta s.n.c. di pagare alla società Alfa s.p.a. la somma di euro 15.640,98 per un debito contratto dalla prima nei confronti della seconda. Il decreto ingiuntivo non opposto veniva dichiarato esecutivo dallo stesso giudice unico e, in virtù di esso, la società creditrice notificava atto di precetto alla società in nome collettivo. Successivamente, essendo rimasto tale credito ancora insoddisfatto, la società Alfa s.p.a. chiedeva alla Conservatoria dell'Agenzia del Territorio di Verbania, in forza del citato titolo esecutivo, l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale su due immobili di proprietà di Tizio, socio illimitatamente responsabile della Beta s.n.c. Il Conservatore però, dopo aver eccepito l'illegittimità dell'iscrizione sugli immobili del socio in ragione di un titolo emesso solo nei confronti della società, stante l'istanza del creditore, iscriveva l'ipoteca giudiziale con riserva ex art. 2674-bis c.c. A questo punto la società creditrice proponeva reclamo dinanzi al Tribunale di Verbania avverso l'iscrizione con riserva.
La Corte adita, ritenuto che il titolo esecutivo formatosi contro la società in nome collettivo è efficace anche nei confronti del socio che risponde in via diretta dell'obbligazione sociale come di un'obbligazione propria, col presente decreto accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inefficace la riserva.


2. La natura della responsabilità dei soci di società in nome collettivo. Riflessi sull'opponibilità o meno al socio del titolo emesso nei confronti della società.
La decisione del Tribunale di Verbania offre lo spunto per approfondire un'interessante questione in tema di società di persone e precisamente quella concernente la natura della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. L'argomento ha da sempre suscitato interesse nella dottrina la quale, in estrema sintesi, può dirsi divisa tra coloro che ritengono trattarsi di una responsabilità diretta per debito proprioo (1) e chi, al contrario, ragiona in termini di responsabilità di tipo fideiussorio, vale a dire di garanzia per un debito altruii (2).
La prima opinione, sostenuta anche dalla giurisprudenza prevalente (3), si basa essenzialmente sulla considerazione che il socio di società di persone non assume la posizione di terzo rispetto all'organismo cui partecipa, non essendo le società personali dotate di personalità giuridica ma soltanto di semplice autonomia patrimoniale imperfetta. Nell'ambito di questo orientamento alcuni Autori giungono a riconoscere la qualità di imprenditore sia alla società, intesa come gruppo di soci collettivamente considerato, sia ai singoli soci illimitatamente responsabilii (4): la responsabilità diretta dei soci verrebbe quindi collegata al potere di amministrazione degli stessi, da considerarsi veri e propri co-imprenditorii (5).
Trattandosi di una responsabilità diretta per debito proprio, si conclude da parte dei sostenitori di questa opinione nel senso che la sentenza di condanna o il titolo esecutivo formatosi nei confronti della società sarebbero opponibili anche al socio illimitatamente responsabile. Il creditore sociale potrebbe dunque iscrivere, sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto verso la società, un'ipoteca giudiziale gravante sugli immobili del socio. Né varrebbe obiettare che esiste un problema di limiti soggettivi dell'efficacia della sentenza o del decreto ingiuntivo esecutivoo (6) (ex art. 2909 c.c. che limita l'autorità dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato alle sole parti e ai loro eredi o aventi causa e non ai terzi), in quanto nella fattispecie i soci costituirebbero la parte e non i terzi.
Nel medesimo senso, vale a dire della responsabilità diretta per debito proprio con conseguente opponibilità al socio del titolo esecutivo formatosi contro la società, altra dottrinaa (7) ha anche provato a giustificare questa conclusione prescindendo dall'argomento della mancanza di personalità giuridica delle società di persone. Si è osservato al riguardo che la responsabilità del socio è diretta, poichè è l'effetto di quello stesso fatto giuridico che determina l'obbligazione della società, così che riconosciuta la responsabilità della società di persone non potrebbe non sussistere anche quella del socio. Vi sarebbe quindi un rapporto di necessarietà tra l'accertamento della responsabilità sociale e quella del singolo socio: pertanto ricorrerebbe una situazione non dissimile da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.
Al contrario i fautori della tesi della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, intesa come responsabilità per debito altrui, ritengono che l'opposta teoria (cioè della responsabilità per debiti propri) costituisca un'evidente forzatura della disciplina positiva dettata in tema di società personali. Allo stato attuale infatti, grazie a un'interpretazione evolutiva della dottrina (8) e della giurisprudenzaa (9), anche alle società non dotate di personalità giuridica viene generalmente riconosciuta una soggettività (cfr., tra gli altri, gli artt. 2266, 2659, 2839, 2292, 2314, 2295 c.c.), essendosi diffuso il principio per cui «ogni persona è soggetto, non ogni soggetto è persona»» (10). Ne discende che le obbligazioni sociali costituiscono obbligazioni della società a cui si aggiunge, a titolo di garanzia, la responsabilità sussidiaria dei soci. Questa deve pertanto essere considerata una responsabilità per debito altrui. Corollario di quanto appena affermato è l'inopponibilità ai soci del titolo esecutivo emesso contro un distinto centro di imputazione di interessi, qual è la società personale (argomentando ex art. 2909 c.c.).
Una conferma dell'esattezza di tale opinione è offerta dall'art. 2267 c.c., secondo cui per le obbligazioni sociali rispondono «inoltre» personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e gli altri soci che non abbiano portato a conoscenza dei terzi la limitazione della loro responsabilità o l'esclusione della solidarietà. La disposizione, nonostante sia dettata per le società semplici, può essere certamente richiamata anche in tema di società in nome collettivo, dovendosi soltanto precisare che l'eventuale patto di limitazione della responsabilità non è opponibile ai terzi. La questione di fondo infatti non muta neppure in quest'ultimo tipo societario: i soci potranno fungere da garanti per debiti altrui, cioè della società in nome collettivo, ma non saranno considerati responsabili per debiti propri.
Data la natura sussidiaria della responsabilità del socio di società di persone (ex art. 2304), quest'ultimo non sarà necessariamente tenuto ad eseguire la stessa identica prestazione cui è obbligata la società, ma dovrà sopportare soltanto le conseguenze dell'inadempimento (che può essere anche parziale) di questa. Non sembra pertanto corretto qualificare il socio come soggetto passivo di un'obbligazione avente il medesimo contenuto di quella gravante sulla societàà (11). A onor del vero, il ragionamento appena effettuato presuppone l'adesione alla tesi dell'incompatibilità tra i concetti di sussidiarietà e di solidarietà; viceversa se si ritiene il socio illimitatamente responsabile quale debitore (seppure sussidiariamente) in solido con la società, deve riconoscersi che egli è obbligato alla medesima prestazione cui è tenuta la società (art. 1292 c.c.).
A queste considerazioni volte a negare la natura della responsabilità del socio di s.n.c. per le obbligazioni sociali come responsabilità per debiti propri, possono aggiungersene altre. Innanzitutto può obiettarsi che la teoria da ultimo richiamata (cioè della responsabilità per debiti propri) corre il rischio di confliggere col diritto inviolabile di difesa garantito dall'art. 24 Cost. Non può non tenersi conto infatti che, ove si consentisse l'immediata comunicazione al socio dell'efficacia del giudicato formatosi contro la società, la mancata presenza in giudizio del socio stesso potrebbe di certo influire sulla formazione di un provvedimento a lui sfavorevolee (12). Né vale replicare che il diritto alla difesa sarebbe comunque garantito dalla possibilità dell'intervento del terzo, in quanto l'astratta possibilità di tale intervento, non significa che ci sia litisconsorzio necessario, né un'effettiva garanzia di difesa del socio.
La soluzione che privilegia l'individuazione di una responsabilità per debiti altrui è invece in grado di assicurare la massima tutela delle ragioni del socio. Né può dirsi che tale tesi determini risultati eccessivamente penalizzanti per il creditore sociale, in quanto questi può pur sempre agire con un giudizio di cognizione nei confronti del singolo socio per costituirsi un apposito titolo esecutivo al fine di iscrivere ipoteca giudiziale o per procedere a una rapida esecuzione nei suoi confronti. Si ritiene infatti che il creditore sociale possa esperire un giudizio di cognizione tanto contro la società quanto, contestualmente (in simultaneus processus), contro il socio: non si richiede, cioè, che il creditore debba esperire due distinti giudizi di cognizione uno di seguito all'altro, il primo verso la società e il secondo, da introdurre necessariamente dopo l'esecuzione della sentenza di condanna della società, nei confronti del socio. Quest'ultimo infatti, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenzaa (13), può far valere il beneficium excussionis soltanto in sede esecutiva e non nel giudizio di cognizione. Pertanto, potendo il creditore sociale agire al contempo con un giudizio di cognizione contro la società e contro il socio illimitatamente responsabile, si comprende come il medesimo non risulti particolarmente penalizzato dal riconoscimento dell'inopponibilità al socio del titolo formatosi contro la società. Si può dunque affermare che il creditore sociale cauto non sarà affatto rallentato nell'esercizio della propria azione dalla suddetta inopponibilità del titolo; lo sarà piuttosto quello negligente che, non avendo fin dall'inizio agito in cognizione anche verso il socio, non potrà utilizzare nei confronti di quest'ultimo il titolo emesso contro la società. Tale penalizzazione del creditore sociale dipenderà dunque esclusivamente dal proprio contegno omissivo.
Sempre in senso favorevole alla tesi della responsabilità per debiti altrui e della conseguente inopponibilità al socio del titolo emesso contro la società, può anche evidenziarsi come l'opposta soluzione privilegerebbe eccessivamente il creditore a scapito del socio debitore: per il primo verrebbe infatti meno la necessità di agire in sede cognitoria contro il socio e sarebbe sufficiente limitarsi a provare l'inadempimento della società di persone per ottenere un titolo esecutivo anche nei confronti del socio. Il che contrasterebbe con il principio generale del c.d. favor debitoris che si ricava dall'analisi di diverse norme dell'ordinamento giuridicoo (14).
Un'ultima (ma decisiva) obiezione alla tesi dell'opponibilità al socio del titolo emesso contro la società può essere mossa facendo leva sul comma 1 dell'art. 1306 c.c. Infatti qualora si ritenesse compatibile (si veda infra) il concetto di sussidiarietà con quello di solidarietà, ne deriverebbe che la responsabilità del socio di società di persone può certamente essere solidale, se pure sussidiaria, rispetto a quella della società (arg. ex artt. 2291 e 2304 c.c.). Risulterebbe allora applicabile il disposto di cui al citato comma 1, secondo cui la sentenza (o il titolo esecutivo in generale) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori. La solidarietà tra socio e società del resto non può essere esclusa dal fatto che i singoli debitori, in questo caso i soci e la società, siano tenuti con modalità diverse ex art. 1293 c.c. Quest'ultima disposizione evoca proprio i casi di responsabilità sussidiaria e sta a dimostrare, secondo una parte autorevole della dottrinaa (15), che la sussidiarietà è compatibile con la nozione di obbligazione in solido.
Infine, anche il rilievo per cui manca, di solito, un accertamento dell'effettiva qualità di socio nel giudicato formatosi tra creditore sociale e società, induce a sostenere che la sentenza o comunque altra equivalente pronuncia emessa contro la società non ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del singolo socioo (16).


3. Il potere di controllo del Conservatore dei registri immobiliari.
Il caso di specie solleva un'altra interessante questione relativa all'àmbito dei poteri di controllo del Conservatore dei registri immobiliari. Nel reclamo al Tribunale proposto dal creditore sociale si evidenzia, infatti, che il controllo del Conservatore non potrebbe spingersi fino al punto di verificare la legalità sostanziale del titolo sulla base del quale è chiesta l'iscrizione. Tale controllo dovrebbe invece essere limitato ad un mero sindacato estrinseco e formale del titolo. In effetti anche questo aspetto, che peraltro non è stato preso in considerazione nel decreto del Tribunale di Verbania, risulta assai controverso.
Secondo un primo orientamentoo (17) il controllo cui è tenuto il Conservatore sarebbe esclusivamente formale e non potrebbe estendersi alla idoneità del titolo a fondare una trascrizione. Una conferma di ciò verrebbe, ad esempio, dall'art. 1159 c.c., che indirettamente ammette gli effetti di una trascrizione sulla base di un titolo di acquisto proveniente a non domino.
Di contrario avviso è altra parte della dottrina e della giurisprudenzaa (18) la quale si basa sull'inciso iniziale dell'art. 2674-bisc.c., secondo cui «al di fuori dei casi di cui al precedente articolo», qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di un'ipoteca, il Conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva. Da tale inciso, che fa espresso riferimento all'art. 2674 c.c. e cioè ai casi di rifiuto della ricezione dell'atto o della nota per mancanze formali dell'uno o dell'altra, questa dottrina ha infatti dedotto l'attribuzione al Conservatore dei registri immobiliari di un potere-dovere di sindacato intrinseco e sostanziale. Si è dunque concluso che al Conservatore compete un duplice e differente controllo. In una prima fase, regolata dagli artt. 2674 e 113-bis disp. att. c.c., egli esegue un controllo meramente estrinseco circa l'esistenza dei requisiti formali dell'atto, mentre in una seconda, disciplinata dagli artt. 2674-bis e 113-terdisp. att. c.c., il medesimo esercita un vero e proprio sindacato di legalità sostanziale del contenuto dell'atto.

4. Considerazioni conclusive.
Alla luce di quanto esposto, pur dando atto che la soluzione fatta propria dal Tribunale risulta conforme all'opinione della giurisprudenza prevalentee (19), non è possibile non manifestare alcune riserve sul contenuto del provvedimento. A mio avviso, infatti, la tesi dell'opponibilità al socio del titolo esecutivo (nella specie del decreto ingiuntivo esecutivo) formatosi nei confronti della società in nome collettivo risulta non convincente. Essa, in particolare, presuppone la natura della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali quale responsabilità per debiti propri, il che però sembra stridere con la pressoché riconosciuta soggettività giuridica delle società personali. Nello stesso senso può osservarsi che, se il titolo esecutivo ottenuto nei confronti di un soggetto potesse essere fatto valere anche nei confronti di un terzo, verrebbe violato l'art. 2909 c.c.
Né vale obiettare che la ricostruzione della responsabilità del socio come responsabilità per debito altrui interferirebbe con la tesi secondo cui i soci sono gli effettivi titolari in senso economico dei debiti sociali, in quanto tale tesi, mentre coglie un aspetto del fenomeno e potrebbe quindi illuminare la specifica disciplina dettata per singole ipotesi (ad esempio, il fallimento dei soci a responsabilità illimitata), «non può avere altro valore che di constatazione di un dato pregiuridico, di certo utile alla comprensione del sistema positivo, ma inidonea a fondare una presunzione assoluta di conformità a questo dato, del sistema medesimo»» (20). In altri termini il legislatore ha deciso di scindere la formale imputazione giuridica dei debiti sociali, che fa capo alla società, dalla titolarità economica degli stessi, che grava invece sui soci: del resto ciò si verifica anche in materia di società di capitali, e precisamente laddove l'unico socio di s.r.l. o di s.p.a. sia chiamato a rispondere personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali (artt. 2462 e 2325 c.c.).
Sotto altro profilo, poi, l'opinione manifestata dalla Corte di Verbania tende a obliterare, come si è evidenziato, il dato della solidarietà dell'obbligazione tra soci e società (art. 2291 c.c.) e in particolare il disposto di cui all'art. 1306, comma 1, c.c., per il quale, si ripete, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori.
Anche da un punto di vista pratico si può osservare come il riconoscimento dell'opponibilità al socio del titolo esecutivo emesso contro la società non sempre risulta sufficiente al fine di iscrivere ipoteca giudiziale su beni del socio stesso e quindi di ottenere il risultato desiderato. Basti pensare alla possibile mancanza nel titolo dei dati identificativi del soggetto a carico del quale viene richiesta l'iscrizione, cioè del socio illimitatamente responsabile. Circostanza quest'ultima che preclude l'iscrizione, a meno che si voglia ammettere, in spregio dei princìpi generali in materia, che la nota da presentarsi al Conservatore possa essere non conforme al titolo.
Infine va posto in risalto che, seppure si volesse ritenere (come sostenuto nel decreto) che la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali fosse diretta per debito proprio, il titolo esecutivo ottenuto contro la società (debitamente notificato ai soci) dovrebbe comunque avere efficacia verso i soci soltanto limitatamente all'accertamento del debito, non anche per il riconoscimento della loro effettiva qualità di componenti la compagine sociale: per questo occorrerebbe, invece, una pronuncia specifica nei loro confrontii (21).

Autore: Dott. Gianluca Carlini, pubblicato su: "Riv. notariato", 2006, 3, 756

Note:

(1) Si vedano, ad esempio, Ferrara jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, 6ª ed. agg., Milano, 1980, p. 243; Guerrera, voce Società in nome collettivo, in Enc. dir., vol. XLII, Milano, 1990, p. 952; Ghidini, Società personali, Padova, 1972, pp. 228 e 260, nota 27; Galgano, Le società in genere. Le società di persone, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, vol. XXVIII, Milano, 1982, p. 295, che qualifica la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali come diretta e principale.

(2) Così, Graziani, Diritto delle società, 5ª ed., Napoli, 1963, p. 126 ss.; Simonetto, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Padova, 1959, p. 157 ss.; Di Sabato, Capitale e responsabilità interna nelle società di persone, rist., Milano, 2005, p. 309 ss. e in particolare p. 345; Rescigno, Trasformazione di società e responsabilità dei soci, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950, p. 939; Campobasso, Diritto commerciale, 2. Diritto delle società, Torino, 1992, pp. 87-88; Spada, La tipicità delle società, Padova, 1974, p. 32 ss.; Maggiolo, Obbligazioni sociali, responsabilità dei soci e solidarietà, in Riv. dir. comm., I, 1990, p. 48. Nell'àmbito della ricostruzione della responsabilità del socio in termini di responsabilità per debiti altrui, alcuni autori, evidenziate le differenze che sussistono con la disciplina dettata in materia di fideiussione, preferiscono richiamare la figura della responsabilità solidale contratta nell'interesse esclusivo di uno dei condebitori (art. 1298, comma 1, c.c.).

(3) Cfr., recentemente, Cass., 6 ottobre 2004, n. 19946, in Giust. civ. Mass., 2004, f. 10; Cass., 29 novembre 1995, n. 12405, in Le società, 1996, p. 270 ss.; Cass., 17 gennaio 2003, n. 613, in Foro it., 2004, I, p. 846; Cass., 5 novembre 1999, n. 12310, in Vita not., 2001, p. 331; Cass., 14 giugno 1999, n. 5884, in Giust. civ. Mass., p. 1375; Cass., 8 agosto 1997, n. 7353, in Giust. civ. Mass., 1997, p. 1367; Cass., 12 aprile 1994, n. 3399, in Le società, 1995, p. 39, con nota di Pagliani; contra Cass., 13 ottobre 1986, n. 5995, in Dir. fall., 1987, II, p. 419.

(4) Galgano, op. cit., p. 86 e p. 401 ss., che richiama l'art. 2294 c.c., quale esempio di disposizione formulata per l'imprenditore commerciale e applicabile al singolo socio. Prima ancora, per la tesi dei soci illimitatamente responsabili quali imprenditori indiretti, si veda, Bigiavi, Difesa dell'imprenditore occulto, Padova, 1962, p. 76 ss. e p. 85 ss.; Id., Sulla qualità d'imprenditore del socio illimitatamente responsabile, in Riv. dir. civ., 1959, II, p. 302 ss.

(5) Cfr. G. Ferri, Le società, in Tratttato di diritto civile italiano, fondato da F. Vassalli, vol. X, t. 3, Torino, 1987, p. 83; Buonocore, Fallimento e impresa, Napoli, 1969, p. 201 ss. Rintraccia il fondamento della responsabilità del socio nell'attribuzione del potere di amministrare, anche Oppo, L'identificazione del tipo società di persone, in Riv. dir. civ., 1988, I, p. 619.

(6) Sul punto, si consulti lo studio di Proto Pisani, Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile, in Foro it., 1985, I, c. 2385 ss.

(7) G. Ferri, op. cit., pp. 188-189.

(8) Si consulti, per tutti, P. Rescigno, Persona e comunità. Saggi di diritto privato, rist., Padova, 1987, p. 247 ss. e in particolare p. 258 ss.; anche se di recente va dato atto di diversi tentativi di ridimensionare la rilevanza del tema della soggettività giuridica (v. Marasà, Le società. Società in generale, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p. 90).

(9) Ad esempio, Cass., 20 aprile 1994, n. 3773, in Le società, 1994, p. 1053 ss., con nota di V. Carbone; Cass., 15 gennaio 2003, n. 502, in Vita not., 2003, p. 269; Cass., 18 luglio 2002, n. 10427, in Giust. civ. Mass., 2002, p. 1265; Cass., 21 gennaio 2000, n. 642, in Giust. civ. Mass., 2000, p. 104; Cass., 19 novembre 1999, n. 12833, in questa Rivista, 2000, p. 990; Cass., 15 febbraio 1999, n. 1231, in Foro it., 1999, I, p. 2578; Cass., 28 febbraio 1998, n. 2252, in Giust. civ., 1998, I, p. 1245. Inoltre si veda l'ampia casistica riportata in Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone, in Casi e materiali di diritto commerciale, rist., Milano, 1980, p. 178, nota 30.

(10) Né un ostacolo al riconoscimento della soggettività giuridica può ravvisarsi dalla lettura dell'art. 2284 c.c., secondo cui «gli altri soci» devono liquidare la quota agli eredi, in quanto questa formula si spiega per il fatto che, in caso di morte sono previste anche soluzioni alternative che modificano il contratto sociale e quindi coinvolgono i singoli soci come tali. Neppure appare decisivo il richiamo all'art. 2285 c.c. che impone la comunicazione di recesso agli altri soci, obbligo che dipende semplicemente dall'intuitus personae tipico delle società personali.

(11) Cfr. Cass., 13 ottobre 1986, n. 5995, cit.

(12) Sostanzialmente nei termini, Rordorf, La responsabilità per le obbligazioni sociali, in Le società, 1986, pp. 249-250.

(13) Così, ad esempio, Trib. Milano, 26 giugno 1989, in Le società, 1989, p. 1278; Cass., 8 novembre 2002, n. 15700, in Giust. civ. Mass., 2002, p. 1937; Cass., 26 novembre 1999, n. 13183, in Diritto e pratica delle società, de Il Sole 24 Ore, 2000, p. 82 ss.; Cass., 3 giugno 1998, n. 5434, in Giust. civ. Mass., 1998, p. 1202; Cass., 26 giugno 1992, n. 8011, in Le società, 1992, p. 1517 ss.

(14) Una base positiva del favore per l'obbligato è stata, ad esempio, ravvisata nell'art. 1184 c.c., in virtù del quale si presume stabilito a favore del debitore il termine fissato per l'adempimento, contro la regola dell'immediata esigibilità della prestazione; inoltre nell'art. 1286 c.c. che attribuisce al debitore, nelle obbligazioni alternative, la facoltà di scelta non conferita espressamente al creditore o al terzo; infine nell'art. 1371 c.c. che pone come regola finale interpretativa dei contratti a titolo gratuito quella della minore gravosità per il soggetto obbligato.

(15) Per tutti, in dottrina, P. Rescigno, voce Delegazione (dir. civ.), in Enc. dir., vol. XI, Milano, 1962, p. 949; Id., voce Obbligazioni (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XXIX, Milano, 1979, p. 169; Campobasso, op. cit., p. 86; Maggiolo, op. cit., p. 37 ss. e in particolare p. 64; in giurisprudenza, si veda, recentemente, Cass., 16 settembre 2004, n. 18653, in Giust. civ. Mass., 2004, f. 9; al contrario escludono la solidarietà tra soci e società, ammettendola limitatamente ai soli rapporti tra i soci, Buonocore-Castellano-Costi, op. cit., p. 637.

(16) Cfr. sul punto in particolare, Cass., 26 novembre 1999, n. 13183, in Diritto e pratica delle società, de Il Sole 24 Ore, del 28 agosto 2000, p. 82 ss., con nota di Nisivoccia; inoltre si veda, Cass., 15 febbraio 1999, n. 1231, in Foro it., 1999, I, p. 2578; Cass., 28 luglio 1997, n. 7021, in Giust. civ. Mass., 1997, p. 1284; Cass., 13 luglio 1995, n. 7650, in Giust. civ. Mass., 1995, p. 1364.

(17) Triola, Della tutela dei diritti. La trascrizione, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, vol. IX, Torino, 2000, p. 277.

(18) Si veda, in dottrina, Vascellari, Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari, in Le nuove leggi civili commentate, 1986, p. 107; Maltese, voce Registri immobiliari, in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 484; recentemente, in giurisprudenza, Trib. Siracusa, 14 dicembre 2001, in Arch. civ., 2002, p. 728.

(19) Sostengono che il titolo esecutivo formatosi contro la società vale anche nei confronti del socio, Cass., 6 ottobre 2004, n. 19946, cit.; Cass., 14 giugno 1999, n. 5884, cit.; Cass., 8 agosto 1997, n. 7353, cit.; App. Firenze, 29 marzo 1988, in Dir. fall., 1989, II, p. 143 ss.

(20) Di Sabato, op. cit., p. 317.

(21) Così, ad esempio, Cass., 26 novembre 1999, n. 13183, cit., che comunque si schiera per l'inopponibilità al socio della sentenza pronunciata nei confronti della società. Nello stesso senso era anche l'orientamento della dottrina prevalente sotto il vigore del codice abrogato.