IL TRIBUNALE DI ROMA HA AGGIORNATO LE “SUE” TABELLE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE, MANTENENDO PERO’ UN’INGIUSTIFICATA DIVERSITA’ CON LE TABELLE DI ALTRI TRIBUNALI

 

 

La liquidazione del danno alla persona da lesione del bene salute e la compensazione del danno da perdita del rapporto parentale trovano oggi la principale fonte di regolazione risarcitoria nel sistema elaborato dal Tribunale di Milano nella nota tabella, molto diffuso a livello territoriale, ancor prima che tale sistema ricevesse una prima "validazione" da parte della Corte di Cassazione (sentenze n. 12408 e n. 14402 del giugno 2011) che l'ha elevata a «valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.», con la precisazione che «i relativi parametri sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale».

Il secondo sistema risarcitorio, di fonte normativa, è quello cogente per effetto della disciplina applicabile di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni che attiene al parametro normativo di compensazione del danno biologico da lesioni di lieve entità, adottabile anche alle lesioni da colpa sanitaria (art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24).

Il terzo sistema risarcitorio è la tabella elaborata dal Tribunale di Roma che ha confermato il proprio sistema tabellare non ritenendo condivisibile l'orientamento sopra ricordato dalla Corte di Cassazione nella decisione del 7 giugno 2011 n. 12408.

La relazione illustrativa alle tabelle capitoline osserva che le tabelle milanesi «utilizzano dei criteri di riferimento in concreto basati su principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori costituzionali quali la valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale, già inserito in tabella, del danno». 

Il sistema tabellare di Roma riconosce un valore monetario al quale il giudice applica una percentuale di maggiorazione che cresce con l'aggravarsi della lesione. La tabella così sviluppata per il danno biologico viene poi integrata dai valori di compensazione del danno non patrimoniale complessivamente inteso e riferibile al “vecchio danno morale”. Il sistema capitolino prende maggiormente in considerazione (elevandole a variabili di calcolo incidenti in modo diretto sul computo sostanziale) gli elementi concreti che delimitano la sofferenza presumibile nel caso specifico, come la contiguità esistenziale, l'età della vittima e del congiunto deceduto, la convivenza o meno nel nucleo primario.

Questi indici, mentre nella tabella milanese sono valori che vengono demandati alla mera considerazione equitativa del Magistrato, nel sistema del Tribunale di Roma divengono volani di calcolo per la liquidazione finale.

Al di là di quale sia la Tabella più idonea tra quelle adottate dai vari Tribunali, è certamente censurabile il fatto che sussistano rilevanti differenze tra i risultati ottenibili applicando le tre Tabelle più diffuse (Milano, Roma e Venezia); differenze dipendenti in gran parte dai diversi margini di manovra tra i minimi risarcitori e le variazioni per personalizzazione legate alle condizioni oggettive del caso concreto.

Mentre la Tabella di Milano contiene nel primo valore una sintesi già precostituita di danno biologico e sofferenza media standard (in termini di danno morale) e la residua quota di variazione percentuale viene legata alla sola personalizzazione del caso concreto, le altre tabelle hanno meccanismi di personalizzazione del tutto difformi.

Il Tribunale di Roma, ad esempio, individua, per il caso «invero molto frequente di danno non patrimoniale provato in via presuntiva, sulla scorta delle allegazioni di parte», dieci fasce di oscillazione che attribuiscono un importo pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, con una base comunque del 10% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso concreto.
La forbice tra il minino e il massimo del range applicabile aumenta così in misura proporzionale alla gravità della lesione, in quanto «i margini di prevedibilità delle decisioni continuano ad essere inversamente proporzionali all'entità del danno».

Di contro, la Tabella di Venezia prevede un triplo parametro di variabili di calcolo che compongono la somma equa risarcibile, riferibili rispettivamente al “pregiudizio biologico permanente”, al margine primo di personalizzazione del danno biologico e, infine, alla variabile per “pregiudizio morale” che giunge, per le lesioni più gravi, alla maggiorazione del 100% di quanto liquidato per danno biologico temporaneo e permanente.
Ancora, le tre tabelle hanno margini di forte diversificazione nel contesto di liquidazione del danno da morte o da lesione o compromissione del rapporto parentale.

Ci limitiamo alle tre principali Tabelle, ché ve ne sarebbero di ulteriori adottate, in una sorta di “campanilismo” sfrenato, da altri Tribunali (come Genova).

Il risultato non è raffrontabile in voci omogenee apparendo evidente che, soprattutto nei valori massimi, le diversificazioni sono di grandissima entità.

I dati che possono essere estrapolati dal semplice raffronto delle Tabelle di Milano, Roma e Venezia attengono a una diversità di grande sostanza non solo nei margini economici, minimi e massimi, ma anche nella evoluzione stessa della curva di crescita all'aggravarsi della lesione ovvero al crescere dell'età.

Mentre infatti le tabelle di Roma e Milano mostrano una curva decrescente in ragione dell’età della vittima, nella tabella veneziana tale variabile non influisce in misura sostanziale tanto che, a parità di lesione (ad esempio, l'80%), tra il compenso per un diciottenne e un soggetto di 55 anni, la variazione è solo di poco più del 7 per cento, contro l'evoluzione nella analoga equazione di Milano che porta al dato ridotto del 21% circa, solo in ragione della diversa età tra le vittime ipotetiche.

Applicando i diversi criteri di liquidazione e del danno alla persona in uso nei tre Tribunali (al minimo e al massimo di conto), a parità di condizione si ottengono le seguenti somme risarcitorie: un soggetto di anni 25 che abbia portato una menomazione invalidante grave dell'80%, a Milano potrebbe ottenere una somma oscillante fra euro 830.347 e euro 1.037.933, a Roma una somma oscillante fra euro 825.759 e euro 1.445.078 ed, a Venezia, la somma di euro 921.240 aumentabile sino a euro 1.842.480.

La differenza di liquidazione non ha alcun evidente supporto “giuridico” favorendo, semmai, una maggiore difficoltà per il danneggiato a vedersi liquidare, in fase precontenziosa, delle somme adeguate.

E’ encomiabile lo sforzo di ogni singolo Tribunale di “perfezionare” le Tabelle applicabili; ma in mancanza di una capacità di uniformare gli sforzi a livello nazionale non può non ricadersi nell’arbitrio.

Ancora una volta di avverte l’incapacità del Legislatore di uniformare le Tabelle dei Tribunali indicando dei parametri oggettivi cui tutti si debbano attenere.

Da parte sua la Corte di Cassazione si è limitata a “preferire” le Tabelle milanesi non perché le altre fossero errate ma solo per l’intento (di per sé encomiabile) di uniformare le modalità di determinazione dei risarcimenti del danno. In particolare, così si è espresso il Giudice di legittimità: «nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obbiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto ed a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, al quale la suprema corte riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale, alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.» (Cass. Civ., Sez. III, 18 maggio 2017 n. 12470).

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Vai alla Tabella di comparazione dei sistemi adottati dai Tribunali di Milano, Roma e Venezia (Fonte: elaborazione di "Guida al Diritto")

Giugno 2017