Normativa "antiriciclaggio".
Gli obblighi introdotti per i Professionisti

 

A partire dal 22/04/06 sono in vigore le prescrizioni imposte dalla normativa antiriciclaggio a carico di professionisti operanti al di fuori del settore finanziario, iscritti o meno in Albi professionali.
La disciplina antiriciclaggio di cui si fa riferimento è quella introdotta dal decreto legge n. 143 del 3 Maggio 1991 (convertito nella Legge n. 197 del 5 Luglio 1991).

Il Decreto Legislativo n. 56 del 20 Febbraio 2004 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite) ha coinvolto in questo ambito i professionisti dell'area giuridico-contabile; è entrato in vigore in data 14 marzo 2004 subordinando però la piena operatività di alcune delle disposizioni maggiormente rilevanti all'emanazione di un apposito regolamento attuativo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'Ufficio Italiano Cambi.

Tale Regolamento, anche se con ritardo rispetto ai tempi prefissati, è stato emanato (DM n. 141 del 3 Febbraio 2006 "Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni ai fini della lotta al riciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette da parte dei professionisti") seguito poi dal Provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 24 Febbraio 2006 con le istruzioni applicative utili per la pratica applicazione della disciplina in oggetto.

 I "professionisti" destinatari della disciplina

Le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 56 del 2004 trovano i propri destinatari "naturali" negli operatori finanziari (banche, Poste Italiane S.p.A., società di intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio, imprese di assicurazioni, agenti di cambio, società fiduciarie e così via) vale a dire in soggetti che, per effetto dello svolgimento della propria attività abituale, sono esposti alle problematiche inerenti gli illeciti finanziari.

La novità della normativa in commento sta però nell'aver esteso gli obblighi finalizzati alla prevenzione delle attività criminose anche alle figure professionali estranee al settore finanziario e quindi:

  • ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali , nel registro dei revisori contabili , nell'albo dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro;
  • a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
  • ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti;
  • il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
  • la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  • l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  • l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  • la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

 Quali sono gli obblighi per i professionisti

I destinatari della normativa antiriciclaggio devono:

  • identificare i clienti;
  • istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite;
  • segnalare le operazioni "sospette" all'UIC rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni;
  • segnalare al Ministero dell'Economia e delle finanze le violazioni della legge antiriciclaggio (L. 197/1991 e DL 143/1991);
  • istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

L'obbligo di identificazione della clientela

L'identificazione consiste nella verifica dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonché nell'acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell'archivio unico.

Per quanto riguarda i professionisti l'identificazione è dovuta, di volta in volta, in relazione alle operazioni (il DM parla di " prestazione professionale fornita ") che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo, anche frazionato, superiore ad Euro 12.500 oppure qualora la prestazione fornita abbia ad oggetto operazioni di valore indeterminato o non determinabile.

Ricordiamo infatti che il decreto legge n. 143 del 1991 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore da trasferire è complessivamente superiore all'importo appena detto. Tale trasferimento potrà essere legalmente effettuato mediante l'intervento di un intermediario abilitato.

Nel calcolo del valore dell'oggetto della "prestazione professionale fornita" non si tiene conto:

  • del compenso spettante al professionista;
  • della compensazione tra attività, debiti e crediti e operazioni di segno contrari che riguardino lo stesso cliente (saranno cioè rilevanti le singole operazioni).

L'identificazione è eseguita, se possibile, al momento del contatto con il cliente e comunque, al più tardi, all'atto dell'operazione: viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto.

Come precisato anche nel Provvedimento UIC cit. l'identificazione può anche essere indiretta, senza la presenza fisica del cliente (le informazioni sono, ad es., già possedute perché il professionista ha già prestato consulenza per il cliente nel passato e i dati sono aggiornati oppure le informazioni sono contenute in atti pubblici, scritture private autenticate, documenti con firma digitale).

I dati identificativi da acquisire sono: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale; per questi ultimi è necessario verificare l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente.

Registrazione e conservazione delle informazioni

 I soggetti obbligati dovranno registrare e conservare nell'Archivio unico:

  • le complete generalità del cliente, come sopra detto;
  • i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera; il rapporto che intercorre tra gli stessi;
  • l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per la quale opera;
  • la data di identificazione;
  • la descrizione sintetica del tipo di prestazione professionale fornita (il Provvedimento UIC cit. contiene gli elenchi con le prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e società di revisione);
  • il valore dell'oggetto della prestazione professionale se conosciuto.

L'archivio unico è istituito appositamente per le finalità antiriciclaggio. Come indicato dall'articolo 6 comma 8 del DM 141 del 2006 l'obbligo di istituzione dell'archivio unico si ha soltanto in presenza di dati da registrare e conservare. Le informazioni sono registrate e conservate secondo l'ordine cronologico degli incarichi e delle operazioni cui si riferiscono, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica; l'inserimento dei dati deve avvenire, al massimo, entro trenta giorni dall'identificazione del cliente. L'archivio unico può essere tenuto a mezzo di sistemi informatici o in forma cartacea, secondo i criteri per la registrazione e la conservazione delle informazioni indicati nel provvedimento UIC.

I professionisti obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dalla normativa in commento.  E' possibile affidare a terzi (Associazioni di categoria, Centri Servizio) la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.

In ogni caso permane sul professionista la responsabilità per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni "sospette"

Il decreto legislativo n. 56 del 20 Febbraio 2004 impone ai professionisti l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) di tutte le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire dai delitti di riciclaggio o reimpiego (indicati negli articoli 648- bis e 648- ter del Codice Penale).
Ricordiamo che i nuovi obblighi antiriciclaggio, tra cui quello in parola, sono già in vigore. In particolare:

  • Per ragionieri e dottori commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, avvocati e notai tali obblighi sono in vigore dallo scorso 22 Aprile, data di entrata in vigore del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze DM 3 Febbraio 2006 n. 141;
  • per i soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti o svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi , gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette non richiedevano l'intervento del regolamento attuativo ma erano già operative anche antecedentemente il DM n. 141 del 2006.

L'obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti (salvo le società di revisione) in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Questa esenzione si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

I criteri di riferimento indicati dall'UIC

Il Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 indica i criteri generali cui attenersi per l'individuazione delle operazioni sospette. Si deve fare attenzione:

  • al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) come non cooperativi;
  • ad operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;
  • ad operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
  • all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
  • al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
  • all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
  • all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
  • al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

Le operazioni da segnalare possono poi essere evidenziate da particolari indici di anomalia.

L'UIC, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli stessi organismi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge. Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC.

Le modalità per la segnalazione. Riservatezza della "fonte"

La segnalazione deve essere eseguita direttamente dal professionista per il quale sussiste tale obbligo. Deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato al provvedimento UIC che si articola in:

  1. dati del segnalante;
  2. dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima;
  3. informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
  4. motivi del sospetto.

La segnalazione è trasmessa in forma cartacea all' Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 - Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice "PR AR94".

In futuro la procedura sarà telematica, sulla base dell'esperienza acquisita dall'UIC.
Viene comunque precisato che tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

L'UIC provvederà a trasmettere agli organi investigativi competenti le segnalazioni, assieme ad una relazione tecnica (omettendo l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa).

L'identità di tali persone può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Gli indicatori di anomalia da utilizzare come "ausilio" per l'individuazione delle operazioni sospette

Nel Provvedimento UIC citato si forniscono alcuni indici di anomalia, per agevolare l'attività di valutazione delle operazioni da parte del professionista.  Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

Tali indicatori (in via di esemplificazione non certo esaustiva) si articolano nelle seguenti categorie:

  • Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente (il cliente è riluttante a fornire le informazioni necessarie, esibisce documenti palesemente contraffatti, fornisce informazioni false, cambia professionisti in un breve arco temporale senza fornire adeguata motivazione, ricorre a prestanome, rifiuta di pagare con assegno o bonifico anche quando l'importo supera i 12.500 E. soglia "legale" per i pagamenti in contanti.);
  • Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente (impiegano disponibilità non consone all'attività svolta, società di ridotto capitale sociale che si rendono acquirenti di beni di elevato valore o di "lusso".);
  • Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni (le operazioni coinvolgono paesi off-shore, a regime fiscale privilegiato o con "forte" segreto bancario.);
  • Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni (il cliente intende regolare le operazioni utilizzando ingenti somme in contanti, l'operazione appare incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente, i valori coinvolti non sono coerenti con quelli di mercato.);
  • Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari (il cliente intende regolare l'operazione con una notevole somma in contanti oppure si tratta di prestazioni professionali che riguardano investimenti in beni immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.);
  • Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi (ad es. i clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.);
  • Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio (ad es. le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l'evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti.);
  • Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi (ad es. il cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività svolta).

Disposizioni transitorie

Come previsto dal Decreto 141 del 2006 (art. 13) nel caso di rapporti tra cliente e professionista con incarico conferito prima del 22/4/2006 , data di entrata in vigore dello stesso, e ancora in essere al 22/4/2007 il libero professionista provvederà entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione. Quindi se il rapporto si è esaurito prima dell'ultimo termine citato non sarà necessario procedere agli adempimenti indicati in precedenza.