Conti correnti: sentenze a confronto

Su Diritto&Giustizi@ del 9/4/05 - di Antonio Tanza (Avvocato, presidente Adusbef)

I Tribunali di Bari e di Lecce hanno affrontato ancora una volta le note tematiche relative ai conti correnti stipulati ante legge 154/92, tematiche tutt'altro che assopite. Infatti, dopo la mitica sentenza 21095/04 emessa dalle Su della Corte di Cassazione, decine di utenti hanno chiesto alla propria banca la restituzione del maltolto, ottenendo un secco rifiuto: la reazione di moltissimi e stata quella di citare in giudizio la banca chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente percepite sia a titolo di anatocismo trimestrale che per altre motivazioni collegate ad altre nullità parziali. Nelle sentenze in commento, anche se con diverse motivazioni si sono affermati alcuni principali concetti sottolineati anche in numerose sentenze del 2004 (per una rassegna di giurisprudenza cfr. www.studiotanza.it ) che di seguito riportiamo.

1) La clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante riferimento al c.d. "uso di piazza" è invero nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli articoli 1284, 1346 e 1418 Cc. Dall'evidente nullità del riferimento alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" ne consegue che, in via suppletiva (ex articolo 1284, ultimo comma, Cc), deve applicarsi l'interesse legale annuale, sia sui saldi attivi che passivi (cfr. anche articolo 1370 Cc sull'interpretazione contro l'autore della clausola). Il metodo legale di calcolo della maturazione dei frutti civili (cfr. articolo 8202 Cc) e, poi, dettato dall'articolo 8213 Cc: in mancanza di diversa pattuizione delle parti gli interessi ed i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione dell'intera durata del diritto e vanno calcolati al tasso legale vigente nel periodo di durata dell'intero rapporto (cioè dall'apertura alla chiusura del rapporto).

2) La pattuizione che prevede la capitalizzazione trimestrale dell'interesse (c.d. capitalizzazione composta) e nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli articoli 1283 Cc, e 14182 Cc.

3) Nulla e dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto trimestrale, poiché nulla e stato convenuto contrattualmente.

4) Nulla e dovuto per il c.d. gioco delle valute poiché nel contratto in esame nulla e previsto circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. "giorni di valuta" a danno dell'utente.

5) Nulla e dovuto per spese forfetarie, poiché contrattualmente indeterminate.

6) L'approvazione del conto ex art. 1832 Cc (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'art. 1857 Cc) rende incontestabili le annotazioni in conto, derivanti dalla mancata impugnazione, nella loro realtà effettuale, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni) da cui dette annotazioni derivano.

7) La prescrizione per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute o addebitate dalla banca a titolo di interessi decorre solo dalla data di chiusura definitiva del rapporto di conto corrente: ciò significa che l'utente potrà ripetere le somme trattenute o addebitate nell'arco di durata dell'intero rapporto (durata che potrà essere anche superiore ai dieci anni).

8) Non può invece essere applicato, quale tasso sostitutivo rispetto al saggio illegittimo c.d. "uso piazza", quello previsto dall'articolo 117 comma 7 del D.Lgs. 385/93: trattasi, infatti, di norma priva di effetti retroattivi, come stabilisce espressamente l'articolo 161 comma 6 s. 1., secondo cui "i contratti gia conclusi ed i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori" (cfr., a conforto della tesi qui seguita dell'irretroattività del c.d. tasso sostitutivo, Cassazione Civile, Sezione terza, 5675/01).

Una carrellata, dunque, di principi che regolano in maniera chiara questi vecchi rapporti, spesso ancora in piedi, e che costituiscono veri e propri tesori in favore dell'utente che viene a scoprirsi creditore della propria banca che ora, alla luce delle ultime sentenze, non ha più alcuna giustificazione soggettiva per evitare quell'appropriazione indebita che per anni ha perpetrato ai danni dei propri clienti con varie scuse, ma che oggi, grazie alla Giurisprudenza consolidata in materia, e diventata cosciente e perseguibile anche in campo penale.

Vai alla sentenza del Tribunale di Bari - Sez. 1^  Civile, 16/01/2005 n. 90

Vai alla sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione di Nardò, 11/02/2005

Vai alla sentenza del Tribunale di Lecce, Sez. 1^ Civile, 11/03/2005