REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza nr. 522/2004

 

Il Giudice Onorario Aggregato dott. Luigi Carmine Elia della Prima Sezione Civile Stralcio del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. 1632/95 del Ruolo Generale promossa

DA

RONDINI DEBORAH, RONDINI PATRIZIA e PAPPADA' FRANCESCO, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tanza, mandato in atti.

ATTORI  IN OPPOSIZIONE

CONTRO

BANCA LEUZZI & MEGA S.p.A. (incorporata dalla BANCA DEL SALENTO S.p.a., poi 121 S.p.A, oggi Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello De Marini, mandato in atti

CONVENUTA-OPPOSTA

oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo

INTROITATA ALL'UDIENZA DEL 12/1/2004.

CONCLUSIONI

All'udienza del 30/5/2003, i difensori delle parti precisavano le conclusioni, come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 20/3/95, Rondini Deborah, Rondini Patrizia e Pappadà Francesco, associati Adusbef, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 17/2/95 nr. 362/95 (181/95 C.S.), con il quale il Presidente del Tribunale di Lecce aveva loro ingiunto - la prima quale debitrice principale ed i secondi quali fideiussori - il pagamento in favore della Banca Leuzzi & Mega S.p.a. della somma di £ 60.208.995, derivante da scopertura del c/c nr. 110101032277/0, in essere presso la filiale di Lecce, oltre gli interessi, al tasso convenzionale di mora del 28,250%, dal 29/10/94 fino al soddisfo e le spese competenze della procedura monitoria.

A sostegno dell'opposizione, gli esponenti deducevano l'eccessiva lievitazione delle pretese della Banca, che aveva portato il costo globale effettivo annuo alla esosa misura percentuale del 606,58% del credito concesso, giusta perizia giurata di parte prodotta nel proprio fascicolo. Alla luce di tale risultato, gli opponenti impugnavano e disconoscevano sia i contratti-base sia tutti gli atti successivi collegati con i primi, eccependone l'invalidità e l'illiceità, per l'evidente contrasto con la normativa del settore.

In particolare contestavano: l'illegittimità della richiesta di interessi ultra legali al tasso del 28,250%; la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in quanto convenzione anatocistica e, come tale, in contrasto con l'art. 1283 c.c.; l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e della determinazione delle valute. Concludevano chiedendo, con il favore delle spese di lite distratte: revocarsi l'opposto decreto e dichiarare che la somma dovuta da essi opponenti è inferiore a quella richiesta e concessa con la procedura sommaria; dichiarare la nullità o l'annullamento del contratto di apertura di credito in conto corrente, della relativa fideiussione e di ogni clausola od obbligazione successiva ed accessoria; determinare con C.T.U. contabile il costo effettivo annuo dell'impugnato rapporto bancario e, in considerazione dell'invalidità delle convenzioni contrattuali, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione (dalla formalizzazione negoziale alla chiusura del rapporto) determinando, così, l'esatto dare-avere tra le parti.

Si costituiva regolarmente in giudizio la banca opposta, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per la non revocabilità del decreto. Concludeva per il rigetto della domanda perché, comunque, ritenuta infondata e temeraria; introdotta al solo scopo di ritardare il pagamento di quanto dovuto.

Con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese-competenze del giudizio, veniva richiesta la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ex art. 648 c.p.c., che veniva concessa dal G.I. con ordinanza riservata del 10/1/97.

Esibita varia documentazione e verificata l'impossibilità dell'obbligatorio tentativo di bonario componimento, ex art 13 L. 276/97, per la mancata comparizione personale delle parti, la causa passava in decisione, con i termini di cui all'art. 190 bis c.p.c..

Con sentenza non definitiva nr. 1297/2002 del 10/5/2002, depositata il 12/6/2002, il G.O.A. accoglieva l'opposizione e per lo effetto revocava l'opposto decreto ingiuntivo. Con contestuale ordinanza disponeva il prosieguo del giudizio per l'espletamento di necessaria C.T.U. contabile, al fine di accertare l'esatto ammontare delle somme a debito e a credito e quindi del rapporto dare-avere tra gli opponenti Rondini Deborah, Rondini Patrizia e Pappadà Francesco e la banca opposta Lezzi & Mega S.p.a. (poi Banca del Salento S.p.a.) relativamente al conto corrente nr. 110101032277/0, in essere presso la filiale di Lecce, tenendo presente che: 1) per gli interessi passivi deve applicarsi il tasso legale; 2) la capitalizzazione degli interessi va effettuata su base annuale; 3) le commissioni di massimo scoperto sono dovute soltanto nella misura in cui risultano essere state espressamente convenute; 4) per la decorrenza delle valute deve farsi riferimento alla data effettiva in cui la Banca ha perduto o ha acquistato la disponibilità del denaro.

Entrambi i difensori, all'udienza del 21/10/2002 facevano riserva di appello, ex art. 340 c.p.c., avverso la predetta sentenza parziale.

Depositata la relazione del C.T.U. e le osservazioni del C.T. di parte opposta, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe. La causa, quindi, era trattenuta per la decisione, all'udienza di trattazione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (vecchio rito) per le conclusionali e le repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Compito residuale di questo giudice è quello di determinare se vi sia o meno esposizione debitoria o posizione creditoria degli opponenti nei confronti dell'opposta relativamente al conto corrente richiamato nella narrativa, tenuti presenti i criteri di indagine e di valutazione lì indicati e quindi, provvedere sulle spese-competenze di lite, rimesse al definitivo. Ciò poiché, da entrambe le parti, si è formulata riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva nr. 1297/2002, intervenuta in questo giudizio.

Soccorre, così, l'analitica indagine compiuta dal C.T.U. che il giudice pienamente condivide, in quanto immune da vizi logici, oltre che fondata su riscontri obiettivi, acquisiti con accurata metodologia.

Conclude il C.T.U., verificando un saldo finale creditore in favore della Rondini di € 2.361,82 al 2/4/1994, oltre interessi legali dal 28/4/94 al soddisfo, rappresentando tali somme una posizione creditoria dell'opponente Rondini Deborah nei confronti dell'opposta, che così va dichiarata con la presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate d'ufficio, in assenza di nota specifica, come in dispositivo, vengono poste a carico dell'opposta ed in favore degli opponenti, con distrazione al loro difensore antistatario, che ne ha avanzato richiesta, rendendo la dichiarazione di rito.

P.Q.M.

Il G.O.A. della Prima sezione Civile Stralcio del Tribunale di Lecce, Avv. Luigi Carmine Elia, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla lite vertente tra Rondini Deborah, Rondini Patrizia e Pappadà Francesco nei confronti della Banca Leuzzi & Mega S.p.a. (incorporata dalla Banca del Salento S.p.a.), ed in particolare sui capi della controversia non decisi dalla precedente sentenza parziale nr. 1294/2002 resa tra le stesse parti in data 10/5/2002, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Dichiara che Rondini Deborah è creditrice della Banca Leuzzi & Mega S.p.A.. della somma di € 2.361,82 oltre interessi legali dal 28/4/94 al soddisfo.

2. Condanna l'opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese-competenze di lite che liquida e distrae al loro procuratore antistatario avv. Antonio Tanza in € 8.300,00 di cui € 300,00 per spese (oltre quelle della C.T.U.), £ 3.000,00 per diritti, € 5.000,00 per onorari, oltre 10% su competenze ex art. 15 T.F., CAP e IVA come per legge.

Così deciso in Lecce il 28/1/2004