Il nuovo processo di esecuzione
Scheda operativa
La riforma del processo di esecuzione forzata rappresenta senza dubbio l'intervento più vasto ed incisivo dell'intera novella al diritto processuale civile.
Essa coinvolge non soltanto istituti generali quali il titolo esecutivo, le opposizioni, la sospensione e l'estinzione del processo esecutivo, ma anche istituti particolari come il pignoramento, l'intervento dei creditori, la vendita, l'assegnazione, la risoluzione delle controversie in sede di riparto, il modo del rilascio e l'estinzione del procedimento per consegna o rilascio.
L'esigenza di maggiore speditezza del processo esecutivo permea l'intera opera di riforma e trova la sua più evidente espressione nel riconoscimento del credito non fondato su titolo esecutivo (art. 499), nella risoluzione delle contestazioni al piano di riparto (art. 512), nelle modalità della dichiarazione del terzo nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi (art. 547) ovvero, infine, nella delega delle operazioni di vendita (art. 591-bis).
Ciò che è cambiato nella disciplina del titolo esecutivo
Titolo esecutivo (art. 474 - modifica decorrente dal 1/3/2006)
Il novellato art. 474 riconosce l'efficacia propria del titolo esecutivo anche alle scritture private autenticate, sia pure con le seguenti limitazioni:
- la scrittura privata autenticata non permette di dare luogo ad esecuzione forzata per consegna o rilascio;
- consente di dare corso ad esecuzione forzata limitatamente alla somme di denaro in essa contenute;
- a pena di nullità, l'atto di precetto deve contenere la trascrizione integrale della scrittura privata.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005)
Altre copie in formula esecutiva (art. 476 - modifica decorrente dal 1/3/2006)
La sanzione pecuniaria comminata per il cancelliere, il notaio, o altro pubblico ufficiale, che contravvenga alle modalità di spedizione della copia del titolo in formula esecutiva, è oggi compresa tra un minimo di ? 1.000,00 ed un massimo di ? 5.000,00.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005)
Notificazione del titolo esecutivo (art. 479 secondo comma - modifica decorrente dal 1/3/2006)
La notificazione del titolo esecutivo deve essere eseguita sempre alla parte personalmente (artt. 137 e seguenti) e ciò anche quando si tratti di una sentenza e non sia decorso un anno dalla sua pubblicazione; in quest'ultima ipotesi, infatti, non è più consentita la notificazione presso il procuratore costituito (art. 170).
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005)
Ciò che è cambiato nella disciplina generale della espropriazione forzata
Pubblicità degli avvisi (art. 490 secondo e terzo comma - modifica decorrente dal 1/3/2006)
La disciplina della pubblicità degli avvisi (vendita all'incanto di beni mobili, art. 534; vendita all'incanto di beni immobili, art. 570 e art. 576; nuovo incanto dopo quello andato deserto, art. 591) è stata innovata in relazione alle inserzioni in internet ed in quotidiani di informazione a diffusione locale.
Nel caso di espropriazione di immobili, l'inserzione in internet deve necessariamente essere disposta dal Giudice e, quindi, non è più espressione di un suo potere discrezionale.
Alla stessa inserzione il Giudice della Esecuzione deve provvedere anche nella nuova ipotesi di espropriazione di beni mobili registrati per un valore eccedente gli ? 25.000,00.
La forma di pubblicità in questione deve compiersi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto ed avere ad oggetto, non soltanto l'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, ma anche la copia dell'ordinanza del Giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173 bis disp. att.
La disciplina della inserzione in quotidiani di informazione viene, invece, innovata mediante la semplice previsione di un termine di attuazione, dovendosi procedere ad essa almeno quarantacinque giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, o della data dell'incanto.
Rimangono immutate le altre condizioni e modalità.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005)
Forma del pignoramento (art. 492 - modifica decorrente dal 1/3/2006)
La disciplina generale del pignoramento ha subito innovazioni quanto al contenuto dell'atto costitutivo del vincolo di indisponibilità relativa ed alla previsione di particolari garanzie avverso i rischi del pignoramento negativo o insufficiente.
1) Salvo le forme particolari previste per ciascun tipo di espropriazione forzata, l'atto di pignoramento deve oggi contenere, unitamente alla ingiunzione formale di cui esso consta, anche:
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l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice della Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice.
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l'avvertimento che, ai sensi dell'art. 495, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti a titolo di capitale, interessi e spese di esecuzione, attraverso il deposito in cancelleria, a pena di inammissibilità prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 530, 552 e 569, di una apposita istanza ed una somma di denaro almeno pari al quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti degli intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
2) Quanto alle garanzie avverso i rischi del pignoramento negativo o insufficiente, il legislatore ha preso in considerazione differenti ipotesi.
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Quando i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l'Ufficiale Giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione resa dal debitore si redige processo verbale che lo stesso sottoscrive.
Se sono indicate cose mobili, queste sono considerate pignorate dal momento della dichiarazione (anche agli effetti dell'art. 388 c.p. terzo comma) e l'Ufficiale Giudiziario accede al luogo in cui esse si trovano per gli adempimenti necessari alla loro custodia (art. 520), ovvero trasmette copia del verbale all'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, se i beni pignorati si trovano in altro circondario.
Se sono indicati crediti o cose mobili che si trovano nel possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato dal momento in cui l'esecutato rende la dichiarazione suddetta. Gli obblighi che la legge impone al custode, invece, si generano in capo al terzo dal giorno della notificazione dell'atto di cui all'art. 543 ma, se prima di tale momento il terzo effettua il pagamento o restituisce il bene all'esecutato, è quest'ultimo ad essere costituito custode della somma o della cosa (anche agli effetti dell'art. 388 c.p. quarto comma).
Se sono indicati beni immobili il creditore procede al loro pignoramento secondo le forme prescritte per tale categoria di beni (art. 555).
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Quando il compendio pignorato diviene insufficiente a causa dell'intervento di altri creditori, il procedente può chiedere all'Ufficiale Giudiziario di invitare l'esecutato ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili (art. 499) affinché, lo stesso creditore, possa a sua volta invitare gli intervenuti ad estendere il pignoramento a detti beni in conformità dell'art. 499.
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In tutti i casi in cui non vengono individuati beni utilmente pignorabili, ovvero le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, l'Ufficiale Giudiziario, su istanza del procedente:
a) rivolge richiesta ai soggetti gestori della anagrafe tributaria, e di altre banche dati pubbliche, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione.
La richiesta, riguardante più debitori, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti.
L'Ufficiale Giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove lo ritenga necessario.
b) se il debitore è un imprenditore commerciale, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista, un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. per il loro esame, al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili.
Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede richiedendo, quando occorre, l'assistenza dell'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente.
All'esito della verifica il professionista trasmette un'apposita relazione con i risultati raggiunti al creditore istante e all'Ufficiale Giudiziario che lo ha nominato.
L'Ufficiale Giudiziario provvede alla liquidazione delle spese e del compenso a carico del creditore istante ma, se dalla relazione risultano cose o crediti utilmente pignorabili che il debitore non ha indicato, le spese ed il compenso sono liquidati a carico dell'esecutato con provvedimento che costituisce titolo esecutivo.
3) Quando la legge richiede che l'Ufficiale Giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito di titolo esecutivo, il Presidente del Tribunale competente per l'esecuzione può autorizzare (a norma dell'art. 488 secondo comma) il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con l'obbligo di presentare l'originale ad ogni richiesta del Giudice.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005)
Conversione del pignoramento (art. 495 primo comma - modifica decorrente dal 1/3/2006)
La richiesta di conversione del pignoramento è avanzata dal debitore prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005)
Intervento (art. 499 - modifica decorrente dal 1/3/2006)
1) Possono intervenire nel processo di esecuzione:
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i creditori muniti di un credito fondato su titolo esecutivo;
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i creditori sprovvisti di titolo esecutivo purché, al momento del pignoramento, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero, siano assistiti da pegno o da un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, ovvero, infine, siano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
2) L'intervento deve avvenire, anteriormente all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, mediante il deposito di un ricorso contenente l'indicazione del credito e del titolo relativo, la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione.
Se l'intervento ha luogo per un credito pecuniario risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. al ricorso deve essere allegato, sotto pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle scritture medesime.
Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso suddetto, il solo creditore che sia privo di titolo esecutivo deve notificare al debitore copia del ricorso medesimo unitamente all'estratto autentico notarile attestante il credito.
3) Il creditore pignorante ha facoltà di indicare ai creditori chirografari che sono intervenuti tempestivamente, con apposito atto da notificare agli stessi, ovvero all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitandoli ad estendere il pignoramento a tali beni, se sono forniti di titolo esecutivo o ad anticipare le spese necessarie per l'estensione, se ne sono sprovvisti.
Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati entro il temine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere preferito loro in sede di distribuzione.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005)
Effetti dell'intervento (art. 500 - modifica decorrente dal 1/3/2006)
L'intervento dà diritto, secondo le disposizioni che regolano le diverse forme di espropriazione forzata:
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a partecipare all'espropriazione del bene pignorato;
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a provocare i singoli atti della espropriazione, se il creditore è munito di titolo esecutivo;
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a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, sempre se l'intervenuto è titolato;
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a beneficiare ex art. 510 dell'accantonamento della somma cui avrebbe diritto, se il creditore è non titolato .
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005)
Riconoscimento del credito non fondato su titolo esecutivo - Distribuzione della somma ricavata - Risoluzione delle controversie (art. 499 quinto e sesto comma - art. 510 terzo e quarto comma - art. 512 - modifica decorrente dal 1/3/2006)
Allo scopo di rendere più agile la procedura di espropriazione forzata, il Legislatore della novella ha previsto che le controversie in sede di distribuzione trovino composizione, non più mediante un processo a cognizione piena di tipo incidentale, ma direttamente all'interno della procedura esecutiva, attraverso il riconoscimento del credito non fondato su titolo esecutivo (art. 499) e la risoluzione delle contestazioni al piano di riaprto (art. 512).
a) Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il Giudice fissa anche una udienza per la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti.
Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni (art. 499 quinto comma).
All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti, non fondati su titolo esecutivo, egli intenda riconoscere in tutto o in parte specificando, in quest'ultimo caso, la misura relativa. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti suddetti. In ogni caso il riconoscimento (espresso o tacito) rileva ai soli fini della esecuzione.
I creditori non titolati i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero, ovvero, limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento.
Gli intervenuti i cui crediti siano stati disconosciuti in tutto o in parte dal debitore hanno diritto all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui sopra, l'azione necessaria per munirsi di titolo esecutivo (art. 499 sesto comma).
L'accantonamento è disposto dal Giudice dell'Esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
Decorso il termine suddetto, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il Giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e degli intervenuti che debbono ancora essere soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata in favore dei creditori che si sono nel frattempo muniti di titolo esecutivo.
La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato, se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo (art. 510 terzo comma).
Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui sopra o dopo che sia decorso inutilmente il temine suddetto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione (art. 510 quarto comma).
b) Il piano di riparto può formare oggetto di contestazioni da parte dei creditori concorrenti e del debitore o del terzo assoggettato ad esecuzione, in ordine alla sussistenza o all'ammontare del credito o circa la sussistenza dei diritti di prelazione.
In tali ipotesi il Giudice della Esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, definisce direttamente la controversia con ordinanza mediante la quale può anche sospendere in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata.
Contro questo provvedimento del Giudice è possibile proporre impugnazione nelle forme e nei termini propri della opposizione agli atti esecutivi (art. 617, secondo comma) (art. 512).
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005)
Ciò che è cambiato nella espropriazione mobiliare presso il debitore
Cose mobili assolutamente e relativamente impignorabili (art. 514 e art. 515 - in vigore dal 1/3/2006)
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte e del mestiere del debitore, non sono più compresi nel novero dei beni mobili assolutamente impignorabili, potendo costituire oggetto di pignoramento nei limiti di un quinto, e purché il presumibile valore di realizzo dei beni già pignorati appaia insufficiente per la totale soddisfazione del credito.
Tali limitazioni non operano in favore dei debitori costituiti in forma societaria o che esercitino attività nelle quali il capitale investito è prevalente rispetto al lavoro.
(Innovazione introdotta dalla L. 52/2006)
Scelta delle cose da pignorare (art. 517 - in vigore dal 1/3/2006)
Nello scegliere le cose da assoggettare a pignoramento l'Ufficiale Giudiziario deve prediligere quelle che ritiene di più facile e pronta liquidazione, fino al raggiungimento di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.
In ogni caso l'Ufficiale Giudiziario deve preferire il denaro, gli oggetti preziosi i titoli di credito, e ogni altro oggetto che appaia di sicura realizzazione.
(Innovazione introdotta dalla L. 52/2006)
Forma del pignoramento (art. 518 - in vigore dal 1/3/2006)
L'ingiunzione di cui all'art. 492 è rivolta dall'Ufficiale Giudiziario direttamente al debitore o, se questi non è presente, alle persone indicate dall'art. 139 secondo comma (e cioè a persone di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minori di quattordici anni o non palesemente incapaci). In quest'ultimo caso l'Ufficiale Giudiziario consegna loro un avviso della stessa ingiunzione per il debitore.
In mancanza delle persone suddette, affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento (art. 518 sesto comma).
Oltre alla ingiunzione ex art. 492, dal verbale di pignoramento debbono constare:
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le operazioni compiute dall'Ufficiale Giudiziario;
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la descrizione delle cose pignorate, e del loro stato mediante rappresentazione fotografica, ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva;
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la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo dei beni pignorati.
Se ritenuto utile o richiesto dal creditore, tale valutazione è compiuta con l'assistenza di un esperto stimatore scelto dall'Ufficiale Giudiziario.
All'esperto è consentito in ogni caso di accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima, l'Ufficiale Giudiziario redige un primo verbale di pignoramento (contenente la sola descrizione dei beni) procedendo, senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni, alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento secondo i valori indicati dall'estimatore.
Il Giudice della Esecuzione liquida le pese ed il compenso spettanti all'esperto, sulla base dei valori effettivi di vendita o assegnazione dei beni, ovvero sulla base dei valori stimati, in mancanza di vendita e assegnazione.
Qualora il creditore e il debitore lo richiedano, l'Ufficiale Giudiziario trasmette loro una copia del verbale di pignoramento a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il creditore può chiedere al Giudice di ordinare l'integrazione del pignoramento, se ritiene che il valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello presumibile indicato nel verbale di pignoramento.
Il Giudice può farsi adiuvare da uno stimatore, quando appare opportuno.
L'Ufficiale Giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni, quando è ordinata l'integrazione.
(Innovazione introdotta dalla L. 52/2006)
Custodia dei mobili pignorati - sostituzione del custode conseguente all'istanza di vendita (art. 520 - art. 521 quinto comma - in vigore dal 1/3/2006)
Secondo la nuova disciplina, si rende necessaria la richiesta del creditore affinché l'Ufficiale Giudiziario provveda alla conservazione dei beni mobili pignorati diversi dal denaro, dai titoli di credito e dagli oggetti preziosi, trasportandoli presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandoli a un custode diverso dal debitore.
Qualora ricorrano motivi di urgenza, l'Ufficiale Giudiziario affida la custodia dei beni suddetti agli Istituti autorizzati alle vendite all'incanto (art. 520).
L'istanza di vendita incide sugli obblighi del custode poiché, successivamente ad essa, il Giudice dispone la sostituzione del custode nominando in sua vece l'istituto di cui al primo comma dell'art. 534 (cioè l'istituto autorizzato che deve procedere ai pubblici incanti).
Entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, l'istituto provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Se necessario per apprendere i medesimi beni, le persone incaricate dall'istituto possono aprire porte, ripostigli e recipienti, e richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Per i beni che risultino difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati, l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano (art. 521 - quinto comma).
(Innovazione introdotta dalla L. 52/2006)
Condizioni e tempo dell'intervento (art. 525 - in vigore dal 1/3/2006)
In seguito alla abrogazione del primo comma dell'art. 525 possono intervenire nel procedimento di espropriazione mobiliare presso il debitore anche quei creditori che siano sprovvisti di un credito certo, liquido ed esigibile. Sotto questo specifico punto di vista, essendo stato abrogato anche l'art. 563 (condizioni dell'intervento nell'espropriazione immobiliare), non esiste più alcuna distinzione tra procedimento di espropriazione mobiliare ed immobiliare.
La soglia della piccola espropriazione mobiliare, rilevante ai fini della tempestività dell'intervento, è stata elevata a ? 20.000,00
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 a sua volta modificata dalla L. 52/2006)
Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione (art. 527 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
L'abrogazione dell'art. 527 non implica che il creditore procedente non possa più indicare ai intervenuti l'esistenza di beni mobili ai quali estendere il pignoramento, poiché tale facoltà trova disciplina nella nuova sede dell'art. 499 quarto comma
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Intervento tardivo (art. 528 primo comma - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
I creditori chirografari che intervengono tardivamente (e cioè oltre i termini di cui all'art. 525) ma prima del provvedimento di distribuzione hanno diritto di soddisfarsi sulla somma ricavata in via residuale rispetto al pignorante, agli intervenuti tempestivamente ed oggi anche ai creditori assistiti da privilegio.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Vendita a mezzo di commissionario (art. 532 - in vigore dal 1/3/2006)
Il Giudice dell'Esecuzione può disporre la vendita dei beni pignorati senza incanto o tramite commissionario.
Le cose pignorate devono essere affidate all'Istituto di Vendite Giudiziarie ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Con lo stesso provvedimento il Giudice fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, avvalendosi, se necessario, di uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene. Il Giudice può anche imporre una cauzione al commissionario.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 a sua volta modificata dalla L. 52/2006)
Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto (art. 534-bis e art. 534-ter - in vigore dal 1/3/2006)
Con il provvedimento con il quale dispone la vendita, il Giudice, sentiti gli interessati, può delegare all'I.V.G. ovvero, in mancanza, ad un notaio, un avvocato o a un commercialista iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179-ter disp. att. il compimento delle operazioni di vendita, con incanto o senza incanto, dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Qualora insorgano difficoltà nel corso della vendita, i suddetti professionisti possono ricorrere al Giudice della esecuzione a norma dell'art. 534-ter.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 a sua volta modificata dalla L. 52/2006)
Nuovo incanto (art. 538 - in vigore dal 1/3/2006)
Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita (non più il Giudice) fissa un nuovo incanto (nel quale non è più ammessa qualsiasi offerta ma deve svolgersi) ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
(Innovazione introdotta dalla L. 52/2006)
Ciò che è cambiato nella espropriazione mobiliare presso terzi
Forma del pignoramento e dichiarazione del terzo (art. 543 e art. 547 - in vigore dal 1/3/2006)
La dichiarazione di cui all'art. 547 deve essere resa dal terzo innanzi al Giudice unicamente nel caso in cui il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi terzo e quarto (somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento).
Nelle altre ipotesi la dichiarazione di cui all'art. 547 deve essere comunicata al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto i pignoramento.
In ragione di tale novità l'atto di pignoramento deve contenere rispettivamente:
- la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al Giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 ed il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire, nel caso in cui il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi terzo e quarto;
- l'invito rivolto al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente, a mezzo raccomandata e nel termine di dieci giorni, negli altri casi.
Il terzo procede alla dichiarazione in udienza o mediante raccomandata, secondo la distinzione sopra prospettata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale ed oggi anche mediante il proprio difensore, purché però questi sia munito di procura speciale.
(Innovazione introdotta dalla L. 52/2006)
Obblighi del terzo (art. 546 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Gli effetti del pignoramento presso terzi si producono nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà.
Nel caso di pignoramenti eseguiti presso più terzi ed esuberanti il limite suddetto, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti (a norma dell'art. 496) ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi. Il Giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Ciò che è cambiato nella espropriazione immobiliare
Deposito dell'atto di pignoramento (art. 557 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Il creditore pignorante deve depositare, presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione, il titolo esecutivo ed il precetto entro dieci giorni (non più cinque) dal pignoramento.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Custodia dei beni pignorati (art. 559 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Per la conservazione materiale e giuridica dell'oggetto del pignoramento il novellato art. 559 prevede che il debitore è di diritto custode dei beni (oltre che degli accessori, delle pertinenze e dei frutti) unicamente nell'ipotesi in cui occupi gli immobili stessi; in caso contrario il Giudice provvede a nominare custode una persona diversa.
Rimane in ogni caso salva la facoltà (già contemplata dalla vecchia normativa) del creditore procedente e di quello intervenuto di chiedere al Giudice che la custodia dei beni pignorati venga affidata a persona diversa dall'esecutato.
Il Giudice della Esecuzione è investito del nuovo potere di sostituzione del custode nel caso di inosservanza degli obblighi su questi incombenti.
Se custode è il debitore, e per la particolare natura dei beni pignorati è verosimile che la sostituzione di cui sopra non abbia utilità, il Giudice, con l'ordinanza con cui autorizza la vendita o delega le relative operazioni, dispone che custode dei beni medesimi sia la persona o l'istituto incaricato della vendita. Qualora tale istituto non sia disponibile, o debba essere sostituito, è nominato custode un altro soggetto.
I provvedimenti inerenti la nomina e la sostituzione del custode sono tutti pronunciati con ordinanza non impugnabile.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Modo della custodia (art. 560 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Previa autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato, esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità (art. 560 quinto comma).
Il custode non può concedere in locazione il bene pignorato, salvo che sia all'uopo autorizzato dal Giudice (art. 560 secondo comma).
Il debitore che sia anche custode può essere autorizzato ad abitare, con i propri familiari, l'immobile pignorato, o parte di esso, nei limiti dello stretto necessario; lo stesso debitore non ha più facoltà di chiedere un assegno alimentare sulle rendite nel caso in cui sia privo di mezzi di sostentamento.
Il custode deve adoperarsi, secondo le modalità stabilite dal Giudice con l'ordinanza con cui dispone la vendita, affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni da alienare (art. 560 quinto comma).
Il Giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando:
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non ritiene di autorizzare il debitore ad abitare lo stesso, o parte di esso;
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revoca tale autorizzazione, se concessa in precedenza;
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provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile (art. 560 terzo comma).
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed il custode può darvi esecuzione immediatamente o anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, agendo in quest'ultimo caso nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, se questi non lo esentano (art. 560 quarto comma).
Il custode è tenuto a rendere il conto (art. 560 primo comma).
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Condizioni e tempo dell'intervento (art. 563 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
L'art. 563 è stato abrogato. Ciò implica che nel processo di espropriazione immobiliare possono intervenire non soltanto i creditori che sono sprovvisti di un credito esigibile ma anche quelli che sono titolari di un diritto privo dei requisiti della certezza e della liquidità.
I termini per intervenire tempestivamente sono sempre rappresentati dalla prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita, ma ricevono disciplina nella nuova sede del primo inciso dell'art. 564.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Istanza di vendita (art. 567 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Al ricorso mediante il quale si chiede la vendita non occorre più allegare le mappe censuarie e il certificato di destinazione urbanistica, mentre, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato debbono concernere i venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. Resta ferma la necessità di allegare l'estratto del catasto.
Il termine per la suddetta allegazione è stato elevato a centoventi giorni (in logo dei sessanta originari) e può essere prorogato, una sola volta, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni.
Un termine di pari consistenza è inoltre assegnato al creditore dal Giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione depositata debba essere completata.
Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato dal Giudice, questi, anche d'Ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento limitatamente a quei soli beni immobili per i quali non è stata depositata la prescritta documentazione, ovvero dichiara l'estinzione dell'intero processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
I provvedimenti suddetti sono dati con ordinanza, mediante la quale il Giudice dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Nella nuova formulazione dell'art. 567 è scomparsa la previsione per la quale la documentazione di cui sopra può essere allegata anche dal creditore intervenuto che sia munito di un titolo esecutivo. Pur nel silenzio della legge tale facoltà deve reputarsi allo stato ancora sussistente inquanto, il secondo comma dell'art. 567 stabilisce genericamente che le ridette allegazioni devono essere compiute da un creditore senza tuttavia puntualizzare che deve trattarsi necessariamente del procedente.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Provvedimento per l'autorizzazione alla vendita (art. 569 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Entro trenta giorni dal deposito della documentazione che deve essere allegata alla istanza di vendita (art. 567), il Giudice della Esecuzione nomina il consulente per la stima dei beni pignorati, convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori iscritti che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.
All'esito della udienza di comparizione delle parti, se non vi sono opposizioni, o se su di esse si raggiunge l'accordo, il Giudice pronuncia una ordinanza con la quale:
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dispone la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto;
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stabilisce le modalità con cui deve essere prestata cauzione;
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fissa al giorno successivo alla scadenza del termine suddetto, l'udienza per la deliberazione dell'offerta (art. 572) e per la gara tra gli offerenti che si dovesse rendere necessaria a norma dell'art. 573
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ordina la vendita con incanto a norma dell'art. 576, per il caso in cui non si possa dare logo alla vendita senza incanto (inquanto non sono proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero si verifica una delle circostanze previste dall'art. 572 terzo comma, ovvero, infine, per altra ragione). Alla vendita con incanto, pertanto, si può procedere soltanto in via residuale ove rimanga inesitata quella senza incanto.
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fissa il termine entro il quale il creditore che ha richiesto la vendita, o che sia altrimenti autorizzato, deve notificare l'ordinanza medesima ai creditori iscritti che non sono comparsi.
Se vi sono opposizioni il Tribunale decide con sentenza ed il Giudice dell'esecuzione dispone la vendita con lo sesso provvedimento di cui sopra.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Offerte d'acquisto (art. 571 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Nella vendita senza incanto l'offerta di acquisto deve essere depositata in busta chiusa presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione.
All'esterno della busta sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome di chi materialmente provvede al deposito, previa identificazione dello stesso, il nome del Giudice dell'Esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte.
Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta.
L'offerta è irrevocabile, a meno che:
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il Giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573;
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il Giudice ordini l'incanto;
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siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L'offerta è invece inefficace:
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se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 569 terzo comma;
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se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'art. 568;
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se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura almeno pari al decimo del prezzo da lui proposto.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Deliberazione sull'offerta (art. 571 quinto comma - 572 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Nella vendita senza incanto le buste contenenti le offerte sono aperte, in presenza degli offerenti, all'udienza fissata per il loro esame (art. 571 quinto comma).
Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile che è stato determinato a norma dell'art. 568 aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta, senza che sia consentita alcuna valutazione discrezionale da parte del creditore o del Giudice della Esecuzione.
Se l'offerta è invece inferiore a tale valore, il Giudice non può far luogo alla vendita senza incanto quando vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero quando lo stesso Giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto.
In tali casi l'asta ha luogo alle condizioni e con i termini fissati con ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Gara tra gli offerenti (art. 573 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Nella vendita senza incanto, quando vi sono più offerte di acquisto, il Giudice non "convoca" (come statuito nella vecchia formulazione) ma "invita" gli offerenti a una gara sull'offerta più alta. In tal modo lo svolgimento della medesima gara può avvenire anche al di fuori di una udienza apposita mediante la previsione di un termine per la formulazione di nuove offerte da depositarsi in cancelleria.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Termine delle offerte senza incanto (art. 575 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
In seguito alla abrogazione dell'art. 575 se decorrono due mesi dalla ordinanza che dispone la vendita senza che il Giudice abbia disposto con decreto la gara sull'offerta più alta, lo stesso Giudice non è più tenuto a ordinare l'incanto.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Contenuto del provvedimento che dispone la vendita (art. 576 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Nel ridisegnare il contenuto del provvedimento che dispone la vendita con incanto, il Legislatore del 2005 ha circoscritto la discrezionalità del Giudice nella attività di determinazione dell'ammontare della cauzione, prevedendo che questa deve avere una misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Prestazione della cauzione (art. 580 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Allo scopo di favorire una presenza maggiore di offerenti, per partecipare all'incanto è necessario, ma nel contempo sufficiente, avere prestato la cauzione non essendo più richiesto il deposito in cancelleria di una somma pari all'importo approssimativo delle spese di vendita.
Per scoraggiare, invece, l'esecuzione di offerte meramente strumentali, formulate da speculatori all'unico fine di provocare un ribasso dell'asta, il novellato art. 580 prevede che l'offerente che, senza documentato e giustificato motivo, ha omesso di partecipare all'incanto si vede restituita la cauzione nella misura ridotta dei nove decimi dell'intero. La restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dalla esecuzione.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Offerte dopo l'incanto (art. 584 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Le offerte di acquisto successive all'incanto possono essere proposte entro il consueto termine di dieci giorni, che oggi viene però qualificato esplicitamente come "perentorio".
Le offerte suddette si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando una cauzione pari al doppio di quella versata per la partecipazione all'asta.
L'efficacia delle offerte è subordinata alla condizione che il prezzo proposto superi di almeno un quinto (non più un sesto) quello raggiunto nell'incanto.
Qualora siano state avanzate più offerte in aumento, il Giudice, verificata la regolarità delle stesse, indice una gara fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte. Della gara il cancelliere dà pubblico avviso (a norma dell'articolo 570) e comunicazione all'aggiudicatario.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal Giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui sopra.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il Giudice pronuncia a carico degli offerenti la perdita della cauzione il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. La cauzione è invece restituita se ricorre un documentato e giustificato motivo.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Versamento del prezzo (art. 585 terzo comma - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Se per eseguire il versamento del prezzo, l'aggiudicatario ricorre al credito bancario mediante la conclusione di un contratto di finanziamento che prevede la costituzione di una garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile oggetto di vendita, il Giudice deve indicare tale contratto nel decreto di trasferimento ed il Conservatore dei Registri Immobiliari non può eseguire la trascrizione dello stesso decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Trasferimento del bene espropriato (art. 586 primo comma - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Con il decreto di trasferimento il Giudice ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie anche successive alla trascrizione del pignoramento.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Termini per l'istanza di assegnazione e per l'assegnazione (art. 588 - art. 590 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Nella nuova struttura del procedimento di assegnazione dei beni immobili pignorati l'istanza relativa non è più successiva all'incanto ma deve precederlo di almeno dieci giorni. Non essendo specificata la natura perentoria del termine, è tuttavia lecito ritenere che lo stesso possa essere oggetto di proroga a norma dell'art. 154 (art. 588).
Sebbene il termine per proporre l'istanza relativa sia stato anticipato rispetto alla disciplina previgente, l'assegnazione continua ad essere disposta dal Giudice soltanto se la vendita all'incanto non si è compiuta per mancanza di offerte.
In questo caso il Giudice provvede sulle richieste di assegnazione fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio (art 590).
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Istanza di assegnazione (art. 589 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore al valore di stima dell'immobile (art. 568) e a quello delle spese procedurali e dei crediti con prelazione anteriore (art. 506).
Se nella procedura non si sono verificati interventi, né risulta che vi sia alcuno dei creditori iscritti, il procedente può chiedere l'assegnazione offrendo di pagare la differenza fra il suo credito e il valore di stima dell'immobile, oltre le spese.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto (art. 591 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Se non vi sono domande di assegnazione, o se decide di non accoglierle, il Giudice dell'Esecuzione:
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dispone l'amministrazione giudiziaria (art. 592 e seguenti);
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oppure, che si proceda a nuovo incanto (art. 576);
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ovvero, infine, stabilisce diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. In quest'ultimo caso assegna un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto (art. 571) fissando le ulteriori condizioni di partecipazione (art. 569 terzo comma, secondo periodo).
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Delega delle operazioni di vendita (art. 591-bis - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Sentiti gli interessati, con l'ordinanza con la quale autorizza la vendita, il Giudice dell'esecuzione può delegare le relative operazioni ad un notaio, avente preferibilmente sede nel circondario, ovvero oggi anche ad uno degli avvocati o dei commercialisti che sono iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-ter disp. att.
Con la medesima ordinanza il Giudice stabilisce le condizioni generali per lo svolgimento delle operazioni delegate prevedendo:
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il termine finale delle stesse operazioni;
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le modalità con cui deve essere prestata cauzione;
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il temine, non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte le offerte di acquisto;
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il luogo di presentazione delle offerte e quello ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.
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le modalità della pubblicità.
Per quanto riguarda le operazioni delegabili, il professionista provvede:
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alla determinazione del valore dell'immobile (art. 168 terzo comma), tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal Giudice (art. 569) e delle eventuali note depositate dalle parti (art. 173-bis disp. att. quarto comma) (art. 591-bis secondo comma n. 1);
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agli avvisi pubblici della vendita (art. 570) (art. 591-bis secondo comma n. 2);
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alla vendita senza incanto (curando la deliberazione sull'offerta art. 572, la gara tra gli offerenti art. 573, e adottando i provvedimenti relativi alla vendita art. 574) (art. 591-bis secondo comma n. 3);
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in materia di vendita all'incanto, alle operazioni di vendita (art. 581); a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina nell'ipotesi in cui l'aggiudicazione sia fatta per persona da nominare (art. 583); sulle offerte dopo l'incanto (art. 584) e sul versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario che sia creditore ipotecario, ovvero autorizzato ad assumere un debito garantito da ipoteca (art. 585 secondo comma); alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso di inadempienza dell'aggiudicatario (art. 587) (art. 591-bis secondo comma nn. 4, 5, 6 e 9);
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alla assegnazione (art. 590) o, in difetto di essa, alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto (art. 591) (art. 591-bis secondo comma nn. 7 e 8);
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ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario (art. 508) (art. 591-bis secondo comma n. 10);
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alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale conferita per fare offerte all'incanto (art. 579 secondo comma) (art. 591-bis quarto comma);
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avvenuto il versamento del prezzo di vendita (artt. 574, 585) o di assegnazione (art. 590 secondo comma), presso una banca o su un conto postale indicati dal Giudice, il professionista delegato provvede alla materiale predisposizione del decreto di trasferimento e trasmette senza indugio il fascicolo al Giudice dell'Esecuzione affinché pronunci il provvedimento di trasferimento. Il decreto, pertanto, rimane pur sempre un atto dall'Autorità Giudiziaria tant'è vero che mentre avverso gli atti del professionista delegato è possibile promuovere ricorso al Giudice dell'Esecuzione previsto dall'art. 591-ter contro il suddetto decreto è proponibile l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617).
Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale (art. 591-bis settimo comma);
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alla trasmissione del fascicolo al Giudice dell'Esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti (art. 591) (art. 591-bis settimo comma);
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alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice dell'Esecuzione (art. 586) (art. 591-bis secondo comma n. 11);
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ad ordinare alla banca o all'ufficiale postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati a aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate (art. 591-bis secondo comma n. 13);
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alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al Giudice dell'Esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni lo deposita in cancelleria (art. 596) (art. 591-bis secondo comma n. 12).
Le attività che devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione si svolgono presso lo studio del professionista delegato ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita (art. 591-bis terzo comma).
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Ciò che è cambiato nella espropriazione di beni indivisi
Convocazione dei comproprietari (art. 600 secondo comma - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
In materia di espropriazione di beni indivisi il legislatore del 2005 ha in parte variato il rapporto di preferenza intercorrente tra i rimedi della separazione in natura, della vendita della quota e della divisione a norma de codice civile.
La separazione in natura continua ad essere l'ipotesi da favorire in via preliminare, tuttavia, per la sua concreta attuazione non è più sufficiente la mera possibilità materiale, essendo oggi indispensabile la esplicita richiesta da parte del creditore pignorante o dei comproprietari.
Risulta, invece, sovvertito l'ordine di preferenza tra la divisione a norma del codice civile e la vendita della quota indivisa dovendosi prediligere la prima salvo che il Giudice non ritenga probabile la vendita ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Ciò che è cambiato nella esecuzione per consegna o rilascio
Modo del rilascio (art. 608 primo comma - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Nell'esecuzione per rilascio viene oggi individuato l'atto mediante il quale ha inizio la procedura esecutiva. Tale puntualizzazione è rilevante ai fini del computo della efficacia temporale del precetto. L'atto suddetto è rappresentato dalla notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica alla parte tenuta a rilasciare l'immobile il giorno e l'ora in cui procederà.
Tra il giorno dell'avviso e quello del rilascio debbono intercorrere almeno dieci giorni e non più tre come richiesto in precedenza.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Estinzione della esecuzione per rinuncia della parte istante (art. 608-bis - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
La novella del 2005 ha introdotto una causa di estinzione specifica ed esclusiva della esecuzione per consegna o rilascio prevedendo che la procedura si estingue quando la parte istante vi rinuncia, prima della consegna o del rilascio, con atto da notificarsi all'esecutato e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Ciò che è cambiato nella opposizione alla esecuzione
Forma dell'opposizione (art. 615 primo comma - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Il Giudice innanzi al quale è stata proposta l'opposizione al precetto sospende l'efficacia del titolo esecutivo, se concorrono gravi motivi ed un'istanza di parte.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione (art. 615 secondo comma - art. 616 - in vigore dal 1/3/2006)
Quando è iniziato il processo esecutivo, l'opposizione all'esecuzione viene introdotta con ricorso al Giudice dell'Esecuzione, il quale fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé ed il termine per la notifica del ricorso e del decreto (art. 615 secondo comma).
La riforma dell'art. 616 ha profondamente mutato la destinazione funzionale della suddetta udienza di comparizione che rimane votata alla sola pronuncia sulla istanza di sospensione della esecuzione ed alla adozioni di provvedimenti indilazionabili.
Infatti, quando competente per il giudizio di opposizione è l'Ufficio Giudiziario al quale appartiene il Giudice della Esecuzione, questi fissa alle parti un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (cioè inerente ai motivi di opposizione) secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà.
Se, invece, il Giudice della Esecuzione non è competente questi rimette il giudizio di merito all'Ufficio Giudiziario dotato della necessaria competenza, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.
Come già l'opposizione agli atti esecutivi, anche l'opposizione all'esecuzione è decisa con sentenza non impugnabile (art. 616).
(Innovazione introdotta dalla L. 52/2006)
Ciò che è cambiato nella opposizione agli atti esecutivi
Forma dell'opposizione (art. 617 - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Le opposizioni agli atti esecutivi si propongono nel termine di decadenza di venti giorni (non più cinque):
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dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto, se l'opposizione riguarda tali atti ed è proposta prima che abbia avuto inizio l'esecuzione;
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dal primo atto di esecuzione, se l'opposizione riguarda il titolo esecutivo o il precetto ed è proposta successivamente all'inizio dell'esecuzione;
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dal giorno in cui l'atto esecutivo opposto fu compiuto, in tutti gli altri casi.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione (art. 618 - in vigore dal 1/3/2006)
Nella opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l'inizio della esecuzione, l'udienza di comparizione delle parti (fissata dal Giudice su ricorso dell'opponente) non è più dedicata alla istruzione della causa perché, nel novellato art. 618, il Giudice della Esecuzione si limita a dare con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili, ovvero a sospendere la procedura.
All'esito della stessa udienza il Giudice fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (cioè relativo ai motivi della opposizione) osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà.
L'opposizione è decisa con sentenza non impugnabile.
(Innovazione introdotta dalla L. 52/2006)
Ciò che è cambiato nelle opposizioni di terzo
Forma dell'opposizione (art. 619 - in vigore dal 1/3/2006)
In caso di opposizione del terzo all'esecuzione, se nel corso della udienza di comparizione delle parti viene raggiunto un accordo tra le stesse, il Giudice investito della procedura esecutiva né dà atto con ordinanza, e decide in merito alla prosecuzione ovvero alla estinzione della stessa esecuzione.
Se, invece, nel corso dell'udienza di comparizione delle parti queste non riescono a pervenire ad un accordo, il Giudice della Esecuzione fissa loro un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Se però la causa non rientra nella competenza dell'Ufficio Giudiziario cui appartiene il Giudice dell'Esecuzione, questi assegna un termine perentorio per la riassunzione della causa innanzi all'Ufficio competente.
Come già l'opposizione agli atti esecutivi, anche l'opposizione di terzo è decisa con sentenza non impugnabile (art. 616).
(Innovazione introdotta dalla L. 52/2006)
Ciò che è cambiato nella sospensione ed estinzione del processo esecutivo
Sospensione per opposizione all'esecuzione (art. 624 secondo comma - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
La novella del 2005 instaura una particolare analogia tra il provvedimento di sospensione del processo esecutivo ed il provvedimento cautelare. Infatti:
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l'ordinanza che pronuncia sulla istanza di sospensione formulata in sede di opposizione alla esecuzione (art. 615, 619) e quella che sospende in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata (art. 512) sono soggette alla stessa forma di reclamo previsto per i procedimenti cautelari (art. 669-terdecies);
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per rendere più agile l'incidente oppositorio viene rimessa alla discrezione delle parti la valutazione circa l'opportunità di intraprendere o meno il giudizio di merito relativo alla stessa opposizione alla esecuzione (e quindi volto all'accertamento del diritto del creditore ad agire in esecuzione forzata).
Al riguardo il nuovo testo dell'art. 624 prevede che quando viene disposta la sospensione, ovvero essa è concessa o confermata in sede di reclamo, il debitore o il terzo opponente maturano una particolare facoltà di scelta. Qualora siano interessati ad una pronuncia con autorità di giudicato in ordine alla opposizione alla esecuzione, essi danno impulso al relativo giudizio di merito (art. 615, 619 e 512). Qualora, invece, non siano interessati ad una pronuncia che abbia l'efficacia del giudicato sostanziale, essi chiedono al Giudice (che ha pronunciato la sospensione) di dichiarare l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di una cauzione e con salvezza degli atti compiuti. Non avendo attitudine al giudicato l'ordinanza che dispone l'estinzione del pignoramento non è invocabile in un diverso processo.
L'istanza di estinzione del pignoramento formulata dal debitore o dal terzo opponenti all'esecuzione, non preclude ad ogni altro interessato di dare luogo al giudizio di merito sull'opposizione medesima, con la conseguenza che, ove il creditore abbia fondati motivi per salvare il pignoramento, promuoverà il giudizio di merito relativo alla opposizione alla esecuzione, altrimenti lascerà che il Giudice pronunci l'ordinanza di estinzione del pignoramento.
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L'estinzione del pignoramento può essere domandata anche nei casi di sospensione del processo esecutivo conseguente alla opposizione agli atti esecutivi (art. 618) ovvero alla opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi in materia di lavoro, provvidenza e assistenza (art. 618-bis)
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Sospensione su istanza di parte (art. 624-bis - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Il legislatore del 2005 ha introdotto una nuova ipotesi di sospensione del processo esecutivo. Il Giudice dell'Esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e sentito il debitore, può sospendere il processo per una sola volta e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
L'istanza può essere proposta:
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nel caso in cui si proceda a vendita senza incanto, fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto;
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nel caso in cui si proceda a vendita con incanto, fino a quindici giorni prima dell'incanto medesimo.
Nei dieci giorni successivi al deposito dell'istanza il Giudice provvede su di essa con ordinanza.
Se l'accoglie, nei casi di espropriazione di immobili o di beni mobili registrati per un valore superiore ad ? 25.000,00 il Giudice dispone che il provvedimento di sospensione sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima, nei cinque giorni successivi al deposito.
L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sospensione la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Inattività delle parti (art. 630 terzo comma - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
Sono legittimati a proporre reclamo (ex art. 178 terzo e quarto comma) contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo per inattività della parti, ovvero rigetta l'eccezione relativa, il debitore, il creditore pignorante ovvero gli altri creditori intervenuti; pertanto, sono ormai privi di legittimazione, l'offerente in aumento del quinto, l'aggiudicatario provvisorio e altri possibili interessati.
La proposizione del reclamo è soggetta al termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell' ordinanza.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Mancata comparizione all'udienza (art. 631 primo comma - in vigore dal 1/3/2006 ed applicabile ai procedimenti pendenti a tale data)
La mancata comparizione delle parti non dà luogo ad estinzione del processo esecutivo ex art. 631 quando si realizza nella udienza in cui ha luogo la vendita perché, in tale sede, non è richiesta alcuna di attività di impulso delle parti medesime.
(Innovazione introdotta dal D.L. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005)
Norme di coordinamento
Sono finalizzate a realizzare il mero coordinamento tra le nuove disposizioni normative e le precedenti, le riforme attinenti gli articoli 524 (Pignoramento successivo); 526 (Facoltà dei creditori intervenuti); 528 (intervento tardivo); 530 (provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita); 561( pignoramento successivo); 564 (Facoltà dei creditori intervenuti); 565 (intervento tardivo); 566 (intervento dei creditori iscritti e privilegiati); 591-ter (Ricorso al Giudice dell'Esecuzione); 596 (Formazione del progetto di distribuzione); 598 (Approvazione del progetto).