Rimozione e sostituzione
dell'amministratore di sostegno

 

 

Sommario:

1. Rimozione, e sostituzione, dell'amministratore di sostegno

2. (segue) La rimozione dall'ufficio

3. (segue) Le ipotesi, e il procedimento, di rimozione

4. (segue) La sospensione dall'ufficio

 

 

 

1. Rimozione, e sostituzione, dell'amministratore di sostegno
 

Ai sensi dell'art. 384 c.c., il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore, il quale si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato inetto al loro adempimento o si sia dimostrato immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela o sia divenuto insolvente (1).

Si ritiene che la norma non presupponga, necessariamente, la colpa del titolare dell'ufficio (2).

Codesta norma è applicabile, in quanto compatibile, all'amministrazione di sostegno, giusta il richiamo svolto dall'art. 411, primo comma, c.c. Un suo coordinamento con la disposizione racchiusa nel primo comma dell'art. 413 c.c., non di meno, si rende necessario, in quanto quest'ultimo, incongruamente, contempla, accanto alla revoca dell'amministrazione di sostegno, vale a dire dell'ufficio, l'ipotesi della sostituzione dell'amministratore di sostegno, cioè a dire del soggetto incardinato nel medesimo, quindi affianca, all'ipotesi in cui giovi far estinguere l'amministrazione di sostegno, vale a dire l'ufficio, ché si sono determinati i presupposti per la sua "cessazione", quella in cui l'ufficio debba proseguire, ma in capo ad un soggetto differente dall'originario amministratore di sostegno, ché giova sostituirlo.

Al fine di dare un senso alla norma, si può immaginare che il legislatore abbia contemplato, accanto alla possibilità di rimozione dell'amministratore di sostegno, a ragione di una delle cause indicate nell'art. 384 c.c., una più blanda ipotesi di "rimozione implicita", individuabile nel caso in cui, appunto, il giudice tutelare, lungi dal rimuovere l'amministratore di sostegno, ex art. 384 c.c., semplicemente avverta la necessità di sostituirlo, giusta la previsione affidata alla parte finale del primo comma dell'art. 413 c.c.

Si può aggiungere: il giudice tutelare farà ricorso a detta possibilità, non solo perché in tal senso sia stata avanzata, dai legittimati attivi contemplati dalla parte iniziale del primo comma dell'art. 413 c.c., l'istanza di sostituzione - che, è sin ovvio osservarlo, deve essere motivata, quindi deve contenere la specifica indicazione delle ragioni sottese alla richiesta (3) -, ma perché la situazione, addotta a sostegno della richiesta di sostituzione, può essere tale da non presentare i colori, foschi, che emergono dalla norma racchiusa nell'art. 384 c.c., e, tuttavia, giova, per la cura del beneficiario di amministrazione di sostegno, la nomina di un differente amministratore di sostegno.

Si può anche riconoscere che, sul piano del disvalore, è meno grave, per un dato amministratore di sostegno, vedersi, semplicemente, sostituito, piuttosto che vedersi rimosso e, per questa ragione, sostituito.

Per certi versi, è sin troppo elaborata l'interpretazione proposta; epperò, delle due l'una: o il legislatore non rendeva applicabile, seppur nel limite della compatibilità, l'art. 384 c.c. all'amministratore di sostegno, nel qual caso si sarebbe comunque potuto procedere alla sua sostituzione, ex art. 413, parte finale del primo comma, c.c., o si dà un senso a codesto richiamo, in combinazione, però, anche con la (consimile) norma della parte finale dell'art. 413, primo comma, c.c., e tale mi pare sia quello che ho proposto.

Si aggiunga, quale possibile ipotesi in cui può giovare la sostituzione dell'amministratore di sostegno, la circostanza che si siano ripetuti gli episodî di dissenso, ex art. 410, cpv., c.c. (4), i quali possono costituire un indice della difficoltà di un soddisfacente svolgimento dell'incarico. Analogamente dicasi riguardo alle altre fattispecie contemplate dall'art. 410, cpv., c.c. (5).

Merita almeno sottolineare, che la parte iniziale del primo comma dell'art. 413 c.c. contempla, fra i legittimati attivi a promuovere, altresì, l'istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno, lo stesso amministratore di sostegno, sicché insorge anche l'esigenza di coordinamento con la fattispecie disciplinata dall'art. 383 c.c., concernente l'esonero dall'ufficio, applicabile all'amministrazione di sostegno, ex art. 411, primo comma, c.c. (6).

Non si può non rilevare, invero, che sono consistenti i punti di contatto, a ragione della circostanza che l'esonero dall'ufficio può essere richiesto soltanto dal suo titolare e che, concesso l'esonero, occorre procedere alla sostituzione del titolare dell'ufficio.

Va anche riconosciuto, però, che l'esonero dall'ufficio postula la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 383 c.c., quindi la dimostrazione che l'ufficio è - e, soprattutto, è divenuto - soverchiamente gravoso pel suo titolare, là dove la sostituzione dell'amministratore di sostegno, richiesta dallo stesso soggetto, ex art. 413, primo comma, c.c., sembra prescindere da un sì severo presupposto. Ne discende, che l'amministratore di sostegno, il quale voglia sgravarsi dell'ufficio, può contare e sulla possibilità offertagli dall'art. 383 c.c., invocando, alla luce dei presupposti contemplati, l'esonero dall'ufficio, e su quella, verosimilmente più snella, affacciata dal primo comma dell'art. 413 c.c.

In definitiva: si ha la sostituzione dell'amministratore di sostegno, anzitutto, nelle ipotesi in cui si abbia concreta applicazione degli artt. 383 e 384 c.c., nonché nei casi contemplati dall'art. 410, secondo comma, c.c. (7). Più in generale, si può affermare che il giudice tutelare procederà alla sostituzione dell'amministratore di sostegno, allorché ne accerti, quanto meno, l'opportunità, in considerazione del giovamento che potrà ritrarre, dalla sostituzione, la cura della persona, e degli interessi, del beneficiario di amministrazione di sostegno.

Inoltre: è di tutta evidenza che, nelle ipotesi in cui si proceda alla sostituzione dell'amministratore di sostegno, permane l'ufficio, cessando soltanto, dall'incarico, l'amministratore di sostegno precedentemente nominato (8).

Si deve altresì rispondere positivamente alla domanda, se il beneficiario di amministrazione di sostegno, il quale mantenga sufficiente lucidità, possa manifestare, o rinnovare, la designazione, ex art. 408, primo comma, c.c., successivamente alla nomina dell'amministratore di sostegno e in ordine al suo sostituto (9). Va ricordato, del resto, come meriti di essere prediletta, anche a questo riguardo, la più ampia autonomia interpretativa.

 

 

2. (segue) La rimozione dall'ufficio
 

Individuati i rapporti esistenti tra la disposizione affidata al primo comma dell'art. 413 c.c., nella parte relativa alla mera sostituzione dell'amministratore di sostegno, e quella racchiusa nell'art. 384 c.c., e accertata, altresì, la compatibilità di quest'ultima norma con l'amministrazione di sostegno, si può anche osservare, come la norma si riveli particolarmente utile, offrendo al giudice tutelare una solida base di motivazione al provvedimento, mediante il quale voglia sostituire l'amministratore di sostegno con un altro soggetto, sebbene, già alla luce della norma racchiusa nell'art. 407, quarto comma, c.c., abbia il potere, in ogni tempo, di modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte per mezzo del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, che, data la sua ampiezza, è capace di riferirsi anche al problema che si sta esaminando, sebbene il suo, elettivo, terreno di riferimento attenga più alle altre decisioni, che non a quella concernente la nomina dell'amministratore di sostegno.

Va anche ricordato, che particolare cautela andrà seguita, allorché giovi sostituire l'amministratore di sostegno nominato sulla base della designazione posta in essere dall'interessato all'amministrazione di sostegno.

Va rammentato, inoltre, che potrà essere che il giudice tutelare, prima di procedere alla rimozione dell'amministratore di sostegno, si avvalga della possibilità offertagli dall'art. 44 delle Disposizioni per l'attuazione e disposizioni transitorie del Codice civile, novellato pel tramite dell'art. 12 della L. n. 6/2004, ai sensi del quale, il giudice tutelare può convocare, in qualunque momento, anche l'amministratore di sostegno, allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di sostegno, e "di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del [.] beneficiario". Per mezzo di questa norma, dunque, il giudice tutelare può richiamare l'amministratore di sostegno al più corretto adempimento dei proprî doveri, prima di procedere alla sua rimozione dall'ufficio, eventualmente ricordandogli e la possibilità della rimozione, e il rischio di incorrere in responsabilità.

Ciò osservato, si può individuare, nella rimozione dell'amministratore di sostegno, un'ulteriore causa di cessazione dall'ufficio, che, a differenza dall'esonero, predisposto a difesa degli interessi (del tutore e) dell'amministratore di sostegno (10), è contemplata al fine della difesa degli interessi del beneficiario di amministrazione di sostegno, allorché la situazione dell'amministratore di sostegno, anche incolpevole, possa pregiudicarli (11).

Il provvedimento di rimozione, dunque, realizza, soprattutto, una finalità preventiva: impedire, per l'avvenire, che l'amministratore di sostegno compia atti pregiudizievoli al beneficiario di amministrazione di sostegno (12). In altri termini, la condotta di detto soggetto non conferma, in concreto, quel giudizio di idoneità, che giustificò, al momento della sua nomina, la decisione di incardinarlo nell'ufficio (13). Si reputa che gli sia estranea, invece, la finalità sanzionatoria - relativamente alle inadempienze, etc. -, posta a giustificazione, da alcuni interpreti, del provvedimento di rimozione, in ordine alle quali inadempienze, peraltro, potrà essere promossa, nei suoi confronti, azione di responsabilità, giusta l'art. 382 c.c., la cui norma è anch'essa applicabile all'amministrazione di sostegno (14).

Si è osservato, riguardo alla tutela, che il provvedimento di rimozione comporta la privazione di tutti i poteri inerenti l'ufficio, non di alcuni soltanto, a ragione della circostanza che la disciplina della tutela è informata ad una considerazione unitaria dell'ufficio. Non è ipotizzabile, invero, il fenomeno della scomponibilità dei poteri, che, in tema di potestà dei genitori, consente, in determinate circostanze, la distribuzione, tra più soggetti - generalmente, i genitori -, dei cómpiti di cura della persona e del patrimonio del minore, sicché, ad esempio, l'insolvenza del tutore non può portare alla sua rimozione dalla sola amministrazione (15).

Analoga osservazione può essere svolta, in linea di tendenza, riguardo all'amministratore di sostegno, il cui ufficio, invero, è connotato dall'unitarietà (16). Va riconosciuto, non di meno, che una sì rigida interpretazione potrebbe essere, in date ipotesi, di nocumento, ove si rifletta sulla circostanza che ben potrebbe essere che l'amministratore di sostegno si riveli particolarmente adatto alla cura della persona del beneficiario, svolta amorevolmente e con sollecitudine, e inadeguato, invece, alla cura dei suoi affari, nel qual caso, appunto, non v'è chi non si avveda che gioverebbe maggiormente, al beneficiario di amministrazione di sostegno, il mantenimento di quel dato amministratore di sostegno e il ricorso, per la gestione patrimoniale, alla possibilità offerta dall'art. 379, cpv., c.c., mediante la nomina di una o più persone stipendiate, chiamate a coadiuvare l'amministratore di sostegno nell'amministrazione dei beni di codesto beneficiario (17).

 

 

3. (segue) Le ipotesi, e il procedimento, di rimozione
 

Quanto alle varie ipotesi contemplate, dall'art. 384 c.c., al fine della rimozione dall'ufficio, si può ricordare, anzitutto, come la negligenza, alla quale la norma allude, sia in stretta relazione con il dovere di diligenza, disposto dall'art. 382 c.c. (18), e come l'inattitudine all'ufficio rappresenti l'assenza di idoneità a svolgerlo, ché esso, ex art. 408, primo comma, c.c., deve indirizzarsi "alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario" (19).

In ordine alla negligenza, si è anche osservato che sono colpite, altresì, le omissioni, o il ritardo, nel compimento di atti inerenti l'ufficio, per cause riferibili al colpevole comportamento del suo titolare, non dovuti a forza maggiore o a motivi meritevoli di giustificazione (20).

Quanto all'ipotesi in cui il titolare dell'ufficio si sia dimostrato "inetto nell'adempimento" dei suoi poteri, non si ha alcun riferimento al dolo, o alla colpa, di detto soggetto, sicché si può riconoscere come codesta inettitudine consista, in definitiva, nell'inefficienza del titolare dell'ufficio, che può essere ascritta ad inidoneità sopravvenuta, o a fatti indipendenti dalla sua volontà, con la conseguenza che la rimozione non va configurata, necessariamente, come una sanzione nei confronti del titolare dell'ufficio, quanto, piuttosto, come un necessario intervento nell'interesse esclusivo del suo beneficiario (21).

Quanto agli altri motivi elencati dalla norma: abuso dei poteri e immeritevolezza a ricoprire l'ufficio, per atti anche estranei allo stesso, che giustificano la rimozione, si può osservare che gioverà verificare in concreto, di volta in volta, la compatibilità di siffatta norma con l'amministrazione di sostegno.

In altri termini, può essere che il soggetto, a ragione del comportamento tenuto, sia immeritevole di svolgere la tutela di un minore, ma diversamente possa sostenersi relativamente alla cura di persona maggiore d'età, qual è il beneficiario di amministrazione di sostegno.

Non si dimentichi, peraltro, che, riguardo alla tutela, la norma si correla al disposto dell'art. 348, ult. cpv., c.c. - non applicabile all'amministrazione di sostegno, ché l'art. 411, primo comma, c.c. richiama le norme a partire da quella affidata all'art. 349 c.c. -, che pretende di affidare la tutela a persona non solo idonea all'ufficio, ma di "ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore", là dove la scelta dell'amministratore di sostegno si giova di assai più sobria disciplina, sicché mi pare si possa anche sostenere che rileva, più che la consonanza del suo modo di vivere a quello dei più, l'attenzione, la cura, la genuinità del comportamento tenuto verso la persona del beneficiario di amministrazione di sostegno (22).

In definitiva: solo in casi oggettivamente assai gravi, si potrà rimuovere l'amministratore di sostegno, a ragione del motivo in esame, a mò di indegnità (23).

Quanto, infine, alla circostanza che l'amministratore di sostegno sia divenuto insolvente, espressione, questa, da intendere nel senso di condizione di chi, attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori, abbia dimostrato di non essere in grado di soddisfare, regolarmente, le proprie obbligazioni (24), mi pare si possa riconoscere che si è in presenza di un motivo di sicura rilevanza, solo riguardo alla gestione patrimoniale, alla quale sia stato chiamato l'amministratore di sostegno.

In altri termini, sono riproponibili le considerazioni prima svolte, dato che la situazione di insolvenza è sì un sicuro indizio, ai fini di convincere dell'inidoneità a svolgere, adeguatamente, le funzioni nell'àmbito amministrativo, ché le difficoltà economiche, in cui versi l'amministratore di beni altrui, possono costituire, spesso, motivo di trascuranza o sintomo di incapacità di amministrare (25), ma non si può negare, altresì, che ben potrebbe verificarsi che esse non incidano punto sulla idoneità a svolgere, egregiamente, la cura della persona del beneficiario di amministrazione di sostegno, sicché ci si dovrà domandare se sia prevalente, nel caso concreto, questo aspetto, o non, piuttosto, quello dell'amministrazione dei beni in titolarità al medesimo beneficiario.

In ordine al procedimento di rimozione (26), si può ricordare, almeno, che l'istanza di rimozione può essere avanzata dallo stesso beneficiario di amministrazione di sostegno, anche verbalmente, ove vi sia urgenza, e che, chiunque ne abbia interesse, può presentare al giudice tutelare una segnalazione.

Il giudice tutelare non può pronunziare il provvedimento di rimozione, se non dopo aver sentito, o citato, l'amministratore di sostegno, ché detto soggetto deve poter esporre le proprie difese (27); ove questi non si presenti, nonostante la regolare notifica della convocazione, potrà senz'altro essere rimosso dall'ufficio (28).

Il provvedimento di rimozione può essere impugnato (29), il che giustifica, fra l'altro, l'opportunità della norma (art. 384, cpv., c.c.) che consente di far precedere, al provvedimento di rimozione, quello di sospensione. Può trovare applicazione la norma racchiusa nell'art. 405, quarto comma, c.c.

 

 

4. (segue) La sospensione dall'ufficio

 

Va osservato, infine, che, giusta l'art. 384, ult. cpv., c.c., il giudice tutelare può sospendere il tutore dall'esercizio della tutela, nei casi che non ammettano dilazione. In tale ipotesi, gli subentra il protutore, ai sensi dell'art. 360, terzo comma, c.c. (30).

La compatibilità di siffatta norma con l'amministrazione di sostegno può essere sostenuta. Va ricordato, non di meno, che non si ha, qui, un soggetto che, prontamente, possa fare le veci dell'amministratore di sostegno, sicché occorrerà che il giudice tutelare, qualora ne sussista la necessità, adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura della persona e la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, o proceda alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, indicando gli atti che lo stesso è autorizzato a compiere (arg. ex art. 405, quarto comma, c.c.).

La rimozione, dunque, può essere preceduta, nei casi che non ammettano dilazione, vale a dire quelli più gravi ed urgenti, dalla sospensione dall'ufficio, che, propriamente, ha natura, e funzione, cautelare (31).

Il relativo provvedimento priva l'amministratore di sostegno dei poteri di amministrazione; conseguentemente, deve subentrargli, quanto meno temporaneamente, il soggetto che il giudice tutelare giova nomini prontamente.

 

 

20 novembre 2008

Autore: Giovanni Bonilini - Ordinario di Diritto civile nell'Università di Parma

Fonte: www.questionididirittodifamiglia.it

 

 

Note:

 

(1) In tema, v., almeno, A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in Tratt. dir. priv., dir. da P. Rescigno, IV, Persone e famiglia, t. III, Torino, s. d., ma 1997, II ed., p. 727 s.

V., inoltre, G. Bonilini, La cessazione dall'ufficio e la cessazione dell'ufficio, in G. Bonilini - F. Tommaseo, Dell'amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, in Codice civile Comm., fondato e già dir. da P. Schlesinger, continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2008, p. 489 ss.

(2) A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, cit., p. 728.

(3) Cfr. E. Calice, Commento all'art. 413 c.c., in c.c. ipertest., a cura di G. Bonilini - M. Confortini - C. Granelli, Torino, s. d., ma 2005, II ed., § 1.

(4) Cfr. anche E. Calò, Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Milano, s. d., ma 2004, p. 122.

(5) V. anche G. Bonilini, Capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno e cómpiti dell'amministratore di sostegno, in G. Bonilini - F. Tommaseo, Dell'amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., spec. p. 381 ss.

(6) Al riguardo, v. G. Bonilini, L'amministratore di sostegno, in G. Bonilini - F. Tommaseo, Dell'amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit., spec. p. 302 ss.

(7) Cfr. B. Malavasi, L'amministrazione di sostegno: le linee di fondo, in Notariato, 2004, p. 331.

(8) Cfr. B. Malavasi, L'amministrazione di sostegno: le linee di fondo, cit., p. 331, ad avviso del quale, si ha mera "cessazione soggettiva dell'amministratore dal suo incarico, ma permanenza del sistema amministrazione, qualora il primo venga sostituito".

(9) Cfr. B. Malavasi, L'amministrazione di sostegno: le linee di fondo, cit., p. 331.

(10) Cfr. A. Dell'oro, Della tutela dei minori, Art. 343-389, in Comm. codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 260.

(11) Cfr. A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 260.

(12) Cfr. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, cit., p. 727.

(13) Cfr. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, cit., p. 727.

(14) Cfr. A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 260 e A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, cit., p. 727.

(15) Così, A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, cit., p. 727.

(16) Si veda G. Bonilini, L'amministratore di sostegno, cit., spec. p. 244 ss.

(17) G. Bonilini, L'amministratore di sostegno, cit., p. 320 ss.

(18) Cfr. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, cit., p. 727.

(19) Cfr. anche A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, cit., p. 727 s.

(20) A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 260.

(21) A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 261.

(22) Cfr. G. Bonilini, L'amministratore di sostegno, cit., p. 258 ss.

(23) Cfr. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, cit., p. 728.

V., inoltre, A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 261, ad avviso del quale, si è in presenza di una "specie elastica di indegnità".

(24) A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 262.

(25) Così, A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 261.

(26) Al riguardo, v., almeno, A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 262 ss.

(27) A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 263.

(28) Cfr. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, cit., p. 728.

(29) Cfr. A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 263.

(30) Si vedano: A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 264 s.; A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, cit., p. 728.

(31) A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 264.