La responsabilità della banca da illegittima segnalazione di "sofferenza" del debitore alla Centrale Rischi della Banca d'Italia

 

 

 

Sommario:

1. Il caso(1)

2. La Centrale Rischi presso la Banca d'Italia ed i presupposti per la segnalazione ad essa del debitore insolvente

3. La responsabilità da illegittima segnalazione del debitore alla Centrale Rischi

 

1. Il caso(1)

 

Un privato notificava un atto di citazione in cui affermava: a) che nel periodo compreso fra maggio e settembre 2003 aveva richiesto a diversi istituti bancari e ad alcune società finanziarie la concessione di un finanziamento e/o il rilascio di una carta di credito, ma che tutte le sue richieste erano state respinte; b) che, insospettitosi per quanto stava accadendo, e svolte alcune ricerche, era venuto a sapere che il suo nominativo era stato segnalato, da parte della banca citata alla Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia, a fronte di una piccola sofferenza; precisamente, la banca, interpellata, aveva fatto sapere che la segnalazione si riferiva ad una esposizione derivante da un prestito commercianti erogato nel 1990 ed in relazione al quale era rimasta scoperta l'ultima rata del rimborso scadente nel 1997; c) che il conto presso la banca, aperto allo scopo di provvedere al rimborso delle rate del finanziamento - non sempre, ammetteva lo stesso attore, corrisposte nel rispetto dei termini - era stato estinto nel marzo del 1996 dietro pagamento di quanto dovuto; di qui, l'illegittimità del comportamento della banca consistente in una segnalazione effettuata a così lunga distanza di tempo e senza che fossero state intraprese procedure per il recupero del presunto credito, illegittimità che avrebbe fondato la pretesa al risarcimento dei danni cagionati all'immagine personale ed all'attività lavorativa dell'attore.

 

Si costituiva la banca, la quale chiedeva il rigetto della domanda deducendo che il debito residuo non era stato estinto essendosi solo provveduto a girare la partita a sofferenza e che inutili erano stati i tentativi di ottenere il pagamento del residuo, affidati anche a società specializzate per il recupero dei crediti.

 

2. La Centrale Rischi presso la Banca d'Italia ed
i presupposti per la segnalazione ad essa del debitore insolvente

 

La Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia governa un circuito interbancario che svolge un servizio di gestione centralizzata dei rischi creditizi, istituito con delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16.5.1962. Si tratta di un'attività che è oggi disciplinata dalla delibera del CICR del 29.3.1994, n. 429300, adottata ai sensi degli artt. 53, 1° co., lett. b, 67, 1° co., lett. b, e 107, 2° co., d.lg. 1.9.1993, n. 385. Sempre all'esercizio di questa attività sono inoltre funzionali le varie istruzioni emanate dalla stessa Banca d'Italia aventi per oggetto l'attività di vigilanza demandata alle aziende di credito e le specifiche istruzioni rivolte agli intermediari creditizi trasfuse nella circolare 11.2.1991, n. 139, e successive.

 

Si tratta di un sistema di raccolta di dati riguardanti le posizioni debitorie verso l'intero sistema creditizio, finalizzato a realizzare una banca dati informativa da utilizzare per la supervisione ed il controllo dei rischi connessi alle operazioni di prestito: in sostanza, uno strumento che consente una mutua trasmissione di informazioni fra gli istituti, rendendo più trasparente, per gli operatori bancari, il mercato del credito. La Centrale Rischi è gestita dalla Banca d'Italia, dal momento che anche le funzioni svolte dalla Centrale stessa rientrano tra i compiti di vigilanza che in senso lato spettano alla seconda(2).

 

Tramite la Centrale, quindi, ogni operatore del settore può disporre di un sistema capillare di raccolta ed archiviazione di informazioni consultabile in ogni momento(3) al fine di raccogliere qualunque dato rilevante anche sulla posizione di soggetti che non abbiano mai avuto, in precedenza, situazioni di sofferenza nei rapporti con l'operatore che richiede le informazioni. Si tratta di un sistema di "controllo incrociato" che, in modo immediato, rivela se il soggetto si sia trovato, in precedenza, in posizioni di sofferenza verso il sistema creditizio e, in caso affermativo, in quale misura, consentendo all'operatore, all'esito, di determinarsi o non a contrarre con quel soggetto in considerazione delle vicende pregresse che lo hanno interessato (le quali possono rivelare una sua, certamente non gradita all'operatore, "propensione all'insolvenza").

 

È evidente, quindi, che la segnalazione presso la Centrale Rischi ben può portare, a danno del soggetto che la subisce, conseguenze di portata più o meno rilevante. Si deve tenere conto, infatti, della notevole diffidenza che già in linea di principio caratterizza l'agire di ogni intermediario finanziario, banca, società di leasing e di qualunque altro soggetto simile nel momento in cui si trova richiesto di concedere finanziamenti, aperture di credito, affidamenti e via dicendo: ancora maggiormente questa diffidenza risulterà marcata qualora l'interessato sia segnalato; con la conseguenza che per costui la possibilità di accedere a rapporti del genere risulterà assai ridotta, per non dire del tutto azzerata. E ciò quando il ricorso all'indebitamento e al finanziamento del sistema bancario, da parte di qualunque impresa, a prescindere dalle sue dimensioni e dalla sua tipologia di attività, rappresenta uno strumento normale dell'attività, che dovrà allora essere svolta fronteggiando anche l'ulteriore difficoltà rappresentata da una probabile preclusione del ricorso al sistema creditizio.

 

Ciò posto, appare chiaro che sia l'inserimento dei nominativi nella Centrale Rischi sia la gestione dei dati ad essa segnalati debbono essere effettuati con particolare attenzione, in modo da garantire il più possibile la riservatezza: sotto questo profilo, va ricordato che ai dati non possono assolutamente avere accesso i terzi estranei alla gestione dei rischi, mentre i soggetti interessati hanno la possibilità di conoscere, facendo richiesta, le informazioni registrate a loro nome(4).

 

Si capisce bene, allora, perché l'inserimento di un nominativo tra coloro che possono essere considerati "a rischio" per il sistema bancario, e quindi costituiscono, per le banche e qualunque altro operatore consimile, una controparte di fronte alla quale, quanto meno, è necessario assumere maggiori cautele nella conclusione di qualsiasi negozio, si trova regolato in modo puntuale.

 

Le segnalazioni sono suddivise in nove categorie, in dipendenza del livello di rischio.

 

Si parla di "sofferenze", in particolare, per riferirsi ai crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

 

La segnalazione di una "sofferenza" non può essere fondata su un mero ritardo nel pagamento del debito, e però, d'altra parte, non implica una situazione di incapienza e una previsione di perdita, ovvero di irrecuperabilità del credito: ove divenisse attuale una previsione di irrecuperabilità, il credito, già segnalato a "sofferenza", dovrebbe essere in tutto o in parte spostato nella categoria dei crediti passati a perdita(5). Perché possa parlarsi di una "sofferenza", in altre parole, occorre, ed è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale del debitore, apprezzabile come deficitaria: una grave difficoltà economica.

 

In quest'ottica, la giurisprudenza è venuta nel tempo precisando, a più riprese, che la segnalazione dei crediti "in sofferenza" postula una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente, nel senso che deve intendersi subordinata alla presenza del requisito dell'insolvenza, intesa come incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni (cfr. art. 5 l. fall.), o comunque di situazioni a quest'ultima sostanzialmente equiparabili.

 

Ne consegue che un mero, temporaneo disagio economico del cliente, il quale abbia tempestivamente offerto alla banca di estinguere la propria posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato in più rate proporzionate all'entità del debito, oppure un mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non possono comportare la qualificazione della posizione del credito come "sofferente"(6). Perché possa essere legittimamente compiuta una segnalazione di "sofferenza" alla Centrale Rischi, occorre che il segnalato si trovi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito ad opera della banca e, quindi, potenzialmente da parte di qualsiasi altra banca che stia per concedere credito al medesimo soggetto.

 

3. La responsabilità da illegittima segnalazione del debitore alla Centrale Rischi

 

La segnalazione di cui si tratta può dunque essere legittimamente effettuata soltanto a fronte di situazioni, potremmo dire, di endemica inadempienza rispetto alle obbligazioni assunte, e non a fronte di episodi isolati di inadempimento nei confronti del sistema bancario.

 

Accade però molto spesso, come si ricava anche da una veloce scorsa dei repertori giurisprudenziali, che la segnalazione operata in modo illegittimo od erroneo, e che quindi possa essere, come nel caso che ci occupa, configurata la responsabilità di chi abbia segnalato la "sofferenza". Il mancato impiego da parte dell'istituto di credito della diligenza che deve caratterizzare il suo agire nel compimento dell'istruttoria che deve precedere la segnalazione(7) può fondare la sua responsabilità(8) sia per violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali di cui agli artt. 1715, 1374, 1375 c.c. sia perché il mancato rispetto delle regole di cautela individuate dall'ordinamento professionale risulta uno specifico indice della sussistenza di una colpa rilevante ex art. 2043 c.c.(9).

 

Merita ricordare, a quest'ultimo proposito, che già circa quindici anni fa la Cassazione(10), con riferimento ad una diversa fattispecie di responsabilità della banca, peraltro accostabile alla nostra, aveva tentato di conciliare due contrapposti orientamenti dottrinali: l'uno, secondo il quale la responsabilità della banca sarebbe da ritenere di natura extracontrattuale, per lesione di un diritto di credito, derivante da una violazione del generale dovere di protezione e correttezza (neminem laedere)(11); l'altro, secondo il quale la banca sarebbe da ritenere responsabile in via contrattuale, dal momento che sussiste, a monte, un rapporto banca-debitore(12). La giurisprudenza, a partire dalla sopra citata sentenza della Cassazione, ha ritenuto di potere configurare sia una responsabilità extracontrattuale della banca sia una responsabilità contrattuale, concorrente.

 

Per quanto riguarda, poi, le conseguenze dell'illecito, da tempo, la giurisprudenza è venuta spostando l'attenzione dalla responsabilità della banca nei confronti degli altri intermediari che abbiano fatto affidamento su dati erroneamente messi in circolazione(13) alle ripercussioni negative dell'erronea segnalazione della sofferenza sulla sfera soggettiva di coloro che abbiano subito la segnalazione medesima.

 

Per quanto riguarda quest'ultimo profilo, è da ricordare, in specie, che la lesione arrecata per effetto dell'illegittima segnalazione è pacificamente considerata di notevole gravità, in quanto comporta l'esclusione del segnalato dal credito bancario, o quanto meno la considerevole difficoltà di accedervi, oltre che, spesso, la revoca dei crediti già concessi, specialmente quando debitore sia un imprenditore, con conseguente lesione del diritto di impresa(14). E in ogni caso, a prescindere dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l'illegittima segnalazione possa determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all'immagine e alla reputazione(15).

 

La giurisprudenza maggioritaria(16) ritiene che quest'ultimo genere di lesione, in caso di segnalazione illegittima, sia in re ipsa e che, pertanto, a questo titolo, il risarcimento possa essere accordato senza che il danneggiato abbia l'onere di fornire la prova dell'esistenza della lesione medesima. Il danno andrà liquidato in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., tutte le volte che la notizia lesiva risulti essere stata compresa nella banca dati della Centrale Rischi per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso(17), e nella sua liquidazione occorrerà tenere conto della durata della segnalazione e dell'entità del debito, posto che quanto più il debito sia esiguo tanto più la reputazione risulta lesa: l'inadempimento di un debito esiguo costituisce indice, infatti, di uno stato di decozione particolarmente grave.

 

La tutela del segnalato, oltre che sul piano risarcitorio, può anche, in via d'urgenza, essere perseguita sul piano inibitorio. Ampia giurisprudenza si registra in tema di esperibilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.: in linea di massima, si ritiene che la tutela in questione possa essere riconosciuta perché una non corretta segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia dell'esistenza di un credito "sofferente" è idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi, il che può costituire il periculum in mora che giustifica la concessione di un provvedimento d'urgenza, consistente nell'ordine dato alla Banca di eliminare la segnalazione del credito in questione dal novero di quelli "sofferenti"(18).

 

Merita ricordare, però, che certa giurisprudenza, più cautamente, ritiene che la tutela d'urgenza possa essere accordata soltanto in caso di inesistenza del debito segnalato, e non pure quando la somma pretesa dalla banca creditrice sia superiore a quella effettivamente dovuta(19).

 

Autore: Francesco Toschi Vespasiani - Fonte: Resp. civ., 2008, 11, 920

 

Note:

 

(1) Il presente scritto prende spunto dalla sentenza del Trib. Mantova, 27.5.2008, in http://www.ilcaso.it

 

(2) Cfr., ad es., Castaldi, Il Testo Unico delle leggi bancarie tra innovazione e continuità, Torino, 1995, 126.

 

(3) Per ulteriori notizie sulla Centrale Rischi, v. Tarantola Ronchi e Parente Rossi, La vigilanza sulle banche e sui gruppi bancari, Bologna, 1996, 178 ss.

 

(4) Cfr. Banca d'Italia, Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari partecipanti, cap. 1, sez. I, n. 3.

 

(5) Cfr. Cass., 12.10.2007, n. 21428, in Giust. civ. mass., 2007, 10.

 

(6) Fra le molte, v. Trib. Roma, 10.3.1998, in Banca borsa tit. cred., 1999, II, 452; Trib. Alessandria, 20.10.2000, ivi, 2001, II, 571, con nota di Giusti; Trib. Napoli, 22.10.2002, in Giur. di Merito, 2002, 6; Trib. Cagliari, 25.10.2000, in Riv. giur. sarda, 2002, 369, con nota di Chessa.

 

(7) Trib. Brindisi, 20.7.1999, in Giust. civ., 2000, I, 555, con nota di Schermi.

 

(8) Per Cass., 25.5.1994, n. 5107, in Foro it., 1995, I, 2953, le sanzioni previste per la carente istruttoria delle pratiche di fido, le omesse od errate segnalazioni alla Centrale Rischi, la scritturazione non a voce propria di crediti "sofferenti", possono colpire anche il direttore generale della banca cui fa capo la responsabilità per le carenze tecnico-organizzative dell'azienda.

 

(9) Trib. Milano, 19.2.2001, in Giur. it., 2002, 334, con nota di Salinas. In argomento, v., ad es., Salinas, Osservazioni in tema di segnalazione alla centrale dei rischi e di responsabilità della banca (nota a Trib. Milano, 19.2.2001), in Giur. it., 2002, 334; Gaeta, Sofferenza del credito e stato di insolvenza dei debitore. Indici di accertamento e segnalazione alla Centrale dei Rischi (nota a Trib. Salerno, sez. Eboli, 22.4.2002), in Dir. fall., 2002, II, 497; Fauceglia, Cattivo uso del potere di segnalazione del debitore alla Centrale dei rischi (nota a Trib. Alessandria, 20.10.2000), in Dir. e prat. soc., 2001, 10, 81; Dolmetta, A proposito della responsabilità della banca nei confronti del cliente oggetto di segnalazione di notizie false alla centrale dei rischi (nota a Trib. Cagliari, 28.11.1995), in Banca borsa tit. cred., 1997, II, 358.

 

(10) Cass., 13.1.1993, n. 343, in Banca borsa tit. cred., 1993, II, 258.

 

(11) Nigro, La responsabilità della banca per concessione «abusiva» di credito, in Portale (a cura di), Le operazioni bancarie, Milano, 1978, I, 301; Santoro, Criteri di valutazione dell'operato della banca nella concessione di fidi a società poi dichiarate fallite: recenti orientamenti della cassazione in tema di abuso della banca nella concessione del credito, in Incontri di studio dedicati al diritto fallimentare, II, in Quaderni CSM, 1996, 361.

 

(12) Dolmetta, A proposito della responsabilità della banca nei confronti del cliente oggetto di segnalazione di notizie false alla Centrale dei rischi, cit., 364.

 

(13) Cfr. Cass., 10.10.1998, n. 10067, in Resp. civ. e prev., 1999, 404; Cass., 9.6.1998, n. 5659, in Foro it., I, 1999; App. Milano, 14.3.1986, in Banca borsa tit. cred., 1987, II, 627.

 

(14) Trib. Brindisi, 20.7.1999, cit.

 

(15) Trib. Milano, 19.2.2001, cit.; Trib. Roma, 6.3.2001, in Contr., 2001, 1032.

 

(16) Cfr., anche con riguardo al danno da protesto illegittimo: Trib. Mantova, 27.5.2008, cit.; Cass., 30.8.2007, n. 18316, in Giust. civ. mass., 2007, 7-8; Cass. 28.6.2006, n. 14977, in Giust. civ. mass., 2006, 6; Cass., 19.1.2001, n. 4881, in Resp. civ. e prev., 2001, 1176.

 

(17) Cass., 4.6.2007, n. 12929, in Giust. civ. mass., 2007, 6.

 

(18) Trib. Napoli, 22.10.2002, cit. V. però Trib. Salerno, 22.4.2002, in Dir. e prat. soc., 2002, fasc. 14-15, 94, per il quale in caso di erronea segnalazione "a sofferenza" risulterebbe sussistente il periculum in mora, ai fini della concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., qualora si dimostri che, nelle more del giudizio, si possano verificare irreparabili e gravi compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa economica, consistenti, in particolare, nella maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato; v. anche Trib. Palermo, 4.11.2002, in Giur. di Merito, 2002, 6, per il quale sussisterebbe comunque il periculum nel caso di richiesta di revoca della segnalazione di una sofferenza alla Centrale Rischi, poiché la reiterazione mensile della segnalazione mina la possibilità per il cliente di ricorrere al credito bancario, causando così una lesione del "diritto all'impresa".

 

(19) Trib. Roma, 6.3.2001, cit. In tema, v. comunque Schemi, Segnalazione di credito "in sofferenza" alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e provvedimento d'urgenza (nota a Trib. Brindisi, 20.7.1999), in Giust. civ., 2000, I, 559.