Rassegna di Giurisprudenza sul c.d. "cumulo" di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

 

Compravendita - Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Cumulabilità - Condizione. 
In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso ma solo qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti. Ne consegue che non è ipotizzabile a carico del venditore il doppio titolo di responsabilità qualora il compratore lamenti il danno derivante dal fatto che il fondo compravenduto sia risultato inquinato ed abbia avuto bisogno di opere di bonifica, benchè significative: in tale ipotesi, infatti, il danno lamentato è la diretta conseguenza del minor valore della cosa venduta o della sua distribuzione o di un suo intrinseco difetto di qualità che resta nell'ambito della responsabilità contrattuale.

Vai a Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 luglio 2017 n. 16654

 

Compravendita - Inadempimento del venditore - Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Cumulabilità nel caso di lesione di diritti assoluti sorti al di fuori del contratto.

In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; non rientra in tale ipotesi la fattispecie esaminata dalla Suprema corte di vendita di cane senza pedigree, poiché trattasi di posizioni di interesse tutte riconducibili al contratto (conforme a Cassazione n. 11410/2008).

Vai a Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 11 febbraio 2014 n. 3021 

 

Infortuni sul lavoro - Prevenzione infortuni - Obbligo del datore di lavoro di osservanza delle norme antinfortunistiche - Inosservanza - Effetti - Responsabilità contrattuale, ed extracontrattuale del datore di lavoro - Cumulabilità. 
Il principio della cumulabilità, nel nostro ordinamento, dei due tipi di responsabilità da illecito civile, è legittimamente invocabile quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tanto dell'inadempimento contrattuale, quanto del torto aquiliano (ciò che accade, ad esempio, nell'ipotesi di lesioni subite dal lavoratore per inosservanza di norme antinfortunistiche), ma non anche nell'ipotesi in cui una attività prenegoziale astrattamente generatrice di danno (le trattative) confluisca fisiologicamente nel negozio cui essa risultava funzionalmente e teleologicamente collegata, risultando, in tal caso, soltanto il negozio stesso la eventuale fonte di responsabilità (contrattuale).

Vai a Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 25 luglio 2006 n. 16937 

 

Danni all'azienda derivanti da illecito comportamento del fornitore - Cumulabilità della responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale - Sussistenza - Qualora i danni incidano sul buon nome dell'azienda e sulla clientela. 
I danni risentiti da una azienda a causa dell'illecito comportamento del fornitore fanno sorgere oltre alla responsabilità contrattuale anche una responsabilità extracontrattuale, qualora incidano, anche se in modo non distruttivo, sul buon nome dell'azienda stessa e sul suo avviamento commerciale. ( Nel caso di specie la società aveva subito danni determinati dal ritiro dal commercio di una notevole quantità di bottiglie, dalle maggiori spese pubblicitarie che aveva dovuto sostenere per elidere le conseguenze negative di immagine determinate dal quantitativo di bottiglie comunque involontariamente immesse sul mercato, dal calo delle vendite che aveva subito negli anni successivi).

Vai a Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 5 febbraio 1998 n. 1158