Societa di personeLimitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori di s.a.s. e loro opponibilita ai terzi Regime di amministrazione nelle societa di personeIn relazione alle modalita di esercizio dell'attivita concernente l'amministrazione e la gestione della societa semplice il nostro ordinamento prevede il regime di amministrazione disgiuntiva, da osservare in mancanza di espresse e diverse pattuizioni da parte dei soci. L'art. 2257 c.c. stabilisce, infatti, che Ciascuno dei soci, quindi, puo compiere tutti gli atti di gestione sociale, di sua iniziativa e senza che sia necessario il consenso o il parere degli altri soci. La qualita di amministratore della societa semplice, conseguentemente, e un effetto naturale del contratto di societa: soltanto i soci possono essere amministratori, ma si puo essere soci senza essere amministratori (cfr. Di Sabato, La societa semplice, in Trattato di dir. priv. diretto da Rescigno, Torino, XVI, 1985, 82). I poteri di amministrazione nella accomandita sempliceE indubbio che la problematica relativa all'amministrazione della societa in accomandita semplice e sostanzialmente analoga a quella della societa semplice poiche, trattandosi di societa personali, le questioni non possono che essere le stesse. Cio posto, e necessario esaminare, in particolare, la peculiarita della societa in accomandita semplice rispetto alla societa semplice per quanto concerne la rappresentanza della societa. Giova anzitutto osservare, al riguardo, che l'art. 2315 c.c. stabilisce espressamente che I limiti al potere di rappresentanzaIn tale prospettiva e per una corretta valutazione del fatto che ci occupa, e necessario soffermarsi sulla disposizione di cui all'art. 2298 c.c. (riguardante, in particolare, la societa in nome collettivo ma applicabile anche alla societa in accomandita semplice, in virtu del richiamo di cui al precitato art. 2315), secondo cui le eventuali limitazioni del potere rappresentativo, risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura, possono essere opposte ai terzi soltanto se debitamente iscritte nel registro delle imprese, a meno che non si dimostri che questi ne erano comunque a conoscenza: in assenza di tali limitazioni L'art. 2298 prevede altresi, al secondo comma, che La previsione di tale norma riproduce quella contenuta nell'art. 2266, secondo comma, c.c., dettata in tema di societa semplice (cfr. Ferri, Delle Societa, in Commentario del c.c. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1955, 305, secondo il quale l'art. 2298 c.c., nella sua prima enunciazione, costituisce una ripetizione del secondo comma dell'art. 2266). Ma, essendo la societa in accomandita semplice una societa soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese, il legislatore ha voluto subordinare l'opponibilita delle limitazioni al potere di rappresentanza, anche al regime di pubblicita legale. Cosicche, sia la societa semplice che la societa in accomandita semplice hanno in comune due regole:
Senonche, l'aspetto che le rende differenti consiste nel fatto che, se nella societa semplice, per rendere opponibili le limitazioni al potere di rappresentanza, e necessaria la dimostrazione che i terzi ne erano a conoscenza, nella societa in accomandita semplice (in forza del richiamo all'art. 2298 c.c., contenuto nell'art. 2315 c.c.) e sufficiente che alle dette limitazioni sia data quella pubblicita legale che si attua attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese. Di conseguenza, nella societa in accomandita semplice, le limitazioni al potere di rappresentanza saranno opponibili ai terzi o attraverso la prova che questi ultimi comunque le conoscevano ovvero, anche prescindendo dalla conoscenza effettiva dei terzi, mediante l'iscrizione la quale rende automaticamente opponibile ai terzi il fatto iscritto. Al riguardo, e stato autorevolmente affermato che Pertanto, se e vero che l'iscrizione da luogo ad una presunzione iuris et de iure di effettiva conoscenza delle limitazioni al potere di rappresentanza, e altrettanto vero che, in assenza della suddetta iscrizione, vi e una presunzione iuris tantum di ignoranza, che potra essere superata soltanto provando che il terzo, al momento in cui contrattava con la societa, era effettivamente a conoscenza delle limitazioni in ordine ai poteri di rappresentanza. L'orientamento giurisprudenzialeA questo punto, e appena da evidenziare l'orientamento univoco e costante della giurisprudenza secondo cui Sulla problematica attinente all'amministrazione e al potere di rappresentanza delle societa personali si e espressa, di recente, la Corte di Cassazione la quale ha ribadito che, ai sensi dell'art. 2297, secondo comma, c.c., si presume che ciascun socio che agisce per la societa abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio (cfr. Cass. 14 dicembre 1998, n. 12531, inedita a quanto consta). I giudici di legittimita, inoltre, hanno precisato che nel concetto di Conseguentemente in tali casi, salva diversa pattuizione, l'amministrazione della societa spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci agenti, in coerenza con il principio della responsabilita solidale e illimitata per le obbligazioni sociali e comunque a norma dell'art. 2257 c.c., applicate per il rinvio di cui all'art. 2293 c.c. Cosicche, la mancanza di qualsivoglia clausola contrattuale, che stabilisca e che indichi in capo ad un determinato socio il potere di amministrazione e di rappresentanza della societa, costituisce un sintomo inequivoco di gestione e, quindi, di amministrazione comune della societa. La Suprema Corte, infine, ha anche sottolineato, in conseguenza di quanto sopra evidenziato, che il diritto al rendiconto, previsto dall'art. 2261 c.c., non spetta al socio investito della facolta di amministratore, ancorche egli assuma di essersi di fatto estraniato dall'amministrazione. |