RAPPORTO FRA SINDACO
E SOCIO DI S.R.L.
NELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO
Tratto da: Riv. dottori comm. 2010, 02, 339
1. Natura del controllo all'interno della società a responsabilità limitata. Rapporto fra informazione e controllo all'interno dell'organismo societario quale momento fondamentale del rispetto del principio di trasparenza dell'agire gestorio. Funzioni di monitoraggio e valutazione sul sistema societario da parte dell'organo di controllo.
I diritti d'informazione e di consultazione rappresentano uno strumento di controllo in senso lato dei soci sull'operato degli amministratori. Atteso che i soci sono titolari del potere di controllo astrattamente idoneo di per sé a influenzare l'operato dei gestori, questi ultimi, come derivazione naturale, tendono ad agire correttamente, per evitare di subire le conseguenze di un'azione di responsabilità: l'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, fondamento della responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 1, c.c., tenderà a diminuire giacché i gestori sono assoggettati a un potenziale controllo continuo da parte di coloro che hanno investito in società (1).
Il diritto di controllo (2) viene tipicamente esercitato da soci di minoranza nei confronti della società, la quale opera attraverso i suoi amministratori, che sono invece espressione della maggioranza. Il dato della norma prevede che i diritti d'informazione e di consultazione competono ai soli quotisti che non sono contemporaneamente amministratori: le notizie e i dati ottenuti dai soci possono condurre i quotisti a far valere la responsabilità dei gestori. La legge stabilisce che l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio. Il singolo quotista chiede le informazioni e, se ritiene che ne sussistano i presupposti, esercita l'azione di responsabilità.
Si rifletta sul principale diritto di un soggetto che decida di aggregarsi ad una compagine societaria, vale a dire poter, attraverso espressione del voto, partecipare alla formazione della volontà sociale, quale sintesi della ponderazione di istanze dei singoli soci: ebbene, le informazioni raccolte dai soci sono finalizzate all'esercizio del diritto di voto.
Sulla scorta dei dati e delle notizie che raccoglie, il socio può decidere di votare in senso favorevole, astenersi dall'espressione di voto, oppure di opporsi alla deliberazione. In buona sostanza, chiarificando le dinamiche interne alla srl, i soci possono chiedere agli amministratori quelle informazioni che li pongono in condizione di votare in modo informato. Quanto detto risulta di fondamentale importanza pratica atteso che, mentre nella s.p.a. la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori (art. 2380-bis, comma 1, c.c.) e, dunque, i soci ne sono esclusi, nella s.r.l. i soci possono disporre di poteri gestori: i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Il diritto d'informazione e di consultazione diventa lo strumento per determinarsi in senso favorevole o sfavorevole verso una decisione consapevole. Si pensi, altresì, all'esercizio del diritto di sottoscrizione: fondamentale è un preventivo controllo da parte del socio che voglia avvantaggiarsi del deliberato aumento del capitale sociale. È evidente l'esigenza del socio di essere adeguatamente informato al fine di esercitare il diritto di sottoscrizione in relazione a un aumento di capitale. Si rifletta, ancora, sulla necessità per il socio di essere informato al fine di esercitare il diritto di recesso. Ed infine, come sarà meglio specificato più avanti, un adeguato flusso informativo a favore del socio da parte degli amministratori risulta necessario nel caso di una progettata cessione della quota (3).
All'esito della riforma il diritto di controllo dei soci opera anche in presenza di collegio sindacale, risultando ora differenti le funzioni del diritto d'informazione e di consultazione dei singoli quotisti e quelle svolte dal collegio sindacale. Pur in presenza dell'organo sindacale sussistono gli interessi e le competenze che sono meritevoli di essere tutelati mediante il diritto di controllo ad opera dei componenti la compagine sociale.
La funzione svolta dal controllo sulla gestione è in gran parte finalizzata proprio a garantire la trasparenza e la corretta e regolare circolazione delle informazioni. Il valore della regolare circolazione di informazioni attendibili è avvertito come un principio fondamentale da tutte le categorie di soggetti che hanno a che fare con l'organismo societario e soprattutto dagli investitori. La trasparenza assurge a valore preminente della corporate governance tale da determinare la necessità che le società si dotino di strutture capaci di garantire circolazione delle informazioni e che il dato normativo si arricchisca di sistemi caratterizzati dalla previsione di flussi informativi endosocietari (tra organo di gestione e organo di controllo) obbligatori e procedimentalizzati (4).
Viene introdotta l'espressione sistema di controllo interno designando convenzionalmente, nell'ambito della struttura organizzativa delle società, uno specifico processo al quale il legislatore attribuisce un'importanza particolare riconoscendolo come attività autonoma, essenziale per assicurare la qualità del funzionamento del sistema gestionale e, pertanto, oggetto di specifica attenzione da parte dell'organo di vigilanza (5).
Al fine di svolgere funzioni di monitoraggio e valutazione sul sistema, il collegio sindacale deve rilevare che la validità del programma di attività, le modalità operative e la composizione del comitato per il controllo interno siano sufficienti per conferire a tale organo idonee caratteristiche di competenza tecnica, che la metodologia di valutazione della adeguatezza dei controlli interni si riferisca alle singole unità organizzative e che siano state intraprese azioni con riferimento a quelle unità organizzative dove sono state individuate aree di debolezza. Le osservazioni e gli eventuali rilievi sull'attività del comitato per il controllo interno dovranno essere comunicate dal collegio sindacale in sede di consiglio di amministrazione per gli opportuni provvedimenti correttivi (6).