La riforma del nuovo processo civile - Guida sintetica
Il procedimento di cognizione davanti al Tribunale

 

Alla base della riforma che ha interessato la disciplina del procedimento davanti al Tribunale, si colloca l'esigenza primaria di rendere più rapido lo svolgimento del processo di cognizione piena.
Tale necessità emerge nella sua pienezza dalla novellata "udienza di prima comparizione della parti e trattazione della causa" nella quale il tentativo di conciliazione dei controvertenti ed il loro interrogatorio libero sono divenute attività meramente eventuali, e le parti del processo sono costrette a delineare in maniera permanente ed irreversibile (salvo l'istituto della remissione in termini e la disposizione d'ufficio di mezzi istruttori) il thema decidendum ed il thema probandum già all'esito della loro prima comparizione innanzi al Giudice.
La innovata struttura della trattazione della causa, inoltre, ha costretto il legislatore ad alcuni interventi correttivi come quelli relativi alla nullità della citazione (art. 164 ultimo comma), alla comparsa di risposta (art. 167 secondo comma) ovvero all'udienza di assunzione dei mezzi di prova (art. 184) ecc.
Altri interventi di riforma, infine, rispondono ad esigenze autonome e distinte che in alcun modo possono ridursi ad unità. L'ampliamento dei termini a comparire, ad esempio, conferisce maggiore respiro all'esercizio del diritto alla difesa da parte del convenuto, la disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni apre il processo civile ai mezzi di comunicazione informatici e di teletrasmissione, ecc.
 
Ciò che è cambiato nella fase di introduzione della causa
Termini per comparire (art. 163-bis primo comma - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
            Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta (non più sessanta), se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di centocinquanta (non più centoventi) se si trova all'estero.
(Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività")

Nullità della citazione (art. 164 ultimo comma - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
            Nel caso in cui la citazione sia nulla per vizi della edictio actionis  (cioè inerenti i requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 163), quando l'attore ha tempestivamente provveduto ad integrare la domanda, il Giudice fissa una nuova udienza di trattazione a norma del novellato art. 183 secondo comma e si applica l'art. 167, con facoltà per il convenuto di proporre domande in riconvenzione e chiamare in causa il terzo.
(Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività")

Comparsa di risposta (art. 167 secondo comma - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
            Poiché l'attuale udienza di prima comparizione delle parti è destinata anche alla trattazione della causa, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio non possono più essere proposte dal convenuto con le modalità di cui al vecchio art. 180 ultimo comma (e cioè nel termine perentorio concesso dal Giudice all'esito della udienza di prima comparizione) ma, a pena di decadenza debbono proporsi nella comparsa di risposta.
(Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività")

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento (art. 170 quarto comma - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
            Le comunicazioni delle comparse e delle memorie consentite dal Giudice possono aver luogo non soltanto con le modalità contemplate dall'art. 170 prima della riforma (deposito in cancelleria, notificazione e scambio documentato con l'apposizione in calce o a margine dell'originale del visto della controparte o del suo procuratore) ma anche a mezzo telefax o posta elettronica.
A tal fine il difensore dichiara, nel primo scritto difensivo utile, di voler ricevere le comunicazioni suddette presso un determinato numero di telefax o indirizzo di posta elettronica.
Per la validità delle comunicazioni è necessario che il Giudice abbia concesso la preventiva autorizzazione in relazione al singolo e specifico atto, che la comunicazione abbia luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti teletrasmessi e che la parte, che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione, ne abbia dato comunicazione alla cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
(Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività")

Ciò che è cambiato nella disciplina dei poteri del G.I.
Comunicazione delle ordinanze del G.I. (art. 176 secondo comma - in vigore dal 15/5/2005).
Le ordinanze pronunciate dal Giudice Istruttore al di fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere, entro i tre giorni successivi, mediante biglietto di cancelleria o a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
A tal fine il difensore indica, nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.           
(Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività")

Ciò che è cambiato nella fase della trattazione della causa
Forma della trattazione (art. 180 - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
            La trattazione della causa si svolge in forma orale ma di essa si redige processo verbale.
(Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività")

Prima comparizione delle parti e trattazione della causa (art. 183 - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
            Per imprimere una maggiore celerità al processo di cognizione piena il Legislatore della novella ha riunito in un'unica udienza ed apportato alcune varianti alle attività processuali che, anteriormente alla riforma, si svolgevano separatamente nel corso della udienza di prima comparizione delle parti (art. 180), della prima udienza di trattazione (art. 183) e della udienza per le deduzioni istruttorie (art. 184). In tal modo il thema decidendum ed il thema probandum risultano definiti in maniera permanente ed irreversibile (salvo l'istituto della remissione in termini e la disposizione d'ufficio di mezzi istruttori) già all'esito della udienza di prima comparizione.
            Le attività suddette possono discernersi in essenziali e meramente eventuali; le prime, in linea di principio, debbono necessariamente compiersi ad ogni udienza ex art. 183 nuovo testo e ne costituiscono, pertanto, il contenuto minimo ed essenziale. Le seconde debbono invece svolgersi unicamente ove intervengano particolari circostanze.

Per quanto concerne le attività necessarie, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa il Giudice Istruttore:
a)      verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio, della costituzione delle parti e la capacità processuale delle stesse (art. 183 primo comma);
b)      richiede loro, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione (art. 183 quarto comma);
c)      salva l'applicazione dell'art. 187, provvede con ordinanza sulle richieste istruttorie e fissa l'udienza di cui all'art. 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti (art. 183 settimo comma).
Se l'ordinanza di cui sopra viene emanata fuori udienza, essa viene pronunciata entro trenta giorni (art. 183 settimo comma) ed il cancelliere la comunica alle parti, nei tre giorni successivi al deposito. La comunicazione può aver luogo anche a mezzo telefax o posta elettronica purchè il difensore ne abbia fatto esplicita richiesta nel primo scritto difensivo utile ed abbia inoltre indicato il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica (art. 183 decimo comma).
d)      Non è più indispensabile che il Giudice fissi un termine perentorio al convenuto per l'indicazione delle eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio inquanto, alla luce del novellato art. 167, tale indicazione deve farsi a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
e)      Non è neppure necessario che si svolga il tentativo di conciliazione delle parti ed il loro interrogatorio libero dovendosi ricondurre tali attività nel novero di quelle meramente eventuali.

Le attività meramente eventuali debbono ulteriormente distinguersi in attività imposte dal legislatore, attività rese necessarie dall'esercizio di un potere discrezionale del Giudice ed attività rese necessarie dall'esercizio di un potere discrezionale delle parti.
f)       All'esito delle attività di verifica della regolarità del contraddittorio, della costituzione delle parti e della capacità processuale delle stesse, il Giudice Istruttore deve rilevare il difetto di integrità del contraddittorio e ordinarne l'integrazione entro un termine perentorio (art. 102); rilevare la nullità della citazione per vizi della vocativo in jus, e disporne la rinnovazione entro un termine perentorio, se il convenuto non si è costituito (art. 164 secondo comma); fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire se il convenuto ha dedotto il mancato rispetto dei termini ex art. 163-bis o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 (art. 164 terzo comma); rilevare la nullità della citazione per vizi della edictio actionis e fissare all'attore un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione dell'atto introduttivo o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda (art. 164 quinto comma); rilevare la nullità della domanda riconvenzionale per la mancanza o l'assoluta incertezza dell'oggetto o del titolo e fissare al convenuto un termine perentorio per l'integrazione della stessa (art. 167 secondo comma); fissare, ai sensi dell'art. 269, una nuova udienza di trattazione per consentire al convenuto di chiamare in causa il terzo nel rispetto dei termini ex art. 163-bis (art. 167 terzo comma); invitare le parti a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi (art. 182); rilevare il difetto di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione, della parte e assegnare alla medesima un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale compete la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che siano maturate delle decadenze (art. 182); rilevare, infine, la nullità della notificazione della citazione, quando il convenuto non si è costituito in giudizio, e fissare all'attore un termine per il rinnovo della stessa (art. 291 primo comma) (art. 183 primo comma).
Quando pronuncia uno dei suddetti provvedimenti il Giudice Istruttore fissa una nuova udienza di trattazione (art. 183 secondo comma).
g)      Con l'ordinanza con cui ammette le prove il Giudice Istruttore può disporre l'interrogatorio libero delle parti, qualora lo ritenga utile, (art. 183 nono comma) ovvero disporre d'ufficio dei mezzi istruttori, nei casi in cui ciò viene eccezionalmente consentito dalla legge in deroga al principio della disponibilità delle prove (art. 183 ottavo comma).
In quest'ultimo caso ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal Giudice con l'ordinanza di cui sopra, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memorie di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal Giudice (art. 183 ottavo comma).
h)      In caso di richiesta congiunta delle parti, il Giudice Istruttore fissa una nuova udienza affinché possa procedersi al tentativo di conciliazione, ovvero all'interrogatorio libero delle stesse, a norma dell'art. 185 (art. 183 terzo comma).
L'esperimento del tentativo di conciliazione è in grado di tramutare in meramente eventuali le attività essenziali di cui ai precedenti punti b) e c), atteso che è soltanto nel caso in cui la conciliazione fallisca che il Giudice, sulla base dei fatti allegati, dovrà richiedere alle parti i chiarimenti del caso, indicare le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione ed, infine, dare i provvedimenti opportuni in relazione alle richieste istruttorie.
-          L'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto; può anche chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, ai sensi degli articoli 106 e 269 terzo comma, sempre che tale esigenza sia imposta dalle difese del convenuto (art. 183 quinto comma).
-          Entrambe le parti hanno facoltà di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate (art. 183 quinto comma).
Se richiesto il Giudice concede alle parti un termine di trenta giorni, per il deposito di memorie mediante le quali compiere le suddette precisazioni e modificazioni, un ulteriore termine di trenta giorni per la replica, la proposizione delle eccezioni che sono conseguenza delle medesime precisazioni e modificazioni, e l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali ed, infine, un ulteriore termine di venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria (art. 183 sesto comma).
(Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività" ed ulteriormente modificato con L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività")

Udienza di assunzione dei mezzi di prova (art. 184 - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
            Il Giudice Istruttore procede alla assunzione dei mezzi di prova nell'udienza che ha fissato con l'ordinanza (di ammissione degli stessi) prevista dall'art. 183 settimo comma.
(Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività" ed ulteriormente modificato con L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività")

Tentativo di conciliazione ed interrogatorio libero delle parti (art. 185 - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
            In qualunque momento dell'istruzione, su richiesta congiunta delle parti, il Giudice fissa la comparizione delle stesse al fine di provocarne la conciliazione.
            Il Giudice dispone altresì la comparizione della parti, su richiesta congiunta delle stesse ovvero a norma dell'art. 117, per interrogarle liberamente.
Le parti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa.
La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e deve conferire il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte.
La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa è valutata dal giudice come argomento di prova.
Quando le parti si sono conciliate, la convenzione conclusa viene suggellata in apposito processo verbale che costituisce titolo esecutivo.
(Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività" ed ulteriormente modificato con L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività")

Ordinanza per il pagamento di somme non contestate ed istanza di ingiunzione
(art. 186-bis primo comma e art. 186-ter primo comma - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
            Se la parte propone al di fuori dell'udienza l'istanza diretta ad ottenere l'ordinanza che dispone il pagamento delle somme non contestate a norma dell'art. 186-bis, ovvero che ingiunge il pagamento o la consegna a norma dell'art. 186-ter, il Giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.
(Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività").

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione
(art. 186-quater ultimo comma applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
            L'ordinanza con la quale il Giudice dispone, dopo la chiusura dell'istruzione, il pagamento di somme o la consegna o il rilascio di beni, nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova, acquista l'efficacia della sentenza impugnabile, se la parte intimata rinuncia tacitamente alla pronuncia della stessa sentenza.
Infatti, la rinuncia si ha per intervenuta se la parte, nel termine di trenta giorni dalla pronuncia in udienza dell'ordinanza o dalla sua comunicazione, non richiede la produzione della sentenza con ricorso notificato alla controparte e depositato in cancelleria.
Anteriormente alla riforma la suddetta rinuncia aveva per contro natura espressa poiché, per consentire alla ordinanza successiva alla chiusura della istruzione di acquisire l'efficacia della sentenza impugnabile, la parte intimata doveva esplicitamente dichiarare di rinunciare alla sentenza medesima con atto da notificarsi alla controparte e depositare in cancelleria.
 (Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività").

Provvedimenti del giudice istruttore (art. 187 quarto comma - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
Quando il Collegio, pronunciando su questioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito senza definire il giudizio, impartisce provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, il Giudice istruttore, nella prima udienza dinnanzi a lui, su istanza di parte, assegna i termini di cui all'at. 183 ottavo comma (vale a dire i termini per l'indicazione delle prove che si rendono necessarie in relazione ai mezzi istruttori disposti d'ufficio dal Giudice e per il deposito delle memorie di replica) salvo che tali termini non siano già stati concessi prima della remissione della causa al Collegio.
(Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività" ed ulteriormente modificato con L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività")

Ciò che è cambiato nella fase di istruzione probatoria
Intimazione ai testimoni (art. 250 terzo e quarto comma - in vigore dal 17/3/2005)
            L'intimazione a comparire in udienza rivolta al testimone ammesso su richiesta delle parti private, può essere effettuata dal difensore anche attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
            Qualora l'intimazione abbia luogo con lettera raccomandata, il difensore deposita nella cancelleria del Giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.
(Innovazione introdotta dalla D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 "pacchetto competitività")

Mancata comparizione dei testimoni (art. 255 primo comma - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006).
            Se in difetto di un giustificato motivo, il testimone regolarmente intimato non compare all'udienza fissata per la sua escussione il Giudice, con la tessa ordinanza che dispone la nuova intimazione o l'accompagnamento coattivo, può condannare il testimone ad una pena pecuniaria non inferiore a ? 100,00 e non superiore a ? 1.000,00.
(Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività").

Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza (art. 256 ultimo comma - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006).
In seguito alla abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 255, quando il testimone si rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, ovvero sussiste il fondato sospetto che non abbia detto la verità o sia stato reticente, il Giudice Istruttore non può più ordinare l'arresto del testimone, ma deve soltanto denunciarlo al Pubblico Ministero e trasmettere a questi copia del processo verbale.
(Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività").

Ciò che è cambiato nella disciplina dell'intervento dei terzi
Chiamata di un terzo in causa (art. 269 ultimo comma - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006).
            Quando il Giudice Istruttore fissa una nuova udienza per consentire all'attore di chiamare in causa il terzo nel rispetto dei termini a comparire, restano ferme per le parti le preclusioni collegate alla prima udienza mentre, i termini eventuali previsti dall'art. 183 sesto comma (costituiti dai termini: - di trenta giorni per il deposito delle memorie di precisazione e modificazione delle domande e delle eccezioni già proposte; - di trenta giorni per le repliche, la proposizione delle eccezioni che sono conseguenza delle precisazioni e modificazioni suddette, l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali; - di venti giorni per le indicazioni della prova contraria) sono concessi nella udienza di comparizione del terzo.
(Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività").

Ciò che è cambiato nella disciplina dell'esecutorietà delle Sentenze
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello (art. 283 - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006).
            Affinché le parti possano chiedere al Giudice d'Appello la sospensione della esecutività provvisoria o dell'esecuzione della sentenza impugnata, non è più sufficiente che sussistano gravi motivi ma è indispensabile che detti motivi siano inoltre fondati, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
            Nell'accogliere l'istanza di sospensione il Giudice del gravame può imporre il versamento di una cauzione.
(Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività").

Ciò che è cambiato nella disciplina del procedimento in contumacia
Costituzione del contumace (art. 293 - applicabile ai procedimenti successivi al 1/3/2006)
            Il termine ultimo per la costituzione del contumace non è più rappresentato dalla udienza di remissione della causa al Collegio a norma dell'art. 189 ma da quella in cui le parti precisano le proprie conclusioni.
(Innovazione introdotta dalla L. 263/2005 "Interventi correttivi al Pacchetto competitività").

Autore: Andrea Gnignera   (gennaio 2007)