Il procedimento di primo grado davanti al
Tribunale in composizione collegiale

  1. La citazione
  2. Contenuto dell'atto di citazione
  3. La costituzione dell'attore
  4. La mancata costituzione dell'attore
  5. La posizione del convenuto
  6. La costituzione del convenuto
  7. La mancata o tardiva costituzione del convenuto
  8. La tardiva costituzione di entrambe le parti
  9. Le attività delle parti successive alla costituzione
  10. Le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
  11. Gli interventi
  12. Il contenuto degli atti delle parti
  13. L'istanza di fissazione di udienza
  14. Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza
  15. Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza
  16. Designazione del giudice istruttore e decreto di fissazione dell'udienza
  17. L'udienza di discussione della causa
  18. L'ordinanza di mutamento del rito

1. La citazione

Contiene parecchi elementi di novità rispetto alla citazione ordinaria; ne fanno parte, infatti sono alcuni elementi e fa spicco la mancanza dell'indicazione della data dell'udienza di comparizione, perché questa potrebbe anche mancare spettando alle parti, dopo uno scambio di memorie e repliche, decidere se andare davanti al giudice.

Il nuovo processo commerciale, e lo chiamiamo così perché sembra rievocare il vecchio codice del 1882 che prevedeva un tribunale del commercio e norme separate per quelle materie, è sostanzialmente scritto e, quello che più conta, tendenzialmente telematico poiché è previsto un uso massiccio della posta elettronica e del fax; è chiaro, però, che la posta elettronica sarà lo strumento maggiormente usato poiché non è agevole inviare via fax decine di documenti.

Torniamo alla citazione, e vediamo i suoi elementi.

2. L'atto di citazione deve contenere (art. 2)
 

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta ;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica , un'associazione non riconosciuta o un comitato , la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio ;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni ;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata ;
7) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
8) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore dell'attore della comparsa di risposta.
In difetto di fissazione da parte dell'attore, o in caso di insufficienza, il termine è di sessanta giorni
Ciò fatto, e provveduto alla notifica dell'atto, ovviamente nei modi ordinari, l'attore dovrà costituirsi in cancelleria.
Viene da chiedersi quali saranno le conseguenze della mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica o fax  in presenza dell'esatta indicazione della residenza dell'attore. Escluso che possa parlarsi in questi casi nullità della citazione, bisogna concludere, anche considerando il disposto dell'art. 17 di cui si parlerà più avanti, che la mancata indicazione non avrà alcuna conseguenza perché è sempre possibile effettuare  le notifiche in maniera ordinaria a norma degli artt. 137 e ss. del codice di rito.

3.  La costituzione dell'attore(art.3)

L'attore, secondo l'art. 3 del decreto legislativo, si costituirà nei modi ordinari con il deposito in cancelleria del proprio fascicolo contenente l'atto di citazione notificato, tutti i documenti che offre in comunicazione, procura, nota d'iscrizione a ruolo etc.
La costituzione avviene entro 10 gg. dalla notifica della citazione e, ecco la novità, se la citazione deve essere notificata a più persone la costituzione "deve" avvenire entro 10 gg. dall'ultima notifica (comma 2 art. 3), quasi a voler dare una interpretazione autentica del caso ordinario relativo all'ultimo comma dell'articolo 165 c.p.c.

4. La mancata costituzione dell'attore

Secondo l'art. 13 se l'attore non si costituisce entro 10 gg. dalla notifica della citazione, il convenuto, costituendosi entro 10 gg. dalla notifica della comparsa di risposta ( di  cui parleremo di qui a poco), può, nella comparsa di risposta, eccepire l'estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell'udienza, oppure evitare l'estinzione e proseguire a norma dell'articolo 4, comma 2, cioè provvedendo a fissare all'attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale replica.

5.La posizione del convenuto (art. 4)

Il convenuto ha ricevuto la notifica della citazione, una strana citazione secondo i normali parametri, mancando la data dell'udienza di comparizione, cosa deve fare?
Oltre a doverla leggere, dovrà rivolgersi ad un avvocato (non essendo in questi casi prevista in nessun caso la costituzione personale) che dovrà porre la sua attenzione sul termine che l'attore gli ha concesso per la notifica della comparsa di risposta,almeno 60 gg. dalla notifica.
Il convenuto dovrà, quindi, preparare la comparsa di risposta dove, secondo l'articolo 4, dovrà dire "tutto e subito" , dovrà, cioè:
1) proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda;
2) indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
3) proporre le domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione;
4) dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni, formulare le conclusioni.;
5) nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento.
Ma la novità vera rispetto al processo ordinario sta nel n. 2 dell'art. 4 dove si stabilisce che il convenuto " fissa all'attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine è di trenta giorni."
Se vi sono più convenuti il termine non può essere superiore a  60 gg.
Il convenuto, quindi, notificherà nei modi ordinari la comparsa di risposta all'attore e se intende chiamare terzi in causa dovrà notificare loro l'atto di citazione nei modi che abbiamo sopra analizzato..

6.La costituzione del convenuto (art. 5)

Dopo la notifica il convenuto dovrà costituirsi in cancelleria, ma non 20 gg. prima della data di una prima udienza  che non è stata fissata, bensì entro 10 gg. dal termine fissato dall'attore al convenuto nell'atto di citazione;
Se quindi, ad esempio, l'attore ha fissato nell'atto di citazione il giorno 20 marzo come termine ultimo per ricevere la notifica della comparsa di risposta, e questa è effettuata dal convenuto, quest'ultimo dovrà costituirsi entro 10 gg. dal 20 marzo, cioè entro il 31 marzo.
La costituzione avviene nei modi ordinari, cioè con il deposito in cancelleria del fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Potrebbe accadere,però, che il convenuto, pur avendo notificato la comparsa di risposta e contestando solo in punto di diritto le affermazioni dell'attore, non abbia documenti da depositare, domande riconvenzionali da spiegare o terzi da chiamare in causa. Cosa accade in questi casi?
Ci risponde il n. 2 dell'art. 5 secondo cui il convenuto può costituirsi entro 10 gg. dalla data della notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia provveduto altra parte.

7.La mancata o tardiva costituzione del convenuto

Gravi sono le conseguenze della mancata costituzione del convenuto.
Secondo l'art. 13, infatti, se il il convenuto non notifica la comparsa di risposta entro 60 gg. dalla notifica della citazione, oppure, se la notificazione è avvenuta nei confronti di più persone, entro 60 gg. dall'ultima notifica, l'attore, tempestivamente costituitosi, può notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 6, ovvero depositare istanza di fissazione dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto si sia tardivamente costituito, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all'attore giuramento suppletorio. Come si vede la costituzione tardiva non vale ad evitare la "non contestazione" dei fatti affermati dall'attore.

8.La tardiva costituzione di entrambe le parti

Mentre nel processo ordinari la tardiva costituzione di entrambe le parti può portare alla  cancellazione della causa dal ruolo e alla estinzione del processo, in questo tipo di processo è possibile evitare senza rischi l'estinzione. Dispone l'art. 13 comma 3 che "Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente assegnato, l'istanza di fissazione dell'udienza può essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in comunicazione".
Del deposito deve essere data notizia mediante atto notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni.

9.Le attività delle parti successive alla costituzione  (vai allo schema)

Dopo la costituzione dell'attore e quella del convenuto le parti sono a conoscenze delle reciproche posizioni e possono valutare se è opportuno chiedere la fissazione dell'udienza, non continuare il processo provocando l'estinzione, oppure insistere con lo scambio di memorie;
Prendiamo in considerazione questa ultima ipotesi, prendiamo in considerazione, cioè, il caso in cui le parti sfruttino tutte le possibilità previste dalla legge per scambiarsi memorie sino alla richiesta di fissazione di udienza.
In realtà le parti potrebbero in qualsiasi momento interrompere lo scambio di memorie notificando, entro 15 gg. dalla notifica della memoria dell'altra parte, istanza di fissazione di udienza.

Siamo giunti al punto in cui il convenuto ha notificato la comparsa di risposta all'attore ed ha anche provveduto alla costituzione avendo dei documenti da depositare in cancelleria. Il convenuto ha anche indicato all'attore un termine, non inferiore a 30 gg. dalla data della notifica della comparsa di risposta per la notifica di una memoria di replica. Se il termine non è indicato, è di 30 gg. dalla notifica. L'iniziativa passa, a questo punto all'attore.
Per esemplificare le varie ipotesi facciamo conto che attore, convenuto e le altre parti usino esattamente i termini previsti dalla legge, senza aggiunte o riduzioni.

  1. Attore) dopo 30 gg. dalla notifica della comparsa di risposta(art. 6) può notificare al convenuto una memoria e depositarla in cancelleria con nuovi documenti;
  2. Convenuto) dopo 20 gg. (art. 7 comma 1)dalla notifica della memoria da parte dell'attore ( o 30 gg. in caso di mancato fissazione del termine da parte dell'attore o se sono state proposte nuove domande) può notificare all'attore una memoria difensiva concedendo all'attore un termine di 16 gg. per le repliche;
  3. Attore) dopo 16 gg. dalla notifica della memoria da parte del convenuto (art. 7 comma 2 ) può notificare all'attore una ulteriore replica;
  4. Convenuto) entro 16 gg. dalla notifica della memoria da parte dell'attore (art. 7 comma 2) può notificare all'attore controreplica;
  5. Attore) entro 8 gg. dalla notifica della controreplica da parte del convenuto (art. 7 comma 3) può notificare alle altre parti una ulteriore memoria;
  6. Tutte le parti (art. 7 comma 4) entro 8 gg. dalle notifiche possono scambiarsi  ulteriori memorie nel termine massimo di 80 gg. dalla data di notifica della controreplica del convenuto  di cui al punto 4.

E' da notare che i termini dei primi tre casi sono stati previsti dalla legge nel minimo, mentre negli altri casi nel massimo.

E' da chiedersi cosa accade se non sono rispettati i termini illustrati in tabella. Vedremo più avanti che si verificheranno ipotesi di estinzione del processo o di inammissibilità della istanza di fissazione di udienza eventualmente presentata. L'art. 13 al comma 4 dispone, tuttavia, che l'inosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 é rilevabile ad istanza della parte che vi abbia interesse, facendo intendere che la mancata proposizione dell'istanza comporta sanatoria dei vizi.

10.Le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento (art. 17)

Tutta questa attività di scambio di memorie sarebbe molto difficoltosa con i mezzi ordinari di notificazione. Per questo motivo l'art. 17 stabilisce che le notifiche e le comunicazioni nel corso del procedimento possono essere effettuate, oltre che nei modi ordinari:

  1. con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
  2. con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
  3. con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.

Il secondo comma dell'art. 17 precisando che le trasmissioni telematiche sono possibili per tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo, aggiunge che queste devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Sarà necessario, quindi, osservare quanto stabilito dal dpr 13 febbraio 2001 n. 123, e per quanto riguarda i fax anche la legge 7 giungo 1993 n. 183
Le trasmissioni telematiche sono sempre ammesse, ma, ovviamente, solo alle parti costituite.

11.Gli interventi (artt. 14,15)

Abbiamo visto che le parti possono chiamare terzi in causa sin dalle prime fasi processuali e vedremo che il giudice, con il decreto che fissa la data di udienza, può chiamare un terzo in causa a norma dell'art. 107.
Occupiamoci, però, degli interventi volontari previsti dall'articolo 105.
Secondo l'articolo 14 l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105, comma primo, del codice di procedura civile, cioè l'intervento principale e litisconsortile, non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta, 60 gg. dalla notifica della citazione.
Il terzo si costituisce come il convenuto (art. 5, comma 1) fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di intervento.
L'intervento adesivo dipendente (comma 2 art. 105 c.p.c.) può intervenire fino al deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza(art. 15) depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione, ma l'interveniente non può compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia l'interventore adesivo se i deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno,potrà chiedere  al giudice di essere rimesso in termini. L'interventore adesivo dipendente è sempre legittimato all'impugnazione della sentenza
Se si intende contestare la legittimazione del terzo ad intervenire, le parti possono,ciascuna con propria memoria, proporre istanza di fissazione dell'udienza affinché venga decisa la questione di ammissibilità dell'intervento (art. 14 comma 3).

12.Il contenuto degli atti delle parti

Nel paragrafo precedente si è analizzato il succedersi degli atti tra le parti prima della, eventuale, udienza.
Analizziamo, ora, il contenuto degli atti delle parti diversi dalla citazione e dalla comparsa di risposta di cui ci siamo già occupati.

Cominciamo dall'attore.

contenuto della prima memoria di replica dell'attore alla comparsa di risposta (art. 6)

Nella memoria di replica l'attore può

precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte
proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto
dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile, se l'esigenza é sorta dalle difese del convenuto; in tal caso deve notificare al terzo atto di citazione negli stessi modi in cui lo notifica al  convenuto
depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie
fissare al convenuto un termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva, ma se ha proposto nuove domande il termine è di 30 gg.
contenuto della replica ulteriore dell'attore alla seconda memoria difensiva del convenuto (art. 7)  
il contenuto è identico al caso precedente, solo che l'attore assegna al convenuto un termine di 16 gg. (al posto di 20) per la notifica della memoria di controreplica. E' da ritenere che in questo caso non sia più possibile chiamare terzi in causa
contenuto della ulteriore memoria da notificare alle altre parti in seguito alla controreplica del convenuto (art. 7 comma 3) il contenuto è identico ai casi precedenti, solo che in questo caso non sarà più possibile chiamare terzi in causa e non è necessario indicare termine stabilito dall'art. 7 comma 3 in 8 gg.

Passiamo ora al convenuto

contenuto della memoria difensiva del convenuto in seguito alla memoria di replica del convenuto (art. 7 comma 1)
indicazione di nuovi documenti e richieste istruttorie
fissazione di un termine, non inferiore a sedici giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica dell'attore
 
contenuto della memoria di contro replica alla ulteriore  memoria di replica dell'attore (art. 7 comma 2) il contenuto è identico al caso precedente, ma manca l'indicazione di termine per la controreplica all'attore

13.L'istanza di fissazione di udienza (art. 8)

Per comprendere il succedersi temporale delle attività delle parti non abbiamo considerato l'ipotesi in cui invece di procedere allo cambio di memorie di repliche e controrepliche, una delle parti si decida a portare la causa davanti al giudice.
In questo caso è necessario distinguere. Cominciamo dall'attore.

L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni

dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso
in caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso
dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare

Richiesta di fissazione di udienza da parte del convenuto.

Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni

se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine
se ha chiamato in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso
al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare

Vediamo, ora, la posizione del terzo chiamato in causa.

Il terzo chiamato può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni

se ha proposto domanda riconvenzionale, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine
al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare

Il mancato rispetto dei modi e tempi illustrati nelle  tabelle comporta l'inammissibilità della istanza che sia comunque presentata, ma solo su richiesta della parte interessata e nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica dell'istanza(art. 8 comma 5). Di conseguenza  il mancato rispetto del termine di 10 gg. comporterà la decadenza dal potere di chiedere l'inammissibilità dell'istanza e la prosecuzione del processo.
Diversamente accade nel caso in cui l'istanza di fissazione non sia presentata:
1. nei 15 gg. giorni successivi alla scadenza  del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7 comma 2;
2. dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma 3, cioè nel termine di 8 gg. dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto di cui sopra.
In questi casi si verifica l'estinzione del processo, rilevabile d'ufficio, ma, e questa è un'altra particolarità di questo processo, se comunque c'è stata l'udienza con almeno una parte solo questa può eccepire l'estinzione a pena di decadenza nella stessa udienza . In altre parole il giudice già alla presentazione dell'istanza in cancelleria deve dichiarare, preferibilmente con ordinanza, l'estinzione del processo; se tale dichiarazione  non avviene potrà ancora farlo in udienza, ma solo se nessuna delle parti si è presentata; diversamente gli sarà precluso tale potere che spetterà esclusivamente alle parti.

14.Contenuto dell'istanza (art. 9)

Secondo l'art. 9 l'istanza deve sempre contenere:

  1.  le conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande;
  2. la definitiva formulazione delle istanze istruttorie già proposte;

Può, invece, contenere le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite, proponibili anche nell'udienza di precisazioni delle conclusioni.

In mancanza delle  indicazioni di cui ai numeri 1 e 2  si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante.

L'istanza deve essere depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione. Se l'istanza é fatta congiuntamente, ciascuna delle parti può provvedere al deposito.

L'istanza di fissazione di udienza può essere presentata anche congiuntamente( art. 11) se intendono ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, oppure  relative alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all'ammissibilità delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni. Come si vede si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Si tratta di una ipotesi plausibile poiché le parti, in seguito alla possibilità di scambio di un numero elevato di memorie, possono convenire di risolvere preliminarmente tali questioni.
Il tribunale deciderà con sentenza se la decisioni delle questioni comporterà la decisione del giudizio (come ad esempio l'accertamento dell'avveramento di una prescrizione), con ordinanza negli altri casi, nei casi, cioè in cui ritiene possibile la prosecuzione del processo.
In queste ultima ipotesi, essendo possibile continuare il processo, l'art. 11 dispone al comma 3 che  entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza, l'attore deve notificare alle altre parti memoria di replica a norma dell'art. 6 o, se già era stata notificata, di controreplica a norma dell'articolo 7.
Se il tribunale ha deciso sulla competenza, affermandola,il termine di tre mesi decorre dalla comunicazione dell'ordinanza e non dalla notificazione.

15. Effetti della notificazione dell'istanza

L'articolo 10 specifica le ulteriori attività della altre parti dopo la notificazione dell'istanza i fissazione dell'udienza.
Queste devono specificare in via definitiva le loro posizioni che non sono nuove in assoluto perché, ricordiamolo, nella maggior parte dei casi  vi sarà stata già costituzione in cancelleria. Per questo motivo l'art. 10 al comma 1 dispone che le altre parti diverse da quelle che ha presentato l'istanza di fissazione d'udienza dovranno depositare entro 10 giorni dalla notifica una nota  contenente "la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo"
Il potere riconosciuto altre parti in seguito alla notifica dell'istanza è, in definitiva, limitato perché il secondo comma dell'articolo 10 aggiunge che "a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti." E' quindi riconosciuta solo la possibilità di chiarire la propria posizione (ma non di modificarla) già espressa in precedenza, se, tuttavia, è comunque svolta una ulteriore attività di allegazione sarà onere dell'altra parte sollevare la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. In mancanza vi sarà sanatoria del vizio,ma una elementare esigenza di contraddittorio dovrà consentire anche alla parte che non ha fatto valere la nullità, di svolgere analoga attività di allegazione .

16.Designazione del giudice istruttore e decreto di fissazione dell'udienza (art. 12)

Depositata l'istanza sarà necessario designare il giudice relatore (ricordiamo che si tratta di udienza collegiale).
Schematizziamo il procedimento (art. 12):

dopo 10 gg. dal deposito dell'istanza --------> Il Cancelliere -------> nei 3 gg. successivi forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza indugio al Presidente -------> Il Presidente --------> entro 2 gg. designa il giudice relatore -------> il giudice relatore ---------> entro 50 gg. dalla designazione sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza -------> da comunicare alle parti costituite. Il presidente del tribunale può prorogare di altri 50 gg. il termine entro il quale deve essere pronunciato il decreto di fissazione di udienza, ma solo per comprovate ragioni.

Passiamo, ora, al contenuto del decreto di fissazione dell'udienza che, in realtà, contiene in sè il programma di tutta la fase della trattazione.
Secondo l'articolo 12 comma 2, infatti, il decreto deve contenere:

  1. la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso;
  2. l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonché la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie;
  3. l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio;
  4. l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle stesse;
  5. l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione;
  6. il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo 13, comma 2
  7. se c'è difetto di rappresentanza o di autorizzazione e sussista l'esigenza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione entro i successivi trenta giorni.
  8. il giudice, valutata ogni circostanza, può rimettere in termini la parte che da irregolarità procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa. Rimane ferma l'inammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, nonché dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale.

Potrebbe accadere, però, che si verifichino degli eventi o sia necessario svolgere preliminarmente delle attività indispensabili al corretto funzionamento del processo.
Un caso  già è stato  esaminato alle lettera g. che, però è deciso insieme al decreto che fissa l'udienza collegiale; negli altri casi, invece, vi saranno pronunce separate.
Vediamo queste ipotesi:

interruzione Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con ordinanza non impugnabile se l'evento interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si é costituita a mezzo di procuratore, é stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui l'interruzione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo.

 

eccezione di estinzione del processo Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Sul reclamo provvede il collegio con sentenza, se respinge, con ordinanza non impugnabile se l'accoglie 

 

integrazione del contraddittorio e chiamata di terzi con decreto se sussiste l'esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti originarie per l'eventuale replica. L'udienza davanti al collegio é fissata entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente può, su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando l'udienza entro i successivi trenta giorni.

 

nullità della notificazione della citazione Con il decreto che dichiara la nullità della notificazione della citazione al convenuto, se questi non si é costituito, il giudice fissa all'attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la rinnovazione

17.L'udienza di discussione della causa (art. 16)

Questa udienza è strutturata in maniera simile alle udienza collegiali che si svolgono in appello; si è cercato, infatti, di concentrare tutto il dibattimento in quest'unica fase, prevedendo la fase istruttoria eventualmente delegandola la giudice relatore. Il collegio, inoltre, svolge anche una attività di controllo sul decreto di fissazione d'udienza emesso dal relatore, confermandolo o revocandolo in tutto o in parte.
Ma seguiamo lo schema previsto dall'art. 16 che prevede una serie di eventi.

1

nessuna delle parti costituite compare all'udienza il Tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Come si vede al n. 1 si fa riferimento all'ipotesi dell'assenza e, a differenza di quanto previsto dall'art.181 c.p.c. non è previsto alcun rinvio, ma la cancellazione immediata della causa dal ruolo. Viene da chiedersi, però, se a questa cancellazione dovrà seguire l'estinzione immediata o sarà possibile riassumere il il processo entro un anno dalla data del provvedimento di cancellazione. In mancanza di previsione espressa di estinzione del processo, ed anche considerando quanto disposto dall'art. 8 comma 4, è da ritenere che alla cancellazione non seguirà l'estinzione immediata, ma sarà sempre possibile riassumere il processo presentando una nuova istanza sempre che, beninteso, sia stata notificata nei termini la prima istanza di discussione.

2

comparizione personale della parti

Quando nel decreto é contenuto l'invito alle parti a comparire di persona

Il Giudice Relatore

le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia.

Se il tentativo riesce

si redige  verbale di conciliazione che costituisce titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare

Se il tentativo non riesce

Il Tribunale

può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non é comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative
Nel relativo verbale é dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti.

Come si vede l'ipotesi è simile a quella prevista dall'art.187 c.p.c. ma a differenza di quest'ultimo caso è prevista una sorta di sanzione alla parte "formalmente vittoriosa" che non é comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative con la sua condanna, in tutto o in parte, al pagamento delle spese processuali.
Si tratta di un caso veramente eccezionale dove la parte  vittoriosa può essere condannata alle spese. Si tratta, allora,di stabilire quando vi sia una parte "formalmente vittoriosa" e quali comportamenti deve aver tenuto per essere condannata alle spese.
In merito al primo punto possiamo richiamare l'ipotesi di "soccombenza formale" prevista in tema di impugnazioni dove una parte, pur vittoriosa, non ha ottenuto del tutto il risultato sperato, come quando si chiede l'accertamento della lesione del proprio diritto e la condanna della controparte al risarcimento del danno che è concesso, ma in misura minore rispetto alla richiesta, oppure quando si è soccombenti su una questione pregiudiziale ma si riesce comunque a prevalere sulla questione pregiudicata. Ebbene in questi casi se la parte vittoriosa non è venuta incontro alle  ragionevoli proposte conciliative dell'altra, che magari le offriva una somma pari o vicina a quella poi liquidata dal giudice, può essere condannata in tutto in parte alle spese.
L'interrogatorio libero dovrà essere condotto dal "giudice" come è affermato nell'art. 16 non dal presidente, come sembrerebbe più corretto. Questo può far pensare ad un errore nella stesura dell'articolo, tuttavia considerando che  è stato le stesso relatore a disporre il tentativo di conciliazione e considerando che il relatore è quello, tra i membri del collegio, che meglio conosce i fatti di causa, possiamo ritenere che dovrà essere proprio lui a svolgere l'interrogatorio libero ed a tentare la conciliazione, salvo, un intervento chiarificatore del legislatore in proposito.

3

attività successive al fallimento o al mancato tentativo di conciliazione

i difensori delle parti

illustrano le rispettive conclusioni sotto la direzione del presidente  che può consentire brevi repliche

Esaurita la discussione, il Tribunale

1.conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto del giudice relatore con ordinanza
2.procede, eventualmente delegandola al relatore, all'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari , alla consulenza tecnica, all' ispezione o altri mezzi di prova disponibili d'ufficio, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni successivi all'assunzione

L'udienza di discussione tende ad essere l'unica udienza del processo, in omaggio alla concentrazione che si è voluta realizzare con il decreto legislativo.
Particolare è invece, la fase della decisione che può avere struttura a secondo che vi sia stata o meno istruzione probatoria.
Cominciamo dal caso in cui il tribunale ritenendo non necessaria una istruzione probatoria ritenga la causa matura per la decisione.
In questo caso deciderà la causa in camera di consiglio con sentenza anche, aggiunge l'art. 16," a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile". In altre parole la decisione del tribunale presa in camera di consiglio potrà definire il giudizio, e questa è l'ipotesi normale, ma potrà decidere una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito (art. 187 c.p.c. comma 2 e 3) con sentenza "non definitiva". E' da ritenere, però, che la sentenza sarà non definitiva solo quando non sia necessaria una istruzione probatoria, perché se la causa è, dopo avere risolto la questione preliminare o pregiudiziale , comunque  matura per la decisione la sentenza sarà definitiva assorbendo in sè anche la decisone sulla questione preliminare o pregiudiziale. 
Passiamo alla altra ipotesi relativa alla decisione in seguito ad istruzione probatoria.
In questo caso il tribunale decide nella nuova udienza successiva all'assunzione dei mezzi di prova a norma dell'art.281 sexies c.p.c. facendo precisare in aula le conclusioni e, in seguito a discussione orale e, nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Tuttavia  in caso di particolare complessità della controversia il tribunale dispone, con ordinanza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale (art. 16 comma 5). Anche in quest'ultimo caso, però, è possibile, ma non obbligatorio, che la decisione sia motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi. E' da sperare, però, che in  questi casi la decisione in forma abbreviata non sia la regola proprio perché essendo presa in seguito a questioni di "particolare complessità"  debba essere adeguatamente e chiaramente motivata per no lasciare dubbi nelle parti (e nei loro difensori).

18. L'ordinanza di mutamento del rito

Potrebbe accadere che che la causa debba essere trattata con il rito ordinario poiché riguarda rapporti diversi da quelli previsti all'art. 1 del decreto legislativo.
Preliminarmente il tribunale, accertato che è necessario disporre il cambiamento di rito, dovrà verificare se è competente per il giudizio in corso.
Nel caso affermativo, si limiterà a disporre con ordinanza il cambiamento del rito, designando il giudice istruttore e fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Se, invece, il tribunale non è competente, sempre con ordinanza, rimette la causa al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione.
Restano, però, ferme le decadenze già maturate, dispone l'ultimo comma dell'art. 16. Queste decadenze, però, non possono essere quelle relative al rito speciale, erroneamente azionato e tanto meno riguardare il rito ordinario, non ancora azionato. Di conseguenza non si tratterà di conseguenze di natura processuale, ma di natura sostanziale, decadenze di cui è disseminato il diritto societario.  

Tratto da: www.filodiritto.com