Le prassi bancarie anatocistiche

Indice:
1. Cenni Preliminari
2. La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
3. Il computo trimestrale delle spese di commissione massimo scoperto.

 

1. Cenni Preliminari

Integrano prassi bancarie anatocistiche sia la capitalizzazione degli interessi passivi sia il computo delle spese di commissione massimo scoperto con cadenza infrasemestrale (trimestrale, in particolare).

 

2. La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi

La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi calcolabili su un contratto di conto corrente bancario da parte di un istituto creditizio è contraria a diritto.

Ciò è suffragato da numerosissimi pronunciamenti sia della magistratura di merito sia di quella di legittimità che di seguito saranno riportati a dimostrazione dell'esistenza di un consolidato orientamento sul punto.

Con sentenze del

§        17/12/2002 (Tribunale di Napoli);
§        28/11/2002 (Tribunale di Roma);
§        27/11/2002 (Tribunale di Napoli);
§        14/11/2002 (Tribunale di Torino);
§        23/08/2002 (Tribunale di Monza);
§        04/07/2002 (Tribunale di Milano);
§        28/06/2002 (Tribunale di Reggio Calabria);
§        17/05/2002 (Tribunale di Latina);
§        05/03/2002 (Tribunale di Genova);
§        14/11/2001 (Tribunale di Padova);
§        25/10/2001 (Tribunale di Firenze);
§        23/01/2001 (Tribunale di Firenze);
§        08/02/2001 (Tribunale di Milano);
§        16/01/2001 (Tribunale di Terni);
§        02/10/2000 (Tribunale di Monza);
§        14/03/2000 (Tribunale di Perugia);
§        21/01/2000 (Tribunale di Roma);
§        14/04/1999 (Tribunale di Roma);
§        23/02/1999 (Tribunale di Monza);
§        15/06/1998 (Tribunale di Busto Arsizio);
§        06/03/2002 (Corte Appello di Milano);
§        22/10/2001 (Corte Appello di Lecce);
§        13/11/2001 (Corte Appello di Roma);
§        08/06/2001 (Corte Appello di Firenze);
§        16/01/2001 (Corte Appello di Roma);
§        15/01/2001 (Corte Appello di Cagliari);
§        06/08/2002, n. 11722 (Sez. III Civile Cassazione);
§        28/03/2002, n. 4490 (Sez. I Civile Cassazione);
§        04/05/2001, n. 6263 (Sez. I Civile Cassazione);
§        11/11/1999, n. 12507 (Sez. I Civile Cassazione);
§        30/03/1999, n. 3096 (Sez. III Civile Cassazione);
§        16/03/1999, n. 2374 (Sez. I Civile Cassazione).

è stata stabilita la nullità della clausola del contratto di conto corrente che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per cui il saldo passivo del conto deve essere rideterminato sulla base degli interessi al tasso legale, con esclusione della capitalizzazione trimestrale.

Menzionata nullità discende peraltro dal fatto che un uso negoziale (perché previsto convenzionalmente da banche e clienti) va a disciplinare i tassi di interesse sui contratti di conto corrente, in dispregio all'art. 117, 6° co., d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, a norma del quale: sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati.
Dopo una lunga, ininterrotta, sequela di decisioni che riconoscevano esistenza e legittimità di un uso bancario di anatocismo trimestrale (dal 1981, anzi, se ne parlava in termini di uso generale, per tutte le operazioni bancarie attive), con le sentenze su richiamate, dunque, la Cassazione (ma anche, come visto, la magistratura di merito) accoglie le obiezioni sollevate da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito contro l'ammissibilità della prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi consacrata nelle condizioni generali del contratto di conto corrente di corrispondenza consigliate dall'ABI.

Al di là dei rilievi espressi con toni di contorno, l'argomentazione addotta dalla Corte contraddice le basi proprie su cui si reggeva il suo precedente orientamento. Più in analisi, le sentenze dei togati con l'ermellino vengono a poggiare la loro decisione su una serie di distinte notazioni che ci paiono raggruppabili nei seguenti due ordini:

a)     non consta che all'entrata in vigore del codice civile del 1942 vi fossero a livello nazionale usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito, né successivamente un uso (nazionale) di anatocismo trimestrale è stato accertato dall'apposita Commissione Permanente presso il Ministero dell'Industria;

b)    nella prassi bancaria di anatocisimo manca quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis: l'inserimento delle clausole prevedenti la capitalizzazione

c)      degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente è acconsentito da parte dei clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto

comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.

Pertanto esclusa l'esistenza di un uso normativo bancario, la clausola (preventiva) di anatocismo trimestrale previsto dalle condizioni generali di conto corrente si manifesta in aperto contrasto con le prescrizioni imperative dell'art. 1283 c.c. e dunque nulla. Si può qui esplicitare: sia per contrarietà al termine (semestrale) minimo di capitalizzazione, sia per contrasto con la prescrizione che subordina la produzione di interessi su interessi a una domanda giudiziale ovvero a una convenzione posteriore alla scadenza della relativa obbligazione.

Si tratta ora di individuare compiutamente le conseguenze che, per un verso o per l'altro, si accompagnano alla dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale.

La nullità delle clausole bancarie di capitalizzazione trimestrale comporta, per certo, il diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati e quello di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi anatocistici che, in virtù della previsione contrattuale (assunta come contraria all'art. 1283 c.c.), sarebbero ancora dovuti.

Ne deriva allora che il centro focale della norma sta nel diluire l'effetto di automatico moltiplicatore dell'entità del debito tipico dell'anatocismo, impedendo che il relativo meccanismo si renda operante con frequenze (dal legislatore stimate) troppo elevate.

Pertanto la norma vieta una scadenza anatocistica infrasemestrale.

Del resto, la sentenza n. 425 emessa dalla Corte Costituzionale in data 9-17/10/2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, 3° co., del d. lgs. 4 agosto 1999 n. 342, nella parte in cui esso riconosceva validità alle clausole di capitalizzazione con cadenza trimestrale degli interessi passivi, contenute nei contratti di conto corrente bancario stipulati anteriormente al 21 aprile 2000 dagli istituti di credito con la propria clientela.

Con il d. lgs. 4 agosto 1999 n. 342 era stato previsto, in sede di modifica dell'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, che dovesse essere il CICR (Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio) a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, salvando in ogni caso ' relativamente alle operazioni compiute nei contratti di conto corrente ' la previsione della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

Orbene, l'art. 25, 3° co., aveva statuito che nelle more della decisione del CICR (poi avvenuta con delibera adottata in data del 09/02/2000 ed entrata in vigore in data del 21/04/2000) le pattuizioni anatocistiche vigenti nei contratti di conto corrente già stipulati dovessero conservare validità.

Sennonché la Consulta è intervenuta a sanzionare l'eccesso di delega posto in essere dal Governo (in violazione dell'art. 76 Cost.) rispetto alla legge del Parlamento 24/04/1998 n. 128, che non consentiva di riconoscere efficacia retroattiva ai provvedimenti emanati.

Peraltro, la sentenza in esame ' come chiarito da autorevole dottrina ' appare volta al riequilibrio delle relazioni banca-cliente (non vi è alcun dubbio, infatti, che ' in materia di anatocismo ' nei rapporti tra banca e cliente la sperequazione si presenti a tutto vantaggio della banca, a causa del diverso criterio di capitalizzazione previsto dalle clausole contrattuali rispettivamente per gli interessi a favore del cliente e per quelli a favore delle banche).

Alla luce di quanto finora esposto, è agevole comprendere come le somme di denaro percepite trimestralmente dalle banche a titolo di interessi passivi, poiché illegittime, non siano qualificabili come interessi.

Ne deriva che il diritto alla ripetizione delle somme medesime soggiace alla disciplina prescrizionale ordinaria ex art. 2946 c.c.

Nell'ipotesi ora trattata, si ha indebito anche in quanto ' come chiarito da Cass. Civ. 26/05/1971 n. 1558, Cass. Civ. 21/07/1979 n. 4398 ' manca una causa originaria giustificativa del diritto del accipiens (la banca) a trattenere somme di denaro del solvens (il cliente) ex lege non spettanti.

Gioverà altresì invocare in via analogica la sentenza Cass. Civ. 17/02/2000 n. 1778, con cui è stato statuito che il versamento di  somme in più all'INPS rispetto a quelle dovute...comporta il diritto del versante alla restituzione delle medesime.

 

3. Il computo trimestrale delle spese di commissione massimo scoperto

Il computo delle "commissioni massimo scoperto" soggiace alla disciplina dettata per il computo degli interessi passivi e dunque non può essere eseguito trimestralmente.

A tale conclusione si risale da alcune recenti sentenze di merito.

La più vicina cronologicamente riguarda una controversia trattata dall'avv. Paduano del Foro di Cosenza (Trib. di Cosenza n. 623/2002).

Ma sono altresì importanti le sentenze:

§        Trib. di Lecce n. 2598 del 08/10/1997, con cui è stato affermato che la "commissione massimo scoperto" è una voce degli interessi passivi;
§        G. di Pace di Palermo del 10/12/1997, con cui la "commissione massimo scoperto" è stata qualificata come onere aggiuntivo, dunque nullo in virtù dell'art. 117 n. 4 d. lgs. N. 385 del 01/09/1993.

Autore: Dott. Mario Tocci - tratto dal sito www.diritto.it