I Patti parasociali: profili operativi

 

Definizione e limiti

Sindacati di blocco

Sindacati di voto

Sindacati di voto deliberati a maggioranza e all'unanimità

Sindacati di collocamento, o finanziari

Efficacia del patto parasociale

Struttura del sindacato

Disciplina normativa (speciale) dei patti di sindacato

Legge sull'editoria

Disciplina del sistema radiotelevisivo

Imprese di assicurazione

Bilanci consolidati

Disciplina bancaria e creditizia

Legge sulle privatizzazioni

Intermediazione finanziaria

Conclusione

 

Definizione e limiti

Il patto parasociale può essere generalmente definito come il contratto accessorio al contratto sociale che tutti o una parte di soci stipulano al fine di disciplinare alcune situazioni giuridiche derivanti o collegate alla partecipazione degli stessi soci al contratto di società.

La genericità della definizione fornita deriva dall'impossibilità di ricondurre ad unita un fenomeno cosi poliedrico e complesso che ricomprende nel suo interno: convenzioni di voto, accordi di blocco, patti per la spartizione delle cariche all'interno degli organi sociali, regolamentazione del diritto di prelazione, determinazione del valore delle quote in caso di cessione o recesso, disciplina di particolari vincoli commerciali società/soci, ecc. (Farenga).

Lo stesso legislatore del 1942 preferì non formalizzare una specifica disciplina in materia e demandarla alla giurisprudenza ritenendo che "l'apprezzamento dipende molto dall'esame delle situazioni concrete e quindi spetta più al giudice che al legislatore".

La relazione al Codice civile [1] afferma infatti esplicitamente "La molteplicità delle situazioni di cui si sarebbe dovuto tener conto ha sconsigliato ... un intervento legislativo".

Nell'assenza di una definizione legislativa onnicomprensiva, una datata ma ancora attuale definizione, che si incentra su un interpretazione funzionale degli stessi, potrebbe essere considerata quella di Cass. 23 aprile 1969 n. 1290 [2] secondo cui i patti parasociali sarebbero "convenzioni con cui i soci od alcuni di essi attuano un regolamento di rapporti difforme o complementare rispetto a quello previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto della società."

Il profilo dei patti che assume maggior interesse e rappresentato da quelle pattuizioni, più o meno riservate, costituite a latere delle norme statutarie con lo scopo di garantire il controllo dell'organo amministrativo, attraverso l'esercizio del voto in assemblea, che prendono il nome di convenzioni o sindacati di voto. Di particolare interesse sono inoltre i patti che vincolano un gruppo di soci a permanere nella compagine sociale (c.d. sindacati di blocco), attraverso l'obbligo a non cedere le partecipazioni possedute.

A margine del fenomeno dei patti parasociali esistono infine alcune ulteriori figure come i sindacati di collocamento o finanziari che pur non rientrando nella definizione sopra fornita di "patti parasociali", possono presentare profili analoghi ad essi.

Le pronunce giurisprudenziali e le opinioni della dottrina hanno fatto emergere negli ultimi cinquant'anni alcuni punti fermi sulla disciplina applicabile ai patti. Le convinzioni maturate dagli interpreti in materia di patti parasociali sono tanto più salde quanto più si adagiano su principi generali dell'ordinamento, col difetto intrinseco di risolversi spesso in astratte affermazioni di principio, poco utili alla determinazione di precisi limiti di liceità che gli operatori possano effettivamente prendere in considerazione nella redazione di nuovi patti.

Si consideri, come esempio di quanto sopra affermato, il Tribunale Milano [3] che afferma: "La validità dei sindacati di voto deve essere accertata in base alla valutazione delle singole situazioni, contemperando le esigenze della pratica e della buona fede con quelle della garanzia dell'ordinamento e del corretto funzionamento dell'assemblea, nei limiti dell'ordine pubblico. E' da considerarsi valido il sindacato di voto con il quale il socio si impegna ad esercitare il voto personalmente o tramite comune mandatario secondo le indicazioni della maggioranza degli aderenti al patto, purché simile patto risponda ad un criterio di meritevolezza sia generale che speciale (interesse sociale) e sia contenuto in circoscritti limiti di tempo e oggetto. E' invalido il sindacato di voto (ad efficacia c.d. reale) che delega, con mandato irrevocabile, l'esercizio del diritto di voto, secondo le direttive della maggioranza dei sottoscrittori, alla società fiduciaria depositaria delle azioni sindacate, in quanto in contrasto con le norme a tutela del diritto di voto e del corretto funzionamento dell'assemblea. [4] "

Oppure si osservino le generiche considerazioni svolte dal Collegio arbitrale nel lodo di seguito riportato [5]. "E' legittima la convenzione di sindacato di voto contenuta entro limiti convenienti di tempo e di oggetto, le cui determinazioni abbiano carattere obbligatorio e che non si ponga in contrasto ne con l'interesse sociale ne con l'esigenza di non svuotare l'assemblea in modo permanente dei suoi compiti e di non creare o legittimare, nell'ambito della stessa, fittizie maggioranze, compromettendo sostanzialmente la liberta del voto."

Sembra comunque un principio generalmente accettato che i contratti "parasociali", specie se stipulati dai soci di una società con la partecipazione di soggetti estranei, non abbiano alcun effetto nei confronti della società, ove la stessa non vi partecipi direttamente con la regolare ed espressa rappresentanza dei suoi organi e nei limiti dei loro poteri e non riconosca ed assuma i relativi obblighi con atto dei suoi organi competenti e nelle forme di legge [6].

Da ciò discende che la violazione dei patti e in genere stigmatizzata da una sanzione extrasociale, non potendo dare origine ad azioni di responsabilità societaria [7] e si risolve, nella maggioranza dei casi, nell'obbligo, per chi ha violato il patto, al risarcimento del danno.

Esistono alcune pronunce recenti che hanno tentato una delimitazione in modo più concreto (quasi sempre in negativo) del fenomeno.

Oltre al principale limite esterno, e cioè della mancanza di una efficacia diretta dei patti stipulati dai soci nei confronti della società, i principali limiti interni dei patti sono stati identificati, dalla giurisprudenza, nella durata e nell'oggetto.

Cosi e stato ritenuto nullo il patto che permette ad alcuni soci di una società per azioni di conservare la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della società, qualora esso sia a tempo indeterminato, poiché ciò contrasterebbe con il generale atteggiamento di disfavore dell'ordinamento nei confronti delle obbligazioni di durata indeterminata [8].

Per quanto riguarda l'oggetto, e stata esclusa la legittimità del sindacato di voto qualora esso riguardi ogni possibile oggetto, ivi comprese le questioni attinenti la responsabilità degli amministratori [9].

Inoltre, e stato ritenuto nullo per contrasto con il divieto del patto leonino [10] (art. 2265 cod. civ.) il patto parasociale secondo cui, in caso di recesso ingiustificato di uno dei soci prima del termine, il suo conferimento iniziale non gli venga restituito - neppure in parte ne in presenza di utili futuri - ma venga ripartito in parti uguali tra i non recedenti, a titolo di risarcimento del danno [11].

Sono stati dichiarati "incontestabilmente e radicalmente nulli" i patti parasociali che disciplinano il voto assembleare i quali, nel caso di mancato accordo tra i partecipanti su decisioni da adottare in conformità al patto, rimettano la decisione stessa ad un collegio di esperti: e cosi a maggior ragione quelle pattuizioni per cui i soci, spogliandosi del possesso delle azioni, le trasferiscano fiduciariamente a un terzo cui, dando al vincolo i caratteri della realità, sia conferito mandato irrevocabile di votare in determinate assemblee secondo le istruzioni congiunte degli appartenenti al sindacato e, in difetto di accordo, di astenersi dal voto [12].

E' stato ritenuto nullo, in quanto pregiudicherebbe interessi tipici della società, il contratto parasociale con il quale i soci (di una società di capitali) convengono tra loro di addivenire alla liquidazione della società e di vendere il patrimonio sociale ad un prezzo irrisorio predeterminato [13].

E' stato ritenuto nullo il patto con cui, senza la creazione statutaria di speciali categorie di azioni a favore dei prestatori di lavoro si e limitata la facoltà di alienazione delle azioni da parte dei dipendenti-soci, poiché sulla liberta negoziale della società che intende legare a se i suoi dipendenti come azionisti prevarrebbe l'interesse della collettività alla libera circolazione dei valori mobiliari [14].

E' stato ritenuto invalido, perché contrasta con gli interessi della società, il patto attraverso cui i soci (di una società di capitali), in contrasto con le norme imperative dettate in materia di scioglimento e di liquidazione, convengono tra loro le modalità di esecuzione della procedura di liquidazione e di scelta degli acquirenti i beni sociali. La partecipazione, poi, di tutti i soci al patto parasociale non escluderebbe la possibilità di un pregiudizio agli interessi della società, atteso che la società di capitali e considerata soggetto giuridico distinto e diverso dai soci [15].

Ancora, al patto parasociale non e stata riconosciuta l'efficacia di attribuire o negare la qualità di socio nei confronti della società e dei soci non partecipi, in contrasto con il contratto costitutivo della società [16].

 

Sindacati di blocco

I sindacati di blocco possono essere definiti come accordi (parasociali) mediante i quali i soci (contraenti) si impegnano reciprocamente a non alienare le proprie azioni o quote societarie per un certo periodo di tempo.

Tali patti, che si concretizzano dunque in limitazioni contrattuali alla libera circolazione delle azioni o delle quote sociali, assolvono la evidente funzione di garantire l'interesse del gruppo di comando della società a vincolare temporalmente la composizione e la stabilita della compagine sociale. Dottrina (cfr. Bonelli-Jaeger, Di Paolo), e giurisprudenza [17].

sono unanimemente concordi nel riconoscere la piena legittimità e liceità dei sindacati di blocco purché gli stessi non si pongano in contrasto con il principio generale codificato dall'art. 1379 cod. civ.

In particolare, nella norma codicistica citata si stabilisce che le eventuali limitazioni poste contrattualmente alla alienazione conservano la loro validità a condizione che siano contenute entro limiti temporali e rispondano a un apprezzabile interesse delle parti.

Ne discende che, ai fini della sua validità, il patto di blocco, in cui si preveda il divieto assoluto di alienazione delle azioni, deve essere contenuto "entro convenienti limiti di tempo" e "rispondere a un apprezzabile interesse di una delle parti" (cfr. Campobasso, Di Sabato). Diversamente, il patto dovrà essere considerato inefficace.

Occorre da ultimo evidenziare che limitazioni alla circolazione delle azioni possono essere altresì inserite nell'atto costitutivo societario attraverso clausole di gradimento o prelazione, che riverberano diversa efficacia a seconda del tipo di contratto di società cui afferiscono (a responsabilità limitata, per azioni, cooperativa) [18].

 

Sindacati di voto

Il sindacato di voto e un accordo (parasociale) in forza del quale i soci aderenti si obbligano a concordare preventivamente le modalità del diritto di voto da esercitare in assemblea ovvero a delegare ad un terzo l'esercizio del voto, solitamente secondo la decisione del sindacato stesso (cioè, in modo predeterminato).

Scopo di tali accordi e quello di formare delle "coalizioni" (tra i soci sindacati) che assicurino stabilita ed efficienza nella gestione della società, consentendo l'attuazione di programmi a media e lunga scadenza. Parimenti, se stipulati fra i soci di minoranza, permettono di realizzare una più efficace opposizione alla maggioranza precostituita e, quindi, una migliore difesa dei comuni interessi.

La giurisprudenza per lungo tempo si e espressa in senso negativo circa la validità ed efficacia dei sindacati di voto. Le ragioni essenziali del dissenso si fondavano sulla discutibile convinzione che i patti di voto violassero la sovranità dell'assemblea, privandola delle funzioni e delle prerogative che ad essa la legge attribuisce.

In altri termini, al riconoscimento della legittimità delle convenzioni parasociali di voto si opponeva il principio (considerato inderogabile) secondo il quale le decisioni della società devono essere espresse dall'assemblea e la assemblea e l'unica sede in cui si deve formare la volontà sociale attraverso la libera discussione e la votazione.

Tali posizioni giurisprudenziali sono state ampiamente e ripetutamente criticate dalla dottrina prevalente, incline a riconoscere, in via generale, la liceità dei sindacati di voto.

In particolare, e stato contestato il suddetto principio, non apparendo necessario che la volontà dei soci venga, oltre che ad esprimersi, anche a maturarsi in sede assembleare.

A sostegno delle proprie ragioni, tese a dimostrare l'inesistenza di un simile principio nell'ordinamento societario, la dottrina dominante ha addotto una serie di importanti riferimenti normativi che costituiscono validi indizi che deporrebbero nel senso della non necessarietà che la volontà societaria si formi in sede assembleare.

Più specificamente, e citato ad esempio l'art. 2347 Codice civile in cui si prevede che, in caso di comunione di azioni, il relativo voto sia espresso dal rappresentante comune; ad esso debbono necessariamente essere date istruzioni vincolanti in merito alle modalità di esercizio del voto, e quindi la sua determinazione al voto si formerebbe naturalmente prima dell'assemblea.

E' ancora citato l'art. 2352 Codice civile che consente l'attribuzione del voto, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, evidenziando la legittimità di accordi extra assembleari in ordine all'esercizio del voto.

Recentemente, la discussione sulla legittimità dei patti si e arricchita del decisivo contributo della decisione della Cassazione [19], la quale, confortata altresì dagli sviluppi normativi (di cui si dirà in seguito), ha sancito la validità, in linea di principio, delle convenzioni di voto.

La Corte, infatti, muovendo dalla considerazione che i sindacati di voto operano appunto su un piano parasociale (esterno alla stessa organizzazione societaria), ha escluso che essi possano realizzare un qualsiasi effetto privativo delle funzioni e dei poteri dell'organo assembleare e di conseguenza ne ha sancito la generica legittimità.

La legittimità di tali patti e stata altresì dedotta dalla Suprema Corte dalla circostanza che il vincolo sindacale non impedirebbe mai al socio di determinarsi liberamente nell'esercizio del voto in assemblea, che ben potrebbe essere reso anche in difformità dei vincoli derivanti dai patti stessi.

Il Supremo Collegio ha invece ritenuto nulli i patti (parasociali) di voto di durata indeterminata (senza alcuna indicazione del termine di scadenza) sul rilievo che contrasterebbero con il principio generale secondo cui e fatto divieto di assumere obbligazioni di durata indefinita.

A tal proposito, va segnalato l'orientamento dottrinale (Jaeger, Salafia) che ha criticato il principio di applicazione della sanzione della nullità ai patti con durata indefinita.

La dottrina citata ha ritenuto piuttosto applicabile alla fattispecie negoziale in esame (contratto atipico a tempo indeterminato) la regola in forza della quale le parti sono libere di recedere unilateralmente dal contratto pur se nulla hanno previsto al riguardo. La soluzione verrebbe rafforzata altresì richiamando l'applicazione dell'art. 2285 cod. civ. (recesso del socio) applicabile pure ai patti parasociali dal momento che questi sarebbero classificabili, come detto, fra i contratti bensì atipici ma rientranti nella categoria di quelli plurilaterali con comunione di scopo.

In materia si consideri infine che la sentenza di legittimità sopra citata non risulta isolata; cfr. infatti Cassazione [20], che aveva gia affermato il principio secondo cui i patti parasociali (di voto) devono ritenersi validi purché il voto non sia vincolato a perseguire un interesse in conflitto con quello della società ex art. 2373 Codice civile.

 

Sindacati di voto deliberati a maggioranza e all'unanimità

Sul tema dei sindacati di voto e quorum deliberativi (a maggioranza e all'unanimità), l'orientamento della giurisprudenza prevalente di merito e di legittimità [21] e quello di considerare invalidi e inefficaci i sindacati deliberanti a maggioranza e invece validi solo quelli deliberanti all'unanimità (al riguardo, la recente Cassazione [22] non ha introdotto elementi di novita).

La posizione negativa della giurisprudenza sul tema, contrastante con la posizione della dottrina, pressoché unanimemente favorevole al riconoscimento della validità anche dei sindacati deliberanti a maggioranza (cfr. per tutti Campobasso, op. cit., 312), si fonda essenzialmente sul preteso pericolo della formazione di maggioranze fittizie nell'assemblea della società (cfr. l'esempio di Ascarelli, secondo il quale, un sindacato, raggruppante il 51% del capitale sociale, deliberando a maggioranza, potrebbe imporsi in sede assembleare con una quota di voti favorevoli che realmente rappresenterebbe solo il 26% del capitale sociale, pari al 51% del 51% del numero dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria).

Lo strumento del sindacato di voto deliberante a maggioranza sarebbe astrattamente idoneo a produrre una maggioranza assembleare solo apparente, poiché l'insieme dei voti espressi dai soci di minoranza del sindacato sommati con quelli espressi in assemblea dai soci non aderenti potrebbe in realtà costituire la vera maggioranza del capitale sociale. In tal senso, sarebbe violato di fatto il principio secondo cui le delibere assembleari debbono corrispondere alla volontà espressa dalla maggioranza del capitale sociale.

E' stato altresì rilevato [23]), come ulteriore motivo di illegittimità, che i sindacati di voto deliberanti a maggioranza, imponendo alla minoranza sindacata di attenersi alle decisioni prese dalla maggioranza dei partecipanti al patto, comporterebbero una potenziale capacita di coercizione nell'esercizio del diritto di voto in assemblea che dovrebbe invece essere liberamente e autonomamente esercitato dal socio.

Tali tesi, come anticipato, non sono mai state sposate dalla dottrina.

Al contrario, la dottrina dominante ritiene che in linea teorica non esistano ostacoli a riconoscere validità ai patti di sindacato deliberanti a maggioranza (cfr. in tal senso, oltre a Campobasso, Libonati, Farenga e Di Sabato).

Si sostiene che proprio l'essenza del patto parasociale consista nella consapevole unificazione dei voti degli aderenti al sindacato sugli argomenti sottoposti all'assemblea. Per il raggiungimento di questo fine i contraenti si assoggettano ad un preventivo confronto di opinioni, con l'effetto che a discussione conclusa emerge un unico indirizzo nel quale tutti i soci contraenti si riconoscono, compresa la minoranza dissenziente (applicazione del principio maggioritario). In sostanza, gia al momento della stipulazione del patto di sindacato, i soci contraenti sono consapevoli del fatto che potranno crearsi divergenze all'interno del gruppo, e proprio per questo decidono volontariamente di aderire all'indirizzo seguito dalla maggioranza del gruppo stesso, soddisfacendo cosi precise esigenze di uniformità di comportamento del sindacato.

D'altro canto, un possibile sostegno delle tesi dottrinarie sembra possa essere ritrovato nella circostanza che lo stesso legislatore, nelle norme speciali che hanno disciplinato il fenomeno dei patti parasociali (di cui si dirà in seguito), non ha fatto alcuna distinzione fra sindacati funzionanti all'unanimità e a maggioranza.

Questa posizione legislativa ha indotto la dottrina (cfr. per tutti Salafia) a ritenere validi ed efficaci i sindacati di voto indipendentemente dalle modalità in cui la volontà del gruppo si esprime.

 

Sindacati di collocamento o finanziari

I sindacati di collocamento o finanziari non possono considerarsi effettivamente patti parasociali in quanto generalmente sono stipulati tra la società e soggetti estranei e non coinvolgono, se non nei loro effetti, i soci. Detti patti inoltre tendono a perseguire un interesse sociale (della società) e solo indirettamente un interesse dei soci uti singuli.

La funzione dei patti di sindacato di collocamento, o finanziari, e quello di rendere più agevole il collocamento dei titoli azionari, o obbligazioni convertibili in azioni, di nuova emissione.

Il patto viene stipulato dalla società emittente in forma di un ordinario contratto commerciale con il collocatore. Ad un tale accordo tra la società emittente ed un collocatore, può accedere un accordo tra uno o più dei soci ed il collocatore che consenta al suddetto socio o gruppo di soci di usufruire della intermediazione del collocatore per cedere totalmente o parzialmente le proprie partecipazioni

La funzione di agevolare il collocamento dei titoli di nuova emissione viene svolta normalmente da una banca o società finanziaria che acquista gli stessi, per collocarli in seguito gradualmente tra i soci od il pubblico dei risparmiatori.

La fattispecie ha trovato una parziale disciplina legislativa, ad opera dell'art. 22 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, che ha modificato il settimo comma dell'art. 2441 Codice civile; tale norma stabilisce che non si considera escluso o limitato il diritto di opzione che spetta ai soci in caso di aumento di capitale, quando le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o enti finanziari assoggettati al controllo Consob, con obbligo di offrirle agli azionisti della società.

 

 

Efficacia del patto parasociale

La prevalente dottrina (cfr. per tutti Di Sabato, Campobasso) come peraltro la giurisprudenza dominante [24] attribuiscono ai patti parasociali una efficacia meramente obbligatoria (contrariamente allo statuto sociale avente efficacia reale, e come tale vincolante tutti i soci, presenti e futuri). In altri termini, conformemente al principio di relatività ex art. 1372 cod. civ., essi vincolano solo i soci contraenti e sono irrilevanti per gli eventuali altri soci non aderenti, la società e i terzi in genere.

Dalla natura obbligatoria (e non reale) deriva che nessuna violazione e/o inosservanza dei patti parasociali (di voto) sarebbe in grado di inficiare la validità della deliberazione assembleare che, anche per effetto della predetta violazione, viene conseguentemente assunta.

Infatti, nel contrasto fra l'obbligo parasociale di voto e il diritto del socio di libera partecipazione alla formazione della volontà sociale, nei confronti della società prevale quest'ultima, cioe la liberta dei singoli soci di votare anche in difformità dei patti, salve le conseguenze dell'inadempimento contrattuale.

Parimenti, in generale la cessione delle azioni o quote societarie, avvenuta in violazione di un sindacato di blocco, sarebbe da considerarsi perfettamente valida ed efficace nei confronti del terzo acquirente e della società stessa.

Invero, neppure sul piano della responsabilità interna al gruppo dei soci sindacati si possono individuare conseguenze rilevanti delle suddette violazioni. Eventualmente, qualora il socio dovesse rendersi inadempiente alle direttive impartite dal sindacato, il socio stesso potrebbe essere tenuto al risarcimento dei danni in favore degli altri soci contraenti. Tuttavia, poiché in concreto potrebbe risultare difficile quantificare l'ammontare del danno derivante dalla violazione del patto parasociale, spesso si provvede all'inserimento, nell'ambito degli stessi patti, di clausole penali, che stabiliscono, in caso di violazione degli obblighi pattizi, una somma predeterminata a titolo di risarcimento, come ulteriore deterrente (ma cfr. art. 1382 cod. civ.).

 

Struttura del sindacato

I sindacati di voto possono assumere una struttura "leggera" o "pesante".

I sindacati a struttura leggera non prevedono la costituzione di organi ma semplicemente le modalità per provocare una determinazione congiunta degli aderenti al patto (ad es. preventiva riunione con determinazione dell'indirizzo di voto).

I sindacati tuttavia possono assumere anche forme più strutturate (sindacati "pesanti").

In quest'ultimo caso generalmente si prevedono due organi per l'esecuzione dei patti: la direzione e l'assemblea. Solitamente l'assemblea delibera sull'ammissione di nuovi partecipanti al patto, e sull'elezione dei membri della direzione, mentre la direzione avrà ogni potere gestionale e decisionale connesso alla attuazione dei patti del sindacato, con riferimento all'esercizio del voto in assemblea, alla designazione di amministratori e sindaci della società, ovvero di membri del comitato esecutivo, alla decisione in merito al numero dei componenti del consiglio, alle azioni di responsabilità ecc.

Normalmente si prevede che la direzione dovrà riunirsi prima di ogni riunione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo della società, o comunque prima di ogni assemblea sociale.

 

Disciplina normativa (speciale) dei patti di sindacato

Come anticipato, il fenomeno dei patti parasociali, pur se largamente diffuso e rilevante nella prassi societaria, non ha ancora trovato una compiuta disciplina normativa generale.

Tuttavia, nell'ultimo decennio (anche se un primo richiamo ai sindacati di voto risale alla L. n. 416/1981 - legge sull'Editoria), con una serie sempre più numerosa di norme legislative di tipo speciale, applicabili prevalentemente alle società quotate, il legislatore ha iniziato a fare esplicito riferimento ai patti parasociali, in particolare ai sindacati azionari di voto, senza peraltro distinguere tra quelli deliberanti a maggioranza ovvero all'unanimità, con l'effetto di ingenerare nell'interprete la convinzione che per la legge gli stessi siano equivalenti.

A fronte di siffatta proliferazione di norme speciali, e naturale chiedersi quale rilevanza possano assumere tali norme nella discussione sulla collocazione sistematica dei patti parasociali nonché, in generale, sulla loro validità.

Per ragioni di completezza, sembra opportuno menzionare le norme speciali che contemplano i sindacati di voto (cfr. tuttavia l'elenco analitico di Grassani; Costi).

 

 

Legge sull'editoria

Come accennato, la prima norma in ordine di tempo e quella di cui all'art. 2 comma 5° L. 05/08/1981 n. 416 (sull'editoria), che fa esplicito riferimento ai sindacati di voto fra soci di società editoriali che consentono il controllo di tali società, imponendo a coloro che stipulano siffatti accordi l'obbligo di comunicare al servizio dell'editoria il trasferimento a qualsiasi titolo della propria partecipazione. La norma in questione secondo un orientamento giurisprudenziale [25] non costituirebbe riconoscimento di legittimità dei sindacati di voto da parte del legislatore, avendo la norma il diverso scopo di rendere possibile il controllo sulle concentrazioni nell'editoria.

 

Disciplina del sistema radiotelevisivo

La L. 06/08/1990 n. 223, recante la disciplina in materia di imprese radiotelevisive, stabilisce all'art. 37 che deve considerarsi sussistere un rapporto di controllo quando lo stesso sia realizzato anche congiuntamente con altri soggetti mediante accordi parasociali, nell'ambito dei quali rientrano evidentemente anche i sindacati di voto.

 

Imprese di assicurazione

L'art. 10, comma secondo, legge 9 gennaio 1991, n. 20 come sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90 (Autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese di assicurazione) definisce il sindacato di voto come qualsiasi accordo tra i soci attraverso il quale e regolato l'esercizio del voto. E' altresì previsto che tali accordi siano comunicati, entro 48 ore dalla stipula, all'Isvap.

 

Bilanci consolidati

Il D.Lgs. 09/04/1991 n. 127 di attuazione delle direttive comunitarie sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, all'art. 26 (Imprese controllate) stabilisce che sono considerate controllate quelle imprese in cui un'altra impresa in base ad accordi con altri soci controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. Non vi e dubbio che nell'ambito di tali accordi debbano ricomprendersi i sindacati di voto.

 

Disciplina bancaria e creditizia

Il D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) fa riferimento agli accordi parasociali aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto in due disposizioni normative. Più precisamente, l'art. 20, comma secondo, stabilisce a carico dei rappresentanti legali della banca o della società che la controlla l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla stipulazione, quegli accordi che regolano l'esercizio del voto in un ente creditizio.

Si precisa che la nozione di accordo e considerata dalla dottrina prevalente (cfr. Capriglione) in senso lato, facendovi rientrare qualsiasi tipo di intesa, anche se non qualificabile come patto di sindacato, dalla quale possa derivare l'esercizio concertato del voto.

L'altra norma, art. 23 comma 2° n. 1 (nozione di controllo), nel definire le ipotesi di controllo, nella forma dell'influenza dominante, statuisce che questo sussiste quando un soggetto, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Viene dunque menzionato il sindacato di voto come strumento di controllo.

Si confrontino da ultimo l'art. 6 e l'art. 25 del D.Lgs. 17/05/1999 n. 153 attuativo della legge 23 dicembre 1998 n. 461, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie.

 

Legge sulle privatizzazioni

La legge 30 luglio 1994, n. 474, di conversione del D.L. 31/05/1994 n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni pubbliche in s.p.a., all'art. 2, comma primo, lett. b) richiama i patti parasociali (di voto e di blocco) ai fini della obbligatoria comunicazione, a pena di inefficacia, alla Consob entro 5 giorni dalla loro stipula.

L'omessa comunicazione viene sanzionata con il divieto di voto delle azioni sindacate e con l'impugnabilità delle delibere adottate con il voto determinante delle suddette azioni. Norma eccezionale appare quella che prevede che la conclusione di siffatti accordi sia sottoposta a gradimento, quale condizione di validità degli stessi, da parte dell'autorità competente esercitante poteri speciali di cui al citato art. 2.

 

Intermediazione finanziaria

Di notevole interesse, infine, e la recente disciplina contenuta negli artt. 122 - 124 D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U. dell'intermediazione finanziaria, cfr. Bedogni e il Commentario a cura di Alpa-Capriglione) in tema di patti parasociali che configurano sia sindacati di voto sia sindacati di blocco (nonché altri di diverso contenuto) con esclusivo riferimento alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alle società che controllano quest'ultime.

Significativo e il riconoscimento della validità ed efficacia dei patti a tempo indeterminato purché sia prevista la facoltà di ciascun socio contraente di recedere dietro preavviso di 6 mesi; e altresì fissato un termine di durata massima (3 anni) dei patti a tempo determinato.

Sono infine previste numerose forme di pubblicità circa l'effettiva esistenza di tali patti. Questi ultimi, infatti, devono essere comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana e depositati presso il registro delle imprese del luogo in cui la società ha sede (cfr. inoltre Capovolpe).

Conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui sopra e la nullità dei patti parasociali (in senso contrario cfr. Salafia. L'Autore, in particolare, ritiene gli adempimenti pubblicitari un semplice onere imposto ai soci sindacati piuttosto che un elemento costitutivo della fattispecie contrattuale. Prosegue l'Autore sostenendo che "al'inosservanza di siffatti obblighi pubblicitari non rende nulli i patti, ma ne impedisce soltanto l'efficacia nel senso di imporne alla società, ai soci e ai terzi il riconoscimento e l'accettazione degli effetti").

Ulteriore conseguenza prevista e il divieto di esercitare il relativo diritto di voto delle azioni sindacate oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

Si potrebbe arguire infine dagli adempimenti pubblicitari sopra descritti che il legislatore abbia voluto con essi attribuire una rilevanza reale (e non meramente obbligatoria) ai patti in questione (sull'efficacia reale dei patti parasociali alla luce delle suddette norme speciali cfr. Di Paolo, Costi). Invero, e stato sostenuto da autorevole dottrina (cfr. Salafia) che una siffatta conclusione sarebbe da considerarsi errata in quanto contrastante con la natura e l'essenza dei patti medesimi.

Questi ultimi, infatti, nonostante gli oneri pubblicitari prescritti, strumentali alla massima trasparenza e conoscenza, rimangono pur sempre accordi collaterali ed esterni all'ordinamento societario, la cui inosservanza continuerà ad essere irrilevante per la società e le delibere conseguentemente adottate.

 

Conclusioni

Le norme appena enunciate, ormai sempre più numerose, che prendono in considerazione i patti parasociali, sembrerebbero, come ritenuto dalla dottrina dominante (cfr. Bonelli-Jaeger, Costi, Di Paolo, Sbisa, Carbonetti, Di Sabato, Campobasso), far cadere ogni dubbio in merito al riconoscimento da parte dell'ordinamento della generale liceità e validità dei patti di sindacato.

Da ciò discenderebbe dunque una compatibilità, in linea di principio, dei cc.dd. patti parasociali con l'ordinamento societario vigente, e pertanto oggi le posizioni contrarie, negative, sulla legittimità di siffatti accordi non sembrerebbero più ragionevolmente sostenibili.

E' comunque principio da salvare quello per cui la validità del patto di sindacato dovrà valutarsi sempre caso per caso, in relazione al suo particolare contenuto nonché al tipo di comportamento che i soci aderenti si impegnano a tenere. Saranno pertanto da considerare ancora nulli quei patti che impediscano agli organi sociali di funzionare regolarmente ovvero che si pongano in contrasto con gli interessi della società.

Per completezza andrebbe ancora segnalato un indirizzo della giurisprudenza di merito [26], che ha enunciato il principio secondo cui i riferimenti normativi (nel caso affrontato dalla corte di merito l'art. 2 L. 416/1981), di tipo speciale, non sarebbero determinanti al fine di riconoscere, in via generale, validità ai sindacati azionari.

A tal proposito, invero, appare utile limitarsi a riportare il pensiero di autorevole dottrina (cfr. Costi) che ha affermato: "pur trattandosi di norme dettate in vista dell'applicazione di una particolare e speciale disciplina, non sarebbe corretto, dunque, svalutarne eccessivamente il significato sistematico sottolineando che le stesse non dettano una disciplina generale dei patti di sindacato. Ne deriva che siffatte norme assumono rilievo ai fini della qualificazione della fattispecie negoziale in esame".

 


Note:

1 Cfr. punto n. 972 della relazione al Re.

 

2 La validità del patto di sindacato azionario di voto deve essere stabilita alla stregua delle singole situazioni concrete, e può essere esclusa per violazione di norme o principi imperativi, quando, attraverso il patto stesso, o l'assemblea della società risulti permanentemente svuotata di funzione e di contenuto, o quando venga ad essere soppressa la liberta di voto, con la possibilità della formazione di maggioranze assembleari fittizie, o quando il voto risulti vincolato ad interessi in contrasto con quello della società, o a favore di persone in conflitto di interessi con la società stessa. (Cass. 23-04-1969, n. 1290 in Banca, borsa e tit. cred. 1970, I, pag. 350)

 

3 Le azioni offerte ai dipendenti della società mediante un aumento di capitale con rinuncia dei soci al diritto di opzione non costituiscono una speciale categoria, essendo sottoposte al normale regime di circolazione. (Tribunale Milano 23-04-1990 in Giur. it., 1990, I, 2, 669)

 

4 La massima enuncia due principi fondamentali: la legittimità dei patti di sindacato che deliberino a maggioranza e la illegittimità dei sindacati ad efficacia c.d. reale; per il resto le affermazioni del giudice si risolvono in richiami a principi quali "buona fede", "coretto funzionamento dell'assemblea", "interesse sociale", "circoscritti limiti di tempo e oggetto".

 

5 Collegio arbitrale 20-06-1990, in Nuova giur. civ. 1991, I, pag. 803 (nota).

 

6 I contratti cosiddetti parasociali, specie se stipulati dai soci di una società con la partecipazione di soggetti ad essi estranei, relativi al trasferimento, alla cessione, alle garanzie e ad altri diritti e obblighi conseguenti alla qualità dei soci, non hanno alcun effetto nei confronti della società, ove la stessa non vi partecipi con la regolare ed espressa rappresentanza dei suoi organi nei limiti dei loro poteri e non riconosca e assuma i relativi obblighi con atto dei suoi organi competenti e nella forma di legge. (Cass. 23-02-1981, n. 1056 in Riv. not. 1981, II, pag. 670)

 

7 Ciò a meno che il comportamento del socio vincolato dal patto non abbia assunto un autonomo rilievo sanzionabile dalle norme societarie, come nel caso di esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del socio in palese conflitto di interessi (art. 2373 Codice civile) ecc.

 

8 In tema di contratti cosiddetti "parasociali", il patto, in virtù del quale alcuni soci di una S.P.A. si vincolino a fare si che coloro che detengono o deterranno le partecipazioni azionarie, in loro possesso all'atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della società, e nullo non realizzando un interesse meritevole di tutela, in quanto, essendo a tempo indeterminato ed implicando una limitazione alle possibilità del socio di liberarsi delle proprie quote, trasferendole a terzi, contrasta con il generale atteggiamento di disfavore dell'ordinamento nei confronti delle obbligazioni di durata indeterminata. (Cass. 20-09-1995, n. 9975 in Giur. comm., 1997, II, pag. 119)

 

9 Va esclusa la legittimità del sindacato di voto qualora esso sia idoneo a stravolgere i principi generali dettati a presidio del fisiologico funzionamento delle assemblee di società ed a tutela della volontà dei soci. In particolare non possono ritenersi validi i sindacati di voto quando producano l'effetto di rimettere la formazione della volontà sociale nelle mani di una maggioranza sindacale, ovvero allorquando il patto sindacale riguardi ogni possibile oggetto, ivi comprese le questioni attinenti la responsabilità degli amministratori.

La nullità del patto di sindacato di voto deliberante a maggioranza si trasmette al mandato ad un terzo, conferito dai soci sindacati, a votare in assemblea secondo le decisioni della maggioranza sindacale. In tal caso può essere ordinato dal giudice, anche in via cautelare ex art. 700 Codice di procedura civile, al mandatario di votare in assemblea secondo la volontà dei singoli sindacati.

E' ammissibile il c.d. voto divergente da parte di un unico procuratore che rappresenti più soci, senza che in tal caso possa parlarsi di voto contraddittorio.

(Tribunale Milano 14-04-1989 (ord.)in Giur. comm, 1990, II, 158)

 

10 Il "patto leonino" (il nome e stato derivato anticamente dalla favola di Esopo in cui il leone fa propria l'intera preda conquistata con la collaborazione di altri animali) e l'accordo mediante il quale un socio viene escluso totalmente dalla partecipazione agli utili o alle perdite; (Piazza).

 

11 Al recesso ingiustificato la legge non riconnette altra conseguenza se non la sua inefficacia e la permanenza del vincolo sociale. E' quindi nulla sia perché concreta ipotesi di patto leonino, sia perché viola norme inderogabili (alla stregua delle quali nessuna ripartizione di attivo può essere effettuata se non all'esito della procedura di liquidazione) la clausola - contenuta nel contratto di società o in un patto parasociale - con la quale le parti stabiliscono che, in caso di recesso di uno dei soci non sorretto da giustificato motivo, il conferimento iniziale di questi (in denaro o in merce) non gli sarà restituito (neppure in parte e neppure in presenza di presunti utili futuri) e verrà ripartito tra i soci non recedenti a titolo di risarcimento del danno, anche per i rischi ed oneri della iniziativa commerciale. (Tribunale Milano, 22-10-1990 in Le Società, 1991, 221)

 

12 Sono nulli, ai sensi dell'art. 1418, Codice civile, in quanto contrari a norme imperative, il patto con cui vengono predeterminati dai soci, anziché dall'assemblea sociale, cosi ledendo le prerogative riconosciute a questa dalla legge, i criteri di nomina degli amministratori; il patto con il quale l'organo amministrativo viene ridotto a mero esecutore di decisioni assunte dalla compagine extra-societaria laddove le competenze degli organi in questione sono fissate da principi inderogabili sull'organizzazione della società; il patto con il quale le parti si impegnano, in caso di mancato accordo su certe materie, ad attenersi alle indicazioni formulate dal Consiglio di amministrazione perché gli amministratori e gli azionisti "padroni" della società potrebbero abusare del loro potere con rischio di sacrificio dell'interesse sociale; il patto con il quale si prevede che, in caso di mancato accordo su alcune materie, le relative decisioni pervengano da un collegio di esperti ancorché adottate alla luce dell'interesse sociale (Appello di Roma, 24-01-1991 in Le Società, 1991, 5, pag. 625)

 

13 I contratti parasociali sono validi soltanto se non compromettono gli interessi della società: di conseguenza, in sede di liquidazione, e nullo il patto che impone ai soci-liquidatori di una società di capitali, quali contraenti del patto, di svendere il patrimonio sociale ad un prezzo irrisorio rispetto al suo vero valore, contravvenendo, cosi, all'obbligo loro imposto per legge di espletare il loro incarico di amministratori liquidatori di un patrimonio ancora "altrui" con diligenza del buon padre di famiglia. (Cass. 22-12-1989, n. 5778 in Le Società, 1990, 4, pag. 468)

 

14 Le azioni offerte ai dipendenti della società mediante un aumento di capitale con rinuncia dei soci al diritto di opzione non costituiscono una speciale categoria, essendo sottoposte al normale regime di circolazione. (Tribunale Milano 23-04-1990 in Giur. it., 1990, I, 2, pag. 669)

 

15 Non e illegittimo l'accordo con il quale i soci di due società stabiliscano, a titolo personale, di far nominare se stessi liquidatori di entrambe le società; cosi come e illegittima la clausola diretta ad impegnare le parti a farsi autorizzare a prestabiliti criteri di liquidazione dagli organi sociali competenti o ad adottare tali criteri, una volta ricevuta la nomina a liquidatori, nello svolgimento della propria attivita di liquidazione dei beni della società. E', invece, nullo il patto parasociale, qualora esso contenga violazione del principio della salvaguardia degli interessi della società o integri una evidente violazione delle norme concernenti i poteri e gli obblighi dei liquidatori delle società di capitali. (Appello Milano 05-06-1987 in Le Società, 1987, 9, 947)

 

16 In ipotesi di società di persone, composta da soli tre soci, l'esclusione di uno di essi non deve essere disposta dal tribunale a termini del terzo comma dell'art. 2287 Codice civile, bensì dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, come prescritto dal primo comma del detto articolo.(Cass. 21 luglio 1984, n. 4284 in Dir. fall. 1984, II, 960, Foro it. 1985, I, 2984)

 

17 Gli effetti di un patto parasociale, aperto alla adesione di altri soci e avente per oggetto la prelazione degli altri contraenti nel caso di alienazione delle quote di capitale da parte di uno o di più dei contraenti stessi, non possono farsi valere da un socio il quale non abbia aderito al patto nella forma prescritta dal patto stesso. (Tribunale Torino 28 aprile 1998 in Le Società, 1999, 3, 326)

 

18 Quanto alla natura e, conseguentemente, all'efficacia (reale o obbligatoria) delle clausole suddette, gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza sembrano dividersi il campo sostenendo ora la natura sociale e, conseguentemente, l'efficacia reale (in relazione al documento che contiene la clausola, cioè lo statuto - cfr. in dottrina, Di Sabato, 195; AA.VV., Manuale di diritto commerciale a cura di Buonocore, 1997, 275; in giurisprudenza (Tribunale Milano 25-02-1988; Tribunale Como 13-02-1994 in Le Società, 1994, 678) ora la natura parasociale e la conseguente efficacia obbligatoria (in relazione alla funzione svolta e all'interesse personale ed egoistico dei soci di cui sarebbero espressione - cfr. in dottrina Maccabruni, Fusi; per la giurisprudenza cfr il Tribunale di Bassano del Grappo (Tribunale Bassano del Grappa 15-09-1993) con riferimento alla clausola di prelazione; la Cassazione (Cass. 03-04-1991, n. 3482) riconosce la natura parasociale della prelazione statutaria in assenza pero di interventi di organi societari, nel qual caso la clausola assumerebbe rilevanza sociale-reale).

 

19 In tema di contratti cosiddetti "parasociali", il patto, in virtù del quale alcuni soci di una S.P.A. si vincolino a fare si che coloro che detengono o deterranno le partecipazioni azionarie, in loro possesso all'atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della società, e nullo non realizzando un interesse meritevole di tutela, in quanto, essendo a tempo indeterminato ed implicando una limitazione alle possibilità del socio di liberarsi delle proprie quote, trasferendole a terzi, contrasta con il generale atteggiamento di disfavore dell'ordinamento nei confronti delle obbligazioni di durata indeterminata.

(Cass. 20 settembre 1995, n. 9975 in Giur. comm., 1997, II, 119)

 

20 Il patto con il quale i soci di una S.R.L. s'impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore unico della società, a non deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso, abdicando all'esercizio del diritto di voto pur in presenza dei presupposti dell'indicata azione, e affetto da nullità, in quanto il contenuto della pattuizione realizza un conflitto d'interessi tra la società ed i soci fattisi portatori dell'interesse del terzo ed integra una condotta contraria alle finalità inderogabilmente imposte dal modello legale di società, non potendo i soci, non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società, a nulla rilevando che il patto in questione riguardi tutti i soci della società, ne che la compagine sociale sia limitata a due soci aventi tra loro convergenti interessi (nella specie, coniugi).(Cass. 27 luglio 1994, n. 7030in Giur. comm., 1997, II, 99)

 

21 La validità del patto di sindacato azionario di voto deve essere stabilita alla stregua delle singole situazioni concrete, e può essere esclusa per violazione di norme o principi imperativi, quando, attraverso il patto stesso, o l'assemblea della società risulti permanentemente svuotata di funzione e di contenuto, o quando venga ad essere soppressa la liberta di voto, con la possibilità della formazione di maggioranze assembleari fittizie, o quando il voto risulti vincolato ad interessi in contrasto con quello della società, o a favore di persone in conflitto di interessi con la società stessa. (Cass. 23-04-1969, n. 1290 in Banca, borsa e tit. cred. 1970, I, pag. 350)

Va esclusa la legittimità del sindacato di voto qualora esso sia idoneo a stravolgere i principi generali dettati a presidio del fisiologico funzionamento delle assemblee di società ed a tutela della volontà dei soci. In particolare non possono ritenersi validi i sindacati di voto quando producano l'effetto di rimettere la formazione della volontà sociale nelle mani di una maggioranza sindacale, ovvero allorquando il patto sindacale riguardi ogni possibile oggetto, ivi comprese le questioni attinenti la responsabilità degli amministratori.

La nullità del patto di sindacato di voto deliberante a maggioranza si trasmette al mandato ad un terzo, conferito dai soci sindacati, a votare in assemblea secondo le decisioni della maggioranza sindacale. In tal caso può essere ordinato dal giudice, anche in via cautelare ex art. 700 Codice di procedura civile, al mandatario di votare in assemblea secondo la volontà dei singoli sindacati.

E' ammissibile il c.d. voto divergente da parte di un unico procuratore che rappresenti più soci, senza che in tal caso possa parlarsi di voto contraddittorio.(Tribunale Milano 14-04-1989 (ord.)in Giur. comm, 1990, II, 158)

E' nulla la convenzione di voto la quale preveda la girata per procura delle azioni, spettante ai soci ad essa aderenti, in favore di una società fiduciaria perché voti nella assemblea della società, che ha emesso le azioni, conformemente al voto, espresso anche a maggioranza, nella riunione dei soci aderenti alla convenzione. (Tribunale Milano 28-03-1990 in Le Società, 1990, 8, pag.1068)

 

22 In tema di contratti cosiddetti "parasociali", il patto, in virtù del quale alcuni soci di una S.P.A. si vincolino a fare si che coloro che detengono o deterranno le partecipazioni azionarie, in loro possesso all'atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della società, e nullo non realizzando un interesse meritevole di tutela, in quanto, essendo a tempo indeterminato ed implicando una limitazione alle possibilità del socio di liberarsi delle proprie quote, trasferendole a terzi, contrasta con il generale atteggiamento di disfavore dell'ordinamento nei confronti delle obbligazioni di durata indeterminata.

(Cass. 20-09-1995, n. 9975 in Giur. comm., 1997, II, pag. 119)

 

23 Va esclusa la legittimità del sindacato di voto qualora esso sia idoneo a stravolgere i principi generali dettati a presidio del fisiologico funzionamento delle assemblee di società ed a tutela della volontà dei soci. In particolare non possono ritenersi validi i sindacati di voto quando producano l'effetto di rimettere la formazione della volontà sociale nelle mani di una maggioranza sindacale, ovvero allorquando il patto sindacale riguardi ogni possibile oggetto, ivi comprese le questioni attinenti la responsabilità degli amministratori.

La nullità del patto di sindacato di voto deliberante a maggioranza si trasmette al mandato ad un terzo, conferito dai soci sindacati, a votare in assemblea secondo le decisioni della maggioranza sindacale. In tal caso può essere ordinato dal giudice, anche in via cautelare ex art. 700 Codice di procedura civile, al mandatario di votare in assemblea secondo la volontà dei singoli sindacati.

E' ammissibile il c.d. voto divergente da parte di un unico procuratore che rappresenti più soci, senza che in tal caso possa parlarsi di voto contraddittorio.(Tribunale Milano 14-04-1989 (ord.) in Giur. comm, 1990, II, pag. 158

 

24 In tema di contratti cosiddetti "parasociali", il patto, in virtù del quale alcuni soci di una S.P.A. si vincolino a fare si che coloro che detengono o deterranno le partecipazioni azionarie, in loro possesso all'atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della società, e nullo non realizzando un interesse meritevole di tutela, in quanto, essendo a tempo indeterminato ed implicando una limitazione alle possibilità del socio di liberarsi delle proprie quote, trasferendole a terzi, contrasta con il generale atteggiamento di disfavore dell'ordinamento nei confronti delle obbligazioni di durata indeterminata.

(Cass. 20-09-1995, n. 9975 in Giur. comm., 1997, II, pag. 119)

Non può concedersi la sospensione in via d'urgenza della convocazione dell'assemblea, se non sia stato contestato alcun vizio nel procedimento di convocazione, comportante la nullità dell'assemblea stessa, che renderebbe giustificato ed utile il provvedimento; allo scopo neppure possono essere presi in considerazione i rischi di invalidità di future deliberazioni. (Tribunale Roma 20-12-1996 in Giur. comm., 1997, II, pag. 119)

Il patto parasociale con il quale il socio maggioritario di una s.n.c. nel contratto preliminare di alienazione di una quota della società promette all'acquirente di conferirgli in esclusiva l'amministrazione della società non e efficace nei confronti dei soci che non lo hanno sottoscritto, ne nei confronti della società, trattandosi di negozio autonomo rispetto a quello societario, ne e esperibile un'azione ex art. 2932 Codice civile, per ottenere una sentenza che produca gli effetti delle obbligazioni inadempiute.(Tribunale Napoli 18-02-1997 in Le Società, 1997, 8, pag. 935)

Gli effetti di un patto parasociale, aperto alla adesione di altri soci e avente per oggetto la prelazione degli altri contraenti nel caso di alienazione delle quote di capitale da parte di uno o di più dei contraenti stessi, non possono farsi valere da un socio il quale non abbia aderito al patto nella forma prescritta dal patto stesso.(Tribunale Torino 28-04-1998 in Le Società, 1999, 3, pag. 326)

 

25 E' nulla la convenzione di voto la quale preveda la girata per procura delle azioni, spettante ai soci ad essa aderenti, in favore di una società fiduciaria perché voti nella assemblea della società, che ha emesso le azioni, conformemente al voto, espresso anche a maggioranza, nella riunione dei soci aderenti alla convenzione.(Tribunale Milano 28-03-1990 in Le Società, 1990, 8, pag. 1068)

 

26 E' nulla la convenzione di voto la quale preveda la girata per procura delle azioni, spettante ai soci ad essa aderenti, in favore di una società fiduciaria perché voti nella assemblea della società, che ha emesso le azioni, conformemente al voto, espresso anche a maggioranza, nella riunione dei soci aderenti alla convenzione. (Tribunale Milano 28-03-1990 in Le Società, 1990, 8, 1068)