L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne tra esigenze di tutela e pericolo di "parassitismo" sine die

 

 

a) Il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento
La Cassazione affronta la questione relativa al diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica.
b) L'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in tema di cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne
L'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni cessa nell'ipotesi in cui il genitore onerato fornisca la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, o sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da un suo atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato.
c) Cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne
Ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, il conseguimento dell'indipendenza economica non coincide con l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto dell'autonomia economica, anche se successivamente tale rapporto di lavoro venga meno in seguito a licenziamento, dimissioni o altra causa.
d) Ipotesi di revivescenza dell'obbligazione di mantenimento del figlio maggiorenne.
L'obbligo di mantenimento rivive nell'ipotesi di rinuncia alla prosecuzione di un rapporto di lavoro dipendente, che il figlio (da poco maggiorenne) non reputi gratificante e adeguato rispetto alle sue inclinazioni, alle sue aspirazioni e al suo percorso formativo.

 

1. Il caso

Il giudice di primo grado accoglie il ricorso proposto da Caia, volto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, fissando a carico dell'ex coniuge Tizio unassegnomensile quale contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne e convivente con la madre. Tizio propone reclamo, adducendo l'insussistenza di un titolo a fondamento di tale "pretesa", in quanto il giovane aveva cessato un'attività di lavoro dipendente, al fine di iscriversi ad un corso di stilista per capelli. La Corte d'Appello conferma la pronuncia di primo grado, riproponendone le argomentazioni. Anzitutto, l'avvenuto superamento della fase dell'apprendistato non può considerarsi fattore dirimente. Inoltre - e in ciò si ravvisa la portata innovativa della pronuncia in commento - la giovane età del figlio (ventenne) rende legittima la coltivazione di aspirazioni lavorative più consone alle sue inclinazioni, non potendo, peraltro, il suo comportamento qualificarsi come velleitario o "parassitario". Infine, i tempi di preparazione e di formazione relativi alla nuova attività lavorativa risultano ragionevoli e tali da giustificare, valutate le condizioni economiche dei genitori, la corresponsione di un assegno di mantenimento. La Cassazione ribadisce le statuizioni dei giudici di merito.

 

2. L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: le diverse chiavi di lettura dell'art. 155 quinquies c.c.

L'art. 155 quinquies c.c.dispone che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto". La dottrina ha rilevato come la disposizione in parola non abbia introdotto una forma di automatismo tale da travolgere l'efficacia dei provvedimenti emessi anteriormente al raggiungimento della maggiore età del figlio. Infatti, è controverso se il raggiungimento della maggiore età implichi una modifica delle disposizioni concernenti il mantenimento (da diretto a indiretto) o se, al contrario, non incida sulle modalità di adempimento dell'obbligazione. Invero, due sono le possibili letture del dato normativo. Secondo una tesi restrittiva dovrebbe concludersi per l'estinzione del diritto del genitore in favore del figlio maggiorenne. Tale impostazione presuppone che il legislatore abbia voluto disciplinare solo le fattispecie successive all'entrata in vigore della l. n. 54/2006, nelle quali la crisi familiare sia intervenuta dopo la maggiore età della prole, ma prima della sua indipendenza economica. La seconda soluzione, invece, appare più coerente con la ratio della riforma, la quale non sembra affatto individuare un discrimen tra separazioni e divorzi, verificatisi prima o dopo l'entrata in vigore della normativa [1]. Ne deriva che, in assenza di un mutamento delle circostanze di fatto, ilmantenimento della prole maggiorennecontinui a svolgersi secondo le modalità fissate in sede di omologazione dell'accordo pattizio o di definizione giudiziale della crisi familiare. Il figlio, tuttavia, può ricorrere al giudice e chiedere la corresponsione diretta dell'assegno, qualora la soluzione risulti maggiormente rispondente al suo interesse. Una terza chiave di lettura, tuttavia minoritaria, individua nel raggiungimento della maggiore età uno spartiacque che separa la posizione del figlio minore da quella del figlio ormai adulto e che, dunque, postulerebbe la cessazione dell'obbligo di mantenimento, a decorrere dal diciottesimo anno di età. Ma, in senso contrario, depone una giurisprudenza ormai consolidata [2], che non ammette soluzione di continuità negli obblighi dei genitori verso i figli.

 

3. L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne tra dottrina e giurisprudenza

Il delicato profilo dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni è una questione dibattuta da molti anni, tant'è che Trabucchi [3] aveva già avuto modo di rilevare come "il criterio per una limitazione dell'obbligo di mantenimento del figlio costituisca uno degli argomenti più difficili anche dello stesso diritto di famiglia". La problematica, peraltro, ha assunto un riscontro applicativo sempre più frequente. Le ragioni di ciò possono rivenirsi, senza dubbio, nella circostanza che, oggi, ad un elevato tasso di istruzione, si accompagna un progressivo allungamento dei tempi necessari al raggiungimento dell'indipendenza economica dell'individuo. Non solo. La crisi del mercato del lavoro - oramai improntato al binomio "flessibilità"/precarietà - nega ai giovani una stabilità economica analoga a quella raggiunta dai genitori e, soprattutto, non consente loro di programmare il futuro e compiere scelte in una prospettiva di lungo periodo.

Ciò premesso, passiamo ad una disamina della elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia. Nel vigore della precedente disciplina, il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non aveva alcun referente normativo, bensì costituiva il risultato dell'interpretazione degliartt. 147e148 c.c., alla luce dell'art. 30 Cost.La riforma, introdotta con l. 8.2.2006, n. 54, ha confermato il principio - quasi unanimemente condiviso in dottrina [4] e in giurisprudenza - dell'equiparazione della posizione del figlio maggiorenne che, non per sua colpa, sia ancora economicamente dipendente dai genitori a quella del figlio minore. Già con pronuncia del 7.5.1998, n. 4616, la Suprema Corte [5] ha affermato che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli (art. 148 c.c.) non cessa ipso iure al raggiungimento della maggiore età, ma sussiste sino a quando il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica ovvero finché non sia provato che, posto nelle condizioni di poter addivenire alla stessa, non ne abbia tratto profitto. Tuttavia, deve escludersi che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto alla sua preparazione specifica, le sue attitudini e i suoi effettivi interessi, quantomeno nei limiti in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate. Tale atteggiamento di rifiuto deve, in ogni caso, essere compatibile con le condizioni economiche della famiglia d'origine. Pertanto, il genitore che contesti la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento è tenuto a fornire la prova che ciò dipenda da una condotta colpevole del figlio, che persista in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue inclinazioni, rifiuti le occasioni che gli vengano offerte [6] ovvero abbandoni il posto di lavoro senza valide giustificazioni. In dottrina, non è mancato chi ha definito tale prova liberatoria una probatio diabolica . In un'ottica critica, si è osservato, infatti, che la colpa non può essere oggetto di prova, in quanto il dato normativo impone al giudice di accertare esclusivamente l'esistenza di un fatto idoneo ad estinguere l'obbligazione di mantenimento, ovvero che il figlio sia in grado di mantenersi da solo, e non anche di compiere una valutazione in merito alla sua "colpevolezza" [7]. Dunque, la giurisprudenza ha elaborato il principio di "adeguatezza professionale", in virtù del quale l'indipendenza economica si considera raggiunta qualora l'attività lavorativa intrapresa sia consona al percorso formativo, alle aspirazioni e alle inclinazioni del figlio. Tale impostazione, se intesa in termini assoluti, potrebbe risultare eccessivamente "garantista", per quanto concerne la posizione dei figli. E' lecito [8] domandarsi come sia possibile per un genitore provare rigorosamente che l'offerta di lavoro che il figlio ha rifiutato non fosse economicamente adeguata, essendo, peraltro, difficile rinvenire una traccia scritta dei colloqui svolti. Senza dubbio, non è ipotizzabile un protrarsi a tempo indefinito dell'obbligazione di mantenimento: si rischierebbe, altrimenti, di legittimare una sorta di "parassitismo" del figlio maggiorenne. Di conseguenza, se il dovere contributivo non può estendersi oltre ogni ragionevole limite, spetta al prudente apprezzamento del giudice il compito di individuare, caso per caso, quando tale limite debba considerarsi superato.

 

4. Considerazioni conclusive

La portata innovativa della pronuncia in commento si ravvisa nel fatto che l'obbligo di mantenimento rivive, pur essendo stato in precedenza escluso, atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne. E ciò in quanto, afferma la Suprema Corte, l'obbligo di mantenimento non può ritenersi adempiuto nel momento in cui il figlio - ancora adolescente - si accontenti di uno sbocco lavorativo oggettivamente non appetibile [9]. Nel caso in esame, infatti, l'autosufficienza economica acquisita dal giovane aveva comportato il sacrificio prematuro delle sue aspirazioni, la cui realizzazione non appariva "capricciosa", né tantomeno velleitaria. Tuttavia, data la peculiarità della fattispecie de qua , tale portata innovativa deve essere ridimensionata. Ad avviso di chi scrive, non si può enfatizzare la statuizione secondo la quale l'obbligo di mantenimentonon può dirsi esaurito con il raggiungimento della mera autosufficienza economica, bensì detto obbligo è "chiamato ad esprimersi finché le caratteristiche di età del figlio si rendano compatibili con ansie di cambiamento e di accrescimento professionale e culturale". Infatti, già in passato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in assenza di criteri orientativi rigorosi, spetta al giudice fissare i confini tra il paventato pericolo di un parassitismo sine die e l'obbligo dei genitori di assecondare le aspirazioni dei figli. In particolare, tale accertamento deve essere effettuato "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età del beneficiario" [10]. Infatti, proprio l'età del beneficiario, nonché la natura dell'attività lavorativa svolta, hanno giocato un ruolo fondamentale ai fini della decisione in esame.

 

Autore: Paola Di Stefano -  da: Famiglia, Persone e Successioni, 01/2009, p. 68
Note:

1 L'art. 4, l. n. 54/2006, infatti, stabilisce espressamente che ciascun genitore possa chiedere l'applicazione della nuova normativa anche ai procedimenti decisi con sentenza passata in giudicato e, per le separazioni consensuali, con decreto di omologazione.

2 Cass., 3.4.2002, n. 4765, in Giust. civ., 2002, I, 908 ss.

3 Trabucchi, Nota a Cass. 7.2.1952, n. 295, in Giur. it., 1953, I, 1, c. 542.

4 Si veda Patti, Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia, in Dir. famiglia, 1977, 1341; Fortino, Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole, Milano, 1997, 345 ss. e 384; Landolfi, Prorogabilità dell'obbligo di mantenimento dei figli?, in Riv. dir. matrimoniale e famiglia, 1961, 277; Trabucchi, sub art. 147, in Comm. Carraro, Oppo e Trabucchi, Padova, 1977, 253 e ss.; De Cupis, Brevi osservazioni sulla durata dell'obbligo di mantenimento del figlio, in Riv. dir. civ., 1967, II, 67; Bessone, Diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e direttive dell'art. 30, 1° co., Cost., in Giur. it., 1975, I, 2, 623; Dogliotti, Diritto del figlio maggiorenne al mantenimento e obblighi del genitore in applicazione dei principi costituzionali, in Giur. di Merito, 1976, 200.

5 Cass., 7.5.1998, n. 4616, in Mass. Giust. civ., 1998, 962.

6 Cass., 1.12.2004, n. 22500 e 18.1.2005, n. 951, in Famiglia e dir., 2005, 137, con nota di Liuzzi, Mantenimento dei figli maggiorenni, onere probatorio e limiti temporali.

7 Cass., 3.4.2002, n. 4765, in Giur. it., 2003, 45, con nota di D'Auria, Ancora sulla durata dell'obbligo di mantenimento dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. La colpa del figlio maggiorenne e l'assenza dalle aule giudiziarie dell'art. 315 c.c. Riflessi in materia di onere della prova.

8 Tale argomentazione vale, invece, a contestare con fermezza un orientamento giurisprudenziale che, nella diversa ipotesi del mantenimento dell'ex coniuge, non merita di essere condiviso. In tal senso, Patti, Assegno di mantenimento e ricerca di un lavoro, in Fam. pers. succ., 2005, 21, il quale rileva come il mancato impegno a trovare un'occupazione non possa più essere tutelato, attraverso un'errata regola di ripartizione dell'onere della prova, che induce la giurisprudenza a non accontentarsi della valutazione "in astratto" delle occasioni di lavoro, ma esige la prova dell'avvenuto rifiuto di svolgere un'attività lavorativa, come se si potesse assistere ad eventuali colloqui o verificare le offerte di lavoro dell'altro coniuge.

9 Il giovane aveva intrapreso l'attività di dissossatore di prosciutti, normalmente poco appetibile per un adolescente, per poi abbandonarla al fine di frequentare un corso professionale di stilista per capelli.

10 Cass., 7.7.2004, n. 12477, in Mass. Giust. civ., 2004, 7-8.