Le principali novità in materia di dichiarazione di fallimento introdotte dal D.Lgs. n. 5/2006

 
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (Rd 267/1942 articolo 6)

Scompare il fallimento d'ufficio che prima era previsto dall'articolo 6 del Rd 267/1942. In base a tale norma, la procedura poteva essere dichiarata sia per iniziativa del tribunale competente quando tale organo veniva a conoscenza di uno stato di insolvenza sia per iniziativa di altro tribunale. La soppressione risponde all'esigenza di evitare ogni possibile contrasto e divergenza con il principio del giusto processo contemplato dall'articolo 111 della Costituzione. Secondo alcuni, infatti, l'iniziativa officiosa lederebbe il criterio di imparzialità/terzietà del giudice poiché questi, avendo il potere motu proprio di dichiarare il fallimento, non sarebbe un soggetto super partes ed equidistante dagli interessi coinvolti (sul punto si segnala, peraltro, che la sentenza della Corte costituzionale 240/2003 aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'articolo 6 in riferimento all'articolo 111 della Costituzione).