Novazione e transazione
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Novazione: a) rilevanza della novazione nella pratica notarile - b) Natura giuridica - c) Elementi essenziali - d) Effetti - e) disciplina
3. Transazione: a) Ambito e struttura - b) elementi essenziali - c) Disciplina - d) Reciproche concessioni - e) Tipi transattivi
4. Transazione e volontaria giurisdizione: a) Minore in potestà - b) Tutela - c) Emancipato e inabilitato - d) Obbligo del reimpiego
5. Transazione non novativa e transazione novativa: a) Transazione non novativa - b) Transazione novativa
1. Premessa
Scopo della presente ricerca è quello di tratteggiare il contratto di transazione cd. novativa (art. 1976 cc.), soprattutto alla luce delle sue possibili ed immediate ripercussioni sull'attività notarile. Per giungere a tali scopi, pare quantomeno opportuno, far precedere al detto contratto delle notazioni in tema di novazione (art.1230 cc.) e di transazione in generale (art. 1965 cc.) con la precisazione doverosa fin d'ora, per cui, esistono autorevoli civilisti che hanno negato la possibilità che transazione e novazione possano essere studiati come endiadi giuridiche di uno stesso istituto.
2. Novazione
a) Rilevanza della novazione nella pratica notarile
Nella pratica notarile, la rilevanza della novazione si manifesta essenzialmente sotto forma di clausole, e in tale rilevanza, le ipotesi più note sono quelle che pongono problemi di distinzione con semplici modalità di adempimento del rapporto obbligatorio le quali, in quanto tali, ai sensi dell'art. 1231 cc., non cagionano alcun effetto novativo.
Si tratta delle compravendite in cui il prezzo è dilazionato attraverso il rilascio di cambiali in corrispondenza delle rate del residuo prezzo.
La giurisprudenza ha correttamente escluso il ricorrere della novazione, trattandosi di una semplice modalità di adempimento; contraddirebbe siffatta conclusione solo una chiara, non necessariamente espressa, volontà novativa delle parti (art. 1230/2 cc.).
b) Natura giuridica
Della novazione, modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento che non ha carattere satisfattorio, il nodo dottrinale più vivace concerne la sua natura: se si tratti di un mero effetto giuridico derivante dalla semplice incompatibilità tra vecchia e nuova obbligazione, e, dunque, sia effetto ricollegabile a qualsiasi fattispecie contrattuale, oppure, come ritiene la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, sia un vero e proprio contratto oneroso in cui, la sinallagmaticità è rappresentata dal rapporto in cui si pone da un lato l'estinzione della precedente obbligazione e dall'altro la costituzione di un nuovo rapporto.
c) Elementi essenziali
Essendo contratto, la novazione esige il rispetto dei quattro elementi essenziali di cui all'art. 1325 cc., anche se, invero, il problema della forma del contratto di novazione non è stato particolarmente indagato.
E' discusso se la forma della novazione debba essere quella del negozio originario, con rilevanti conseguenze se il rapporto contrattuale originario rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 1350 cc.; è il caso di dire che si tratta dello stesso problema della forma dei negozi risolutori, sul quale la giurisprudenza assume atteggiamento rigoroso.
E' discusso se dei due elementi essenziali della novazione (volontà novativa e modifica sostanziale), la novazione cd. tacita possa prescindere dall'animus. E' discussione che rileva marginalmente per la pratica notarile atteso che l'atto di notaio avrà la cura di specificare dettagliatamente causa, scopo e modificazioni portate nel contratto.
d) Effetti
La novazione potrebbe, lasciando immutato il titolo da cui scaturisce il rapporto originario, modificare l'oggetto della prestazione (esempio: in luogo di denaro, il trasferimento di un immobile). Ed in tal caso in atto notarile si specificherà che la nuova obbligazione trova titolo nel vecchio rapporto oltre che nell'attuale, e, inoltre, si chiarirà che se il contratto novativo avesse ad estinguersi, tornerà ad avere effetto il rapporto originario.
La novazione potrebbe invece riguardare il titolo stesso (esempio: anziché una compravendita un mutuo) ed in tal caso l'effetto estintivo della novazione sarebbe ben più profondo.
Fermo restando che la novazione concerne i rapporti obbligatori e non i diritti reali per i quali è concepibile un fenomeno di successione nella titolarità degli stessi, è discusso se si possano novare i contratti che hanno ad oggetto diritti reali ma in cui l'effetto reale è differito.
e) Disciplina
Tra le modalità che non importano novazione, l'art. 1231 cc., menziona il termine di adempimento (1183 cc.), mentre il termine di efficacia possiede la forza di novare un rapporto obbligatorio, così come una condizione, restando discusso se un modus possa provocare l'effetto novativo. A tal proposito, il tipico effetto novativo è duplice (in atto notarile si avrà la cura di titolare le clausole sugli effetti ai due momenti: estintivo e costitutivo), ed è, sotto il profilo estintivo, netto rispetto al contenuto del rapporto originario; infatti, in atto si specificherà che si estinguono anche gli accessori del credito estinto, così come gli interessi, ed eventuali clausole penali.
La nettezza di effetti estintivi, è confermata all'art 1232 cc., in tema di garanzie (benché non inclusa, si ricomprende nell'articolo anche la fideiussione) le quali in assenza di patto contrario si estinguono, donde la necessità, in atto, di far partecipare tutti i soggetti attivi e passivi del rapporto originario se si vogliono mantenere le garanzie.
A conferma che il presupposto causale della novazione sia l'estinzione di un'obbligazione precedente, la giurisprudenza, forzando il dato letterale dell'art. 1234 cc., che parla di inefficacia, ammette che, l'inesistenza dell'obbligazione originaria sia fonte di nullità per mancanza di causa (art. 1418 cc.). La stessa conseguenza si avrebbero ove l'obbligazione fosse nulla o estinta prima della conclusione del contratto novativo.
Se il rapporto originario è semplicemente compensabile, o prescrittibile, non si profilano aspetti patologici nella novazione, poiché, o il debitore eccepisce tali circostanze, oppure compensazione e prescrizione non operano automaticamente.
Il titolo originario annullabile non determina necessariamente una novazione invalida, potendosi applicare l'art. 1444/2 cc., anche se rimane discussa la conseguenza dell'avere il debitore assunto il nuovo debito nell'ignoranza del vizio originario. Si può ritenere, con parte della dottrina, che si verifichi una nullità sopravvenuta.
3. Transazione
a) Ambito e struttura
Se l'art. 1965 cc. definisce il contratto di novazione, prevedendo al primo comma la transazione semplice e al secondo comma la transazione mista, l'art 1966 cc. ne definisce l'ambito di applicazione.
La transazione, è contratto che non può avere ad oggetto ogni situazione controversa, infatti, il 1966/2 cc., chiarisce che vi sono diritti che per loro natura o per espressa disposizione di legge (art. 2113 cc.), non possono essere transatti.
Secondo parte della dottrina potrebbe essere oggetto di transazione, non uno status personale, ma le conseguenze patrimoniali dello stesso.
Inoltre, stante la rilevanza giuridico-economica della transazione, l'art. 1966/1 cc., esige la legittimazione a disporre dei diritti che formano oggetto della controversia.
La transazione è contratto strutturalmente a prestazioni corrispettive, a carattere oneroso per il quale la forma è richiesta ad probationem (art. 1967 cc.) a meno che, la controversia non riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 cc., perchè in tal caso la forma scritta è richiesta a pena di nullità (art 1350 n 12 cc.); il contratto andrà trascritto se abbia ad oggetto uno dei diritti di cui agli artt. 2643, 2684 cc..
A proposito di trascrizione, se la transazione interviene a giudizio in corso, dall'atto notarile si farà risultare il consenso di tutte le parti alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 cc.; sul punto si sottolinea che per la giurisprudenza, una transazione in corso di giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere, determini altresì l'inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale. Secondo i giudici, la conciliazione giudiziale produce gli stessi effetti sostanziali della transazione.
b) Elementi essenziali
Elemento essenziale della transazione è la lite (Res litigiosa). Per lite, può intendersi il conflitto o il contrasto su una stessa situazione giuridica da parte di due soggetti per modo che, alla pretesa di uno corrisponde la resistenza dell'altro.
La lite può essere stragiudiziale o giudiziale. Ai fini dell'art. 1965 cc., quello che conta è un conflitto anche solo stragiudiziale che sia suscettibile di sfociare in processo. Un conflitto del tutto ipotetico, che non sia allo stato nemmeno stragiudiziale, non rientra nella causa della transazione impedendone la funzione compositiva.
Per questo motivo, i giudici, intervenendo nella interpretazione dell'art. 1974 cc., e precisamente sulla disciplina da applicare al caso in cui le parti fossero entrambe consapevoli della sentenza passata in giudicato, ha rilevato la presenza di un contratto atipico e non una transazione, con la conseguenza di ritenere applicabile la disciplina generale dei contratti e non quella specifica della transazione.
Oltre la res litigiosa, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, richiedono la res dubia. Salvo poi a discutersi se l'incertezza rilevante sia quella soggettiva o oggettiva; pare preferibile la tesi secondo cui, anche a voler dare rilievo all'incertezza soggettiva, questa finisce coll'obiettivarsi e dunque rimanere assorbita in quella oggettiva.
c) Disciplina
La specialità della disciplina della transazione si rivela sopratutto nell'annullabilità del contratto (art 1969 cc.), fermo restando che la disciplina generale dell'annullamento dei contratti (artt.1441 cc.) si applicherà al caput non controversum (nella transazione mista).
A tal proposito preme chiarire che l'art. 1969 cc. si riferisce all'errore di diritto vizio, e non a quello ostativo. Che la transazione non possa essere annullata per errore di diritto sulle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti (questo è il cd. caput controversum), viene spiegato dagli studiosi colla causa della transazione: se esso è il contratto che ha lo scopo di sottrarre alla conoscenza del magistrato ordinario la spettanza dei diriti controversi, è conseguenziale che non siano consentiti ripensamenti.
La transazione ha lo scopo di dirimere la controversia definitivamente e non temporaneamente. Queste osservazioni suffragano la dottrina quando conviene che la transazione possa essere oggetto di condizione (sospensiva: essa produce effetti sul piano sostanziale e non impedisce che le parti adiscano le vie giudiziali; risolutiva) ma non di termine finale.
d) Reciproche concessioni
Le reciproche concessioni di cui parla l'art. 1965 cc., non debbono essere equivalenti, donde, in atto notarile sarà bene far dichiarare alle parti che tutte sono pienamente soddisfatte delle concessioni e che tutte si precludono la possibilità di sollevare eccezioni in merito al valore delle stesse. Ovviamente nulla toglie che le concessioni si presentino come una reciproca e proporzionale riduzione delle rispettive pretese.
La dottrina ha precisato che il termine di riferimento oggettivo delle concessioni deve essere più che il pregresso rapporto, le singole pretese avanzate dalle parti.
La transazione ha natura dispositiva attesa la sua potenziale attitudine a disporre sui diritti, come nella transazione mista. Ed in generale non ha effetti retroattivi salva la possibilita' di convenire tale efficacia delle parti.
Il mandato a transigere deve essere conferito in forma scritta se riguarda immobili, mentre, la facoltà di transigere non si ritiene compresa nel mandato ad alienare.
Mentre è controverso se la dichiarazione di certi fatti pregiudizievoli per il dichiarante contenuti nella transazione abbia natura confessoria.
e) Tipi transattivi
La disciplina degli artt. 1965 e seguenti cc., prevede diversi tipi transattivi.
La transazione generale (art. 1975 cc.), la transazione sulla falsità di documenti (art. 1968 cc.) in cui le parti non controvertono sulla falsità o verità del documento esibito in giudizio, bensì, sulle conseguenze patrimoniali dell'accertata falsità o verità dello stesso, e che prevede un provvedimento di volontaria giurisdizione quale è l'omologazione del tribunale (la dottrina prevalente parla di condicio iuris di efficacia, e non, dunque, di coelemento perfezionativo del negozio).
La dottrina ritiene insussistente l'incompatibilità tra la transazione e la fattispecie normativa racchiusa nell'art. 1411 cc. (anche se si introduce un'elemento di anomalia nella transazione poiché, a norma dell'art. 1965 cc. le reciproche concessioni sono tra le parti ed in tal caso, nella transazione in favore di terzo, almeno una delle concessioni è fatta in favore di un terzo estraneo).
L'art. 764/2 cc. introduce la transazione divisoria, contro cui non è ammessa azione di rescissione (art. 763 cc.), e che si distingue dalla divisione transattiva, poiché, a differenza di quest'ultima, addiviene allo scioglimento della comunione senza tener conto delle proporzioni delle quote di diritto spettanti ai condividenti.
4. Transazione e volontaria giurisdizione
a) Minore in potestà
Osservata dalla prospettiva della volontaria giurisdzione, la transazione, offre spunti interpretativi.
Per il minore in potesta', si applica l'art. 320/3 cc., ai sensi del quale, i genitori possono transigere senza autorizzazione del G.T. del luogo di residenza della famiglia (art. 45/2 cc.), se la controversia resta circoscritta all'ambito dell'orinaria amministrazione; peraltro, occorre segnalare la non coincidenza tra i casi in cui i genitori possono proporre un giudizio in nome e per conto del figlio senza autorizzazione e quelli in cui essi possono transigere senza autorizzazione.
Il caso che spiega l'eventualita', non necessariamente di scuola, e' quello della richiesta di risarcimento di danno come subito dall'incapace.
Un'eventuale processo che avesse ad oggetto tale richiesta risarcitoria, potrebbe essere iniziato dai genitori senza autorizzazione; un contratto di transazione avente ad oggetto la stessa controversia, deve essere, di contro, autorizzato ex art. 320/3 cc..
Il motivo e' semplice: nel giudizio c'e' il giudice che tutela sufficientemente bene gli interessi del minore, nella transazione, l'autonomia delle parti, presenta il tangibile rischio che le reciproche concessioni aggrediscano la consistenza patrimoniale del minore.
b) Tutela
Per l'interdetto, l'art. 375 n 4 cc., richiede, come per gli atti di particolare rilevo economico, che il tutore debba munirsi dell'autorizzazione del Tribunale del domicilio dell'incapace (art. 45/3 cc.), previo parere del G.T., per stipulare transazioni.
L'art. 375 cc., letto in combinazione con l'art. 320 cc., il quale chiede l'autorizzazione solo per le transazioni di "straordinaria amministrazione", e nella parte qui considerata, solleva il dubbio se, il tutore, debba munirsi della prescritta autorizzazione sempre, indifferente essendo in tal caso, se la transazione verta o meno su materie di straordinaria amministrazione. Di passaggio si sottolinea come proprio l'art. 375 n 4 cc. costiuisca il maggiore referente normativo di qulla tesi che descrive il contratto ex art. 1965 cc., come atto, in ogni caso, di straordinaria amministrazione, che, anche se stipulato dai genitori richiederebbe l'autorizzazione giudiziale pure se di "ordinaria amministrazione".
Sul punto si precisa che: alla tesi estrema che richiede appunto in ogni caso che il tutore si munisca di autorizzazione, e a quella articolata per cui l'autorizzazione sara' necessaria solo se con la transazione si alienino diritti, si costituiscano garanzie reali o si produca qualsiasi effetto di straordinaria amministrazione, quella intermedia per cui, essendo la transazione un negozio di secondo grado, sotto tale profilo, la sua natura ordinaria o straordinaria, dipendera' dal rapporto sottostante sul quale si vuole transigere.
c) Emancipato e inabilitato
Per quanto concerne l'inabilitato e l'emancipato, ai sensi degli artt. 424, 394/3, 374, 375 n 4 cc., questi, parzialmente capaci d'agire, possono transigere, ma dovranno essere assistiti dal loro curatore e autorizzati dal G.T. o dal Tribunale, a seconda che curatore sia il genitore o un'estraneo. Ovviamente, per effetto del collegamento normativo degli artt.424-394/3-375 n 4 cc, anche per tali ipotesi si ripetono i dubbi interpretativi sopra segnalati sulla natura della transazione.
d) Obbligo del reimpiego
Si conclude su tale aspetto della transazione, rilevando che i giudizi di transazione, spesso, si concludono con un'attribuzione patrimoniale in favore del minore, la quale mettera' a dispossizione dell'incapace del denaro. Occorre ottenere l'autorizzazione del giudice competente: G.T. ex artt. 320/3 cc. e 374 n 1 cc., che dispone le modalita' di reimpiego.
5. Transazione non novativa e transazione novativa
a) Transazione non novativa
Tizio, pieno propietario di un appartamento, con atto scritto di vendita, trasferisce a Caio il 1 marzo 2003 il diritto reale pieno; ai sensi degli artt. 1325 e 1376 cc., Caio ha acquistato bene.
Tizio, in data 5 marzo 2003, vende lo stesso diritto a Sempronio che trascrive immediatamente il suo acquisto ai sensi degli artt. 2643, 2644 cc.. Benche posteriore temporalmente, l'acquisto di Sempronio prevale su quello di Caio per effetto della trascrizione.
Caio conviene in giudizio Tizio e Sempronio adducendo la mala fede di Sempronio e ovviamente di Tizio. Le parti addivengono ad una transazione facendosi reciproche concessioni. Convengono pero' che il titolo dell'acquisto di Caio, continui ad essere la compravendita in data 1 marzo.
Esse hanno stipulato una transazione non novativa (art. 1965 cc.). In atto, tutte le parti, avranno la cura di specificare il carattere non transattivo del contratto, cio' determinando una serie di notevoli effetti a catena.
In primo luogo, in relazione al caput controversum, la transazione non novativa, non produce effetti traslativi (per quanto sopra detto) e dunque:
- le garanzie per vizi ed evizione (artt. 1490 e ss. cc.) non ne costituiscono effetto naturale;
- non costituisce titolo per realizzare l'usucapione abbreviata;
- non sono necessarie le dichiarazioni urbanistiche ex L. 47/85 e successive modifiche, nonche' quelle ex L. 165/90;
- ai fini dell'eventuale presenza della comunione legale di uno dei contraenti (segnatamente quello il cui acquisto originario venne vulnerato dalla doppia alienazione), in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 177 e ss. cc., la caduta in comunione o meno e' diretta conseguenza della vendita originaria e non della transazione;
- si ritiene che essa non dia luogo all'istituto dell'ipoteca legale (art. 2817cc.);
- sotto il profilo tributario, poiche' la transazione e' percossa fiscalmente a seconda degli effetti giuridci che produce, e' detto ai sensi dell'art. 29 DPR. 131/86, che le transazioni le quali non importano trasferimenti di proprieta' o costituzione di diritti reali, qualora non importino nemmeno obbligazioni di pagamento (non si tiene pero' conto, a tal fine, degli obblighi di restituzione ne' di quelli estinti per effetto della transazione), scontano solo l'imposta di registro in misura fissa ' gli stessi principi valgono per le imposte catastali e ipotecarie: D.Lgs. 31 ottobre 1990, n 347.
Come tutte tali rimarchevoli conseguenze sul piano sostanziale e tributario incidano sul contratto notarile di transazione e' cosi' evidente che pare superfluo ogni commento.
b) Transazione novativa
Attraverso un contratto di transazione, di contro, le parti, potrebbero anche voler introdurre, a regolare i loro rapporti nati da un precedente contratto per il quale e' sorta lite, degli elementi diversi da quelli calati nel raporto originario e, dunque, operare una sostituzione di questo con un nuovo rapporto giuridico il quale, stante tali elementi, si pone in situazione di incompatibilita' oggettiva col persistere del vecchio rapporto.
Infatti, con la transazione cd. novativa (art. 1976 cc.), le parti, a differenza della novazione (art. 1230/2 cc.), non e' necessario manifestino una chiara volonta' novativa. E' sufficiente la detta inompatibilita'.
Del resto, tale evenienza, e' quella che piu' di ogni altra sostiene quella parte della dottrina che autorevolmente combatte l'idea secondo la quale, la transazione, quando novativa, possa sic et simpliciter essere ricondotta all'ambito dell'istiuto disciplinato agli artt. 1230 e segg. cc..
La giurisprudenza non ha dubbi sulla piena ammissibilita' di una transazione novativa, infatti, pur nella consapevolezza che differenze disciplinari tra transazione e novazione non possano elidersi del tutto (a parte la gia segnalata non necessaria volonta' novativa della transazione, si segnala altresi' come, la transazione novativa, a differenza della novazione, almeno in via di principio, non presuppone una valida obbligazione originaria ' cfr. artt. 1969, 1972/2, 1234, 1418 cc.-), le sentenze della Cassazione convengono sul punto per cui: la transazione e' novativa quando le parti introducono, anche sotto forma di clausola, degli elementi di novita' rispetto al caput controversum, per modo che, si ha una sostituzione integrale al rapporto dedotto in transaizone originante la lite. Tutto questo, ai sensi dell'art. 1965/1 cc, non avviene nella transazione semplice, poiche' essa e' stata concepita dal legislatore solo per produrre semplici modifiche.
Per la giurisprudenza, mancando tali requisiti, la transazione novativa non si presume, donde, in atto notarile, a seconda delle volonta' delle parti, in considerazione della natura della controversia dedotta in contratto, il notaio fara' bene sempre a specificare, il carattere novativo o non novativo della transazione.
La transazione novativa, forse ancora piu' profondamente di quella non novativa, influenza la redazione notarile. Infatti, se la transazione presenta profili traslativi, che e' la fattispecie piu' rilevante per l'attivita' notarile, occorre mettere insieme, nella transazione: effetto novativo e effetto traslativo di modo che:
- poiché titolo di acquisto del diritto controverso sara' la transazione, risultera' irrilevante qualsiasi causa di invalidita' del rapporto precedente; il che equivale a dire che l'art. 1234 cc. (la dottrina conduce le stesse conclusioni per l'art. 1275 cc. ' ritenuto applicabile alla transazione non novativa-, pertanto, estinzione delle garanzie preesistenti se chi le ha concesse non consente al loro mantenimento: ognuno intende la straordinaria importanza di tali asserzioni per il notaio che redige l'atto; egli dovra' rendere tutte le parti avvertite del rischio che si estinguano eventuali garanzie reali e personali), non si applica alla transazione novativa, e, dunque, in atto notarile bisognera' specificare tali notevoli conseguenze sul piano patologico del rapporto;
- trattandosi di contratto con effetti traslativi si ritengono le clausole sulla garanzia per vizi e evizione effetti naturali del contratto;
- trovando il rapporto giuridico fonte nel contratto di transazione, ciò rileva ai fini dell'individuazione del luogo in cui il contratto e' concluso (ai fini del diritto internazionale privato e processuale: L 31 maggio 1995, n 218 art. 57), nonche' per i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo;
- per le stesse ragioni, la transazione novativa rileva ai fini del regime patrimoniale coniugale delle parti;
- rileva per il sorgere dell'ipoteca legale in favore dell'alienante;
- sono necessarie le dichiarazioni urbanistiche e sul reddito di eventuali immobili urbani;
- sotto il profilo fiscale le conseguenze di una transazione con effetti traslativi sono pesanti, perche' in tal caso si applicano i criteri previsti per gli atti traslativi onerosi.
A conclusione di quanto sopra detto, giova sottolineare che, una transazione non novativa, potrebbe ben presentare ulteriori profili che la fanno definire mista (art. 1965/2 cc.). In tal caso, il cd. caput non controversum potrebbe a sua volta presentare effetti traslativi di diritti reali, con applicazione all'atto notarile di tutte le clausolo sopra viste per un transazione novativa con effetti traslativi.
Nota Bibliografica:
Dottrina
Del Prato, La transazione, 1992, Milano, pagg. 43-49; Valsecchi, Il gioco e la scommessa. La transazione, Milano, 1986, in particolare pagg.: 263-267; Misurale, La transazione novativa, in Vita Notarile, Palermo, 1986, p. 922; Palazzo, Transazione, in Digesto discipline privatistiche, sez. civ., XIX, Torino, 1999, pagg. 199 e segg.; Bianca, 4 L'obbligazione, Milano, 1993, p.443; Mazzacane, La volontaria giurisdizione nell'attivita' notarile,VII ed., Roma, 1997, p. 213.
Giurisprudenza
Trib. Milano 1993, in Contratti, 1994, p. 176; Cass. S.U. 29 novembre 1999 n.828, in Foro It., Rep. 1999, voce Giurisdizione civile, n 102; Cass. 9 dicembre 1996 n 10937, in Giur. it., 1998, I, c. 932.
05/03/2003
Autore: Dott. Cosimo Abatematteo - tratto dal sito: www.dirittonotarile.it