LA NATURA GIURIDICA DELLA C.D. "PRESUPPOSIZIONE" - BREVE ESAME DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

 

Per configurarsi la fattispecie della cd. "presupposizione" (o “condizione inespressa”) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipula, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti.

Non attenendo né all'oggetto, né alla causa, né ai motivi, la presupposizione consiste in una circostanza "esterna" del contratto che, pur se non specificamente dedotta dalle parti come condizione, costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia del contratto stesso; assumendo per entrambe le parti, od anche per una sola di esse (ma con riconoscimento da parte dell'altra), valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale (Cass. civ., SS.UU., 20 aprile 2018 n. 9909; Cass. civ., Sez. 3°, 24 agosto 2020 n. 17615; Cass. civ., Sez. 3°, 6 ottobre 2021 n. 27122).

Nessuna norma di Legge prevede la presupposizione; per il che tale istituto è stato contestato, specie in Dottrina, da coloro che vi ravvisano una mera condizione non sviluppata del negozio od un motivo non assurto a clausola condizionale  (e quindi non in grado di spiegare alcun effetto giuridico).

La Giurisprudenza, anche di legittimità, da invece peso giuridico alla presupposizione quale obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) tenuta in considerazione -pur in mancanza di un espresso riferimento nelle clausole contrattuali- dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio, il cui venir meno o verificarsi è del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponde -integrandolo- all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno o dell'altro (v. Cass. civ., Sez. 2°, 23 settembre 2004 n. 19144). La Cassazione, da ultimo, ha precisato che la presupposizione costituisce un fenomeno articolato cui vengono ricondotti fatti e circostanze sia di carattere obiettivo che valorizzati dalla volontà delle parti ed assurgenti ad autonomo e specifico rilievo diverso e distinto da quello proprio degli elementi essenziali ed accidentali del contratto (Cass. civ., sez. 3°, ord., 6 ottobre 2021 n. 27122).

Si è così escluso che possano ad essa ricondursi fatti e circostanze ascrivibili alla causa, nel senso cioè di condizionarne la realizzazione nel suo proprio significato di causa concreta, quale ragione pratica od interesse che, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale (art. 1372 c.c.), l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare (Cass. civ. sez. 3°, ord. 10 giugno 2020 n. 11092; Cass. civ. sez. 3°, 6 luglio 2018 n. 17718; Cass. civ. sez. 3°, 19 marzo 2018 n. 6675).

I c.d. presupposti causali assumono infatti rilievo già sul piano dell'interesse che giustifica l'impegno contrattuale, sicché il relativo difetto rileva in termini di invalidità del contratto (v. Cass. civ. sez. 3°, 25 maggio 2007 n. 12235, ove si è posto in rilievo come il balcone affittato per assistere alla sfilata del corteo è stato propriamente ricondotto all'interesse che nello specifico caso le parti hanno concretamente inteso realizzare con la stipulazione del contratto e pertanto alla causa concreta del medesimo; sicché il mancato svolgimento della sfilata fa venir meno tale elemento essenziale del contratto, con la conseguente sua invalidità).

ELEMENTI ESTRANEI ALLA PRESUPPOSIZIONE:

Si è escluso che alla presupposizione possano essere propriamente ricondotti i c.d. risultati dovuti, ed in particolare la qualità del bene, rientrando essi nel contenuto del contratto, il relativo difetto rientra nell'inadempimento. La circostanza che il bene sia idoneo all'uso previsto dall'acquirente costituisce infatti una qualità giuridica dell'oggetto, la cui mancanza se del caso (qualora trattisi di qualità dovuta) rileva sul piano dell'inesattezza della prestazione.

Si è posto ulteriormente in rilievo doversi tenere del pari distinta l'ipotesi in cui i fatti e le circostanze presi in considerazione dalle parti vengano specificamente dedotti in contratto come condizione di efficacia, giacché, a parte il rilievo che non vi sarebbe altrimenti ragione di enucleare un'autonoma e differente figura, la presupposizione costituisce fenomeno oggettivamente diverso, trattandosi di ipotesi in cui i fatti e le circostanze giustappunto non vengono dalle parti specificamente dedotti in una clausola condizionale.

Estranei alla presupposizione vanno a fortiori tenuti i motivi, quali meri impulsi psichici alla stipulazione concernenti interessi che, rimasti nella sfera volitiva interna della parte, esulano dal contenuto del contratto, laddove -se obietti vati- divengono viceversa interessi che il contratto è funzionalizzato a realizzare, concorrendo pertanto ad integrarne la causa concreta. Mentre se comuni ad entrambe le parti non viene comunque al riguardo in rilievo l'istituto della presupposizione, giacchè l'interesse comune integra appunto la causa concreta del contratto.

 

CARATTERISTICHE DELLA PRESUPPOSIZIONE:

Secondo l’insegnamento del Giudice di legittimità, alla presupposizione può riconoscersi autonomo rilievo di categoria unificante assumente specifico significato nei termini e limiti in cui, nell'ambito delle circostanze giuridicamente influenti sul contratto, ad essa si riconducano presupposti oggettivi, fatti e circostanze che, pur non attenendo alla causa del contratto od al contenuto della prestazione, assumano (per entrambe le parti ovvero per una sola di esse, ma con riconoscimento da parte dell'altra) un'importanza determinante ai fini della conservazione del vincolo contrattuale.

Circostanze che, pur senza essere dedotte specificamente quale condizione del contratto, e pertanto rispetto ad esso "esterne", ne costituiscano specifico ed oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del negozio determinato alla stregua dei criteri legali d'interpretazione, assumenti valore determinante per il mantenimento del vincolo contrattuale (ad es. l'ottenimento dello sperato finanziamento), il relativo difetto legittimando le parti a far valere non già l'invalidità o l'inefficacia del contratto, né a chiederne la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1256, 1463 ss. c.c.) della prestazione (contra v. la risalente Cass. civ., Sez. 3°, 22 settembre 1981 n. 5168), bensì ad esercitare (anche qualora il presupposto obiettivo del contratto sia già in origine inesistente od impossibile a verificarsi) il potere di recesso di cui domandare il giudiziale accertamento.

Pertanto, la presupposizione è configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento. In altri termini, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo, essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività, sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto comune in modo da assurgere a fondamento -pur in mancanza di un espresso riferimento formale o testuale- dell'esistenza ed efficacia del contratto (Cass. civ., sez. 3°, ord., 24 agosto 2020 n. 17615).

Da ultimo, la prima Sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza 15 dicembre 2021 n. 40279, ha indicato i seguenti requisiti / caratteristiche della presupposizione:

a) che sia comune a tutti i contraenti;

b) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione);

c) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno od il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione.

Pertanto, la presupposizione è configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento. In altri termini, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo, essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività, sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto comune in modo da assurgere a fondamento -pur in mancanza di un espresso riferimento formale o testuale- dell'esistenza ed efficacia del contratto.

Le sentenze / ordinanze richiamate nel testo:

Cass. civ., Sez. 3°, 22 settembre 1981 n. 5168;
Cass. civ. Sez. 3°, 25 maggio 2007 n. 12235; 
Cass. civ. sez. 3°, 19 marzo 2018 n. 6675;
Cass. civ., SS.UU., 20 aprile 2018 n. 9909
Cass. civ. sez. 3°, 6 luglio 2018 n. 17718;
Cass. civ., Sez. 2°, 23 settembre 2004 n. 19144; 
Cass. civ., Sez. 3°, ord. 10 giugno 2020 n. 11092;
Cass. civ., Sez. 3°, 24 agosto 2020 n. 17615
Cass. civ., Sez. 3°, 6 ottobre 2021 n. 27122; 
Cass. Civ., Sez. 1°, ord. 15 dicembre 2021 n. 40279.