L'obbligazione. Brevi cenni sulla modificazione del rapporto e della relazione giuridica

 

                    

Sommario:

1  Introduzione

2  Modificazioni oggettive

3  Novazione oggettiva

4  Surrogazione reale

5  Modificazioni soggettive

Successione

 

 

 

1. Introduzione

 

La modificazione del rapporto evoca il mutamento dell'aspetto soggettivo, afferente ai titolari delle situazioni giuridiche soggettive, attive o passive, che si svolgono nel rapporto, ovvero dell'elemento oggettivo, quale termine di riferimento della situazione giuridica soggettiva che trova svolgimento nel rapporto (così: Stanzione, voce "Rapporto giuridico", in Enc. giur. Treccani, p. 17).

La modificazione della relazione giuridica rappresenta invece un fenomeno difficile da cogliere nella propria individualità. Data la definizione di relazione come nesso intercorrente tra oggetto e soggetto, la cui misura consiste nella situazione giuridica soggettiva corrispondente ad un diritto reale, la modificazione di essa (a differenza di quanto accade per la vicenda costitutiva, in rapporto alla quale si pongono fattispecie estranee al tema del rapporto giuridico, quali gli acquisti a titolo originario) non può che ricadere nella più generale tematica del rapporto giuridico inteso come comprensivo di nessi ulteriori rispetto a quelli afferenti al rapporto obbligatorio. Per quanto attiene agli aspetti specifici della modificazione della relazione giuridica, pertanto, non si può che fare rinvio alla modificazione ed all'estinzione  di ciascuna specie di diritto assoluto.

Le nozioni di acquisto a titolo derivativo (nelle due modalità "derivativo - traslativo" e "derivativo - costitutivo") sono connesse al concetto di modificazione del rapporto (cfr.: Torrente - Schlesinger, "Manuale di diritto privato", Milano, 1985, p. 76.

 

Per modificazione del rapporto si  intende qualsiasi variazione attinente:

  1. all'elemento soggettivo attivo o passivo;

  2. all'elemento oggettivo (anche definibile come contenuto).

 

Sgombriamo così il campo da una possibile obiezione: cioè che il variare di uno dei riferiti elementi impedisca di identificare il rapporto come quello precedente, dovendosi piuttosto parlare di nuovo rapporto. L'accoglimento di questa opinione implicherebbe la negazione del concetto stesso di modificabilità del rapporto, nozione che invece rinviene la propria indubbia utilità nel consentire  la distinzione dei casi in cui si verifica la conservazione delle caratteristiche della situazione giuridica dedotta nell'ambito di un rapporto giuridico (nonostante la variazione di taluno degli elementi dello stesso: modificazione del rapporto), dai casi in cui questo effetto non si verifica (così: Santoro  Passarelli, "Dottrine generali del diritto civile", Napoli, 1997, p. 89).

In quest'ultima eventualità la variazione dell'elemento produce l'insorgenza di un nuovo rapporto diverso rispetto a quello originario e, conseguentemente, è dato parlare di situazioni giuridiche soggettive differenti.

Non è detto, inoltre, che tutti i rapporti siano idonei a conoscere vicende modificative o che tali vicende possiedano eguale latitudine in dipendenza della  differente consistenza delle situazioni giuridiche in essi dedotte.

Esistono infatti situazioni giuridiche soggettive intrasmissibili, ovvero limitatamente trasmissibili. Le prime, proprio in quanto non trasmissibili, sono insuscettibili di formare oggetto di un rapporto giuridico.

Prescindendo dalle potestà, per le quali l'intrasmissibilità è scontata ed è connessa alla funzionalizzazione del potere dato al titolare per il perseguimento di un interesse superiore e comunque non proprio, esistono ulteriori situazioni connotate da immodificabilità soggettiva.

 

Dal punto di vista attivo, per quanto attiene i casi in cui non risulta possibile la variazione del rapporto giuridico, è possibile ricordare:

a. i diritti personalissimi, inscindibilmente connessi al titolare (es.: diritto al nome, alla riservatezza, all'integrità fisica). Tali diritti si pongono, quanto alla struttura, come assoluti non vivendo nell'ambito di un rapporto giuridico;

b.  i diritti relativi non patrimoniali, legati allo status familiae;

c.  alcuni diritti patrimoniali, tanto assoluti quanto relativi, come il diritto di uso e di abitazione (per i quali la Legge espressamente stabilisce questa limitazione) ovvero le posizioni di conduttore ed affittuario (salvo patto contrario). A tale proposito va precisato che un conto è il divieto di modificare l'aspetto soggettivo (ad esempio in esito ad una cessione di contratto di locazione o di affitto), un altro è subaffittare o sublocare. Il subcontratto si distingue così dalla cessione del contratto, generando un rapporto ulteriore;

d. i casi previsti dalle parti.

 

Dal punto di vista passivo si possono ricordare:

a. ancora i diritti relativi non patrimoniali, concernenti cioè lo status familiae;

b. i casi previsti dall'autonomia privata, con efficacia limitata ai rapporti tra le parti (cfr.: art. 1379 cod. civ.).

 

E' possibile quindi introdurre due categorie di modificazione del rapporto: quelle soggettive e quelle oggettive (Messineo, "Manuale di diritto civile e commerciale", vol. III, Milano, 1959, p. 219 e p. 268).

In relazione al fenomeno dell'accrescimento è inoltre possibile tentare di introdurre un tertium genus: quello delle modificazioni miste, per tali intendendosi quelle che importano un parallelo mutamento dell'oggetto e del soggetto.

Il codice civile non conosce una disciplina generale delle vicende modificative del rapporto giuridico inteso in senso ampio; analizzando invece, in maniera specifica, le modificazioni del rapporto obbligatorio.

 

 

2. Modificazioni oggettive

 

Le modificazioni oggettive del rapporto introducono il mutamento dei riferimenti oggettivi, fermo restando l'aspetto soggettivo (afferente cioè all'identità dei soggetti).

Prima di affrontare il tema della modificazione del rapporto giuridico, giova premettere che, come è stato precisato dalla Dottrina (Santoro Passarelli, "Dottrine generali del diritto civile", Napoli, 1997, p. 97), occorre distinguere i casi in cui la modificazione oggettiva risulta compatibile con l'identità del rapporto, da quelli in cui essa ne cagiona l'estinzione e la sostituzione con altro nuovo rapporto.

Ad esempio la sostituzione del bene nella locazione farebbe venir meno il rapporto stesso. Lo stesso avviene per il mutamento dell'oggetto sul quale cade il diritto di usufrutto.

A rigore, l'ipotesi da ultimo prospettata non fa che evidenziare l'esigenza di un maggior rigore concettuale. L'usufrutto, infatti, evidenzia piuttosto una relazione giuridica tra il titolare e la res che ne costituisce l'oggetto e, in quanto diritto reale minore in re aliena, costituisce altresì la misura di un rapporto tra nudo proprietario ed usufruttuario. Tale rapporto è destinato a rimanere sullo sfondo dell'attività di godimento, venendo tuttavia in considerazione per quanto attiene alle vicende modificative od estintive della relazione ed, in ultima analisi, del diritto stesso.

Per potersi parlare di semplice modificazione del rapporto giuridico si deve infine trattare di una modificazione accessoria. Nella novazione oggettiva (nozione che ha quale esclusivo termine di riferimento il rapporto obbligatorio), ad esempio, il rapporto rimane inalterato nella propria essenza, nonostante la modificazione che viene introdotta.

 

 

3. Novazione oggettiva  

 

Con l'espressione novazione oggettiva si allude  all'estinzione dell'obbligazione  originaria a causa della correlativa insorgenza di una nuova obbligazione tra i medesimi soggetti, avente oggetto o titolo diverso da quella precedente (così: Bianca, "Diritto Civile", Milano, 1998, p. 443).

Per quanto attiene all'elemento oggettivo non sarebbe sufficiente la mera modificazione di un elemento accessorio, quale il rilascio di un nuovo documento con il quale il debitore riconosca il proprio debito o la riproduzione del documento (art. 1231 cod. civ.); non rilevando le modificazioni accessorie dell'obbligazione, tali quelle concernenti il tempo o le modalità dell'adempimento. In definitiva, la Legge prevede che l'aliquid novi consista o in una modificazione dell'oggetto dell'obbligazione (Tizio, debitore di Caio di una somma di denaro, concorda di estinguere la propria obbligazione con il trasferimento della proprietà di un bene) ovvero del titolo di essa (Tizio, debitore di una somma di danaro in relazione ad una vendita si obbliga a concedere la disponibilità di un immobile a titolo di anticresi).

Quanto all'elemento soggettivo, deve ricavarsi una volontà non equivoca di estinguere l'obbligazione precedente (Cass. Civ., Sez. III, 10/05/1996 n. 4427).  

 

 

4. Surrogazione reale

 

La surrogazione reale, in forza del quale ad un oggetto del rapporto se ne sostituisce un altro, rientra nell'ambito delle modificazioni oggettive del rapporto giuridico (Santoro Passarelli, "Dottrine generali del diritto civile", Napoli, 1997, p. 98).

E' opportuno richiamare il disposto di cui al I comma dell'art. 66 cod. civ., in forza del quale, se il soggetto dichiarato morto presunto ritorna, recupera i beni nello stato in cui si trovano ed ha il diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, ovvero i beni che rappresentino l'investimento del corrispettivo. È chiaro che, nella misura in cui la restituzione non investe il medesimo bene che già apparteneva al presunto morto, bensì quello che è stato acquistato con il ricavato della vendita del primo, viene ad operare una sostituzione oggettiva.

Analogamente, sotto questo profilo, prevede il II comma dell'art. 535 cod. civ., in relazione all'obbligo facente capo al possessore in buona fede dei beni ereditari, privo di titolo, che abbia venduto una cosa appartenente all'asse: costui è tenuto nei confronti dell'erede vero a restituire il prezzo o il corrispettivo ricevuto (così: Gazzoni, "Manuale di diritto privato", Napoli, 1996, p. 590).

L'art. 2742 cod. civ., in materia di beni soggetti a pegno, privilegio o ipoteca, prescrive che, qualora le cose soggette alle predette garanzie periscano o si deteriorino, le somme dovute dagli assicuratori a titolo di indennità per questi eventi sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. Il creditore vede cioè la sostituzione del bene oggetto della garanzia: a quello originario si surroga l'indennità.

Fenomeno in un certo senso inverso, che la giurisprudenza ha condotto ad una forma di successione a titolo particolare (Cass. Civ. Sez. I, 6013/85; Cass. Civ. Sez. I, 3114/83), è quello previsto dall'art. 1916 cod. civ., ai sensi del quale l'assicuratore che ha pagato l'indennità al danneggiato è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

In questa ipotesi è l'assicuratore che subentra al danneggiato nei diritti di costui vantati nei confronti del danneggiante.

L'art. 1017 cod. civ., dettato in tema di perimento della cosa sulla quale insiste il diritto reale di usufrutto, prescrive che, qualora il perimento della cosa non costituisca la conseguenza di caso fortuito, essendo riconducibile alla condotta dei terzi, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno. In questo caso il diritto di usufrutto si estinguerebbe e sorgerebbe un diritto all'indennità indicata, salva l'ipotesi in cui venga richiesta la reintegrazione in forma specifica, poiché in tal caso l'usufrutto  rinascerebbe automaticamente sul nuovo bene (cfr.: Pugliese, "Usufrutto", in Trattato di dir. civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1972, p. 619 e Palermo, "L'usufrutto", in trattato di dir. priv. dir. da Rescigno, vol. VIII, Torino, 1982, p. 135).

Un'ultima ipotesi di surrogazione reale si può rinvenire nella fattispecie  disciplinata dall'art. 1259 cod. civ., intitolata al subingresso del creditore nei diritti del debitore.

 

 

5. Modificazioni soggettive

 

Le modificazioni soggettive del rapporto introducono il mutamento dei riferimenti soggettivi, fermo restando l'aspetto oggettivo (afferente cioè alla natura ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive).

Le modificazioni soggettive del rapporto giuridico, le quali possono riguardarne tanto il lato passivo quanto quello attivo, introducono la nozione di acquisto a titolo derivativo. Si parla per entrambe di successione, allo scopo di descrivere il fenomeno del subentrare di un soggetto nella situazione giuridica (di diritto, di dovere, di potere, di obbligo, di soggezione) facente capo alle varie situazioni giuridiche soggettive (così: Torrente - Schlesinger, "Manuale di diritto privato", Milano, 1985, p. 76). Dal punto di vista del soggetto dante causa, si parla anche di alienazione o di trasmissione. Dal punto di vista dell'avente causa,  si parla di acquisto (a titolo) derivativo; contrapposto a quello di acquisto a titolo originario.

 

Si ha acquisto derivativo-traslativo quando il trasferimento fa pervenire all'avente causa esattamente la situazione soggettiva facente capo al dante causa.

Si ha acquisto derivativo-costitutivo nel caso di costituzione di un diritto reale diverso dalla proprietà, ovvero di una situazione soggettiva più limitata di quella che ne costituisce la base.

Vi sono due regole generali proprie dell'acquisto derivativo:

a.  nemo plus juris transferre potest quam ipse habet: l'avente causa non può vantare una posizione giuridica più ampia rispetto a quella spettante al dante causa;

b. resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis: l'acquisto del nuovo titolare dipende dall'effettiva sussistenza del diritto del dante causa.

 

Nell'ambito del rapporto obbligatorio, le modificazioni soggettive passive valgono ad introdurre le figure della delegazione passiva, dell'espromissione e dell'accollo. Quelle attive le figure della delegazione attiva, della cessione del credito e, sia pure in modo improprio, della surrogazione (cfr. Breccia, "Le obbligazioni", in Trattato di dir. priv. a cura di Iudica - Zatti, Milano, 1991, p. 754).

 

Criterio di attribuzione del diritto, che si pone come alternativo ed eventualmente configgente rispetto alla successione, è quello dell'accrescimento (così: Capozzi, "Successioni e donazioni", Milano, 1983, p. 519). Si parla di accrescimento nelle ipotesi previste dalla Legge di incremento quantitativo del diritto in capo ad un soggetto per effetto del venire meno della possibilità di acquisire pro-quota il diritto medesimo da parte di soggetti ulteriori. Es.: l'accrescimento che opera tra coeredi e tra collegatari (artt. 674 e 675 cod. civ.); nella donazione (art. 773 cod. civ.); nella prelazione agraria (art. 8 comma 9 L. 590/65); nella rendita vitalizia costituita in favore di più persone (art. 1874 cod. civ.); nel rapporto consortile (art. 2609 cod. civ.).   

 

 

6. Successione

 

Con la locuzione successione si evoca il concetto del subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un rapporto o di una situazione giuridica soggettiva avente contenuto attivo o passivo (Nicolò, voce "Successione nei diritti" in Nuovissimo Dig. It., vol. XVIII, 1971, p. 606; Santoro - Passarelli, "Dottrine generali del diritto civile", Napoli, 1997, p. 90).

La nozione delineata dà per scontato che la situazione giuridica attiva o passiva, in relazione alla quale si verifica il fenomeno successorio, permanga identica anche nel caso in cui cambi il termine soggettivo di essa. A conferma di questa impostazione, si può osservare come l'aspetto della permanenza della situazione soggettiva o del rapporto come identico nonostante il variare del soggetto, viene enfatizzato relativamente al fenomeno successorio a causa di morte. In questo ambito il soggetto può anche essere concepito come mero termine esterno.

Si pensi alla normativa che contempla la possibilità della conservazione di situazioni giuridiche attualmente prive di un titolare: es. in materia di poteri del chiamato prima dell'accettazione (art. 460 cod. civ.), di amministrazione dell'eredità nel caso di istituzione di eredi nascituri (art. 643 cod. civ.), di eredità giacente (art. 528 cod. civ.) ovvero, nel tempo in cui vigeva l'art. 600 cod. civ., di enti non riconosciuti.

Si faccia attenzione alla relazione logica che si pone tra concetto di successione, quello di acquisto in senso ampio ed infine quello di trasferimento o di acquisto a titolo derivativo. L'acquisto non suppone necessariamente un fenomeno successorio: negli acquisti a titolo originario (occupazione, invenzione, accessione, unione e commistione, usucapione) l'acquirente non subentra a nessun precedente dante causa nello stesso diritto.

Tutti i casi di trasferimento o di acquisti a titolo derivativo configurano invece ipotesi di successione. Quest'ultima tuttavia possiede un'estensione ulteriore, dal momento che vale a contrassegnare non soltanto fenomeni di tipo acquisitivo (un diritto reale, un credito), bensì anche il subingresso di un soggetto in situazioni giuridiche soggettive passive (es.: un debito). Per quanto attiene inoltre al possesso, si dà successione, ma non trasferimento (cfr. art. 1146 cod. civ.). Il successore a titolo particolare può soltanto unire al proprio possesso quello precedente del proprio dante causa (accessione nel possesso).

Il concetto di successione (ma non quello di trasferimento o di acquisto) può anche essere riferito ai rapporti giuridici che non si siano ancora compiutamente formati (cd. atti prenegoziali).

Si pensi alla formazione di un contratto tra persone lontane ed allo scambio di proposta ed accettazione tra le medesime. Ai sensi degli artt. 1329 e 1330 cod. civ. il potere di accettare una proposta contrattuale, pur successivamente alla morte del proponente, può permanere integro nei limiti di cui alle riferite disposizioni (proposta destinata a rimanere ferma per un certo tempo, proposta effettuata dall'imprenditore). Si pensi ancora al diritto di accettare l'eredità devoluta al de cuius, che si trasmette all'erede di costui (art. 479 cod. civ. 1° comma).

La  successione può essere distinta in varie specie:

a.       successione tra vivi (inter vivos) e per causa di morte (mortis causa);

b.      a propria volta, nell'ambito di ciascuna delle specie di cui al precedente punto a), si distingue tra successione a titolo universale ed a titolo particolare;

c.       successione traslativa e successione costitutiva: trattasi di una distinzione che, in realtà, si sovrappone alla parallela distinzione tra acquisto derivativo traslativo ed acquisto derivativo costitutivo (così: Santoro Passarelli, cit., p. 93).