La riforma del mercato del lavoro -cd.
Riforma Biagi- ha introdotto nuove tipologie
contrattuali certamente più flessibili e adatte
ad una mercato dinamico sempre in continua
evoluzione.
La circolare n.1/2004 emanata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ha dato
attuazione a quanto previsto dagli artt. 61- 69
del D.Lgs. 276/03, dedicati alla tipologia
contrattuale del lavoro a progetto e del lavoro
occasionale.
In base all'articolo 60, comma 1, "i
rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, disciplinati dall'art.
409, comma 3 del c.p.c. devono essere
riconducibili ad uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel
rispetto del coordinamento con la organizzazione
del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attività
lavorativa".
L'articolo 61 non sostituisce e/o modifica l'art.
409, n. 3 del c.p.c. ma, nell'ambito del decreto,
individua in maniera più dettagliata le
modalità di svolgimento della prestazione di
lavoro del collaboratore, utili per la
qualificazione della fattispecie nel senso
dell'autonomia e della subordinazione.
Dalla data del 24 ottobre 2003 non è più
possibile stipulare rapporti contrattuali
ascrivibili alla collaborazione coordinata e
continuativa (co.co.co.) che non siano più
riconducibili alla modalità del lavoro a
progetto, fatte salve le ipotesi disciplinate
dall'art. 61 del D.Lgs. 276/03 per le quali trova
ancora applicazione la disciplina previgente.
Il Governo ha emanato un disciplina che regola il
regime transitorio, per cui tutte le
collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente al
momento di entrata in vigore del D.Lgs. 276/03 e
che non possono essere ricondotte ad un progetto,
programma o fase di esso, mantengono efficacia
sino alla loro scadenza, in ogni caso, non oltre
un anno dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 276/03, ossia non oltre il 24 ottobre
2004.
Per le collaborazioni che non possono essere
ricondotte ad un progetto o fase di esso, vi è
la possibilità di stabilire dei termini di
efficaci a transitoria più lunghi, purché ciò
avvenga nell'ambito di un accordo aziendale, tra
il datore di lavoro e i sindacati interni, che
preveda la transizione dei lavoratori verso un
contratto a progetto o verso un rapporto di
lavoro subordinato individuabile tra quelli
previsti dalla "riforma" quali job on
call, job sharing, distacco, somministrazione,
appalto o già disciplinate (contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, a tempo
parziale, a termine
)
Sono escluse dalla tipologia del contratto a
progetto:
" le prestazioni occasionali, intendendosi
per tali i rapporti di durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno
solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro;
" le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali,
esistenti alla data di entrata del 24 ottobre
2003;
" i rapporti e le attività di
collaborazione coordinata e continuativa comunque
rese o utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I. , come individuate e
disciplinate dall'articolo 90 della L. 289/02;
" gli agenti e i rappresentanti di
commercio, la cui situazione contrattuale
continua ad essere regolata dalle discipline
speciali;
" i componenti di organi di amministrazione
e controllo di società;
" i partecipanti ai collegi e commissioni;
" i collaboratori che percepiscono la
pensione di vecchiaia;
Le disposizioni suddette, non pregiudicano
l'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordo collettivo più
favorevoli per il collaboratore a progetto, né
le fattispecie dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nella modalità a
progetto, né la previsione di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa a
carattere occasionale, così come previsti
dall'art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/03
comportano l'abrogazione delle disposizioni del
contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. del
c.c.
Nel caso in cui tra prestatore d'opera e stesso
committente si superino i limiti dei trenta
giorni nel corso dell'anno solare e il compenso
superiore a 5 mila euro, il rapporto non
necessariamente viene qualificato come
collaborazione a progetto o a programma, dal
momento che è ben figurabile il caso che il
prestatore d'opera abbia reso una o più
prestazioni ai sensi dell'art. 2222 c.c.
I requisiti fondamentali della
fattispecie
L'elemento fondamentale che
qualifica la tipologia del contratto di
collaborazione a progetto è rappresentato
dall'autonomia del collaboratore nello
svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel
contratto e funzionale alla realizzazione del
progetto, programma o fase di esso. E proprio dal
principio dell'autonomia deriva la definizione in
capo al collaboratore dei tempi e delle relative
modalità di esplicazione dell'attività
lavorativa. Ciò è conseguenza, anche del fatto
che l'interesse del committente/creditore è
relativo al perfezionamento del risultato finale
e non, come nel rapporto di subordinazione, alla
disponibilità dei una prestazione eterodiretta.
La durate del termine è funzionale ad un
avvenimento futuro, certo nell'an ma non
necessariamente nel quando. La durata del
contratto è determinata o determinabile in
funzione delle durata e delle caratteristiche del
progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Il progetto, così come definito dalla Circolare
n.1/2004 emanata dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, consiste in una attività
produttiva identificabile e funzionalmente
collegata ad un determinato risultato finale in
cui il collaboratore partecipa direttamente con
la sua prestazione.
Il progetto può essere connesso all'attività
principale o accessoria dell'impresa,
l'individuazione del progetto da dedurre nel
contratto compete al committente e tutte le
valutazioni e scelte tecniche, organizzative,
produttive sottese al progetto sono
insindacabili.
Il programma di lavoro, invece, consiste in un
tipo di attività cui non è direttamente
riconducibile un risultato finale.
Il programma di lavoro o la fase di esso si
caratterizzano, invece, per la produzione di un
risultato solo parziale destinato ad essere
integrato, in vista di un risultato finale, ad
altre lavorazioni e risultati parziali.
I rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa instaurati senza l'individuazione di
uno specifico progetto, programma di lavoro, fase
di esso, sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data
di costituzione del rapporto. Qualora in giudizio
si accerti che il rapporto instaurato si sia
configurato come rapporto subordinato, esso si
trasforma in rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale
realizzatasi, di fatto, tra le parti.
Nell'ambito di un giudizio, in conformità ai
principi generali dell'ordinamento, il controllo
giudiziale è limitato all'accertamento
dell'esistenza del progetto, programma di lavoro
o fase di esso e non può essere esteso sino al
punto di sindacare, nel merito, valutazioni e
scelte tecniche, organizzative, produttive che
competono al committente.
Un altro aspetto importante da sottolineare e che
l'articolo 61, comma1, ribadisce è che il
rapporto che tra collaboratore e committente
avviene "nel rispetto del coordinamento con
il committente", pertanto nell'ambito di
tale definizione il collaboratore a progetto può
operare all'interno del ciclo produttivo e per
tale motivo, deve necessariamente coordinare la
propria prestazione con le esigenze
dell'organizzazione del committente.
Il coordinamento deve essere tale sia con
riferimento ai tempi di lavoro che alle modalità
di esecuzione del progetto, programma di lavoro,
fermo restando, l'impossibilità del committente
di richiedere una prestazione o un'attività che
esuli da quanto previsto dal contratto a
progetto.
La forma del contratto
Nel contratto di lavoro a
progetto, è richiesta la forma scritta ad
probationem e non ad substantiam e deve contenere
i seguenti elementi.
a) indicazione della durata, determinata o
determinabile;
b) indicazione del progetto o programma di
lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo
contenuto caratterizzante, che è dedotto in
contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua
determinazione, nonché i tempi e le modalità di
pagamento e la disciplina dei rimborsi di spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a
progetto al committente sull'esecuzione, anche
temporale, della prestazione lavorativa, che in
ogni caso non possono essere tali da
pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute
e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo
restando quanto disposto oltre.
Il fatto che sia richiesta la forma scritta ad
probationem assume carattere fondamentale perché
in assenza, non sarà agevole per le parti
contrattuali dimostrare la riconducibilità della
prestazione lavorativa ad un progetto, programma
di lavoro o fase di esso.
Un aspetto importante della disciplina del
contratto di lavoro a progetto, merita una
ulteriore puntualizzazione: è possibile
rinnovare il contratto tra committente e
collaboratore per analogo progetto o programma di
lavoro, purché i rinnovi non costituiscano
strumenti elusivi della normativa.
Ogni contratto, autonomamente presentato deve
contenere tutti i requisiti previsti dalla legge.
Obblighi del collaboratore ed il
corrispettivo
Il collaboratore ai sensi
dell'art. 64 del D.Lgs. 276/03, può svolgere la
sua attività a favore di più committenti ma la
sua attività non deve svolgersi in concorrenza
con i committenti, né può diffondere notizie e
apprezzamenti (obbligo di riservatezza, art. 64
D.Lgs.27/03) attinenti ai programmi e alla
organizzazione di essi, né compiere atti che
possano arrecare pregiudizio della attività dei
committenti medesimi.
Nel caso in cui il lavoratore a progetto,
nell'esecuzione della prestazione lavorativa,
dovesse fare delle invenzioni, ha diritto di
essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta
nello svolgimento del rapporto. I diritti e gli
obblighi delle parti sono regolati dalle leggi
speciali, compreso quanto previsto dall'articolo
12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni.
IL compenso corrisposto al lavoratore a progetto
deve essere proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro eseguito e deve tener conto
dei compenso normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di
esecuzione de rapporto ( Art. 63 D.Lgs. 276/03).
In tal senso trova attuazione l'art.36 della
costituzione italiana per cui "Il lavoratore
ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo. lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa".
Al lavoratore a progetto non potranno essere
applicate le disposizioni in materia di
retribuzione stabilite dalla contrattazione
collettiva per i lavoratori subordinati. Dal
momento che la quantificazione del compenso deve
essere effettuata in considerazione della natura
e della durata del progetto, programma, o fase di
esso, in funzione del raggiungimento del
risultato finale, le parti, possono, nel
contratto, escludere o ridurre il compenso
pattuito nel caso in cui il risultato non sia
raggiunto o la qualità di esso sia tale da
comprometterne l'utilità.
Le tutele
L'art.66 del D.lgs. 276/03
enuclea una serie di tutele con particolare
riferimento alla gravidanza, alla malattia e
all'infortunio che "non comportano
l'estinzione del rapporto di lavoro, che rimane
sospesa, senza erogazione del
corrispettivo".
Salva diversa previsione del contratto
individuale, in caso di malattia e infortunio la
sospensione del rapporto non comporta una proroga
della durata del contratto, che si estingue alla
scadenza. Il committente può comunque recedere
dal contratto se la sospensione si protrae per un
periodo superiore a 30 giorni per i contratti di
durata determinabile. Nel caso di malattia e di
infortunio, ferma restando l'invio della
certificazione ai fini della prova, il
committente può recedere dal contratto se la
sospensione si protrae per un periodo superiore
ad un sesto della durata stabilità dal
contratto, quando essa sia determinata, ovvero
superiore a 30 giorni per i contratti di durata
determinabile.
Nel caso della gravidanza, la durata del rapporto
è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva
più favorevole disposizione del contratto
individuale.
Al collaboratore, si applicano inoltre, le
disposizioni della L. 533/73 sul processo del
lavoro, l'art. 64 del D.Lgs. 151/01, le norme in
materiale di sicurezza sul lavoro L. 626/94
quando la prestazione si svolge nei luoghi di
lavoro del committente., nonché le norme di
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui all'art. 51, comma
1, della legge delega 23 dicembre 1999, n. 488 e
del D.M. del 12 gennaio 2001.
Di fondamentale rilievo è la previsione
contenuta nell'art. 66, comma 4, che estende ai
rapporti di lavoro a progetto "le norme
sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al
decreto legislativo 626/94" e che
apparentemente potrebbe sembrare di problematica
applicazione dal momento che, stando alla ratio
della legge, dovrebbe essere applicabile solo ai
lavoratori subordinati ma nel caso di specie è
possibile anche se si è in presenza di figure
fortemente connotate da un grado di autonomia
nello svolgimento della prestazione in funzione
del risultato e nel rispetto del coordinamento
con l'organizzazione del committente.
In tal modo si pone fine ad una situazione
paradossale secondo la quale, la normativa in
materia di prevenzione trovava applicazione anche
per gli stagisti esposti a rischi particolari,
(in quanto espressamente equiparati ai lavoratori
dipendenti (art. 2,comam 1 lett. a), secondo
periodo , D.Lgs. 626/90), ma non operava nei
confronti dei collaboratori coordinati e
continuativi, in quanto collocati nella sfera del
lavoro autonomo.
La risoluzione del rapporto
L'art. 66 D.Lgs. 276/03 prevede
che il contratto si risolve al momento della
realizzazione del progetto, programma o della
fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
Le parti, prima della scadenza del termine,
possono recedere per giusta causa, o per altre
causali e modalità stabilite dalle parti nel
contratto di lavoro individuale, dandone
preavviso. Se il progetto sia ultimato prima
della scadenza del termine il contratto si
intende risolto e il corrispettivo sarà dovuto
per intero dal momento che l'elemento
caratterizzante della collaborazione è il
risultato finale.
I diritti derivanti dalle parti dal lavoro a
progetto possono essere oggetto di rinunzie e/o
transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro.
Autore: Dott.ssa Roberta
Caragnano - tratto dal sito www.filodiritto.it
|