Il lavoro "a progetto"

 

SOMMARIO

1. Nozione ed ambito applicativo
2. La forma, il corrispettivo, l’estinzione del rapporto
3. Le tutele del lavoratore a progetto.
4. Sanzioni

 

1. Nozione ed ambito applicativo

Le disposizioni sul lavoro a progetto rappresentano una delle novità più significative del decreto di riforma del mercato del lavoro [ 1 ] considerata l’espansione che ha avuto questa tipologia contrattuale nel nostro Paese.

Il crescente e diffuso interesse nei confronti del contratto di collaborazione è stato senza alcun dubbio determinato dalle profonde trasformazioni che il mercato del lavoro sta attraversando in questi ultimi anni. L’affermarsi di nuovi processi produttivi ha indotto le aziende a decentrare o esternalizzare una parte consistente della loro produzione, determinando l’emersione di nuove figure professionali caratterizzate da ampi margini di autonomia gestionale ed organizzativa.

“L’area contrattuale di maggiore incidenza della tendenza espansiva del diritto del lavoro è indubbiamente rappresentata dalle collaborazioni coordinate e continuative rese senza vincolo di subordinazione. Di tali tipologie contrattuali si trova menzione nell’art. 409 c.p.c., che, a seguito della riforma del processo del lavoro avvenuta nel 1973 estende l’applicazione delle norme del processo del lavoro………..ad un insieme eterogeneo di rapporti di lavoro autonomo” [ 2 ].

Il punto di partenza per comprendere la nuova disciplina delle collaborazioni a progetto è costituito dal “Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia”, in cui vengono illustrati gli obiettivi poi recepiti dal Governo nella riforma, in materia di occupazione e mercato del lavoro [ 3 ].

In particolare, per quanto attiene alle collaborazioni coordinate e continuative, vengono espresse in modo esplicito perplessità sulle proposte della precedente legislatura, orientate a qualificare tali rapporti come un tertium genus tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

La finalità dell’intervento di riforma è molto chiara: porre fine al ricorso a queste forme atipiche e non regolate di lavoro quale espediente per mascherare rapporti di lavoro subordinati.

Dal punto di vista delle imprese infatti, la collaborazione ha rappresentato un rimedio per avvalersi di manodopera senza passare per le ordinarie assunzioni e con un fortissimo risparmio in termini retributivi, contributivi e normativi.

Attraverso i rapporti di collaborazione, infatti, il datore di lavoro risparmia più della metà dei contributi previdenziali considerato che l’aliquota INPS per questa tipologia di rapporto si aggira intorno al 13% contro quella del 33% dei lavoratori subordinati.

La disciplina del lavoro a progetto è contenuta negli artt. 61-69 del D.lgs. 10 settembre 2003, n.276, ed in una circolare esplicativa emanata recentemente dal Ministero del Lavoro (n.1 /04) che ha fornito una serie di chiarimenti su definizione, campo di applicazione, corrispettivo della prestazione, tutele e regime transitorio.

L’art 61 del Dlgs. 276/03 definisce le nuove collaborazioni come quelle riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Requisiti qualificanti della fattispecie dunque sono rappresentati dall’autonomia del collaboratore nello svolgimento della sua attività lavorativa, dalla necessaria coordinazione con il committente e dall’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione [ 4 ].

Il progetto viene definito nella recente circolare emanata dal Ministero del Lavoro, come un’attività produttiva ben identificabile che può essere connessa sia all’attività principale che a quella accessoria dell’impresa; il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, invece, “per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali” [ 5 ].

Nell’ambito del progetto o del programma la definizione delle modalità e dei tempi di lavoro deve essere rimessa al collaboratore il quale, operando all’interno del ciclo produttivo del committente, dovrà necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell’organizzazione del committente.

Dall’attuale disciplina delle collaborazioni a progetto restano escluse:

le pubbliche amministrazioni in quanto ciò è espressamente previsto dall’art.1, comma 2, del decreto di riforma del mercato del lavoro [ 6 ];
le prestazioni occasionali, intendendosi per tali, i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a Euro 5.000;
le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad appositi albi professionali;
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa resi ed utilizzati in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ed agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle Società, i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Il passaggio dalle co.co.co. al lavoro a progetto avverrà comunque non prima di un anno dall’entrata in vigore del decreto. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso non oltre un anno dall’entrata in vigore del provvedimento. Va inoltre sottolineata la possibilità concessa alla contrattazione collettiva di derogare alla nuova disciplina con eventuali accordi sindacali stipulati in sede aziendale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, accordi che potranno infatti stabilire termini diversi di efficacia per le collaborazioni coordinate e continuative, anche superiori ad un anno.

2. La forma, il corrispettivo, l’estinzione del rapporto.

Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;

c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;

e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.

Sebbene la forma scritta sia richiesta ad probationem, sembra assumere valore decisivo rispetto all’individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto, come ha rilevato opportunamente il Ministero del Lavoro nella recente circolare interpretativa, in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa ad un progetto o fase di esso.

E’ prevista inoltre la possibilità del rinnovo della collaborazione sia per un progetto analogo che per uno avente contenuto del tutto diverso.

Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

La risoluzione del contratto è ovviamente connessa alla realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.

Le parti possono però recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o secondo diverse causali o modalità stabilite nel contratto individuale compreso il preavviso.

3. Le tutele del lavoratore a progetto.

Nel libro Bianco era stata espressa chiaramente la volontà di estendere al collaboratore alcune delle tutele minime previste per il lavoratore subordinato.

Non vi sono novità in merito alle tutele assistenziali e previdenziali stabilite dalle norme vigenti a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ovvero:

iscrizione alla Gestione separata [ 7 ];
indennità di maternità [ 8 ];
indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero [ 9 ];
assegno per il nucleo familiare.

L’art.66 del Dlgs. 276/03 prevede in aggiunta ulteriori diritti per il collaboratore a progetto con riferimento a gravidanza, malattia e infortunio i quali comportano la sospensione del rapporto contrattuale, senza erogazione del corrispettivo.

In caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva la più favorevole disposizione del contratto individuale.

Il collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro [ 10 ]; può inoltre svolgere la sua attività in favore di più committenti, salvo, ovviamente, che una delle prestazioni sia in concorrenza con le altre. A tal fine l’art. 64 del decreto stabilisce il divieto per il collaboratore di diffondere notizie e apprezzamenti riguardanti sia i programmi che l’organizzazione e di compiere atti in pregiudizio dell’attività del committente stesso.

L’ultimo comma dell’art. 66 infine richiama alcune disposizioni applicabili anche ai lavoratori a progetto tra le quali si citano le disposizioni sul processo del lavoro [ 11 ], la normativa di tutela e sostegno della maternità [ 12 ], le norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente [ 13 ], nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tutti i diritti derivanti dalle disposizioni in esame possono essere oggetto di rinunzie e transazioni tra le parti in sede di certificazioni del rapporto di lavoro secondo lo schema dell’art. 2113 c.c.

4. Sanzioni.

La disciplina delle collaborazioni a progetto si conclude con l’art.69 relativo al “Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto”, che prevede la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ab initio, per tutti quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che siano stati instaurati senza l’individuazione specifica di un progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Il comma 2 del predetto articolo, nel caso in cui successivamente il giudice accerti che la fattispecie al suo esame abbia in realtà configurato un rapporto di lavoro subordinato, prevede la sanzione della trasformazione del rapporto fittiziamente instauratosi tra le parti in quello di fatto realizzatosi.

Il controllo del giudice sarà limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’ accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non potrà essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

Con la riforma del lavoro a progetto il legislatore delegato ha fatto una precisa scelta, riconducendo le collaborazioni coordinate e continuative nell’alveo del lavoro autonomo; è stata una scelta importante, condivisibile o meno, che ha superato un dibattito giurisprudenziale che si svolgeva ormai da molti anni.

Si è conferito in questo modo riconoscimento giuridico ad una figura contrattuale sempre più diffusa nel nostro paese, dandone una definizione, delimitandone il campo di applicazione e approntando tutta una serie di tutele minime per il lavoratore a progetto.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto, dunque, i datori di lavoro si troveranno di fronte ad un bivio: convertire le collaborazioni fittizie in rapporti di lavoro dipendente oppure far sopravvivere le collaborazioni “autentiche”, a patto di adeguare il rapporto di lavoro alle nuove regole contrattuali.

Sarà opportuno, in ogni caso, attendere il primo periodo di applicazione della nuova disciplina per verificare concretamente se le nuove norme riusciranno ad evitare il c.d. uso - abuso di questa forma contrattuale in funzione elusiva o frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato.

Autore: Dott.ssa Laura Nibi - tratto dal sito: www.filodiritto.com

 

Note:

[1] Il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è stato pubblicato sulla G.U. 9 ottobre 2003, n.235.

[2] M.Biagi, ”Istituzioni di diritto del lavoro”- Giuffrè Editore 2001, 151.

[3] Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia studiato e progettato dal prof. Marco Biagi, è stato pubblicato nell’ottobre 2001 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

[4] Cfr. Circolare n° 1/04 emanata dal Ministero del Lavoro.

[5] Cfr nota precedente.

[6] L’art.86 comma 8 del D.lgs. 276/03 rimanda ad un incontro tra il Ministro per la Funzione Pubblica e le Organizzazioni sindacali la possibilità di arrivare a provvedimenti legislativi condivisi, finalizzati all’armonizzazione della materia.

[7] La legge n.335/95 di riforma del sistema pensionistico, ha esteso la tutela previdenziale ed obbligatoria ad alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare i commi da 26 a 32 dell’art.2 istituivano, presso l’INPS una Gestione separata alla quale erano tenuti ad iscriversi tra gli altri, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

[8] La legge 449/97 ha introdotto la tutela economica per la maternità e l’assegno per il nucleo familiare.

[9] La legge n.488/99 ha introdotto la tutela economica in caso di ricovero ospedaliero per malattia.

[10] I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati da leggi speciali, compreso quanto previsto dall’art. 12 bis della legge 22 aprile 1941, n.633.

[11] La legge 533/73: ciò significa che nei contratti a progetto trova applicazione l’art.409, n.3, c.p.c. sul tentativo obbligatorio di conciliazione.

[12] Si veda art.64 del D.lgs.151/2001.

[13] Si veda D.lgs.626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.