La disciplina delle imprese sociali
dopo il D.Lgs. 24/03/06 n. 155 

 
1. Premessa

Con l'approvazione del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 -pubblicato sulla G.U. del 27/04/06 n. 97- è stata data attuazione, da parte del governo, alla delega di istituire e regolamentare l'istituto dell'impresa sociale, contenuta nella l. 13 giugno 2005, n. 118.

La necessità di una normativa ad hoc sull'impresa sociale, nasce dalla considerazione che le forme giuridiche più diffuse nel terzo settore (associazione, fondazione e cooperative sociali), essendo caratterizzati da sistemi di governance inadeguati, insufficienti risorse patrimoniali e più in generale da pregnanti limiti legislativi, pongono seri limiti alla crescita dimensionale e all'ampliamento degli ambiti d'intervento a servizi di utilità sociale diversi da quelli socio-assistenziali e di inserimento lavorativo.

In particolare, con il decreto legislativo in commento viene riconosciuta nel nostro ordinamento l'esistenza di soggetti che esercitano, con criteri diversi dal profitto, attività di pubblica utilità volte a soddisfare bisogni collettivi, organizzate in forma d'impresa.

2. I requisiti soggettivi

In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega, il d.lgs. (.) individua la natura giuridica dei soggetti che:
1. possono, a determinate condizioni, essere imprese sociali;
2. non possono, in ogni caso, essere imprese sociali.

2.1 I soggetti che possono diventare imprese sociali

In base all'art. 1 del d.lgs. (.) possono acquisire la qualifica di impresa sociale, uniformandosi ai requisiti sostanziali e formali di cui diremo nel paragrafo 3, tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile.

Il legislatore quindi, a parte la natura privata e non pubblica dei soggetti, non pone particolari limiti per quanto riguarda la struttura giuridica, potendo aspirare alla qualifica d'impresa sociale, oltre alle organizzazioni che tipicamente operano nel terzo settore (associazioni, fondazioni, comitati e cooperative), anche le società di persone, le società di capitali e i consorzi.

Le cooperative sociali

Una particolare disciplina è prevista a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi.Tali enti, infatti, risultano agevolati nell'acquisizione dello status di impresa sociale, in quanto ad essi non viene richiesto di uniformarsi a tutti i vincoli introdotti dalla nuova disciplina.

Nello specifico, l'art. 17. comma 3, stabilisce che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative"; ciò significa che le nuove disposizioni ove si ponessero in contrasto con le norme del codice civile e delle leggi speciali che disciplinano tali società, risulterebbero inapplicabili.

Gli unici vincoli che tassativamente le cooperative sociali condividono che le altre imprese sociali riguardano (Cfr. art. 17, comma 3):
l'obbligo di redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale;
la previsione, anche attraverso la redazione di appositi regolamenti, di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.
Tali vincoli devono essere espressamente previsti nello statuto; le conseguenti modifiche statuarie, tuttavia, qualora effettuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno essere apportate, senza l'intervento del notaio, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (Cfr. art. 17, comma 3).

Gli enti ecclesiastici

Anche gli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, sono destinatari di una disciplina ad hoc .

Per salvaguardarne le specificità, viene, infatti, stabilito che a tali soggetti le norme sull'impresa sociale si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di utilità sociale elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività:
adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, contenente i requisiti richiesti agli atti costitutivi delle altre imprese sociali;
siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10 e di cui si dirà al paragrafo 6.

2.2 I soggetti che non possono diventare imprese sociali

In base al comma 2, dell'art. 1, non possono mai assumere la qualifica di impresa sociale:
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

3. I tratti essenziali della nozione d'impresa sociale

Dalla lettura del decreto legislativo gli elementi essenziali della nozione di impresa sociale sembrano essere:

  1. i settori in cui l'impresa sociale deve operare;
  2. l'assenza di scopo di lucro;
  3. le caratteristiche della struttura proprietaria e/o di controllo.

3.1 I settori di attività

L'impresa sociale è caratterizzata dall'esercizio di attività considerate di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 del decreto.

Al riguardo, mutuando la terminologia utilizzata per classificare le cooperative sociali, è possibile individuare due tipologie di imprese sociali:

  1. le imprese sociali di tipo "A"
  2. le imprese sociali di tipo "B".

3.1.1 Le imprese sociali di tipo "A"

Rientrano in questa categoria le imprese sociali chiamate ad esercitare, in via stabile e principale, un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (Cfr. art. 1, comma 1).

Secondo l'art. 2, comma 1, rientrano nel novero beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazione di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza », e successive modificazioni;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Ai fini dell'acquisizione della qualifica d'impresa sociale, le attività di cui sopra devono essere svolte in via principale; e tale condizione è assolta qualora i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. I criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell'impresa saranno definiti con decreto del ministro delle attività produttive e del ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, la condizione di "principalità ", deve essere verificata avendo riguardo, non all'intera gestione, ma esclusivamente alle attività di utilità sociale indicate nel regolamento di cui al paragrafo 2.2.2.

3.1.2 Le imprese sociali di tipo "B"

Diversamente dalle precedenti, a queste imprese sociali non si richiede di operare in specifici settori, ma soltanto di promuovere iniziative imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

L'art. 2, comma 2, stabilisce, infatti, che "Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punti I, IX e X, del regolamento (Ce) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di stato a favore dell'occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (Ce) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di stato a favore dell'occupazione.

I lavoratori svantaggiati individuati dalla norma, la cui situazione dovrà essere attestata ai sensi della normativa vigente, devono essere in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa

Tale condizione si applica agli enti ecclesiastici avendo riguardo alle sole attività finalizzate all'inserimento lavorativo, da disciplinarsi con l'apposito regolamento di cui si è detto al paragrafo 2.2.2.

3.2 L'assenza di scopo di lucro

Ulteriore elemento caratterizzante l'impresa sociale è l'assenza dello scopo di lucro. Le imprese sociali destinano gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, essendo vietata qualsiasi forma di distribuzione di dividendi.

In particolare, all'art. viene posto il divieto di distribuzione, "anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori".

Per rendere effettivo tale divieto vengono poi individuate alcune operazioni nei cui confronti opera una presunzione di distribuzione indiretta di utili; si tratta in particolare della:

a) corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del 20%;
b)corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
c) remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Le presunzioni di cui sopra, come si legge nella relazione, non sono assolute bensì relative, essendo ammessa la prova contraria.

3.3 La struttura proprietaria e/o di controllo

Il decreto legislativo, sottopone la struttura proprietaria dell'impresa sociale a vincoli particolari, tendenti, soprattutto, ad escludere la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenerne il controllo.

In particolare vengono introdotte le seguenti regole:

  1. le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.
  2. nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al punto 1), il relativo atto è annullabile, e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni; la legittimazione ad impugnare spetta anche al ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3. non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli soggetti di cui al punto 1).

Alla disciplina del gruppi di imprese sociali viene poi estesa la normativa codicistica in materia di direzione e controllo e di gruppo cooperativo paritetico, con le seguenti integrazioni:

  1. si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione;
  2. i gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese;
  3. i gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida adottate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per ONLUS.

4. La costituzione di una impresa sociale

4.1 L'atto costitutivo

Le imprese sociali, quale che sia la veste giuridica adottata, devono costituirsi con atto pubblico, il cui contenuto deve essere individuato facendo riferimento, in primo luogo, alle norme che disciplino le diverse forme giuridiche; in particolare, occorrerà considerare le seguenti norme del codice civile:

  1. per le associazioni riconosciute: l'art. 16.;
  2. per le associazioni non riconosciute: l'art. 36;
  3. per le fondazioni: l'art. 16;
  4. per le società in nome collettivo: l'art. 2295;
  5. per le società in accomandita semplice: gli artt. 2295 e 2316;
  6. per le società per azioni: l'art. 2328;
  7. per le società a responsabilità limitata: l'art. 2463;
  8. per le società in accomandita per azioni: gli artt. 2328 e 2455;
  9. per le società cooperative: l'art. 2521;
  10. per i consorzi: l'art. 2603;
  11. per le società consortili: l'art. 2615 - ter.

Il contenuto previsto dal codice civile, in base a quanto previsto dall'art.5, comma 1, dovrà poi essere integrato in maniera tale da esplicitare il carattere sociale dell'impresa, in conformità a quanto previsto dalla nuova disciplina.

In particolare, nell'atto costitutivo e/o statuto dovranno essere regolati i seguenti aspetti:
1. l'oggetto sociale, in conformità all'art. 2 (Cfr. art. 5, comma 1);
2. l'assenza di scopo di lucro, in conformità all'articolo 3 (Cfr. art. 5, comma 1);
3. la denominazione contenente la locuzione «impresa sociale» (Cfr. art. 7, comma 1);
4. la disciplina delle cariche sociali, tenendo conto dei seguenti vincoli (Cfr. art. 8):

  • la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura;
  • non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative;
  • devono essere previsti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali;

5. l'obbligo di nomina, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, di uno o più sindaci, che vigilino sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; i sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari; essi, inoltre, esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, dei cui risultati deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale (Cfr. art. 11);

6. l'obbligo di nomina, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile, di uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia cui affidare il controllo contabile dell'ente; tale funzione può essere attribuita agli stessi sindaci, qualora questi siano revisori contabili(Cfr. art. 11, comma 4);

7. le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, e il rapporto sociale nel rispetto del principio di non discriminazione; in particolare, deve essere prevista la facoltà dell'aspirante socio o del socio di adire l'assemblea nei casi, rispettivamente, in cui sia destinatario di un provvedimento di diniego di ammissione o di esclusione (Cfr. art. 9);

8. in mancanza di appositi regolamenti, le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività; per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati (Cfr. art. 12);

9. l'obbligo, in caso di cessazione dell'impresa, di devolvere il patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie(Cfr. art. 13, comma 3); la norma non si applica agli enti ecclesiastici e alle cooperative per le quali vige la devoluzione ai fondi mutualistici.

4.2 Iscrizione presso il registro delle imprese

L'atto costitutivo (e le sue modificazioni) deve essere depositato entro 30 giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione; si applica l'articolo 31, comma 2, della legge24 novembre 2000, n. 340 (Cfr. art. 5, comma 2);.

L'iscrizione ha natura costitutiva ai fini dell'acquisizione della qualifica di impresa sociale.

Oltre all'atto costitutivo, dovranno essere iscritti nel registro delle imprese anche altri fatti relativi all'impresa, da determinarsi con decreto del ministro delle attività produttive e del ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese sono tenuti al deposito del solo regolamento(Cfr. art. 5, comma 4);.

5. La responsabilità patrimoniale

La limitazione della responsabilità al solo patrimonio, tipica delle società di capitali, delle cooperative e dei consorzi, viene estesa anche alle altre imprese sociali.

Tale beneficio è però subordinata alla sussistenza di un patrimonio superiore a ventimila euro (Cfr. art. 6, comma 1) e viene meno qualora, in conseguenza di perdite, il patrimonio diminuisca di oltre un terzo rispetto a tale importo minimo: in questo caso delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa (Cfr. art. 6, comma 2).

La limitazione di responsabilità, comunque, non si applica agli enti ecclesiastici, mancando una distinzione (se non meramente contabile) tra i beni destinati all'esercizio dell'impresa sociale e quelli dell'ente che la esercita(Cfr. art. 6, comma 3).

6. Il sistema informativo

L'impresa sociale, quali che siano la veste giuridica adotta e gli specifici obblighi fiscali, deve, in ogni caso:
1. tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e
2217 del codice civile;
2. redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa (Cfr. art. 10, comma 1).

In aggiunta a questi adempimenti, inoltre, essa deve redigere e depositare presso il registro delle imprese anche il bilancio sociale(Cfr. art. 10, comma 2). .

La redazione del Bilancio sociale, da effettuarsi secondo linee guida adottate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali (sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ha come finalità quella di favorire l'espressione, da parte degli interlocutori (stakeholder), di un giudizio consapevole sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

Per gli enti ecclesiastici, gli obblighi contabili di cui sopra si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

7. Lavoro nell'impresa sociale (Cfr. art. 14).

Particolari previsioni sono previste a tutela di coloro che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa sociale.

In particolare viene stabilito che ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

Viene anche disciplinato il ricorso il ricorso al lavoro volontario, che nelle imprese sociali soggiace alle seguenti limitazioni:
1. i volontari non possono superare il limite del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale;
2. trova applicazione l'intera disciplina, contenuta negli artt. articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevista per le associazioni di volontariato.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

8. Operazioni straordinarie (Cfr. art. 13)

Al fine di scongiurare possibili comportamenti elusivi, alcune vicende straordinarie dell'impresa sociale sono sottoposte a cautele particolari dal legislatore; nello specifico sono introdotte le seguenti limitazioni:
adevono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti da tali operazioni;
b) la cessione d'azienda, da parte di un'impresa sociale, deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale tipiche delle imprese sociali anche in capo al cessionario.

  1. c) in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie; tale disposizione non si applica però alle società cooperative e agli enti ecclesiastici.

Tutte le operazioni di cui sopra, prima di essere poste in essere, devono essere autorizzate attraverso la procedura contenuta nell'art. 13, comma 4 , dal ministero del lavoro e delle politiche sociali; per le operazioni di cui alle lett. a) e b), in particolare, dovrà essere verificata la conformità alle linee guida adottate con decreto dallo stesso ministero, sentita l'Agenzia per le OLUS.

La mancata autorizzazione ha come conseguenza l'inefficacia degli atti posti in essere.

L'intera disciplina di cui sopra, non trova però applicazione quando il beneficiario dell'atto è un'altra impresa sociale, difettando in questo caso le ragioni della tutela.

9. Le procedure concorsuali (Cfr. art. 15)

In caso di insolvenza, le imprese sociali, con l'esclusione degli enti ecclesiastici, sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il patrimoni che residua al termine della procedura concorsuale deve essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie.

Perdita della qualifica d'impresa sociale (Cfr. art. 16)

Al ministero del lavoro è attribuita la vigilanza sulle imprese sociali; in particolare, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive al fine di verificare il rispetto da parte delle imprese sociali dei vincoli di cui sono destinatari.

La violazione dei vincoli fondamentali, contenuti negli articoli 1 (Nozione), 2 (Utilità sociale), 3 (Assenza dello scopo di lucro) e 4 (Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi), comporta, se accertata, la perdita della qualifica di impresa sociale e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio in conformità all'articolo 13, comma 3.

Alla violazione degli altri vincoli ovvero nel caso di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, consegue l'irrogazione di una diffida a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale trovano applicazione le sanzioni (perdita della qualifica e devoluzione) di cui si appena detto.

Il ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui sopra sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Autore: Dott. Sebastiano Di Diego - tratto da Il quotidiano giuridico - Aprile 2006