LE  IMMISSIONI

Art. 844 c.c.
Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità (659 c.p.), avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (674 c.p.).
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.
Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Norme collegate
- Art. 32 Cost.
- Parti comuni dell'edificio (art. 1117 c.c.)
- Pertinenze (artt. 817-818 c.c.)
- Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.)
- Getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.)

Art. 659 c.p.
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Norme speciali
Limitazioni dei rumori (art. 155/156 c.d.s.)
Reg. esecuzione c.d.s. (art. 350)
Legge 447/95
D.P.C.M. 1° marzo1991
D.P.C.M. 5 dicembre 1997
D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento dei rumori)
D.Lgs. 194/05 (Direttiva CEE relativa al rumore ambientale)
Legge 36/01


Note di commento
(tratto da: DIRITTO E PROCESSO NEL CONDOMINIO di Emilio Ponticiello Maggioli Editore, 2008)

1. - La norma pone limitazioni, al contrario, al diritto di proprietà, dichiarando che le immissioni, in sostanza, non possono essere impedite quando non superino la normale tollerabilità, e ne fa una elencazione tassativa suscettibile di integrazioni limitate ("e simili"). Essa è perfettamente corrispondente ai dettami costituzionali (C. Cost., n. 247/74), non pregiudica interessi diversi, limitandosi a tutelare i vicini da immissioni che superano la normale tollerabilità, disciplina situazioni limitate.
La norma ha natura reale e non personale ed in sostanza tutela la situazione che:
a) sia attuale e intollerabile (e quindi non regola il pericolo derivante da situazioni future possibili);
b) oggettivamente influisca in maniera percettibile nel fisico e sui sensi del soggetto (e quindi, parte da una considerazione esclusivamente materiale);
c) abbia carattere indiretto, sia conseguenza di un uso del fondo altrui;
d) sia conseguenza di un facere legittimo (altrimenti siamo in diversa ipotesi) (Cass., n. 10715/06). Tale comportamento non sussiste tutte le volte che:
. si eserciti un'attività non autorizzata, come lo stallaggio di animali (Cass. pen., n. 11556/06);
. si attivi un opificio senza autorizzazione (Cass., n. 10715/06);
. o quando pur trattandosi di attività instaurata prima della costruzione degli alloggi, questa prosegua senza l'adozione di alcun idoneo accorgimento tale da impedire la propagazione
di persistenti esalazioni maleodoranti nel fondo limitrofo (Cass., n. 8420/06).
Il secondo comma viene in discussione solo come criterio sussidiario del comportamento degli interessi (Cass., n. 5697/01) ed è una ricerca che va effettuata caso per caso in relazione alle situazioni particolare anche a prescindere del rispetto dei limiti delle immissioni disciplinati da divieti pubblici, se in relazione all'art. 844 c.c., essendo diverse le finalità (Cass., n. 12080/00).

2. - La tutela personale e della salute è salvaguardata dagli articoli 2057 e 2059 del c.c. ed è quindi ultroneo il ricorso all'art. 844 che si differenzia per gli elementi sopra specificati.
La tutela della salute ex art. 32 Costituzione deve essere espressamente posta in relazione a detta diversa tutela (Cass., sez. un., n. 4263/85), e non in relazione al divieto di immissioni, venendo a costituire un divieto ulteriore, non essendo contemplato dai limiti di natura reale dell'art. 844.
Le norme penali e regolamentari degli enti pubblici hanno invece anche una ratio tendente a finalità pubbliche differenziate:
. così l'art. 659 del codice penale che contempla con il disturbo della quiete e del riposo varie ipotesi di sanzioni per rumori che molestano o disturbano le occupazioni o il riposo delle persone individuando (al comma 1) un rumore occasionale, ma anche breve purché intenso, ed anche diffuso ad un numero rilevante di persone, a prescindere dalla volontarietà (vedere paragrafo 7).
L'inosservanza di ordinanze sindacali emanate per evitare l'inquinamento acustico determinano consistenti sanzioni amministrative cui si può accompagnare il possibile sequestro della fonte di inquinamento (ex art. 20 legge 689/81);
. così, in fine, la tutela prevista dal d.lgs. 194/05 che si prefigge, recependo la normativa CEE, la disciplina delle fonti macroscopiche del rumore ambientale per gli agglomerati urbani superiori a 250.000 abitanti (assi stradali, assi ferroviari, aeroporti): anche con garanzia di accesso dei privati all'eco-informazione detenuta dalle fonti pubbliche (d.lgs. 195/05);
. così il d.P.C.M. 28 marzo 1983, che fissa i limiti massimi delle concentrazioni ed esposizioni relativi all'inquinamento dell'aria nell'ambiente esterno, tende alla tutela igienico-sanitaria delle comunità e delle popolazioni esposte (Cass., n. 7545/00);
. così la legge 615/66 tutela gli interessi collettivi della salvaguardia della salute in generale (Cass., n. 2470/88);
. così la legge 447/95 sull'inquinamento acustico (limitativa del rumore) rivolta alla salvaguardia della salute in generale (Cass., n. 4963/01) tutela la quiete pubblica in relazione a determinate attività (Cass., n. 12080/00) e perciò prescinde da ogni collegamento con la proprietà fondiaria.
Di conseguenza la responsabilità che deriva da queste situazioni è da illecito e trova disciplina nelle norme diverse sopra riportate, e prescinde dalle situazioni particolari che possano determinarsi anche nel rispetto delle normative (Cass., n. 1565/00).

3. - La legittimazione all'azione nel condominio è differenziata, ed essa è determinata dalle esigenze connesse all'uso dell'abitazione e/o dei locali condominiali in relazione alla loro destinazione urbanistica, sia pubblica (concessione) che privata e di fatto (dei singoli condomini), in relazione alla situazione personale dei singoli in rapporto ai principi costituzionali (artt. 14, 31, 47 Cost.). Per tali situazioni, infatti, la legittimazione è esclusivamente dei singoli.
Sono state pertanto ritenute valide le maggiori limitazioni stabilite dal regolamento di condominio rispetto alla legge, nei rapporti interni (Cass., n. 23/04).
Ma l'azione che il condominio può intraprendere va valutata attentamente in quanto:
. può avere carattere personale (se tendente ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi anche in relazione a situazioni personali connesse al diritto oggetto della controversia) oppure il semplice risarcimento;
. può avere carattere reale (se tendente ad ottenere modifiche in grado di ripristinare la situazione reale quo ante);
. può avere carattere misto (se tendente ad ottenere modifiche in grado di ripristinare la situazione quo ante, ripristino e risarcimento).
Sotto ciascuno di questi profili si determinano azioni tutte differenziate quanto alla legittimazione attiva (così se riguardano diritti reali con possibilità di azione dell'amministratore ma necessità di intervento dei singoli condomini per la determinazione quantitativa dei danni). Ma anche nei confronti dei soggetti passivi che possono essere:
. il proprietario del fondo limitrofo se l'azione è diretta contro la modifica dello stato dei luoghi e conseguente ripristino degli stessi, od all'accertamento negativo del diritto di servitù (Cass., n. 15871/06);
. contro l'autore materiale (quindi locatore o fruitore dell'immobile) se si tende a rimuovere la situazione di fatto lesiva od a fare cessare l'illiceità lamentata (Cass., n. 15871/06; n. 8999/05);
. contro entrambi in caso di concorso.

4. - Delicato il rapporto tra innovazioni ed immissioni conseguenti, in quanto la normale tollerabilità subisce nel caso di specie una ulteriore limitazione qualitativa e quantitativa.
Il caso tipico è quello della immissione di una canna fumaria destinata a servire un solo condomino (diverso il caso di canna fumaria esistente ma inattiva): le immissioni di calore della canna fumaria (che già di per sé costituisce innovazione) costituisce una ulteriore innovazione d'uso in conseguenza delle immissioni che determina.
Qui il limite della tollerabilità deve essere valutato non solo in relazione all'obbligo della normale tollerabilità, di cui all'art. 844, ma anche in relazione ai divieti di non modificare la cosa comune se qualcuno ne subisce pregiudizio, ed anche se qualcuno ne subisce un'apprezzabile diminuzione o cessazione di utilità in relazione all'art. 1120, comma 2 c.c.
In questo caso, tale uso diverso ed utilizzazione differenziata del singolo diventano disutilità per la collettività dei condomini di colonna a causa della propagazione di calore e di una immissione totalmente nuova rispetto al passato.
Ma i diversi profili di cui sopra devono essere oggetto specifico di domanda che se formulata correttamente porta in ogni caso al diniego di tale trasformazione e diversa utilizzazione.

5. - La normale tollerabilità, come inquadrata dalla norma di diritto reale sopra riportata, è un criterio che fa ricadere la valutazione nel caso per caso.
Di conseguenza è stata ritenuta esclusa tale tollerabilità:
. se le immissioni sono nocive alla salute (Cass., n. 3971/88 e n. 3675/89);
. in relazione alla zona che se residenziale comporta valutazione dell'esigenza abitativa prevalente su quella della produzione dell'impresa per i rumori che essa causa (Cass., n. 5697/01);
. la possibilità di ricorrere ai criteri del d.P.C.M. 1° marzo 1991 anche nei rapporti privati (Cass., n. 5697/01 e n. 10735/01) come criterio orientativo;
. quando le immissioni provengono da un opificio illecitamente installato su terreno del vicino (senza concessione) (Cass., n. 10715/06);
. quando pur avendo acquisito una situazione di fatto, avendo costruito in zona vicino ad un allevamento di polli, il titolare del pollificio "abbia continuato la sua attività senza apporre idonei accorgimenti per impedire la propagazione di persistenti esalazioni maleodoranti" (Cass., n. 8420/06);
. in ogni caso per stabilire se le immissioni che si propagano dall'immobile del vicino su quello altrui superano "la normale tollerabilità occorre avere riguardo alla destinazione della zona dove sono situati gli immobili perché, se è prevalentemente abitativa, il contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione deve essere effettuato dando prevalenza alle esigenze personali di vita del proprietario dell'immobile adibito ad abitazione rispetto alle utilità economiche derivanti dall'esercizio di attività produttive o commerciali dell'immobile del vicino" (rumori fumo ed esalazioni provenienti da panetteria) (Cass., n. 5697/01);
. sono valide le limitazioni maggiori poste dal regolamento di condominio rispetto all'art. 844 c.c. e vanno privilegiate le esigenze di vita dei condomini per stabilire la idoneità di una determinata attività rispetto a dette limitazioni (Cass., n. 4963/01).
Nella sostanza i criteri individuati dalla norma dell'art. 844 sono tre di cui due obbligatori (normale tollerabilità e contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione) e l'altro facoltativo o sussidiario (priorità dell'uso) (Cass., n. 6534/85). Non solo ma al di fuori di tali limiti ogni immissione va ritenuta illegittima e suscettibile di essere repressa sia con l'azione negatoria, sia con le azioni personali per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti (C. Cost.,
n. 247/74).

6. - Infine non va dimenticato il grave conflitto di competenze ed attribuzioni determinato dalle due riforme della Costituzione ma in particolare dal d.lgs. 198/02 (Gasparri), circa la potestà legislativa concorrente, se spetta allo Stato (Cost., art. 117, comma 3) od alle Regioni in base alla potestà legislativa residuale (Cost., art. 117, comma 4).
La Corte Costituzionale con due decisioni in sequenza ha prima dichiarato (sent. n. 303/03) che la "disciplina di infrastruttura delle telecomunicazioni strategiche comprime le attribuzioni regionali sotto più profili"; il più evidente di essi emerge dall'art. 3, comma 2 della legge 443/01, secondo il quale "tali infrastrutture sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale in deroga agli strumenti urbanistici".
Successivamente ha stabilito, con la sentenza n. 307/03, che "sussiste il limite di rispetto dei principi fondamentali dello Stato (ex art. 111, comma 3) per cui le Regioni devono rispettare tali limiti per gli elettrodotti, per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, oltre che, più in generale, per il governo del territorio".

7. - La tutela dal rumore e dall'inquinamento acustico è assicurata dall'art. 659 c.p. che è contravvenzione perseguibile d'ufficio per il solo elemento della colpa (non necessitando il dolo) che si determina:
a) per il disturbo della quiete e del riposo delle persone, "per l'abuso di mezzi anche ordinari che si concretizza nell'emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità con un uso smodato dei mezzi tipici della professione o del mestiere rumoroso" (Cass., n. 45415/04);
b) con l'esercizio di qualsiasi attività (così da intendere la professione) per sanzionare l'esercizio abusivo di una professione rumorosa, se si agisce senza le prescrizioni di legge o le disposizione dell'Autorità amministrativa e se ne superano i limiti in base al comma 2 dell'art. 659 c.p., comma che costituisce ipotesi delittuosa diversa da quella sanzionata dal comma 1. Di qui la chiarificazione che essa costituisce una norma incompleta e da integrare sempre con prescrizioni diverse normative od amministrative (ex plurimis, Cass. pen., n. 1474/90).
Di conseguenza, se non si superano i limiti l'attività rumorosa è sempre lecita, e se si superano è sempre illecita o in mancanza di regolamentazione vige il comma 1 della menzionata disposizione, per cui è necessario individuare quali delle due fattispecie ricorra nel caso concreto (Cass. pen., n. 1808/05).
Va quindi precisata la diversa tutela esplicata dalla normativa penale e da quella di altre norme, tutele che possono coesistere in casi marginali e di maggiore evidenza. In particolare in relazione all'art. 659 c.p. sono state individuate in relazione a:
. disturbi anche occasionali della quiete pubblica. Il che evidenzia la natura di reato di pericolo della fattispecie disciplinata dal codice penale (Cass. pen., n. 40393/04);
. fatti idonei (e quindi in senso astratto) a disturbare più persone (di qui la pubblicità) considerata potenzialità diffusiva (Cass. pen., n. 40393/04 e n. 23130/06). La fattispecie si individua perciò quando si disturbano un numero consistente di persone.
Va anche considerato che:
. l'attitudine deve essere accertata in concreto "sulla base dell'effettivo stato dei luoghi, in relazione alla presenza nell'area interessata di abitazioni e/o luoghi di privata dimora" (ex plurimis, Cass. pen., n. 319/93);
. la valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove i rumori vengono percepiti (Cass. pen., n. 5/98), anche se in concreto poi uno solo si lamenti (Cass., n. 3678/06).

8. - In casi particolari non è stato ritenuto sussistente il reato:
. quando il televisore restato acceso ad alto volume per tutta la notte disturba una sola persona e non potrebbe disturbare altre (Cass. pen., n. 23362/03);
. nell'aver recato disturbo al gestore ed agli avventori di un bar mediante una serie di colpi sul pavimento della propria abitazione sovrastante detto bar, nelle ore di massima frequentazione del bar (Cass. pen., n. 18351/02);
. quando i denuncianti erano gli unici occupanti di un piccolo immobile sito in campagna (Cass. pen., n. 198/02);
. nel caso di un abbaiare di un cane che non disturbava tutti i vicini (Cass. pen., n. 40393/04);
. nel caso che "comportamenti inurbani della vita domestica" arrechino molestia ai soli inquilini dell'alloggio sottostante (Cass. pen., n. 17825/02);
. nel caso di rumori causati dal gioco del pallone nell'appartamento soprastante (Cass. pen., n. 1700/94);
. nel caso in cui il proprietario di un appartamento ometta di disattivare un impianto di allarme del proprio appartamento entrato in funzione in sua assenza, se non se ne dimostra una qualche condotta colposa. Diversamente si configurerebbe a suo carico una responsabilità oggettiva (Cass. pen., n. 6283/03).

9. - Ancora è stato ritenuto che non sussistessero gli estremi del reato:
. se per uscire da un parcheggio, trovando l'area di uscita ostacolata da un veicolo in sosta irregolare, si aziona in modo prolungato e reiterato il sistema di allarme antifurto del proprio veicolo (Cass. pen., n. 4400/01);
. se non si interviene per evitare il latrato di cani in presenza di una diffusa condotta molesta, se la molestia concerne un numero di persone limitate (Cass., n. 36241/04), essendo necessario e sufficiente che essi disturbino un numero indeterminato di persone (Cass., n. 1284/97);
. nella condotta del gestore di discoteca o stabilimento balneare con connessa attività di trattenimento musicale danzante per la "esorbitanza eccessiva rispetto al normale esercizio di detta attività . anche a cagione della conformazione dei luoghi, per il loro protrarsi nella notte, o per altre circostanze idonee a disturbare il riposo ..." (Cass., n. 382/00);
. quando si arreca disturbo ad una parte consistente dei fruitori di un edificio e non soltanto a taluno di essi (Cass., n. 7753/94);
. nel caso di impiego di cannoni antipasseri notturni a protezione di frutteti (Cass. pen., n. 3764/94 ma anche n. 24018/02);
. nel caso di abituale diffusione con altoparlante sistemato sul campanile di una chiesa di rintocchi di campane e di altri suoni connessi a funzioni religiose con superamento di limiti di accettabilità superati dal d.P.C.M. del 1997 (Cass. pen., n. 443/00 e n. 382/00);
. in caso sia diffusa la musica con altoparlanti all'esterno di discoteca (Cass. pen., n. 6507/98);
. quando non si impedisce il molesto abbaiare di cani anche in ore notturne (Cass. pen., n. 9534/01; n. 35234/01).
Sono state ritenute sussistenti responsabilità diverse, come:
. le lesioni colpose nei genitori che hanno evitato di intervenire per correggere l'attività della figlia minore che ha causato sindrome ansiosa depressiva all'inquilino sottostante esercitandosi al pattinaggio (atti di allenamento sportivo) nell'alloggio soprastante (Cass. pen., n. 7941/00);
. rumori e vibrazioni di veicoli a motore (autobus) per i quali è necessario accertare il grado di rumorosità del veicolo se rientra nell'ambito di rumorosità vietato dal codice della strada (Cass. pen., n. 13035/89).

10. - In conclusione si può delineare che avverso le immissioni è ammessa una tutela assai varia che se riguarda un numero limitato di persone può essere sostanzialmente esercitata solo in sede civile, mentre se riguarda una molteplicità anche potenziale di soggetti riceve una tutela penale ed amministrativa.
Mentre è essenzialmente reale la tutela assicurata dall'art. 844 c.c. e riguarda solo i proprietari dei fondi limitrofi (ed in senso lato degli immobili ed edifici vicini). Le altre tutele prescindono da tale condizione e riguardano varie ipotesi.
La tutela soggettiva legittima il soggetto leso a vari tipi di azione: da quella inibitoria e quindi al ricorso d'urgenza (sussistendone i requisiti di necessità ed urgenza) che possono essere connessi alla tutela della salute (art. 32 Cost.) ma anche al riposo ed alla necessità di fruire pienamente del diritto di proprietà e di evitarne molestie e turbative, così per limitare l'attività di immissione altrui con mezzi e strumenti materiali industriali e/o commerciali o domestici; ed all'altra strettamente connessa di eliminazione delle cause della illiceità o in subordine di limitare l'attività altrui nei limiti delle norme autorizzatorie e civili (comunali, amministrative, regionali); a quella risarcitoria classica tendente ad ottenere il ripristino del godimento dei diritti connessi alla proprietà; o a quella più complessa tendente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti dalla lesione e dalla illiceità: danni materiali, danni esistenziali, danni alla salute, danni morali, danni biologici in connessione alle lesioni subite.

11.
- Capitolo a parte è costituito dalle immissioni connesse all'attività pubblica, quale l'attività di costruzione di strade sopraelevate all'interno di città, di autostrade e superstrade nonché dagli obblighi degli enti di destinare fondi di riserva (ad es., art. 10, comma 5 legge 447/95) per opere di mitigazione sonora di detti impianti anche in relazione alle limitazioni ed obblighi imposti dal c.d.s.
Si passa dal concetto di immissione a quello più generale e complessivo di inquinamento, e nel caso specifico di inquinamento connesso al traffico veicolare, ma anche a questioni di limitazione dello stesso attraverso non solo tecniche costruttive degli immobili (tecniche di insonorizzazione ed isolamento di singole stanze o di interi edifici) ma più specificamente degli impianti generali (strade, ferrovie, aeroporti).
Attività ora apparentemente protette non più con norme penali ma con sanzioni amministrative depenalizzate ai sensi della legge 689/81, con proventi in molti casi devoluti allo Stato, piuttosto che all'ente comunale o regionale che in molti casi è partecipe di irregolarità sia per difetto che per impossibilità di controllo. Ma in compenso sono procedimenti rapidi che hanno risposte rapide. Più di quelle consuete anche se gli interessi in gioco sono rilevanti.
In rapporto a questa attività ormai regolamentata dal d.lgs. 194/05 in attuazione della direttiva CEE 2202/49, la giurisprudenza già ha inanellato importanti pronunce che possono fungere da guida. Sicché restano sanzionabili ex art. 659 c.p.:
. l'attività di gestione di tronchi autostradali da parte della soc. Autostrade s.p.a. costituendo esercizio di attività rumorosa, qualora siano superati i limiti di rumorosità oltre i quali sussista inquinamento acustico, per reato commissivo mediante omissione- responsabilità, per l'obbligo di attivarsi in base alla speciale disciplina dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare (Cass. pen., n. 23072/05);
. il volo radente di aerei di una compagnia che vola in prossimità dell'aeroporto a bassa quota (Cass. pen., 9 dicembre 1977).

12. - Una situazione del tutto particolare che determina il diritto all'indennizzo di cui all'art. 46 L. n. 2359 del 1865, che opera anche in relazione ai danni derivanti da opera pubblica (non collegata ad espropriazione per pubblica utilità), nasce se vi è:
a) un'attività lecita della P.A.;
b) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno che si concretizzi nella diminuzione delle facoltà di godimento (ivi compresi tutti gli usi precedenti alla costruzione dell'opera pubblica) o del valore di scambio della proprietà privata danneggiata, senza che sia necessaria la violazione di un diritto soggettivo;
c) nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica e il danno.
In particolare è stato riconosciuto l'indennizzo:
. a favore dei proprietari di immobili che, a seguito della realizzazione di un viadotto, avevano visto limitata l'accessibilità ai fabbricati e ridotta la commerciabilità degli appartamenti (Cass., n. 11080/96);
. se a seguito della realizzazione di un'opera pubblica, le abitazioni vicine perdano valore, in quanto gli abitanti debbano subire una diminuzione delle facoltà di godimento o del valore di scambio della proprietà privata danneggiata (Cass., n. 4561/96; Cass., sez. un., n. 11782/92).
In un caso particolare una molteplicità di ricorrenti avevano richiesto al Pretore di intervenire sulla disciplina del traffico per il pericolo connesso al passaggio di tram ed autobus troppo vicini agli edifici storici, chiedendo che "oltre ad ordinare la produzione di studi e ricerche del Comune per adottare la nuova disciplina del traffico nella zona Esquilino (Roma), e nel frattempo ove non esistano studi e ricerche fatte sulle strade e zone da adibire alla nuova disciplina del traffico, in funzione della tutela dei beni e della salute e della vita dei cittadini del quartiere Esquilino (Roma) inibisca al Sindaco del Comune di Roma, nonché all'ATAC qualsiasi modifica della circolazione" (Rg. 26978/94 - Condomini vari e cittadini vari/Comune di Roma ed ATAC, ord. del 6 settembre 1994. Nella specie l'ATAC ha deviato parte della linea tramviaria adiacente ai palazzi di Piazza Vittorio E. in maniera più aderente al mercato poi trasferito).

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Tratto da
DIRITTO E PROCESSO NEL CONDOMINIO
di Emilio Ponticiello
Maggioli Editore, 2008