LE FUSIONI SOCIETARIE
1. Premessa
2. Le forme di fusione
2.1 Le fusioni tra banche cooperative e banche s.p.a.
3. Il laveraged buyout (LBO)
3.1 Il merger laveraged buyouy (MBO)
3.2 Le problematiche del LBO/MBO
3.3 L'art. 2501-bis
3.4 Le problematiche del nuovo art. 2501-bis
4. Il progetto di fusione
5. La situazione patrimoniale
6. La relazione dell'organo amministrativo
7. La relazione degli esperti
1. Premessa
Lo studio che si intende effettuare è quello di analizzare il nuovo diritto societario
ed i suoi riflessi sul diritto bancario. Vedremo quindi come dovranno essere coordinati il
nuovo libro V del codice civile con il T.U.B. Infatti le norme poste dalla riforma hanno
carattere generale pertanto troveranno applicazione laddove non sia diversamente disposto
dalla normativa speciale.
Lo studio parte con lesame delle fusioni societarie disciplinate agli artt. 2501 e
ss.
2. Le forme di fusione
Il nuovo art. 2501 (1) individua quali sono le forme attraverso le
quali si attua la fusione. Esse sono:
- la fusione per unione (o in senso stretto) nel quale due o più società partecipanti
alla fusione si estinguono senza liquidazione costituendo una nuova società;
- la fusione per incorporazione dove una società, la cd. incorporante, assorbe
unaltra società, la cd. incorporata, la quale si estingue senza liquidazione.
La dottrina ha poi elaborato diverse forme di classificazione. In particolare quella che
in questa sede rileva è la distinzione fra fusioni omogenee e fusioni eterogenee. Nelle
prime la fusione avviene tra società dello stesso tipo, mentre nelle seconde tra società
di tipo diverso per es. tra società di persona e società di capitali le quali comportano
implicitamente unoperazione di trasformazione. Questultimo tipo di fusioni
sono vietate quando vi partecipano enti associativi diversi sotto il punto di vista
casuale ed organizzativo, per es. le società cooperative non possono fondersi (e quindi
trasformarsi) in società di capitali perché lo scopo mutualistico non è compatibile con
lo scopo lucrativo.
2.1 Le fusioni tra banche cooperative e banche s.p.a.
Il TUB ha posto unimportante eccezione al divieto di fusioni eterogenee fra società
cooperative e società di capitali, infatti ha espressamente consentito ai due tipi di
banche cooperative, banche popolari e banche di credito cooperativo, di partecipare a
fusioni da cui risultino banche s.p.a. (artt. 31 e 36 TUB).
Il legislatore nulla ha previsto per loperazione inversa, cioè quando un istituto
di credito s.p.a. decida di partecipare ad una fusione e trasformarsi in una banca
cooperativa.
In assenza di una disposizione normativa ad hoc la giurisprudenza ha posto laccento
anzitutto sulla distinzione tra banche popolari e banche di credito cooperativo. Infatti
solo per le prime ha ammesso questo tipo di fusione sul presupposto che questa forma di
esercizio del credito risulti ormai totalmente sottratta alle norme riguardanti lo
svolgimento dellattività mutualistica (2). Le banche popolari,
infatti, sono banche cooperative da un punto di vista formale mentre hanno una
regolamentazione sostanziale che le accomuna alle banche s.p.a. (per es. si pensi al
capitale sociale minimo, allespressa esclusione dellapplicabilità della legge
Basevi ecc.). Pertanto non si può affermare che sussista unincompatibilità causale
di impedimento per questa fusione eterogenea.
Vi è inoltre un ulteriore dato testuale che deve essere tenuto a mente: dal combinato
disposto dellart. 31, comma 1 e dellart. 36, comma 1 TUB si evince come lo
stesso legislatore metta sullo stesso piano banche popolari e banche s.p.a. Infatti,
mentre le banche popolari possono prender parte a fusioni da cui risultino banche s.p.a.
(e non anche banche di credito cooperativo), le banche di credito cooperativo possono
prender parte a fusioni da cui risultino banche s.p.a. ed anche banche popolari.
Tuttavia a questo orientamento giurisprudenziale non sono mancate critiche in
considerazione del fatto che detta operazione può ledere i diritti dei soci, costretti al
voto capitario, comportando una sensibile diminuzione del valore della quota rispetto alla
posizione dellazionista s.p.a. che può, invece, contare sul plusvalore connesso
alla titolarità di un pacchetto di maggioranza, o di minoranza qualificata e che può,
pertanto, aspirare ad una posizione di controllo allinterno della società (3). Contra si può replicare che la delibera di fusione per essere adottata
ha bisogno di una maggioranza qualificata ed il socio, in caso di dissenso, ha comunque
diritto di recedere dalla società ex art. 2347 c.c. (4)
Il silenzio legislativo andrebbe comunque colmato al più presto. Infatti il susseguirsi
delle leggi che hanno innovato negli ultimi anni il sistema creditizio non è riuscito ad
introdurre una disciplina che regoli in modo dettagliato gli istituti della trasformazione
e della fusione fra banche s.p.a. e banche cooperative lasciando irrisolti una serie di
problemi sia interni allorganizzazione societaria (si pensi ai requisiti dei soci,
il valore dei conferimenti e delle quote) che nei confronti dei terzi (si pensi ai
creditori sociali che trovano davanti a loro un capitale sociale variabile).
3. Il laveraged buyout (LBO)
Con il d.lgs. 6/2003 di riforma del diritto societario trova ingresso nel nostro
diritto positivo, allart. 2501-bis, il laveraged buyout (LBO). Con questo termine si
indica quelloperazione finanziaria mediante la quale una società solitamente
costituita ad hoc (la cd. newco), ma può anche trattarsi di una società già esistente
ed operativa acquista (lacquisizione viene definita buyout) una
partecipazione totalitaria o di controllo di unaltra società (società bersaglio o
target); tale acquisto viene finanziato in (minima) parte con il capitale proprio della
newco ed in (massima) parte ricorrendo a finanziamenti erogati da terzi (generalmente le
banche). Questi finanziamenti saranno erogati se listituto di credito riterrà che
la società che deve essere acquisita è capace di indebitarsi, garantendo il rimborso del
prestito. È questa la cd. leva finanziaria (rapporto tra lindebitamento totale e
lattività totali di una società) che indica la capacità dindebitamento
della società target. A seguito dellacquisizione, quindi, il patrimonio della
società target verrà impiegato dalla società acquirente per garantire e/o rimborsare il
debito da essa contratto per procedere allacquisizione stessa . (5)
In definitiva questa tecnica societaria-finanziaria consente lacquisizione di una
società senza sopportarne il costo, che viene addossato e sopportato dallassetto
patrimoniale finanziario della stessa società acquisita. (6)
3.1 Il merger laveraged buyout (MBO)
Sotto letichetta del LBO sono riconducibili operazioni di acquisizione differenti
tra loro, sia per la struttura finanziaria sia per le forme giuridiche attraverso le quali
lacquisizione viene perfezionata. (7)
La forma più impiegata di LBO, che tra laltro è quella tipizzata dal legislatore,
è la cd. merger laveraged buyout (MBO) che si realizza attraverso un procedimento di
fusione per incorporazione della società target nella newco (forward merger) o viceversa
(reverse merger).
Il debito contratto dalla società acquirente al fine di dar corso allacquisizione
viene garantito, in un primo tempo, con pegno sulle azioni della target e, successivamente
alla fusione, con la costituzione di garanzie reali sui beni del patrimonio già
appartenuto alla società target ed ormai ridotto ad unità con il patrimonio della newco;
il debito, inoltre, viene rimborsato utilizzando i flussi di cassa (cash flow) prodotti
dallimpresa della società bersaglio e/o alienando cespiti aziendali, non
strategici, di proprietà di questultima. (8)
3.2 Le problematiche giuridiche del LBO/MBO
Prima dellentrata in vigore dellart. 2501-bis numerose riserve di ordine
giuridico sono state mosse al LBO. Più di ogni altro aspetto, è emerso il dubbio che
questa fattispecie violasse il divieto di fornire garanzie per lacquisto (o la
sottoscrizione) delle proprie azioni che lart. 2358, comma 1 pone in capo alla
società emittente: e questo se non in modo diretto, quantomeno per la via obliqua della
frode alla legge. In particolare nellMBO con la fusione della target nella newco, il
patrimonio della prima viene impiegata per garantire o ripagare il debito assunto dalla
seconda per lacquisizione..
Prese singolarmente, le singole attività del MBO, non violano direttamente il disposto
dellart. 2358. Infatti, nel momento in cui vengono perfezionati i contratti di
finanziamento per lacquisto delle azioni delle società target, questultima è
estranea alle operazioni, e non fornisce alcuna assistenza finanziaria per
lacquisto; o ancora, nel momento in cui si perfeziona la fusione non vi è alcun
atto imputabile alla società bersaglio, perché essa si estingue e le sue azioni vengono
annullate: pertanto, le garanzie vengono poste in essere da un soggetto diverso dalla
target stessa.
Il problema della liceità del LBO, si pone allorquando, in una lettura unitaria
dellintera operazione, si dà una rilevanza giuridica alle conseguenze
economico-patrimoniali delloperazione, e si guarda alla fusione come
allelemento chiave dellintera operazione, che viene posta in essere con
lintento di eludere la norma di legge. (9)
Quoad effectum la vicenda corrisponde allipotesi in cui, successivamente
allerogazione del finanziamento e al connesso acquisto delle azioni della target,
questultima presti fideiussione per ladempimento dellobbligo di
restituzione dellimporto erogato ai fini dellacquisto: anche qui tutti i beni
della target rispondono ex art. 2740 per il pagamento del debito. Le differenze di
struttura fra fideiussione e fusione non vengono comunque ad intaccare lidentità
fattuale tra questi due istituti, né ad alterare il risultato complessivo
delloperazione. (10)
3.3 Lart. 2501-bis
Con un chiaro intento liberatorio, come si evince dalla lettura della relazione
ministeriale (11), il legislatore delegato ha disciplinato il laveraged
buyout sotto la forma del MBO, individuando le condizioni che le società devono
rispettare ai fini della legittimità delloperazione.
Lart. 2358 si assume quindi non violato se:
a) nel progetto di fusione siano indicate le risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;
b) la relazione dellorgano amministrativo della società partecipante alle fusioni
indichino le ragioni che giustifichino loperazione e preveda un
piano economico e finanziario con lindicazione della fonte delle risorse finanziarie
e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere;
c) la relazione degli esperti di cui allart. 2501 sexies attesta la ragionevolezza
delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.
La norma introduce quindi un procedimento di fusione speciale che impone innanzitutto un
dovere di informazione rafforzato, rispetto allordinario procedimento, a vantaggio
evidente dei soci di minoranza e dei creditori della società obiettivo. Tale informazione
riguarda i mezzi finanziari e il piano industriale credibile; lintero progetto deve
avere una ragionevolezza economica tale da poter essere valutabile positivamente dagli
esperti; questultimi dovranno essere messi in grado di soppesare i momenti di
carattere economico e organizzativo delloperazione presupposta dagli organi
amministrativi delle due società, ma soprattutto dovranno poter valutare la bontà dello
stesso.
3.4 Le problematiche del nuovo art. 2501-bis
Il nuovo art. 2501-bis se da un lato consente di superare la controversa questione della
liceità del MBO, daltro lato è suscettibile di nuove ed ulteriori critiche.
Le condizioni poste dal legislatore si riferiscono esclusivamente al procedimento di
fusione, lasciando inalterata, peraltro, la questione di compatibilità del LBO con il
2358.
Lart. 2358 è stato novellato con la seconda direttiva CEE in materia societaria (n.
77/91). Questa se al primo comma riflette lattuale formulazione codicistica (12), al secondo paragrafo dispone che il paragrafo 1 non si applica agli
atti negoziali effettuati nellambito delle operazioni correnti delle banche e di
altri istituti finanziari (
). Può, pertanto, assumersi una violazione del nuovo
art. 2501-bis alla direttiva perché i finanziamenti concessi dal sistema bancario
nellipotesi di MBO sono sottesi ad unoperazione straordinaria qual è la
fusione, e non sono quindi riconducibili alle operazioni correnti così come richiesti
dalla direttiva europea.
Un ulteriore profilo di critica attiene al carattere specialistico della norma: la
liceità del laveraged buyout dellart. 2501-bis è, infatti, soltanto la liceità di
una delle numerose forme di LBO, in particolare quella realizzata tramite la fusione per
incorporazione. Restano, pertanto, inalterate, le questioni di legittimità relative alle
altre forme di LBO, perché non si può far discendere dallart. 2501-bis, che pone
condizioni rafforzate del procedimento di fusione, la generalizzata legittimità di ogni
operazione di LBO.
4. Il progetto di fusione
Nel procedimento di fusione il primo documento di preparazione alla delibera è
costituito dal progetto di fusione disciplinato dallart. 2501-ter. Questo documento
era privo di una formale regolamentazione prima della riforma del d.lgs. 22/1991. Così in
passato la proposta di fusione elaborata dagli amministratori era sottoposta
allattenzione delle relative assemblee ed era riconosciuta ed apprezzata sotto
laspetto tecnico ma non sotto quello giuridico. Il piano di fusione non costituiva,
infatti, elemento essenziale tale da condizionare la validità del negozio (13);
conseguentemente la proposta poteva essere anche oggetto di modifiche in sede di
assemblea.
Oggi il progetto di fusione è stato formalizzato nella forma e nei contenuti con
lart. 2501-ter e la sua pubblicazione presso il registro delle imprese è stata resa
obbligatoria in virtù della rilevanza esterna che esso può avere per i terzi interessati
alloperazione (14).
Il progetto di fusione è unico per tutte le società partecipanti e riassume
linsieme degli accordi che gli organi amministrativi delle società partecipanti
alla fusione hanno raggiunto, accordi che definiscono integralmente loperazione che
si intende compiere. Il suo contenuto minimo è disciplinato dallart.
2501-ter, infatti gli amministratori possono ampliarlo inserendo tutti gli elementi
aggiuntivi che essi ritengono utili ed opportuni (15).
La riforma del diritto societario non ha inciso in maniera rilevante sul progetto di
fusione, infatti lunica nota di rilievo riguarda lultimo comma
dellarticolo in esame.
Ogni società partecipante alloperazione deve depositare il progetto per
liscrizione presso il registro delle imprese di competenza. Accanto a detta
pubblicità esterna si accompagna la conoscenza interna ai soci in quanto la norma prevede
che, durante i 30 giorni che precedono lassemblea (16) e finché
la fusione sia deliberata, sia depositato presso la sede delle società partecipanti alla
fusione il progetto in argomento.
I soci, e qui sta la novità introdotta, possono rinunciare a questo termine con consenso
unanime. È quindi divenuta legge quellinterpretazione giurisprudenziale che
consentiva la rinuncia, sul presupposto che il termine si riteneva fissato
nellinteresse esclusivo dei soci medesimi e non anche dei terzi creditori (17).
La mancata pubblicazione del progetto di fusione, infatti, non lede i diritti dei terzi
perché non decorrono i termini per leventuale opposizione (che decorrono invece ex
art. 2503 dalla pubblicazione delle deliberazioni di fusione).
È significativo, inoltre, che neanche per gli altri documenti della fase preparatoria
alla fusione (relazione degli amministratori, relazione degli esperti, bilancio)
che in ipotesi potrebbero avere un interesse per i terzi, soprattutto per le situazioni
patrimoniali è prescritta alcuna pubblicazione ma solo il loro deposito in copia
presso la società nei trenta giorni che precedono lassemblea per la deliberazione
della fusione, termine che, anche in questo caso, può essere rinunciato con il consenso
unanime dei soci.
La tutela dei terzi sorge dopo la pubblicazione della deliberazione di fusione, momento a
partire del quale decorre il termine per esercitare lopposizione alla fusione.
Una peculiarità è prevista nella normativa speciale prevista per le fusioni bancarie.
Infatti, lautorizzazione della Banca dItalia ex art. 57 TUB deve intervenire
prima che il progetto sia reso pubblico al fine di evitare turbolenze al mercato
finanziario.
5. La situazione patrimoniale
La situazione patrimoniale redatta dallorgano amministrativo rappresenta il
documento contabile di riferimento per i creditori sociali nella fase preparatoria
alloperazione di fusione.
In questo senso si esprime anche la relazione ministeriale del d.lgs. 22/1991 di
recepimento alla III Direttiva, la quale afferma sub art. 4 che le società partecipanti
alla fusione hanno lobbligo di redigere un bilancio straordinario, cioè
una situazione patrimoniale destinata essenzialmente allinformazione dei creditori e
terzi in genere al fine di disporre di dati sufficientemente aggiornati per il consapevole
esercizio del diritto di opposizione ex art. 2503 c.c.
La funzione e la natura di questo documento è stata ampiamente dibattuta in dottrina
sotto limperio delle vecchie norme delle fusioni (18).
Alcuni Autori, indicando come funzione fondamentale della situazione patrimoniale il
soddisfacimento dellinteresse dei creditori a valutare leventuale pregiudizio
derivante dalla fusione ai fini di considerare la possibilità di una opposizione,
concludevano che la situazione patrimoniale dovesse essere redatta secondo le regole
civilistiche, come un normale bilancio di esercizio. Altra parte della dottrina,
ipotizzando invece che il documento in esame fosse finalizzato al soddisfacimento
dellinteresse dei soci a conoscere il valore attribuito al capitale economico delle
società ai fini della determinazione del rapporto di cambio, sosteneva che a tal
fine non fosse sufficiente redigere un semplice bilancio desercizio, ma che
fosse invece necessario che la situazione patrimoniale illustrasse il valore del capitale
economico della società (19).
La situazione esistente prima dellintroduzione della riforma del 1991 era aggravata
ulteriormente dalla circostanza che le vecchie norme regolanti listituto della
fusione non prevedevano, oltre alla citata situazione patrimoniale, alcun altro documento
informativo che ragguagliasse i soci sulla valutazione delle aziende da fondere e quindi
sul rapporto di cambio delle azioni o quote proposto dagli amministratori (20).
Premesso che la situazione patrimoniale non costituisce strumento unico ed esclusivo di
potere dei creditori, lart. 2501-quater ha chiarito una volta per tutte che la
situazione patrimoniale deve assolvere alla prima delle due funzioni sopra enunciate, in
quanto linteresse dei soci alla conoscenza delle modalità di formazione del
rapporto di cambio viene ora adeguatamente tutelato mediante la relazione degli
amministratori e quella degli esperti (21).
La riforma del diritto societario non ha portato modifiche rispetto alla riforma del 1991,
pertanto la situazione patrimoniale, essendo espresso il richiamo che il legislatore fa
alle norme sul bilancio desercizio, consta di tre documenti contabili: lo stato
patrimoniale in senso stretto, il conto economico e la nota integrativa. Non possono
esservi dubbi su questo tipo di soluzione giacchè il secondo comma dellart.
2501-quater prevede che se il bilancio di esercizio è stato chiuso non oltre sei mesi
prima del giorno del deposito della situazione patrimoniale, il bilancio può sostituire
il documento richiesto dal primo comma.
Una questione che è rimasta in sospeso e che lart. 2501-quater non risolve
definitivamente, attiene alla natura dei valori da inserire nella redazione della
situazione patrimoniale. La norma si limita ad affermare che la situazione patrimoniale è
redatta con losservanza delle norme sul bilancio desercizio. Però,
riprendendo quanto detto in merito alla funzione che assolve la situazione patrimoniale,
si può desumere che questa deve essere predisposta sulla base di valori effettivi e non
sulla base di valori storici che non comprendono, tra laltro, il valore di
avviamento, la redditività dellimpresa e il valore reale di mercato dei beni
strumentali (22).
Peraltro con il recepimento della IV direttiva CEE con il d.lgs. 127/91 si riduce, se non
addirittura si elimina, il rischio che i criteri di valutazione delle varie attività e
passività adottati dalle società partecipanti alloperazione non siano omogenei ma,
nellipotesi in cui ciò non avvenga, è necessario che nella redazione della
situazioni patrimoniali gli effetti derivanti dai diversi criteri vengano posti in
evidenza nella nota integrativa.
6. La relazione dell'organo amministrativo
Lorgano amministrativo di ciascuna delle società partecipanti
alloperazione di fusione deve predisporre una relazione che ha lo scopo di
illustrare e giustificare da un punto di vista economico e giuridico il progetto di
fusione ed in particolare il rapporto di cambio.
La relazione degli amministratori è disciplinata dal nuovo art. 2501-quinquies che al di
là della nuova numerazione non è stato innovato dalla riforma del diritto societario,
pertanto, la norma da commentare è la medesima introdotta dal d.lgs. 22/1991 . (23)
La relazione per il suo particolare contenuto descrittivo funge da trait dunion con
gli altri documenti redatti nella fase preparatoria della fusione: oltre che essere
complementare al progetto di fusione, il documento analizza quanto sinteticamente indicato
dalla situazione patrimoniale oltre che fornire informazioni sul rapporto di cambio.
Il documento, in altre parole, risulta essere quel necessario completamento informativo
per i soci, al fine di vagliare al meglio le opportunità connesse al progetto di fusione
ed approvarlo ex art. 2502 con piena cognizione di causa, e per i creditori, per
esercitare il diritto di opposizione ex art. 2503.
Illustrare e giustificare loperazione di fusione dal punto di vista economico
significa mettere in luce le motivazioni di carattere aziendale che hanno spinto gli
amministratori a proporre loperazione. Essi possono consistere, in prima
approssimazione, in una immediata o prospettica riduzione di costi o aumenti di ricavi.
Possono altresì consistere in un rafforzamento o in un riequilibrio della struttura
patrimoniale finanziaria della società o in un rafforzamento della sua presenza sul
mercato o, ancora, nellingresso in nuovi mercati in attuazione di una politica di
diversificazione del rischio settoriale. Limportanza di esplicitare dette
motivazioni è evidente. Non sempre, infatti, le operazioni di carattere straordinario
corrispondono allinteresse economico dellazienda visto e considerato. A volte
hanno invece lo scopo di massimizzare i vantaggi particolari del gruppo di comando.
Lobbligo imposto dal legislatore è da leggersi principalmente in tal senso.
Giustificare loperazione dal punto di vista economico significa quindi dimostrare
che essa risponde allinteresse dellazienda . (24)
Sul piano giuridico invece bisogna illustrare le conseguenze che loperazione
determinerà sui diritti dei soci, in primis le informazioni relative al rapporto di
cambio. Nella situazione patrimoniale ex art. 2501-quater non possono essere indicate le
valutazioni degli amministratori riguardo a questo rapporto perché il documento è
redatto secondo i criteri propri del bilancio di esercizio. Il legislatore riconosce la
discrezionalità e la sostanziale negoziabilità del rapporto di cambio, ma al di là del
controllo esterno effettuato dagli esperti ex art. 2501-sexies, gli amministratori devono
giustificare il perché di quel rapporto di cambio e di quale criterio di determinazione
è stato impiegato, nonché indicare le eventuali difficoltà di valutazione.
7. La relazione degli esperti
Il rapporto di cambio costituisce laspetto più delicato e complesso della
fusione perché coinvolge elementi di valutazione ulteriori rispetto alleffettivo
valore dei patrimoni delle società partecipanti alloperazione.
Per questo motivo il legislatore ha previsto lintervento di un soggetto terzo,
tecnicamente attrezzato, in alcuni casi di nomina del Tribunale, il quale oltre a valutare
la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, informa se il
rapporto di cambio proposto dagli amministratori in sede di progetto di fusione ex art.
2501 ter non sia manifestamente e arbitrariamente squilibrato a danno dei soci di una
delle società ed a vantaggio dellaltra.
La relazione degli esperti funge, quindi, da controllo sulloperato degli
amministratori e sulle loro valutazioni affinché non siano apodittiche, logicamente
contraddittorie, estranee ed ingiustificate rispetto alle esperienze ed opinioni sostenute
dai tecnici di settore (25), ma soprattutto è una garanzia a favore dei
soci (di minoranza) perché il rapporto di cambio sia congruo ed adeguato e non leda i
loro diritti a vantaggio dei soci dellaltra società.
Lart. 2501-sexies disciplina questo documento il quale risponde ad unottica
descrittiva ed informativa quando deve indicare i metodi seguiti dagli amministratori per
la determinazione del rapporto di cambio e quali valori risultano dallapplicazione
di ciascuno di tali metodi. Rimanendo in questottica ed in simmetria con
lultimo comma dellart. 2501 quinquies relativo alla relazione degli
amministratori, gli esperti devono altresì indicare le eventuali difficoltà di
valutazione . (26)
La relazione diviene, invece, un vero e proprio giudizio di valutazione quando gli esperti
devono rendere il parere sulladeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sullimportanza relativa attribuita a
ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
Gli esperti esprimono il loro giudizio ripercorrendo liter metodologico che ha
portato alla determinazione del rapporto di cambio; devono quindi procedere ad analisi e
verifiche anche indipendenti, ma sempre mirate alla valutazione del risultato raggiunto
dagli amministratori, e non allautonoma rideterminazione di questultimo, che
resta compito esclusivo dellorgano amministrativo.
È da rilevare che il legislatore non ha fissato preordinate metodologie per la
valutazione del rapporto di cambio, ma, come si evince dal disposto della norma, ammette
che possano essere impiegati differenti metodi, purché il risultato finale sia congruo,
frutto cioè di valutazioni nel complesso attendibili, ragionevoli e rispondenti a logica
(27). Così nel caso di fusioni multiple (ovverosia di più
fusioni contestuali collegate tra loro a causa dellappartenenza al medesimo gruppo
del soggetto incorporante e dei soggetti incorporandi) nellindicazione dei criteri
di determinazione del rapporto di cambio va tenuto conto degli effetti positivi che
dallapporto patrimoniale della società controllata-incorporanda deriva
allintero gruppo nella sua composizione finale riaggregata .(28)
La riforma di diritto societario ha innovato sui criteri di nomina degli esperti che in
base al d.lgs. 22/1991 venivano designati, in ogni caso, dal Presidente del Tribunale,
mentre con la nuova disciplina questo criterio di nomina va adottato nellipotesi in
cui la società incorporante o la società risultante dalla fusione sia una società per
azioni o in accomandita per azioni. In tutti gli altri casi gli esperti vengono scelti
dalle stesse società tra gli iscritti allAlbo dei revisori contabili o tra le
società di revisione iscritte nellapposito Albo.
Il legislatore evidentemente ha ritenuto che quando il capitale sociale è rappresentato
da azioni, più forte è lesigenza di assicurare ai soci (di minoranza) la garanzia
dindipendenza e terzietà degli esperti.
Note:
1 - 2501 (forme di fusione) - La fusione di più società può
eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante lincorporazione
in una società di una o più altre. La partecipazione alla fusione non è consentita alle
società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dellattivo.
2 - Cass. 14 luglio 1997, n. 6349, in Le Società, 1998, 162
3 - Rivolta G.C.M., Aspetti della nuova disciplina delle
concentrazioni bancarie: le fusioni eterogenee nel Testo Unico, in Banca Borsa e Titoli di
credito, 1998, 279
4 - Corte dAppello di Milano 15 luglio 1994, le Società,
1995, 376
5 - Picone L.G., Orientamenti giurisprudenziali e profili operativi
del laveraged buyout, Giuffrè, Quaderni di giurisprudenza commerciale n. 232, 2001, 6
6 - Fazzalari D. e Calisse R., Laveraged buyout e ristrutturazione
aziendale: novità operative ed analisi economico-finanziarie, in Dir. fall., 1995, 578
7 - Del LBO si è detto che è una bestia proteiforme. Si
presenta nelle forme più disparate, che mettono a dura prova le capacità classificatorie
di giuristi anche navigati. Così Pardolesi R., Laveraged buyout: una novità a
tinte forti (o fosche?), in Giur. Comm., 1989, 419
8 - Picone L.G., cit., 7
9 - Picone L.G:, cit. ,30
10 - Dolmetta A., Il merger LBO nella legge delega n. 366/2001:
la target da s.p.a. a s.r.l., in Cor. Giur., 2002, 239
11 - Relazione ministeriale al decreto di riforma del diritto
societario: il legislatore delegato dovrà prevedere che le fusioni tra società,
una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dellaltra, non
comportino violazioni al diritto di acquisto e di sottoscrizione delle azioni proprie, di
cui, rispettivamente, agli artt. 2357 e 2357 quater c.c., e del diritto di accordare
prestiti e di fornire garanzie per lacquisto e la sottoscrizione di azioni proprie,
di cui allart. 2358 del c.c.
12 - Art. 23, paragrafo 1 Dir 77/91: la società non può
anticipare né accordare prestiti, né fornire garanzie per le acquisizioni delle sue
azioni da parte di un terzo
13 - Cass. 3 febbraio 1961, n. 233, in Riv. Dir. Comm., 1961, II,
207
14 - 2501-ter (progetto di fusione) Lorgano
amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal
quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, denominazione e ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla
fusione;
2) latto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione di quella
incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché leventuale conguaglio in
denaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta
dalla fusione e di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione
sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori
di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete
lamministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel n. 3) del comma precedente non può essere superiore
al 10% del valore nominale delle azioni e delle quote assegnate.
Il progetto di fusione depositato per liscrizione nel registro delle imprese del
luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Tra liscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla
fusione devono intercorrere almeno 30 giorni, allorchè i soci rinuncino al termine con
consenso unanime
15 - Così Ministero di Grazia e Giustizia, Relazione allo schema
di decreto legislativo per lattuazione della terza e della sesta direttiva del
Consiglio delle Comunità Europee, cit., p. 3
16 - Lassemblea è quella in prima convocazione secondo il
Trib. Milano 3.9.90, Giur. it., 1991, IV, 516
17 - Appello Torino 18 maggio 1995, Giur. it., 1995, 922
18 - Questo il testo dellabrogato art. 2502: La fusione
deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano; la deliberazione di
fusione deve essere depositata per liscrizione presso lufficio del registro
delle imprese, insieme con la situazione patrimoniale della società al tempo della
deliberazione.
19 - Perotta R. e Garegnani G.M., Le operazione di gestione
straordinaria, Giuffrè, 1999, 192
20 - Sarcone S., Le fusioni societarie, Giuffrè, 1996, 69
21 - Art. 2501-quater (situazione patrimoniale)
Lorgano amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con
losservanza delle norme sul bilancio dellesercizio, la situazione patrimoniale
delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in
cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dellultimo esercizio,
se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito indicato nel
primo comma.
22 - Dammarco S., Fusione e scissione delle società, Pirola,
1994, 24
23 - 2501-quinquies (relazione dellorgano amministrativo).
Lorgano amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una
relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto
di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.
24 - Savioli, La scissione di società, Giuffrè, 1993
25 - Serra A. Spolidoro M.S., Fusioni e Scissioni di
Società, Gappichelli 1994, pag. 68
26 - 2501- sexies (relazione degli esperti) Uno o più
esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto
di cambio delle azioni e delle quote che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i
valori risultati dallapplicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sulladeguatezza del metodo o dei
metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sullimportanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
Lesperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nellAlbo dei
revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nellapposito Albo e, se
la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni
o in accomandita per azioni, sono designati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui
ha sede la società. Se la società è quotata su mercati regolamentati, lesperto è
scelto tra le società di revisione.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al
Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o
quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte
le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
Lesperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dellart. 64 del codice di procedura
civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti 3° e 4° comma è altresì affidata, in ipotesi di
fusione di società di persone con società di capitali, la relazione ed il tema del
patrimonio della società di persone a norma dellart. 2343
27 - Perotta R.-Garegnani G.M., op.cit., Giufffrè, 192
28 - Trib. Milano, 25 settembre 1995, Soc. 1996, 439
Autore: dott. Alessandro Oliverio - tratto dal sito: www.portalino.it/bancalex