IL CURATORE FALLIMENTARE:
natura, funzioni, adempimenti, responsabilità

NATURA

Il curatore fallimentare viene nominato dal Tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento. Entro due giorni dalla partecipazione della sua nomina, deve comunicare al Giudice delegato la propria accettazione (art. 29 L.F.). La stessa nomina prevede che, in mancanza di tale obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provveda alla nomina di un altro Curatore.

Secondo il Provinciali pero', l'accettazione della nomina puo' anche essere tacita e derivare per es. dall'intervento del Curatore all'apposizione dei sigilli (anche senella pratica quasi mai viene messo in condizione di svolgere questo atto)o dall'esercizio di altri atti del suo ufficio.

Quindi, l'atto formale di accettazione, si puo' ritenerlo piu' un "onere" che un "obbligo". Comunque, e' sempre consigliabile l'atto formale di accettazione dell'incarico,sia per evitare motivi di interpretazioni della norma in senso restrittivo che potrebbe dare luogo alla revoca, sia perche' bisogna assumere immediatamente il ruolo del "Curatore diligente" che anche da queste formalita' comincia a manifestarsi.

La partecipazione della nomina, nella pratica, avviene con la comunicazione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento da parte del cancelliere, che si fa rilasciare, su una copia dell'estratto della sentenza, una dichiarazione contemporanea di "presa visione" e di "accettazione" o di "rinuncia". La comunicazione puo' avvenire anche tramite notifica da parte dell'Ufficiale giudiziario sempre dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento. In quest'ultimo caso, l'accettazione avviene con una dichiarazione rivolta al Giudice delegato e consegnata in cancelleria.

Dal punto di vista del soggetto, secondo quanto stabilito dalla legge, il Curatore deve essere un professionista abilitato scelto negli Albi professionali degli avvocati,dei procuratori, dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti.

La legge fallimentare statuisce che in casi eccezionali e per motivate ragioni, la carica di curatore possa essere conferita anche ai non iscritti negli Albi professionali e addirittura a non professionisti. Ma, in realta', e' estremamente raro che cio' accada, considerato che, oltre ai requisiti indispensabili per ricoprire la carica, dettati dall'art. 28 della legge fallimentare, il compito del Curatore richiede una specifica preparazione professionale che spazia da quella contabile-fiscale a quella amministrativa e legale.

Anche nella procedura piu' semplice, si presentano e si nascondono una miriade di problematiche che il Curatore deve sapere esattamente individuare e, sulla scorta degli elementi documentali e indiziari di cui viene a conoscenza nel corso della procedura, deve promuovere quelle azioni che tali elementi determinano, in relazione alle fattispecie previste dalla legge.

Anche se il Curatore opera sempre sotto la direzione del Giudice Delegato, che agisce nell'ambito del potere di direzione che si estrinseca attraverso i provvedimenti autorizzativi, il suo compito e' particolarmente delicato quando configura al Giudice le situazioni per le quali chiede l'autorizzazione ad intraprendere le varie azioni giudiziarie.(v.normativa sulla revocatoria ordinaria,revocatoria fallimentare, simulazione, presunzione muciana, ecc.).

Infatti, da una sua errata valutazione e/o prospettazione, scaturisce un errato provvedimento del Giudice, al quale e' dato conoscere approfonditamente tutte le vicende di ogni procedura, e che, quindi, e' difficilmente in grado di valutare autonomamente quanto il Curatore via via gli sottopone.

Il Curatore e' l'organo della procedura al quale spetta, principalmente, l'amministrazione dei beni del fallito sotto la direzione del Giudice Delegato.

La figura del Curatore fallimentare, e' stata oggetto di lunghe disquisizioni dottrinali. Secondo l'orientamento oggi prevalente, il Curatore non rappresenta, ne' sostituisce il fallito o i creditori, ma opera nell'interesse del pubblico (cfr. Ferrara); egli e' un incaricato giudiziario che opera a fianco del Giudice Delegato nell'interesse della giustizia. La conferma di tale tesi, si puo' fare risalire al riconoscimento legislativo della qualifica di pubblico ufficiale, nonche' ai poteri che la legge gli riconosce per sostituire il debitore nella titolarita' dei rapporti e, contemporaneamente, per tutelare gli interessi dei creditori.

L'art. 30 L.F. asserisce che: "il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale".

Dal carattere pubblicistico dell'istituto consegue che: a) il curatore deve esercitare personalmente le attribuzioni del suo ufficio e non puo' delegarle ad altri soggetti (art.32 L.F.), fatta salva la possibilita' di delega, previa autorizzazione del Giudice Delegato, e per singoli atti od operazioni, nonche' la possibilita' di avvalersi della collaborazione di altre persone e tale previsione, considerata la sempre maggiore complessita' dei compiti che il curatore deve svolgere, trova puntualmente realizzazione in quasi tutte le procedure. I collaboratori non si sostituiscono al Curatore, nello svolgimento delle sue attribuzioni, ma, qualora le esigenze lo impongono, operano integrativamente rispetto alla sua attivita' e nell'interesse del fallimento. Generalmente sono nominati quali supporto del curatore per l'espletamento di incarichi prevalentemente tecnici: ricostruzioni contabili; valutazioni di beni mobili ed immobili; problemi fiscali; contenzioso tributario. Si instaura, quindi, un normale rapporto di prestazione professionale a favore della procedura fallimentare il cui onere economico, liquidato in base alle tariffe professionali, e' a carico della massa, considerato che si tratta di collaborazione dettata da ragioni di ufficio giustificata dalla qualita' e/o quantita' delle prestazioni richieste;

b) i reati da lui commessi, hanno la natura di "reati propri";

c) alla pari di tutti gli altri pubblici ufficiali, gode di particolare tutela penale.

FUNZIONI

Il Curatore e' organo "unipersonale", perche' puo' essere costituito da un solo soggetto. Infatti, il nostro ordinamento, a differenza di quanto avviene in legislazioni straniere, non prevede la possibilita' di nominare piu' Curatori per la stessa procedura fallimentare.

Inoltre,il soggetto nominato, deve essere una persona fisica; non puo' essere nominata una persona giuridica, come si desume dai requisiti prescritti per la sua nomina.

Il Curatore e' Organo dell'ufficio fallimentare del quale e' esecutore e rappresentante e per il quale sta anche in giudizio; si frappone tra il Giudice delegato e la realta' economica esterna. E' colui il quale, piu' di ogni altro organo della procedura fallimentare, in qualita' di ausiliario della giustizia e valendosi dalle proprie competenze professionali, e' in grado di conoscere e valutare la realta' dell'impresa fallita nelle sue piu' diverse sfumature e rappresenta all'esterno l'intero ufficio fallimentare; e' l'organo esterno per eccellenza della procedura fallimentare.

Le sue mansioni sono varie e complesse: la principale e' l'amministrazione del patrimonio fallimentare, sotto la direzione del Giudice delegato, che si realizza nella conservazione giuridica dei diritti (onde impedire decadenze e prescrizioni). Procede alla riscossione dei crediti, recupera beni in possesso di terzi, inizia azioni revocatorie ordinarie, revocatorie fallimentari,simulazioni, rescissione o risoluzioni dei contratti, ecc..

L'attivita' amministrativa del Curatore, comprensiva di quella cosidetta "negoziale", a differenza dell'attivita' processuale che e' istituzionale, e' solo un aspetto delle molteplici funzioni del Curatore all'interno della procedura, la quale, se non avesse previsto tra i suoi organi la figura del Curatore inserita tra debitore e creditore, tra patrimonio, fallito e creditori, perderebbe i contatti con la realta' economica esterna.

L'attivita' amministrativa del Curatore, si manifesta attraverso le diverse fasi relative all'acquisizione dei beni, alla loro custodia, alla loro conservazione e alla loro liquidazione; essa trova il suo titolo nella legge e nella sentenza che costituisce l'ufficio fallimentare.

Rispetto alla cosiddetta "attivita' negoziale", all'interno di quella amministrativa, l'autonomia del curatore e' condizionata dalle direttive del Giudice delegato, dalle sue intenzioni e dai suoi precisi ordini che non puo' fare a meno di rispettare.

Il potere direzionale, che si contretizza in quello di deliberare, di condurre il processo e di improntarlo con una precisa volonta', spetta al Giudice delegato, ma cio' non significa che il Curatore sia un mero esecutore di ordini; egli deve indagare, riferire, proporre, realizzare le direttive del Giudice delegato, deve rappresentare il fallito. Anche il potere di chiedere l'estensione del fallimento ad altri soggetti ai sensi dell'art. 147, secondo comma, L.F. rientra nel concetto di attivita' amministrativa, cosi come la difesa del patrimonio fallimentare nelle cause intentate da terzi (ad es. la difesa della stessa procedura nel caso di opposizione della sentenza dichiarativa di fallimento (art.18 L.F.) ed anche nelle cause di opposizione dello stato passivo del fallimento).

La differenza tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione compiuti dal Curatore, poggia su criteri eminentemente empirici ed e' collegabile alla diversa natura e intensita' economica prodotta nella sfera patrimoniale cui afferiscono; in via generale, i primi si possono individuare in tutti gli atti relativi alla conservazione e al miglioramento del patrimonio e i secondi nella diminuzione e dispersione del patrimonio.

Sostanzialmente, si possono indicare tre categorie di atti del Curatore:

1) atti di ordinaria amministrazione;

2) atti di straordinaria amministrazione;

3) atti singoli particolari.

Per gli atti sub 1), che sono atti necessari, quali la stipula del contratto di locazione, di trasporto, diassicurazione, esazione di crediti, vendita dei beni deperibili, il curatore puo' compierli liberamente nell'ambito delle direttive fissate dal Giudice delegato.

Gli atti sub 2), menzionati nell'art. 25, n 6 L.F., non sono contrastanti con la procedura; la loro caratteristica consiste nel fatto che questi atti non sono necessari, ma utili per il fallimento per cui e' necessario valutare se l'utilita' esiste o no. Il compimento e' rimesso al Curatore che ne ha l'iniziativa, ma per essi e' necessaria l'autorizzazione del Giudice delegato.

Pertanto, quando si tratta di fare scelte discrezionali,si instaura una dialettica con il Giudice delegato; per esempio, stipulare una transazione, subentrare in un contratto, concedere una dilazione ad un debitore, ridurre un credito. In tutti questi casi, la legge ha previsto che il curatore esprima un parere e poi il Giudice delegato autorizza. Ma l'autorizzazione ha qui una valenza diversa da quella che si ha nel campo amministrativo: e' un atto che risale alla esclusiva volonta' del Giudice delegato; in questo campo della capacita' negoziale, la capacita' del Giudice delegato e' massima, quella del curatore e' minima.

Gli atti sub 3), sono quelli specificamente elencati per i quali occorre un'autorizzazione con decreto motivato dal Giudice delegato, sentito il Comitato dei creditori (art. 35 L.F.) e quanto gli stessi abbiano valore indeterminato o superiore a L. 200.000, richiedenti l'autorizzazione su proposta del Giudice delegato e sentito il Comitato dei creditori, del Tribunale, con decreto motivato non soggetto a gravame.

Per alcuni atti, come l'esercizio provvisorio dell'impresa, il Tribunale ha un potere amministrativo diretto, nel senso che il provvedimento del Tribunale che dispone la continuazione dell'impresa o la sua ripresa, e' subordinato all'opportunita', quindi al vantaggio dei creditori. Tale atto pero', incontra un limite formale, in quanto richiede il parere favorevole del Comitato dei creditori.

In questa fase, puo' essere richiesto il parere del Curatore.

Per quanto riguarda l'attivita' processuale del Curatore, occorre rilevare che egli e' innanzitutto organo del processo e la sua funzione e' insopprimibile ed essenziale.

E' comunque il Giudice delegato che autorizza per iscritto il Curatore a stare in guidizio come attore o come convenuto e nomina gli avvocati e i procuratori; l'autorizzazione deve essere data per ogni grado di giudizio. Si tratta di un provvedimento ordinatorio vincolante che deve ovviamente precedere il giudizio e che e' necessario anche per proporre appello incidentale e domanda riconvenzionale.

La mancanza del provvedimento autorizzativo di nomina del procuratore legale, provoca la nullita' assoluta, rilevabile d'ufficio, degli atti processuali compiuti dal curatore, per insanabile difetto di legittimazione processuale di quest'ultimo.

Il Curatore, pur se limitatamente ai giudizi di accertamento dei crediti in sede di verifica dello stato passivo e nella prima udienza per esame di insinuazione tardiva, ha una propria capacita' processuale, che gli consente di contestare un credito o un diritto reale

mobiliare, esprime il suo parere, esprime la sua convinzione senza alcuna autorizzazione del Giudice delegato.

ADEMPIMENTI

Durante l'esercizio delle sue funzioni, il Curatore e' tenuto ad agire diligentemente ed obiettivamente, come qualsiasi pubblico ufficiale.

Fra gli adempimenti immediati che il Curatore e' tenuto ad effettuare, a parte quella di manifestare espressamente l'accettazione dell'incarico entro due giorni dalla notifica e comunicarlo al Giudice delegato, vi e' quello previsto dall'articolo 88, 2 comma L.F., in base al quale, se il fallimento acquisisce beni immobili o beni comunque soggetti a pubblica registrazione, il Curatore deve notificare un estratto della sentenza di fallimento affinche' sia annotata sui pubblici registri. Altro adempimento immediato e' quello della notifica di una copia autenticata della sentenza dichiarativa di fallimento all'imprenditore fallito o al rappresentante legale nel caso di fallimento di societa'; questo atto serve per far decorrere i quindici giorni (tempo limite) previsti dall'art. 18 L.F., per l'oppposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed evitare che il soggetto fallito, in mancanza di tale notifica, abbia tempi piu' lunghi (un anno) per proporre l'opposizione al fallimento.

Deve tenere, secondo il disposto dell'art. 38 L. F. un registro preventivamente vidimato senza spese dal Giudice delegato e annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Le somme riscosse a qualunque titolo, dedotto quanto il Giudice delegato dichiara, con decreto, necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso un istituto di credito indicato dal Giudice delegato, con le modalita' stabilite. Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e sullo stesso potra' operare unicamente il Curatore, in base al mandato di pagamento emesso dal Giudice delegato e firmato altresi' dal cancelliere. L'inosservanza di tale obbligo, integra, per il Curatore, il reato di cui all'art. 230 L.F. e quello di cui all'art. 315 c.p..

Particolare importanza riveste, quindi, la precisione con la quale il Curatore dovra' eseguire questa fase della procedura. Ogni movimento di denaro sara' cronologicamente annotato nel libro del fallimento e diligentemente verificato periodicamente.

Audizione del fallito

Deve convocare a mezzo telegramma o con raccomandata (A.R.)il fallito e invitarlo a mettersi in contatto con il suo studio al fine di fissare con urgenza la data per un incontro formale. Se entro la data prestabilita, il fallito non ha preso contatto con il Curatore o non si e' presentato o comunque non ha comunicato la sua disponibilita', il Curatore dovra' avvertire il Giudice delegato e chiedere che disponga affinche' il fallito venga rintracciato mediante Polizia giudiziaria e dalla stessa condotto nel suo studio o in luogo prestabilito al fine di poter essere interrogato.

E' consigliabile che all'interrogatorio del fallito sia presente anche in qualita' di estensore (e nell'eventualita' anche di testimone) una terza persona normalmente collaboratore dello studio del Curatore. La presenza di un testimone non e' necessaria ed obbligatoria;si tratta soltanto di una precauzione, in quanto il verbale redatto dal Curatore, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, e' atto pubblico e come tale fa fede fino a querela di falso.

L'interrogatorio del fallito potrebbe articolarsi secondo uno schema prefissato, volto ad evidenziare i punti salienti che hanno portato al dissesto, eventuali responsabilita', notizie di carattere generale e quant'altro possa essere di utilita' alla procedura.

Per esempio, ledomande possono essere articolate come segue:

- nome, cognome, paternita', maternita', data e luogo di nascita, domicilio, residenza, numero telefonico e attivita' attuale;

- breve cronistoria dell'impresa, focalizzando i punti salienti dell'andamento economico della stessa;

- composizione della compagine societaria, sue evoluzioni nel tempo, ecc;

- organigramma della societa', definizione delle funzioni e delle responsabilita';

- tipologia dei prodotti e/o dei servizi, concorrenza, andamento del mercato, prezzi, ecc.

- dettaglio delle cause che hanno portato al dissesto;

- elenco delle banche ed istituti di credito con le quali ha operato nell'ultimo anno;

- luogo in cui veniva svolta l'attivita';

- situazione dei dipendenti; se sono stati o meno licenziati; se debbono percepire retribuzioni arretrate o indennita' di fine rapporto;

- luogo in cui e' conservata la contabilita';

- nome dei professionisti con i quali il fallito operava (legali, fiscalisti, commercialisti ecc.).

Ove il Curatore ritiene di essere stato informato di quanto richiesto in maniera esauriente, deve chiudere il verbale o eventualmente rinviarlo per aggiornamento, se necessario, fissando anche la data ed il luogo del successivo incontro.

Il verbale deve essere sottoscritto dal fallito, dalla persona che ha operato come estensore e dal Curatore, dopo aver letto a voce alta quanto verbalizzato.

Detto verbale, deve essere conservato dal curatore ed allegarlo in copia, integralmente, alla relazione ex art. 33 L.F. a dimostrazione o conferma di quanto in essa contenuto.

La relazione del Curatore

La relazione prevista dall'art. 33 L.F., e' l'atto piu' importante del fascicolo fallimentare e coincide anche con uno degli aspetti piu' significativi e qualificanti dell'attivita' del Curatore fallimentare. E' questo il momento in cui emergono la competenza e la professionalita' del Curatore e le sue valutazioni condizioneranno lo svolgimento di tutto il processo. Rappresenta il documento base dell'intera procedura e al Curatore spetta la responsabilita' di fornire una chiara rappresentazione di quella realta' che il Giudice delegato assumera' quale fondamento del processo e delle future scelte direzionali. Costituisce una relazione generale al Giudice delegato ed ha conseguenze anche ai fini della giustizia penale (una copia deve essere trasmessa al P.M. per notiziarlo dei fatti di natura penalistica).

La legge prevede un termine di un mese entro il quale deve essere presentata la relazione, ma si tratta di un termine ordinatorio. L'esame delle cause del fallimento, della condotta tenuta dal fallito nell'esecizio dell'impresa, del suo tenore di vita privata e delle eventuali responsabilita' dell'imprenditore fallito, deve essere contenuto nella relazione e richiede un tempo ben maggiore di quello previsto dalla norma.

In genere, il ritardo dipende dalla difficolta' di ricostruire le operazioni economiche che hanno portato all'insolvenza, al fatto che la contabilita', il piu' delle volte, e' stata tenuta irregolarmente o non e' possibile reperire i libri, alla scarsa collaborazione dell'imprenditore ormai fallito.

Nella pratica, si usa presentare al Giudice delegato delle integrazioni alla relazione originaria, nelle quali si rappresentanole notizie raccolte nel prosieguo della procedura sui fatti previsti dall'art. 33.

Nella relazione, devono essere indicati gli atti di rilievo effettuati nell'esecizio dell'impresa e quelli effettuati fuori di tale esercizio. Ad esempio, se il fallito e' una societa', indicare l'atto di costituzione, le modifiche avvenute, le variazioni del capitale sociale, degli organi sociali. Inoltre, anche per informare in maniera esauriente il P.M. per l'esercizio delle azioni penali, in quanto ne e' il titolare, oltre alle varie possibili azioni revocatorie, simulazioni ecc., che in prosieguo il Curatore riterra' intraprendere, e' consigliabile approfondire quanto di seguito indicato:

a) sulle cause del fallimento;

b) se nel corso del fallimento o negli anni precedenti ci sono state distrazioni, occultamenti, distruzioni, dissimulazioni o dissipazioni di beni da parte del fallito;

c) se in contabilita' sono state esposte o riconosciute passivita' inesistenti;

d) se c'e' stata sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilita' o la stessa sia stata tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari;

e) se prima o durante la procedura fallimentare, sono stati eseguiti pagamenti a favore dei creditori in danno di altri o sono stati simulati titoli di prelazione.

Dovra' accertarsi se il fallito:

1) ha effettuato spese personali o familiari eccessive rispetto alle sue condizioni economiche;

2) ha consumato notevole parte del suo patrimonio in operazioni imprudenti o di pura sorte;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un eventuale precedente concordato preventivo;

6) non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili previste dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta;

7) ha fatto ricorso al credito dissimulando il proprio dissesto;

8) ha omesso di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario;

9) non ha osservato gli obblighi imposti dall'art. 16 n. 3 L.F. (deposito dei bilanci e delle scritture contabili entro 24 ore dalla sentenza dichiarativa di fallimento) e dall'art. 49 L.F. (non si presenta dal Curatore quando questi lo convoca per avere notizie del fallimento).

Se il fallito e' una societa', dovra' accertarsi e riferire:

a) dati anagrafici degli amministratori sindaci ed eventuali liquidatori in carica al momento del dissesto o comunque nei tre anni antecedenti alla richiesta di fallimento;

b) se gli amministratori, i sindaci o i liquidatori hanno posto in essere comportamenti rilevanti in riferimento ai seguenti artt. del c.c.: 2621 (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi), 2623 (violazioni di obblighi incombenti agli amministratori), 2624 (prestiti e garanzie delle societa'), 2628 (manovre fraudolente sui titoli della societa'), 2629 (valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della societa'), 2630 (violazione di obblighi incombenti agli amministratori);

c) ogni altra violazione delle norme previste dal codice civile e soprattutto l'esistenza o meno di atti, fatti, notizie o quant'altro sia riconducibile all'incriminazione del fallito per i reati di cui agli artt. 216, 217, 218, 220, 223, 224 e 232 L.F..

E' quindi consigliabile essere il piu' possibile precisi e diligenti, anche per evitare eventuali ipotesi di responsabilita' per quanto previsto nell'art. 361 c.p. (omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale). Inventario dei beni

Nell'ambito della complessa attivita' che il Curatore deve porre in essere subito dopo l'accettazione della carica, rientra quella di assistere all'apposizione dei sigilli ai beni che si trovano nella sede principale dell'impresa. In questa occasione, egli prende gia' formalmente in consegna il denaro, i titoli e le cambiali esistenti nelle casse dell'impresa fallita unitamente alle scritture contabili e ai libri sociali.

Nel piu' breve tempo possibile deve chiedere, mediante istanza, l'autorizzazione al Giudice delegato a rimuovere i sigilli se apposti e a procedere a redigere l'inventario dei beni del fallito (ex art. 87 L.F.) che eseguira' personalmente con l'assistenza di un cancelliere del Tribunale ed eventualmente del fallito preventivamente avvisati; all'inventario possono intervenire anche i creditori.

In caso di inventario di pochi beni e di scarso valore, la stima dei beni deve essere fatta dallo stesso Curatore coadiuvato dal cancelliere; ove invece i beni da inventariare sono molti e complessi, deve essere chiesto al Giudice delegato la nomina di un perito estimatore ed eventualmente anche la nomina di un cosidetto "uomo di fatica".

Di seguito vengono indicate le varie operazioni che normalmente effettua nella redazione dell'inventario dei beni:

- fissare un appuntamento con il cancelliere della sezione fallimentare incaricato (nei Tribunali di una certa dimensione il cancelliere puo' essere anche di un'altra sezione e viene gia' indicato nell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento notificata al Curatore), con il perito e possibilmente con il fallito per recarsi ad effettare le operazioni di inventario dei beni dell'impresa fallita, nei locali in cui questa operava;

- recatosi in detta sede, iniziare le operazioni di inventario dei beni secondo le regole stabilite dagli artt. 87 e 88 della L.F. con le esclusioni previste dagli artt. 47 L.F., 614 e segg. c.p.c.. Prima di iniziare ad inventariare, preparare un verbale d'inventario in carta libera uso bollo, indicando il giorno, l'ora, e i presenti intervenuti;

- procedere all'inventariazione di tutto quanto viene rinvenuto nei locali ove l'impresa operava senza alcuna esclusione. Le indicazioni dei beni dovranno essere piu' o meno dettagliate secondo un criterio di praticita' espositiva concordato con il perito estimatore e quindi catalogati singolarmente oppure per lotti. Dovranno essere indicati il tipo di prodotto, le dimensioni, la qualita', il materiale,lo stato di conservazione degli stessi e il numero di unita' se si tratta di prodotti uguali, oltre ad eventuali note caratteristiche quali il colore, la deperibilita', la pericolosita', l'obsolescenza. Se identificabile, potrebbe essere indicato anche il fornitore del bene inventariato;

- in caso di inventariazione dei beni di un certo valore, accertarsi se vi e' un'assicurazione in corso e quale e' la scadenza, relativamente al rischio di incendio, furto, danni ed altro. In caso negativo, presentare un'istanza al Giudice delegato per essere autorizzati alla stipula della stessa;

- se le operazioni di inventario non fossero terminate alla prima seduta, dovra' essere fissata, di concerto con il cancelliere, il perito e possibilmente anche con gli altri intevenuti, una seconda, una terza data, e cosi' via fino a quando non saranno ultimate le operazioni di inventario;

- chiedere al fallito se vi sono beni di terzi giacenti presso la societa' fallita; in caso di risposta affermativa inventariare ugualmente detti beni in una sezione particolare dell'inventario in attesa di rivendiche e/o di restituzione;

- chiedere altresi' al fallito se vi sono beni eventualmente giacenti presso terzi, a che titolo e in caso di risposta affermativa, recarsi in loco per procedere all'inventario. Nell'eventualita' che gli stessi beni fossero intrasferibili o troppo problematico il loro spostamento,lasciarli nel luogo in cui si trovano e successivamente nominare, con istanza al Giudice delegato, quale custode dei beni la persona presso la quale gli stessi si trovano o chiedere la nomina a custode di altra persona ritenuta piu' opportuna;

- dopo aver terminato le operazioni di inventario, il perito deve procedere alla valutazione dei beni stessi;

-il verbale di inventario (che deve essere redatto in doppio originale), dovra' essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (art. 87 L.F.) e depositato in cancelleria dal Curatore; nella pratica, a tale incombenza provvede il cancelliere. La cancelleria deve trasmettere, la copia depositata, all'Ufficio del registro per l'esazione del tributo a cui e' soggetto; il secondo originale deve essere custodito dal curatore nel suo studio;

- prima di chiudere l'inventario, il Curatore deve invitare il fallito o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attivita' da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 L.F. in caso di falsa od omessa dichiarazione (art. 87, 3 comma L.F.). Nelle ipotesi di fallimento di ditta individuale o di societa' di persone, si deve procedere all'inventario dei beni dell'abitazione del fallito o dei falliti.

Per memoria, di seguito vengono indicati i beni che non sono compresi nel fallimento (art. 46 L.F.):

a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;

b) gli assegni aventi carattere alimentare. Gli stipendi, le pensioni, i salari e tutto cio' che il fallito guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare salvo quanto e' disposto dagli articoli 170 e 326 c.c.;

d) i frutti dei beni costituiti in dote ed i crediti dotali,salvo quanto e' disposto dall'art. 188 c.c.;

e) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

I limiti previsti sub b), sono fissati con decreto del Giudice delegato.

Individuazione dei creditori

Il Curatore deve presentare una istanza al Giudice delegato volta ad ottenere l'autorizzazione al prelievo di tutta la documentazione inerente il fallimento, ivi comprese le istanze di fallimento con i relativi allegati (i titoli di credito soprattutto).

Dalla contabilita' del fallito, deve prelevare le schede della contabilita' fornitori e di tutti i creditori in generale. Anche dall'interrogatorio del fallito, puo' verificare si vi sono ulteriori nominativi di fornitori o creditori in genere, non risultanti dalla contabilita' ufficiale.

Una incombenza molto importante e' quella relativa al licenziamento dei dipendenti risultante dal libro matricola e in forza alla data del fallimento, salvo l'ipotesi dell'esercizio provvisorio. Quasi sempre pero', viene fatta valere, anche per l'intervento delle organizzazioni sindacali, la legge 223/91 per i benefici in essa contenuti (messa in mobilita' di tutti i dipendenti). E' necessaria sempre l'autorizzazione del Giudice delegato. Dopo aver redatto un elenco con l'indicazione di tutti i nominativi riscontrati e l'importo risultante dalla contabilita', deve inviare a tutti i suddetti nominativi, la comunicazione dell'avvenuto fallimento mediante raccomandata A.R. (ex art.92 L.F.), invitandoli a presentare istanza entro la data della verifica dei crediti, nelle modalita' previste dalla legge.

L'art. 89 L.F. prevede, inoltre, che il Curatore fallimentare depositi in cancelleria un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali e mobiliari rilevati sulla scorta delle scritture contabili del fallito e delle altre notizie raccolte.

Verifica dei crediti

La data della verifica dei crediti viene fissata dal Tribunale all'atto della dichiarazione del fallimento con l'indicazione del giorno, l'ora ed il luogo.

Qualche giorno prima di tale data, e' consigliabile che il Curatore presenti una istanza al Giudice delegato, con la quale chiede l'autorizzazione al prelievo del fascicolo delle domande di insinuazione pervenute e depositate presso la cancelleria.

Ottenuta l'autorizzazione del Giudice delegato, deve prelevare quanto contenuto nello stesso fascicolo ed accertarsi che il cancelliere abbia registrato tutte le insinuazioni in apposito elenco, numerandole progressivamente. Nella maggior parte dei casi, comunque, specialmente nei tribunali di una certa dimensione, tale incombenza viene effettuata dai Curatori.

Le istanze prelevate dal fascicolo, possono essere portate nello studio del Curatore il quale, nell'effettuare l'analisi delle singole insinuazioni, riportera' su un foglio di lavoro gia' predisposto, le note, i commenti ed i relativi appunti da sottoporre al Giudice delegato ed inserirle nella corrispondente insinuazione. Le insinuazioni e le domande di rivendica, devono essere separate perche' anche il verbale di verifica dei crediti prevede questa suddivisione.

Poiche' nella prassi si verifica quasi sempre che molti creditori depositino all'ultimo momento le loro domande di insinuazione al passivo, prima di recarsi all'udienza di verifica, il Curatore deve passare nella cancelleria fallimentare e verificare se sono state presentate dette insinuazioni. In caso positivo, prelevarle e portarle al Giudice delegato insieme alle altre istanze e se, immediatamente verificabili, discuterle in quella stessa udienza (in genere il Giudice delegato e' in grado di verificarle in quella stessa udienza).

Aperta l'udienza di verifica dei crediti, il Giudice delegato fara' predisporre dal curatore il verbale sul quale verranno indicati i nominativi dei creditori o dei rispettivi legali presenti. Il curatore presenta le insinuazioni singolarmente al Giudice delegato esponendo verbalmente il proprio parere. Le insinuazioni vengono discusse, generalmente, secondo l'ordine di iscrizione gia' predisposto preventivamente dal curatore che ha tenuto conto dell'anzianita' di presentazione. A volte, pero', viene data precedenza a quelle i cui legali od i rappresentanti sono pervenuti all'udienza.

Il Giudice delegato,sente, se presente, il parere del fallito o del suo legale e del legale del creditore o dello stesso creditore non assistito dal legale o da un consulente; quindi decide di ammettere o meno il credito, motivando la decisione stessa facendo apporre dal curatore,sul verbale, in apposito spazio, la decisione assunta. Le insinuazioni eventualmente non verificate verranno rinviate ad altra udienza, la cui data verra' fissata dal Giudice delegato, sentita la disponibilita' del Curatore.

Dopo che il Giudice delegato avra' finito di esaminare e decidere per le singole istanze, dichiarera' chiusa la verifica ed ordinera' di depositare il verbale in cancelleria. Il verbale di verifica verra' firmato dal Giudice delegato e dal cancelliere. Lo stato passivo diventa esecutivo il giorno in cui, dopo esserestato sottosritto dal Giudice delegato e dal cancelliere, viene depositato in cancelleria.

Alcuni Giudici delegati, anche per evitare il contenzioso con i creditori, prima di rendere esecutivo lo stato passivo, dopo la chiusura della verifica delle domande di insinuazione, concedono quindici giorni di tempo per integrare la documentazione (allegare i titoli di credito in originale, sufficiente documentazione, ecc.) ai creditori ammessi con riserva o esclusi.

Il Curatore dovra' provvedere ad inviare una comunicazione, mediante raccomandata A.R., a tutti i creditori insinuati, della esecutivita' dello stato passivo, nonche' le decisioni assunte dal Giudice delegato in merito alla domanda presentata. Questa incombenza ai fini dell'eventuale opposizione di cui gli artt. 97, 98 e 100 della L.F.. Il creditore escluso infatti, dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 155/1980 e 102/1986, puo' fare opposizione entro quindici giorni dalla data in cui lo stesso ha ricevuto la raccomandata A.R., presentando regolare ricorso al Giudice delegato e non piu' come precedentemente prevedeva l'art. 98 della L.F., entro quindici giorni dal deposito in cancelleria dello stato passivo. Il Curatore ricevera' la notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza nella quale, ricorrente e curatore dovranno comparire davanti al Giudice delegato, nonche' un termine per la notificazione del ricorso e del decreto al Curatore.

Le azioni revocatorie fallimentari e la revocatoria ordinaria

L'azione revocatoria fallimentare e' disciplinata dagli artt. 64 e segg.; l'azione revocatoria ordinaria e' disciplinata dall'art. 2901 c.c..

Lo stato d'insolvenza, che e' uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, e' determinato dallo squilibrio che si produce nell'impresa per effetto di una eccedenza di passivo liquido sull'attivo liquido.

Nell'ambito della tutela generale del concorso dei creditori, la legge stabilisce che la massa dei beni sui quali si attua l'esecuzione collettiva, non e' costituita solo da quei beni che sono di proprieta' del fallito al momento della dichiarazione di fallimento, ma anche da quei beni che hanno cessato di far parte del patrimonio del fallito a causa di atti di disposizione posti in essere prima della dichiarazione di fallimento.

Per quanto riguarda le prescrizioni, nell'ipotesi di revocatoria fallimentare, il termine e' di 5 anni a decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento e sempre di 5 anni, ma dal momento in cui il rapporto si e' perfezionato,nel caso di revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c..

Per l'esercizio dell'azione revocatoria, il Curatore deve prestare la massima attenzione e diligenza nella verifica di tutta la documentazione reperita (libri sociali, scritture contabili, corrispondenza, ecc.) e identificare quali potrebbero essere i soggetti nei confronti dei quali proporre azione revocatoria.

In linea generale, la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza, quale presupposto per la revocabilita' degli atti, puo' ritenersi raggiunta, ove emergono, a carico del fallito, circostanze esterne concrete e specifiche tali da indurre un soggetto di comune prudenza ad avvedersene, quali ad esempio:

- protesti degli ultimi 3 anni;

- decreti ingiuntivi ultimi 3 anni;

- esecuzioni mobiliari ed immobiliari ultimi 3 anni;

- precedenti istanze di fallimento;

- reiterati ritardi nel pagamento delle fatture;

- mutamento delle normali forme di pagamento dei fornitori;

- definizione transattiva dei pagamenti in essere;

- mancata retribuzione dei dipendenti;

- licenziamento di maestranze;

- richiesta di cassa integrazione per i dipendenti;

- presentazione di bilanci che presentano perdite e/o indicano segni di squilibrio.

Un'azione revocatoria fallimentare molto interessante, che spesso viene intrapresa dal Curatore e che negli ultimi anni ha determinato una copiosa giurisprudenza, riguarda la revocabilita' degli accreditamenti affluiti sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito.

L'opinione prevalente e' per la tesi della revocabilita' degli accreditamenti risultanti dalla differenza fra il massimo scoperto del periodo in cui la banca era a conoscenza (o conoscibilita') dello stato di insolvenza del cliente e il saldo finale del conto corrente.

Questa opinione e' valida anche per quanto riguarda la revocabilita' parziale degli importi versati. E' stato infatti stabilito, che quando la banca anticipa somme al correntista oltre il limite del fondo-provvista, i versamenti di denaro che il correntista medesimo eseguira' sino alla copertura dello "sconfinamento", devono intendersi quale pagamento di un debito e assumono quindi carattere solutorio, revocabile ai sensi della legge fallimentare.

Quando il Curatore si sara' convinto che possono essere esperite le azioni revocatorie, ne dovra' discutere con il Giudice delegato; se anche il Giudice delegato sara' dello stesso parere, nel senso che vi sono tutti gli elementi perche' le azioni possano andare a buon fine, il Curatore potrebbe esperire un primo tentativo di accordo con la parte interessata, inviando una prima comunicazione scritta al soggetto nei confronti del quale e' esperibile l'azione revocatoria.

Se la controparte intende assolvere a quanto richiesto dal Curatore, provvedera' nel senso di restituire il dovuto (somme di denaro, beni immobili od immobili, ecc.). Se dopo questo sollecito, la controparte non e' interessata all'accordo, prima di sostenere spese di giustizia, il Curatore dovra' ottenere informazioni sulle possibilita' economiche della stessa controparte.

Ottenute le risposte di cui sopra, il Curatore dovra' presentare istanza al Giudice delegato, volta ad essere autorizzato ad intraprendere azione giudiziaria e per la nomina del legale per ottenere la revocatoria. Ottenuta l'autorizzazione, il Curatore dovra' prendere contatti con il legale nominato per comunicargli la nomina e per sollecitarlo nell'azione, fornendogli tutti gli elementi e i documenti in suo possesso. Se la controparte dovesse dimostrare disponibilita' ad una transazione, il Curatore dovra' chiedergli una proposta scritta. Successivamente, ne discutera' con il Giudice delegato, con il quale concordare una linea di comportamento.

Nell'ipotesi di una trattativa volta a concludere la proposta di transazione, dovra' essere chiesto preventivamente il parere al comitato dei creditori cosi' come disposto dall'art. 35 della L.F.. Ottenuto il parere favorevole dal Comitato dei creditori, il Curatore dovra' presentare istanza al Giudice delegato per ottenere l'autorizzazione a non procedere nei confronti della controparte, ma ad accettare la transazione proposta.

Nell'ipotesi in cui, iniziata l'azione giudiziaria di revocatoria, il legale della procedura dovesse ottenere dalla controparte una proposta di transazione che risultasse vantaggiosa per il fallimento, il Curatore chiedera' il parere della stessa al Comitato dei creditori e successivamente al Giudice delegato; e' consigliabile che, nella richiesta del parere al Comitato dei creditori, il Curatore esprima il suo parere favorevole o contrario, in modo da rendere piu' semplice e sereno il parere che dovra' essere dato dal Comitato dei creditori. Il Giudice delegato portera' l'istanzadel Curatore dinanzi al Collegio ed il Tribunale emettera' il provvedimento con il quale si autorizzera' o meno il Curatore a stipulare la transazione.

Vendita dei beni del fallimento

Lo stato attivo del fallimento e' costituito da tutti i beni del fallito e da quei beni che, per effetto delle azioni revocatorie sono tornati, ai soli fini della procedura fallimentare, nel patrimonio dello stesso.

Secondo il disposto dell art. 104 e segg. L.F., la procedura inerente la vendita dei beni del fallimento varia a seconda della natura degli stessi; se si tratta cioe' di beni mobili o di beni immobili.

A) Procedura di vendita di beni mobili:

Il Curatore dovra' presentare istanza al Giudice delegato, dopo avere ottenuto il preventivo parere del Comitato dei creditori. Nell'istanza, il Curatore esprimera' il proprio parere sull'utilita' del tipo di vendita da utilizzare (vendita all'incanto, alla migliore offerta pervenuta), ma che in questa prima fase, il prezzo delle vendite, non potra' essere inferiore a quello periziato in sede di inventario. Ottenuta l'autorizzazione alla vendita dal Giudice delegato, il curatore dovra' inoltrare proposta a tutti coloro i quali potrebbero manifestarsi potenziali acquirenti; se lo riterra' opportuno e a seconda del tipo di beni da vendere, chiedera' con istanza a parte, al Giudice delegato, o nella stessa autorizzazione alla vendita, di poter effettuare inserzioni sui giornali specializzati e/o sui quotidiani a diffusione locale o nazionale.

Sulla base delle offerte pervenute, il Curatore dovra' valutare se e' economicamente interessante procedere alla vendita o informare il Giudice delegato che le stesse non sono soddisfacenti. Oltre un certo periodo di tempo che non dovra' essere eccessivamente lungo, qualora non si ritenga di poter ottenere offerte significative, il Curatore dovra' roporre di procedere alla vendita al prezzo massimo offerto, anche se inferiore al prezzo di perizia. In questo caso, dovra' procedere come sopra e cioe', istanza per autorizzazione alla vendita da parte del Giudice delegato,previo parere favorevole del Comitato dei creditori.

Tutti coloro che si sono dimostrati interessati e tutti i componenti del Comitato dei creditori, dovranno essere avvisati tramite telegramma o lettera raccomandata A.R., dandogli indicazioni (ora, modalita', ecc.), ove si procedera' alla vendita (in genere nello studio del Curatore).

Nel caso si verificasse l'ipotesi in cui il valore dei beni e' nullo ed anche la vendita a trattativa privata si rilevasse infruttuosa, e' conveniente chiedere al Giudice delegato, l'autorizzazione a vendere i beni tramite l'Istituto Vendite Giudiziarie, previo parere del Comitato dei creditori.

B) Procedura di vendita dei beni immobili:

La vendita fallimentare dei beni immobili, e' regolata dagli artt. 107 e 108 L.F.

L'art 107 regola distintamente due ipotesi diverse:

1) procedura espropriativa immobiliare pendente non ancora pervenuta nella fase di distribuzione del ricavato;

2) procedura espropriativa immobiliare pendente giunta alla fase di distribuzione del ricavato.

L'ufficio fallimentare e' comunque libero di valutare se il procedimento espropriativo immobiliare debba proseguire davanti al Giudice dell'esecuzione individuale o, invece, davanti agli organi del fallimento e secondo le norme fallimentari.

Se la fase del procedimento espropriativo immobiliare davanti al Giudice dell'esecuzione individuale e' in fase avanzata, normalmente il Curatore presenta istanza al Giudice delegato, sentito il Comitato dei creditori, per essere autorizzato alla sostituzione del creditore procedente e quindi inserirsi nella procedura.

Lo scopo dell'art. 107 L.F. e' duplice: primo, perche' si evita che le spese effettuate nella precedente procedura vadano perdute, secondo, perche' non viene ritardato il soddisfacimento dei creditori con il ricavato dell'esproprio.

L'art. 108 L.F. afferma che "la vendita degli immobili deve farsi per incanto. Il giudice tuttavia, su proposta del Curatore, sentito il comitato dei creditori e con assenso dei creditori ammessi al passivo aventi un diritto di prelazione sugli immobili, puo' ordinare la vendita senza incanto ove lo ritenga piu' vantaggioso.

Le vendite sono disposte con ordinanza dal Giudice delegato, su istanza del Curatore ed hanno luogo dinanzi al Giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 578 c.p.c. .

Alle vendite immobiliari con incanto, si applicano le norme di cui artt. 570, 576, 591 e segg. c.p.c., sia in virtu' di quanto disposto dall'art. 105 L.F., sia dall'art. 108 che richiama esplicitamente l'art. 578 c.p.c..

L'art. 108 L.F., prevede, atresi', che il Giudice che procede alla vendita, di sospenderla, quando ritiene che il prezzo sia notevolmente inferiore a quello giusto, qualunque sia la forma disposta per la vendita. Secondo l'opinone prevalente della giurisprudenza, la vendita puo' essere sospesa fino a quando non viene firmato il decreto di trasferimento del bene all'aggiudicatario e quindi anche dopo l'aggiudicazione.

Per procedere alle fasi successive di alienazione dei beni immobili, il Curatore deve accertarsi che il perito nominato dal Giudice delegato abbia depositato tutta la documentazione necessaria alla vendita (plamimetrie, certificazione ipocatastale, ecc.).

Successivamente, deve presentare un'istanza al Giudice delegato, previo parere del Comitato dei creditori, per essere autorizzato alla vendita dei beni e alla emissione dell'ordinanza di vendita; se i beni immobili da vendere sono piu' di uno e divisibili, deve essere richiesta la vendita per lotti separati.

Dopo che e' stata emessa l'ordinanza e fissata la data della vendita, predisporre l'estratto dell'ordinanza stessa per la notificazione dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile o sugli immobili, nonche' ai creditori ipotecari iscritti.

Nei tribunali di una certa dimensione, il Curatore provvede anche alle incombenze che dovrebbero essere della cancelleria e cioe' procede all'affissione all'albo del Tribunale almeno tre giorni prima della vendita, nonche' alla pubblicazione dell'avviso sul Foglio Annunzi Legali (F.A.L.) della provincia e, se previsto nell'ordinanza di vendita, alla pubblicita' sul quotidiano o sui quotidiani designati.

Il giorno fissato per la gara, il Curatore deve recarsi presso la cancelleria, ritirare il fascicolo, la documentazione relativa al bene(i) immobile(i) e le offerte pervenute. Deve procurarsi un modello per redigere il verbale d'udienza e recarsi presso il Giudice delegato (che normalmente dirige l'udienza) e provvede a redigere il verbale (anche questa incombenza dovrebbe essere effettuata da un segretario giudiziario della cancelleria fallimentare).

Avvenuto l'incanto, se nei dieci giorni successivi non vengono presentate offerte in aumento di 1/6 del prezzo raggiunto nell'incanto, il bene viene dichiarato aggiudicato.

Secondo quanto previsto dall'art. 576, c.p.c., l'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati nell'ordinanza che dispone la vendita.

Avvenuto il versamento del prezzo, il Giudice delegato emette il decreto di trasferimento del bene venduto all'aggiudicatario e ordina che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, eventuali, precendemente gravanti sull'immobile (art. 586, c.p.c.).

E' opportuno dire che non puo' ritenersi ammissibile l'alienazione dei beni immobili a trattativa privata; tuttavia, gli artt. compresi fra il 570 e il 575 c.p.c. prevedono la "vendita senza incanto", che e' una procedura di vendita che viene posta in essere quando esiste una sola offerta che e', peraltro, vincolante.

Ripartizione dell'attivo e rendiconto

L'art. 110 L.F., disciplina l'istituto delle ripartizioni parziali. Dettiriparti, hanno la funzione di diminuire il danno dei creditori che vengono, tra l'altro, e in particolare i creditori chirografari, colpiti dalla sospensione degli interessi. L'inizio delle operazioni di riparto, e' conseguenziale alla chiusura del procedimento di verificazione del passivo e i termini stabiliti dal suddetto articolo (2 mesi), sono, nella prassi, dilazionabili per le ragioni rimesse all'apprezzamento del Giudice delegato. Il procedimento di distribuzione si svolge contemporaneamente alla liquidazione dell'attivo.

Il Curatore predispone il piano di riparto secondo quanto regolamentato dall'art.111 L.F. e, previo parere del Comitato dei creditori, lo presenta al Giudice delegato, il quale, dopo averlo analizzato e apportato eventuali variazioni che dovesse ritenere necessarie, ne ordina il deposito in cancelleria e dispone altresi' che venga data comunicazione a tutti i creditori ammessi allo stato passivo. Dopo avere verificato la data di deposito e le eventuali osservazioni del Giudice delegato, il Curatore comunichera', con raccomandata A.R. da spedire a tutti i creditori di cui sopra, l'avvenuto deposito del piano di riparto in cancelleria.

Attesi i 10 giorni (e' consigliabile attendere qualche giorno in piu' per maggiore sicurezza) dalla data del ricevimento dell'avviso da parte dei creditori, il Curatore si rechera' in cancelleria per farsi consegnare il piano di riparto per verificare se allo stesso sono state eventualmente allegate osservazioni da parte dei creditori. Se non sono pervenute osservazioni, chiedera' al cancelliere di certificare, mediante apposizione di nota, che "non sono pervenute osservazioni ".

Se vi sono viceversa osservazioni, si rechera' dal Giudice delegato. Il Giudice delegato, sulla base delle osservazioni pervenute, apportera' al progetto di riparto le variazioni che riterra' opportune e degne diaccoglimento. Qualora non ritenesse di accogliere le osservazioni dei creditori, confermera' quanto precedentemente esposto.

Successivamente, il Curatore approntera' un verbale di approvazione del riparto, lo consegnera' al Giudice delegato, il quale provvedera' alla sottoscrizione dello stesso approvandolo. Il decreto di approvazione, rendendo esecutivo il piano di riparto, permettera' al Curatore, tramite autorizzazione da parte del Giudice delegato ed emissione del relativo mandato, di prelevare le somme mediante assegni circolari, da inviare ai singoli beneficiari con raccomandata A.R. e lettera accompagnatoria.

Da non dimenticare che il Curatore dovra' pagare l'imposta di registro sul piano di riparto.

Il conto della gestione, comunemente denominato "rendiconto", deve essere presentato dal Curatore al Giudice delegato a norma dell'art. 116 L.F..

Prima di predisporre il rendiconto, che deve essere completo, dettagliato, descrittivo ed adeguatamente documentato, il Curatore dovra' accertarsi che le operazioni di liquidazione dell'attivo siano state tutte ultimate, siano esse giudiziali o meno. Nell'ipotesi di mancata realizzazione di alcuna attivita', il rendiconto dovra' essere presentato ugualmente.

Verificato quanto sopra e, prima di procedere al riparto finale, dovra' redigere il conto della gestione e depositarlo nella cancelleria fallimentare del tribunale.

Il Giudice delegato, se non rilevera' irregolarita' formali o sostanziali dell'atto, ne ordinera' il deposito in cancelleria, stabilendo la data dell'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dall'ordine di deposito. Qualora fossero rilevate delle irregolarita' formali e/o sostanziali dal Giudice delegato, il Curatore procedera' a presentare un nuovo conto o a fare le opportune integrazioni e modifiche.

Alla data fissata per l'udienza, il Curatore si rechera' in cancelleria per farsi consegnare il rendiconto per verificare se allo stesso sono state eventualmente allegate contestazioni (legittimati a proporre contestazioni sono i creditori ammessi e il fallito, oltre all'eventuale Curatore subentrato al precedente). Se non sono pervenute contestazioni, chiedera' al cancelliere di certificare, mediante apposizione di nota, che "non sono pervenute osservazioni".

Successivamente, il Curatore approntera' un verbale di approvazionedel rendiconto, lo consegnera' al Giudice delegato, il quale provvedera' alla sottoscrizione dello stesso approvandolo.

Se vi dovessero essere delle contestazioni, il Curatore dovra' recarsi dal Giudice delegato, il quale, in caso di mancato accordo sulle contestazioni, fissera' l'udienza innanzi al Collegio non oltre i 20 giorni successivi ex art.189 c.p.c..

Approvato il rendiconto, il Curatore presentera' l'istanza di liquidazione del suo compenso al Giudice delegato. Tale compenso calcolato in base alle norme vigenti (attualmente il D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 ), verra' liquidato dal Tribunale.

Dopo avere ottenuto la liquidazione del compenso, il Curatore dovra' procedere all'effettuazione del riparto finale delle somme ai creditori ex art. 117 L.F.. Prima di procedere alla presentazione del piano di riparto finale, il Curatore dovra' provvedere alla chiusura del campione fallimentare e relativa liquidazione che va effettuata presso l'Ufficio del registro.

Chiusura del fallimento

La chiusura del fallimento e' regolamentata dall'art. 118 L.F. che prevede i seguenti casi:

1) se nei termini stabiliti dalla sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del Curatore e le spese di procedura;

3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.

La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto del Tribunale, generalmente su istanza del Curatore e pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17 L.F..

Il Curatore dovra' provvedere al pagamento delle spese prenotate al campione fallimentare, dei diritti di affissione e pubblicazione sul F.A.L., nonche' del versamento dei diritti di cancelleria e compilazione della scheda statistica.

Con la chiusura del fallimento, cessano gli organi del fallimento ed il debitore e' reintegrato nei suoi diritti patrimoniali. I creditori riacquistano tutti i loro diritti nei confronti del debitore per ottenere l'eventuale parte dei propri crediti non soddisfatti per intero (art. 120 L.F.).

RESPONSABILITA' DEL CURATORE

La responsabilita' del Curatore e' un tema molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza. La prima propende per escludere una responsabilita' autonoma del Curatore, considerato che lo stesso e' un mero organo esecutivo dei provvedimenti del Giudice delegato; la seconda sostiene invece che il Curatore risponda in proprio dei danni causati dalla sua gestione anche quando sia intervenuta l'autorizzazione del Giudice delegato e che tale responsabilita' sia ricollegabile alle iniziative prese dal Curatore, alle proposte da lui prospettate allo stesso Giudice delegato nel sollecitarne i provvedimenti, al modo in cui tali provvedimenti sono stati eseguiti.

Secondo quanto previsto dall'art. 38 della L.F., durante il fallimento, l'azione di responsabilita' contro il Curatore revocato, puo' essere proposta esclusivamente dal nuovo Curatore, previa autorizzazione del Giudice delegato.

Ne' il fallito, ne' i creditori hanno legittimazione al riguardo. Tale norma, e' dettata da due principi:

- il primo e fondamentale, riguarda la natura dell'azione, destinata ad avere riflessi sul patrimonio fallimentare il cui interesse, viene appunto rappresentato in giudizio dal nuovo Curatore;

- il secondo, dall'esigenza di tutelare il Curatore in carica da ogni eventualita' di "ricatto" interminabile dal fallito o dai creditori.

Concluso il processo di fallimento, chiunque ritenga di aver subito un danno dalla condotta del Curatore, puo' promuovere l'azione di responsabilita' secondo le regole comuni ed entro i termini di prescrizione. Quindi, responsabilita' civile del Curatore, nei confronti del fallimento in pendenza della procedura;

responsabilita' nei confronti del fallito e dei creditori a procedura conclusa. Il problema della responsabilita', resta dunque quello relativo all'individuazione delle attivita' per le quali il Curatore puo' subire un'azione per danni provocati nell'assolvimento dei suoi compiti.

L'art. 38 sopra richiamato della L.F., stabilisce che il Curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio e, per definire la diligenza che egli deve usare nell'espletamento del proprio incarico, ci si riferisce tradizionalmente al buon padre di famiglia.

Valutando la questione dopo queste considerazioni, si puo' quindi affermare che il Curatore e' responsabile espressamente in relazione a quella importante attivita' di raccordo del processo con la realta' esterna:

- in primo luogo, l'attivita' di indagine, valutazione, relazione, proposta, assistenza, sorveglianza;

- successivamente, esecuzione delle direttive del Giudice delegato e del Tribunale.

La condotta colposa o dolosa del Curatore che precede la decisione del Giudice delegato rispetto ad un atto da comiersi nell'interesse del fallimento,puo' sicuramente provocare un danno valutabile; cosi' come un comportamento omissivo quale, ad esempio, la mancata proposta di esercizio di diritti ed azioni (recuperi crediti, azioni revocatorie fallimentari ed ordinarie, simulazioni, azioni di responsabilita' contro amministratori e sindaci di societa' fallite, richiesta di estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, mancata proposta al Giudice delegato di riassunzione di giudizi pendenti che avrebbero potuto portare benefici al fallimento).

Il Curatore e' sicuramente responsabile quando ignora alcuni aspetti della realta' e di averne fornito una falsa rappresentazione al Giudice delegato che ha preso delle decisioni in base a notizie non corrette; non lo si puo' ritenere responsabile, pero', per un atto e in generale per una iniziativa esattamente eseguita e autorizzata dal Giudice delegato, sulla base di informazioni che lo stesso Curatore aveva fornito al Giudice delegato a che in qualunque modo puo' documentare.

Il Curatore e' invece sempre responsabile per l'operato dei suoi collaboratori.

Un altro problema si pone, in relazione alla natura della responsabilita' del Curatore: se contrattuale o extra- contrattuale, considerato che da cio' dipendono l'onere della prova ed il termine di prescrizione dell'azione.

All'attivita' del Curatore, si riconosce prevalentemente una responsabilita' di tipo contrattuale derivante dalla violazione di un dovere di diligenza nella realizzazione dell'interesse del fallimento, mentre si configura una responsabilita' sicuramente extracontrattuale, quando vengono violati obblighi propri di qualsiasi soggetto di diritto.

GLI ADEMPIMENTI FISCALI

Prima di affrontare i vari adempimenti fiscali cui e' tenuto il Curatore, e' indispensabile ribadire che il Curatore null'altro e' che un organo di giustizia che agisce in collaborazione con il Giudice delegato e, in quanto tale,non presenta, ne si sostituisce al fallito. Gli obblighi di carattere fiscale a carico del Curatore, previsti dalla normativa tributaria vigente, data l'eccezionalita' della funzione svolta da tale organo sono tassativi e quindi non applicabili analogicamente.

Adempimenti IVA

Il Curatore e' chiamato agli adempimenti previsti dall'art. 74-bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.

Il primo atto che deve fare il Curatore e' di presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento (si ritiene comunque che il dies a quo sia la data di notifica al Curatore dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento), la "denuncia di variazione" all'ufficio IVA sull'apposito modello. Qualora il fallito abbia la residenza anagraficadiversa da quella del Tribunale fallimentare, la "denuncia di variazione" deve essere presentata all'ufficio IVA dove lo stesso era iscritto.

Nell'ipotesi di "esercizio provvisorio", entro 30 giorni dall'autorizzazione alla gestione provvisoria, deve essere comunicato all'ufficio IVA l'inizio della gestione.

Successivamente, qualora il Curatore non intendesse utilizzare i registri IVA delle fatture emesse e/o dei corrispettivi, degli acquisti) gia' utilizzati dal fallito, deve procedere all'acquisto e alla regolazione di nuovi. E' consigliabile quest'ultima ipotesi, anche per distinguere le operazioni pre-fallimentari da quelle fallimentari.

Entro quattro mesi dalla nomina a Curatore, deve registrare le operazioni di fatturazione e registrazione sui registri del fallito (delle fatture emesse e/o corrispettivi degli acquisti), sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti. Entro lo stesso termine, deve predisporre e presentare la dichiarazione IVA relativa alla parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento. Se dalla dichiarazione dovesse emergere un debito, non dovra' essere effettuata alcun versamento; dovra' essere l'Uffficio IVA ad insinuarsi in sede di verifica dei crediti. Se dall'ultima dichiarazione dovesse emergere un credito, non e' consigliabile portarlo in detrazione per evitare da parte dello stesso Ufficio IVA se questo, nel caso di accertamenti, verificasse irregolarita' compiute dal fallito e comminasse sanzioni al fallito. E' piu' praticabile e consigliabile chiedere il rimborso dell'eventuale IVA ed ottenere che questo si verifica (per i tempi del rimborso vedi ex art. 38 bis D.P.R. 633/72 e successive modificazioni).

Per le fatture di vendita e di acquisto nel corso della procedura fallimentare, si dovranno rispettare i seguenti modi e tempi stabiliti dall'art. 74-bis D.P.R. 633/72:

- Emissione delle fatture: entro 30 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni;

- Registrazione delle fatture: entro 15 giorni dall'emissione delle stesse;

- Registrazione sul registro dei corrispettivi: entro il giorno successivo non festivo a quello in cui le operazioni al minuto sono state effettuate;

- Registrazione delle fatture di acquisto: entro il mese successivo al ricevimento.

Nell'ipotesiin cui siano state effettuate operazioni imponibili, il curatore deve procedere alla liquidazione periodica dell'IVA secondo le scadenze mensili o trimestrali (e' consigliabile che nella denuncia di variazione IVA presentata dal Curatore entro i 30 giorni dalla nomina, venga effettuata l'opzione trimestrale barrando e firmando l'apposito quadro nel modello di variazione) e al pagamento di quanto eventualmente risultante a debito, previa autorizzazione del Giudice delegato (se non fossero state effettuate operazioni imponibili, non deve essere effettuata alcuna liquidazione).

Alla scadenza annuale prevista, dovra' provvedere alla presentazione della dichiarazione annuale e anche in questo caso effettuare il pagamento eventualmente risultante a debito, previa autorizzazione del Giudice delegato.

Un'ultima serie di problemi riguarda la fase finale della procedura. Una volta dichiarata la chiusura del fallimento ad opera del Tribunale il Curatore deve presentare entro 30 giorni la dichiarazione di cessazione attivita' su appositi moduli predisposti dall'Ufficio IVA e, successivamente, dovrebbe presentare la dichiarazione finale. Il condizionale e' d'obbligo in quanto e' assai dibattuto se sul Curatore gravi anche quest'ultimo onere.

Secondo l'opinione prevalente, al Curatore non incombe, in occasione della chiusura del fallimento,alcun obbligo, perche' norme particolari dettate per lui non lo prevedono e, in forza delle norme generali, si deve concludere che e' il fallito, tornato "in bonis" l'unico obbligato in tal senso.

Bisogna chiedersi se ad ogni buon fine cautelativo e a scanso di ogni possibile responsabilita', i Curatori possono presentare la dichiarazione finale anche se non tenuti a tale adempimento.

Nell'IVA l'imposta e' determinata per anno solare; ne consegue che, con la dichiarazione iniziale si determina il debito o il credito d'imposta all'inizio del fallimento (da insinuare al passivo se debito) e con le dichiarazioni periodiche si determina il debito o il credito che matura per ciascun anno (debito di massa).

Vi e' necessita', quindi, di una dichiarazione finale nel corso dell'anno solare in cui il fallimento si chiude.

Nel caso di chiusura del fallimento di un imprenditore individuale, puo' accadere che cessi efffettivamente ogni attivita' d'impresa, nel senso che il fallito abbandona, dopo il fallimento, qualsiasi attivita' avente natura d'impresa. Anche in tale evenienza, pero', l'obbligo della dichiarazione finale ex art. 35 D.P.R. 633/72, spetta ed incombe al fallito tornato "in bonis" in quanto l'ultima operazione posta in essere nella liquidazione dell'impresa fallita e' il pagamento del corrispettivo liquidato al Curatore.

Dopo la chiusura del fallimento, ogni decisione se proseguire o meno l'attivita' non puo' che spettare al fallito.

Il fallito tornato "in bonis", ha sia interesse sia il titolo per recuperare l'IVA che il Curatore addebita sulla propria fattura e non vi puo' essere alcun dubbio che tale imposta possa essere recuperata, perche' attiene proprio alla gestione della liquidazione.

In conclusione, si puo' sostenere che il Curatore non e' tenuto alla presentazione della dichiarazione finale ai fini IVA all'atto della chiusura del fallimento.

Adempimenti IRPEF - IRPEG

Gli unici obblighi fiscali che incombono sul Curatore per tali imposte sono esclusivamente quelli stabiliti dalla legge tributaria e piu' precisamente dall'art. 10 D.P.R. 600/73 che trova conferma ulteriore nell'art. 18 delle norme di Attuazione al D.P.R. 22/12/86,n. 917 (D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42). Tali obblighi, in quanto tassativi, non sono individuabili in fattispecie diverse dalla legge per il periodo che e' compreso tra la data di inizio del periodo d'imposta e la data di dichiarazione di fallimento. Stabilisce altresi' che, entro 4 mesi dalla chiusura del fallimento va presentata allo stesso Ufficio, la dichiarazione di chiusura; e' consigliabile allegare una copia del verbale dello stato passivo aggiornato e una copia del piano di riparto eseguito.

Da tenere presente che nel caso, piuttosto remoto, dalla dichiarazione iniziale dovesse emergere un reddito imponibile, la relativa imposta deve essere versata, ma bisognera' attendere l'insinuazione da parte dell'Ufficio imposte, in quanto credito relativo al periodo pre- fallimento.

Adempimenti INVIM

Gli adempimenti relativi all'INVIM, si riferiscono alle vendite di beni immobili di proprieta' del fallimento.

Adempimenti Imposta di Registro

Gli adempimenti cui il Curatore deve assolvere in materia di imposta di registro sono contemplati dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

E' opportuno tenere presente, che molti atti contemplati in detto D.P.R., poiche' sono effettuati prima che il Curatore abbia a disposizione somme, vengono anticipati dallo stesso Ufficio del Registro e successivamente rimborsati dal Curatore in sede di liquidazione del campione fallimentare.

Gli altri obblighi fiscali del Curatore, sono previsti dalle leggi che regolano le altre imposte (ICI, ICIAP, ecc.).

Un ultimo elemento importante da tenere presente, e' quello relativo alle ritenute d'acconto sui compensi corrisposti ai prestatori di lavoro autonomo e subordinato.

Il Curatore non e' tenuto ad operare la ritenuta d'acconto in quanto non assume la qualifica di sostituto d'imposta.

Il dato testuale offerto dalla normativa sulla ritenuta d'acconto non ricomprende tra i soggetti tenuti a tale obbligo il Curatore (ne' si spiegherebbe un'interpretazione analogica della norma, atteso il sicuro carattere di eccezionalita' e l'assenza, nell'ipostesi delle curatele fallimentari, di quell'organizzazione contabile e amministrativa che giustifica il particolare regime di esazione delle imposte).

Dr. Giuseppe Tedesco - 12/02/1996