Uno dei punti fondamentali della nuova disciplina della Società a Responsabilità Limitata introdotta dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n° 6 del 2003, sta nel fatto che, alla più ampia autonomia nelle scelte dei soci per quanto riguarda i conferimenti, i diritti derivanti dalla partecipazione e le modalità dell'amministrazione sono stati posti i contrappesi dell'ampliamento del diritto di recesso del socio, che comporta il rimborso della sua quota e la relativa riduzione del capitale sociale, e del rafforzamento del suo potere di controllo sull'amministrazione della società.
L'articolo 2473 stabilisce che l'atto costitutivo determina i casi in cui il socio può recedere dalla società e le relative modalità. Il diritto di recesso compete in ogni caso per legge al socio che non abbia acconsentito:
al cambiamento dell'oggetto sociale (cioè alla od alle attività della società previste dall'atto costitutivo che ora devono essere descritte con maggiore precisione rispetto agli oggetti sociali vastissimi che si sono visti finora nella pratica); alla trasformazione, cioè al cambiamento della tipologia legale della società; alla fusione od alla scissione della società; alla revoca dello stato di liquidazione della società; al trasferimento della sede all'estero; al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale (idem sopra al primo punto); al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione ai "particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili" attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma; inoltre è consentito il recesso, in ogni momento, nel caso di società contratta a tempo indeterminato, purché il socio dia un preavviso di almeno sei mesi.
Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio o dai suoi eredi anche ai sensi dell'art. 2469, secondo comma, qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni, ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti (che debbono essere oggettivi e non eccessivamente ampi) o ne impedisca il trasferimento a causa di morte. In questi tre casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il socio non può esercitare il recesso.Il rimborso della quota del socio (art. 2473, terzo e quarto comma) deve essere effettuata entro sei mesi dalla comunicazione del recesso, in proporzione al "patrimonio sociale", termine col quale si indica il "patrimonio netto" contabile, definito dall'art. 2424 (dedicato al contenuto sullo stato patrimoniale) dato da: capitale sociale + riserve + utile o - perdita dell'esercizio. Inoltre, per determinare il valore della quota da rimborsare si deve tenere conto anche del "valore di mercato" della partecipazione del socio al momento della dichiarazione di recesso. Ciò comporta che il valore minimo della partecipazione del socio da rimborsare è dato dalla corrispondente percentuale del patrimonio netto della società, ma si dovrà tener conto, ove esista, anche del valore superiore derivante dall'avviamento della società. In caso di disaccordo la determinazione del valore della partecipazione è fatta mediante la relazione (perizia) giurata di un esperto nominato dal tribunale. Il rimborso potrà avvenire mediante l'acquisto della quota del socio receduto da parte degli altri soci in proporzione alle loro quote o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non sia possibile esso deve essere effettuato utilizzando le riserve disponibili od, in mancanza di queste, riducendo il capitale sociale e, qualora questo non sia sufficiente ad effettuare il rimborso, la società dovrà essere posta in liquidazione. Inoltre, per l'art. 2473 - bis, l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio che, in tal caso, non avrà diritto al rimborso della sua quota. Autore: Dott. Alessandro Cacciapuoti - tratto dal sito www.filodiritto.com |