LA CASSAZIONE DETTA LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI DIRITTO ALL’OBLIO

E DEL BILANCIAMENTO CON L’INTERESSE PUBBLICO

ALLA CONOSCENZA DEL FATTO

 

Dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 2019 (sent. n. 19681 del 27/07/2019), appositamente atteso prima di arrivare all’ordinanza n. 9147 del 19/05/2020, la prima Sezione della Cassazione ha fornito importanti precisazioni in relazione alla cancellazione dei dati di una persona su internet, anche relativamente al bilanciamento dei diversi diritti in gioco, tra cui quello alla riservatezza e quello di cronaca e di informazione giornalistica, tenendo conto anche dell'evoluzione in materia di privacy. La pronuncia affronta, in particolare, il trattamento da riservarsi alla notizia di cronaca che, oggetto di una prima pubblicazione ed trasmigrata nell'archivio on-line della testata giornalistica, resti accessibile nel web senza limiti di tempo per l'intervenuta indicizzazione dei relativi contenuti dai motori di ricerca.  Il diritto all'oblio, si legge in sentenza, è il diritto a non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza per la ripubblicazione -a distanza di un importante intervallo temporale destinato a integrare il diritto e al cui decorso di accompagni una diversa identità della persona- od il mantenimento, senza limiti temporali, di una notizia relativa a fatti commessi in passato. Nella sua versione dinamica, il diritto all'oblio consiste nel potere, attribuito al titolare del diritto al controllo del trattamento dei dati personali a opera di terzi responsabili. Il titolare di tale diritto potrebbe lamentare anche la presenza sul web di una informazione che lo riguardi, appartenente al passato e che egli voglia tenere per sé a tutela della sua identità e riservatezza, e la sua riemersione senza limiti di tempo all'esito della consultazione di un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome. In tal caso, però, non si ritiene opportuno procedere direttamente alla cancellazione della notizia. Infatti, la tutela del diritto all'oblio deve essere posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica. Fermo il carattere lecito della prima pubblicazione della notizia, la Corte precisa che la tutela del diritto all'oblio può trovare preminente soddisfazione nella deindicizzazione dell'articolo sui motori di ricerca generali o in quelli predisposti dall'editore. Nel caso di specie, il Tribunale che aveva disposto la cancellazione non aveva preliminarmente accertato se l'intervallo di tempo decorso integrasse o meno il fattore tempo sufficiente per costituire presupposto del diritto all'oblio. Qualora tale accertamento fosse stato positivo, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere a un giudizio di bilanciamento tra i diritti in gioco, a previsione costituzionale e convenzionale, omettendo di verificare rispetto alla notizia giornalistica, edita sul quotidiano online e di nuovo resa o mantenuta visibile sul web a una consultazione dei motori di ricerca all'epoca di introduzione del giudizio, la ricorrenza del diritto all'oblio oppure di perduranti e prevalenti diritti di cronaca giudiziaria o di documentazione e archiviazione. In quest'ultima prospettiva, il Tribunale ha omesso di accertare i profili di applicabilità della misura della deindicizzazione della notizia dai motori generalisti quale rimedio sufficiente ed, in correlazione a ciò, i profili di una eventuale responsabilità dell'editore. In altri termini,  anche quando risulta prevalere il diritto alla privacy,  o -meglio- alla protezione dei dati personali, può essere sufficiente disporre la deindicizzazione in grado di salvare la storia gornalistica. L’Ordinanza in esame conclude osservando che in materia di diritto all’oblio, laddove il titolare lamenti la presenza sul web di una informazione che lo riguardi e la sua riemersione attraverso la consultazione di un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome, la tutela del medesimo diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e, quindi, del diritto di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, e può essere soddisfatta la “lamentela” del titolare medesimo, non attraverso la “cancellazione” da parte dell’Editore del quotidiano online, bensì attraverso la “deindicizzazione” dell’articolo da parte dei motori di ricerca generali. La Corte richiama espressamente i principi espressi dalla Sentenza 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia Europea, che ha affermato l’esistenza di un diritto all’oblio nell’ordinamento europeo, sulla base della direttiva del 1995 sulla protezione dei dati personali (direttiva 95/46/CE), intendendo per “diritto all’oblio” non la cancellazione dei dati da parte dell’Editore del quotidiano online, bensì solo la loro “deindicizzazione” da parte dei motori di ricerca, quando i dati sono pubblicati su internet. In tal modo l’informazione resta online, ma non può essere più rintracciata usando come chiave di ricerca il nome dell’interessato mentre la si può rintracciare usando altre chiavi di ricerca.

Vai alla ordinanza Cassazione, Sezione prima, n. 9147 del 19/05/2020

Vai alla sentenza  Cassazione, Sezioni Unite, n. 19681 del 27/07/2019