Il c.d. danno "da stress"

 

Il legislatore, nell'ambito della disciplina del codice civile, individua accanto ad ipotesi di responsabilita contrattuale, ex art.1218 c.c. e ssgg ., fattispecie di illecito extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., dove il concetto stesso di ingiustizia del danno non viene precisato in modo puntuale e dettagliato, lasciando all'interprete il problema ermeneutico ; in particolare, infatti, laddove il legislatore civilistico tipizza il c.d. danno ingiusto, ex art. 2043 c.c., non sembra individuarne i tratti caratterizzanti in modo esaustivo.

Parte della dottrina [1] e della giurisprudenza [2] , allora, non di rado sono state chiamate a decodificare l'inciso "danno ingiusto", sottolineandone talvolta la sola natura patrimoniale, ed altre volte ampliandone l'ambito applicativo fino a comprendervi danni c.d. non patrimoniali, che a rigore dovrebbero, invece, riguardare la sola sfera applicativa dell'art. 2059 c.c.

In verita, negli ultimi anni, si e assistito ad un'espansione piuttosto ampia del concetto di danno ingiusto, nel senso che nuove figure e tipologie di danno hanno trovato applicazione e giustificazione giuridica nel nostro ordinamento, come il danno biologico (fisico e psichico, jure proprio e jure successionis ), danno esistenziale [3] , il diritto del Comune alla propria identita storica [4] , danno alla vita di relazione [5] (prima che fosse teorizzato il danno biologico), danno da mobbing [6] , ecc.

In questo senso, infatti, dottrina e giurisprudenza, proprio al fine di meglio tutelare la posizione giuridica del danneggiato illegittimamente lesa, hanno formulato nuove fattispecie risarcitorie , nascenti dal combinato disposto dell'art. 2043 c.c. con i valori espressi nella Carta Fondamentale; in altri termini, il concetto di ingiustizia del danno e stato interpretato nel senso di danno afferente i diritti costituzionalmente garantiti della persona umana. Sotto tali profili interpretativi, allora, si coglie a pieno il concetto di danno biologico [7] , derivante dal combinato disposto dell'art. 2043 c.c. con l'art. 32 Cost., nonche il danno da mobbing derivante, tra gli altri, dal collegamento giuridico intercorrente tra art. 2043 c.c. e artt . 41, II co., e 35, I co., Cost. [8]

Tuttavia, oltre a tali figure di danno risarcibili, di recente, la giurisprudenza (per lo piu di merito) ha inaugurato una nuova tipologia di danno, attinente pur sempre alla sfera individuale del singolo soggetto leso in modo diretto [9] (c.d. danno evento), e non in modo indiretto o mediato (c.d. danno conseguenza), ma rinvenibile nell'ambito della sua sfera psichica.

In tal senso, dunque, si e individuato il c.d. danno da stress, inteso come stato di inquietudine, di sofferenza, di disagio emotivo, derivante da un comportamento illecito tenuto tanto da un soggetto privato quanto dalla P.a. [10] .

Il danno da stress, pertanto, sembra assumere, almeno prima facie , una connotazione autonoma tipica rispetto al danno biologico ed esistenziale, nonche morale (c.d. pretium doloris ), perche sembrerebbe porsi al confine tra danno biologico (dal quale differirebbe in quanto non costituirebbe una lesione del diritto alla salute, ex art. 32 Cost., inteso in senso rigoroso, perche non traducibile in termini di "malattia", fisica o psichica) e danno morale soggettivo (dal quale, invece, differirebbe perche presenterebbe un quid diverso rispetto al concetto di transeunte turbamento dello stato d'animo).

Invero, secondo una certa impostazione, lo stress derivante dalla prolungata assenza di regolare sonno per rumori continui ed eccessivi [11] , nonche il turbamento emotivo subito in occasione di una rapina risarcito dall'istituto di credito per non aver quest'ultimo apprestato ogni strumento di prevenzione [12] , ovvero lo stato di nervosismo per notevole ritardo del volo, risarcibile dal vettore aereo [13] , o l'ansia conseguente ad un inadempimento contrattuale [14] , sembrano riguardare un turbamento psichico momentaneo derivante da condotta antigiuridica altrui, ben lontano dalla sussistenza di postumi permanenti [15] .

Se, infatti, lo stress e esclusivamente momentaneo, non puo riguardare, a rigore, la lesione del diritto alla salute, ma al piu afferire ad una deminutio transitoria della qualita della vita, soprattutto in termini di serenita e tranquillita; id est, in tal senso, non emergerebbe una lesione all'integrita psico-fisica (suscettibile di accertamento medico-legale), perche l'integrita psichica sarebbe solo momentaneamente alterata.

Proprio in considerazione di tali rilievi critici, parte della dottrina, allora, individua il concetto di danno da stress nell'ambito del danno morale, sottolineando il carattere transitorio e momentaneo dell'alterazione psichica; infatti, evidenziando il carattere transitorio del danno de quo, sembrerebbe riferirsi all'ampio genus di danno morale subiettivo , piuttosto che al danno biologico.

In tal senso, si precisa, sembrerebbero deporre sia la ratio giustificatrice del danno da stress, tesa a salvaguardare esclusivamente l'aspetto psichico della persona umana (e non anche quello fisico come nel danno biologico), sia l'entita del danno risarcibile tendenzialmente minima [16] e non parificabile, di certo, a quella ipotizzabile nel danno biologico, nonche la transitorieta, strictu sensu intesa, dello stress subito.

Qualora cosi fosse, allora, il c.d. danno da stress sarebbe risarcibile secondo lo schema giuridico ex art. 2059 c.c., e non attraverso l'art. 2043 c.c., con il diverso criterio probatorio imposto dal legislatore, rispetto al danno biologico.

Tuttavia tale tesi, per quanto suggestiva, non sembra condivisa da altra parte della dottrina e giurisprudenza.

Si argomenta, infatti, come lo stress, di per se considerato, riguarderebbe la salute e non un danno morale subiettivo , tanto che, si dice, la parificazione tra danno morale da reato (ex art. 2059 c.c.) e danno da stress sembrerebbe contrastare con i principi generali di giustizia sostanziale, nonche con l'art. 3 Cost., laddove si vieta di trattare in modo eguale situazioni diseguali.

In altri termini, l'inquadramento dogmatico del danno da stress nella sfera applicativa dell'art. 2059 c.c., sembrerebbe entrare in contrasto, non solo con la Carta Fondamentale , ma anche con la lettera della legge laddove il risarcimento e limitato ai soli casi "determinati dalla legge".

In questo senso, dunque, parte della giurisprudenza [17] opta per l'inquadramento del danno da stress nell'ambito del danno biologico, sottolineandone l'aspetto psichico comune ad entrambe le voci di danno, nonche l'irragionevolezza della tesi contraria; si precisa, poi, che il carattere transitorio dello stress non varrebbe a smentire tale tesi argomentativa , poiche anche il danno biologico psichico, in taluni casi, sarebbe transitorio, seppur in senso meno rigoroso.

Se, infatti, il concetto di danno biologico psichico, si interpreta nel senso di ansia ovvero disagio psichico derivante da un fatto illecito altrui, piuttosto che come vera e propria malattia depressiva [18] , e cioe presentando il danno da stress un "quantum" di disagio psichico semplicemente inferiore (e non diverso) rispetto al danno biologico psichico, tanto piu che si lamenta comunque un danno alla salute ovvero alla vita di relazione [19] , allora, il c.d. danno da stress ben potra rientrare nel genus danno biologico, con le relative conseguenze applicative e probatorie [20] .

Tuttavia, pur qualificando il danno da stress come danno biologico (sub-specie psichico), e non come danno morale subiettivo (c.d. pretium doloris ), alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali [21] , l'inquadramento dogmatico sara pur sempre riferibile all'art. 2059 c.c., e non all'art. 2043 c.c.

I giudici di legittimita, infatti, di recente hanno recuperato la portata applicativa dell'art. 2059 c.c., in riguardo al danno alla salute, interpretando la norma in modo estensivo e costituzionalmente orientato, al fine di sganciarne la dipendenza della risarcibilita dalla sussistenza di un reato.

Infatti, e stato sostenuto, come l'interprete abbia una certa flessibilita ermeneutica, al fine di ampliare le fattispecie ex art. 185 c.p. in presenza di lesione a diritti inviolabili della persona, richiedendo solo che il fatto antigiuridico sia astrattamente previsto dalla legge come reato; in tal senso, pertanto, si abbandona la lettura dell'art. 2059 c.c. in termini di riserva di legge, effettuando un collegamento [22] diretto tra tale norma e l'art. 2 Cost.

Accogliendo tale impostazione, allora, il c.d. danno da stress rientrante nell'ambito del danno biologico psichico [23] , sarebbe risarcibile secondo lo schema giuridico ex art. 2059 c.c., indipendentemente dalla sussistenza in concreto di un reato; inoltre, la natura giuridica del danno da stress come danno biologico psichico, ne inibira all'interprete la cumulabilita tra le due voci di danno, essendo il danno biologico psichico un genus del danno da stress. Diversamente, quindi, la cumulabilita tra danno morale subiettivo e danno da stress dovrebbe ritenersi ammissibile.

Sotto tali profili interpretativi, dunque, il c.d. danno da stress, sembra essere uno strumento di tutela piuttosto valido a tutto vantaggio del danneggiato, che potra ottenere un risarcimento equo, nonostante l' assenza di una vera e propria malattia psichica, ovvero di un reato in concreto verificatosi.


[1] Vd . Alpa, Il danno biologico, Padova, 1993; Bianca, Diritto Civile 5, Milano, 1994; Bonilini , Danno morale, in Digesto delle discipline privatistiche , Sezione civile 5, Torino, 1989, 83; D'Amico, Il danno da emozioni, Milano, 1992; Franzoni , Dei fatti illeciti, in Comm. Scialoja-Branca , a cura di Galgano ( artt . 2043-2059 c.c.), Bologna-Roma , 1993, 1155; Gazzoni , Manuale di diritto privato, Napoli, 2001.

[2] Nell'ambito dei danni patrimoniali vd . Cass. 12022/2000, Cass. 6291/2003, Cass. 13409/2001, Cass. 15641/2002, Cass. 5504/2003, Cass. 15580/2000 (con riferimento all'ipotesi di una casalinga che svolga comunque un'attivita suscettibile di valutazione economica); nell'ambito dei danni non patrimoniali vd . Cass. 2589/2002, Cass. 3414/2003, Cass. 13340/1999 (in tema di stress psicologico), Cass. 9009/2001.

[3] Vd . Cass. 7281/2003; Cass. 7282/2003.

[4] Vd . Cass. 3807/1998.

[5] Vd . Cass. 76/2002, Cass. 2840/1992 (che qualifica il danno alla vita di relazione come danno patrimoniale).

[6] Vd . Cass . 13299/1992, Cass . 5491/2000.

[7] In dottrina, vd . anche Cendon , Il prezzo della follia. Lesione della salute mentale e responsabilita civile, Bologna, 1984; Alpa, op. cit.

[8] In tal senso vd. , tra gli altri, Gazzoni , op. cit.

[9] Ai fini della distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, vd . Corte Cost. 184/1986.

[10] In tal senso, vd . G.d.P. Benevento, 1/02/2001, che ha individuato il danno da stress per disservizio dell'ufficio postale, ovvero G.d.P. di Perugia 26/04/2000 (stress derivante da multa ingiusta).

[11] Vd . Tribunale di Firenze, 23/07/2001.

[12] Vd . Tribunale Vibo Valentia, 9/07/2001.

[13] Vd . G.d.P. Milano, 18/12/2000.

[14] Vd . G.d.P. Venezia, 6/5/2002.

[15] In tal senso, Cass. 13340/1999.

[16] Vd . Cass. 2698/2004, che rigetta il ricorso presentato avverso la condanna al risarcimento del danno da stress, per inammissibilita, perche concernente non la debenza o meno delle spese, ma la quantificazione delle spese stesse. D'altronde, secondo Cass. 1185/2003 "e inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione avverso sentenza del G.d.P. , in causa inferiore a lire due milioni, con il quale si denunzi non la debenza o meno delle spese, [.] ma la quantificazione delle stesse".

[17] Vd . Tribunale di Roma, 24/03/2001 (dove il disagio dell'utente telefonico per aver subito numerose chiamate per un errore nella pubblicazione delle pagine gialle e stato ritenuto danno biologico, per il turbamento e la perdita di tempo dovuta alle indebite intrusioni altrui); G.d.P. Verona, 16/03/2000 (danno per ritardata attivazione del servizio telefonico, in relazione ai disagi sopportati dall'utente per sollecitare la societa).

[18] In tal senso, tra gli altri, Gazzoni , op. cit.

[19] Per il superamento della tesi riguardante il concetto di danno alla vita di relazione vd . Cass. 76/2002.

[20] Il pregiudizio psico-fisico, se provato, e prova di per se dell'esistenza del danno, ma non della sua entita. La diminuzione o privazione di un valore personale va necessariamente liquidato equitativamente , ex art. 1226 c.c., non essendo possibile dare un valore economico certo e predeterminato a singoli beni personali lesi. Vd . Busnelli , Diritto alla salute, in AA.VV. Tutela della salute e diritto privato, 657; Garufi , in Diritto e Giustizia, n. 9/2004, 47. Con riferimento al quantum debeatur in tema di danno biologico, poi, di recente il legislatore e intervenuto in materia, seppur nell'ambito specifico della Rc-auto (art. 5, ex L. 57/2001).

[21] Vd . Cass . 7281/2003, Cass . 7282/2003.

[22] Vd . Corte Cost. 233/2003.

[23] Da cui differirebbe, in base alle argomentazioni precedenti, solo per il quantum di lesione all'integrita psichica

Autore: Avv. Luigi Viola - tratto dal sito www.overlex.com




 

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