La Cassazione detta i criteri da seguire per la personalizzazione del danno non patrimoniale

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5232 del 06/03/2014, ritorna ad occuparsi della liquidazione del danno non patrimoniale e dei criteri da adottare per la sua personalizzazione.

La Suprema Corte ribadisce che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., SS.UU., n. 26972/2008).

La Corte di Cassazione ritiene che possano essere un valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., le tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, anche per le lesioni derivanti dalla circolazione stradale, che abbiano determinato una percentuale di invalidità superiore al 10% (Cass. n. 12408/2011), come nel caso di specie.

Il Collegio, difatti, sostiene l’incongruità della motivazione basata sulla sola liquidazione tabellare del danno biologico, perché ottenuta con l'impiego di tabelle delle quali la Corte non ha reso nota la provenienza (e, quindi, nemmeno controllabili i criteri di elaborazione) e comunque elaborate in modo da non considerare tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tanto da rendere necessario un incremento, la cui quantificazione non appare adeguatamente supportata dalle risultanze processuali.

Detta incongruità consegue proprio alle ragioni per le quali la Corte ha ritenuto di preferire come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno biologico le tabelle milanesi. Tra queste ragioni, oltre alla "vocazione nazionale" evidenziata dal già richiamato precedente n. 12408/11, vi è soprattutto quella data dal fatto che le "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" del Tribunale di Milano sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008. In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare in modo da includervi la componente già qualificata in termini di “danno morale”, che si usava liquidare separatamente (nei sistemi tabellari antecedenti la pronuncia n. 26972 /08) con operazione che le Sezioni Unite hanno ritenuto non più praticabile. L'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui siffatta componente rientra nell'area del danno biologico, del quale, ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente, non può certo essere intesa nel senso che di essa non si debba tenere conto a fini risarcitori.

Esclusa, quindi, la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, si deve pervenire ad una liquidazione unitaria che tenga conto anche di questa peculiare componente a connotazione soggettiva.

Uno dei modi possibili per pervenire, necessariamente sempre in via equitativa, a questa liquidazione unitaria è l'adozione di tabelle che includano nel punto base la relativa considerazione, dando perciò per presunta - quindi, in media, generalizzata, secondo l'id quod plerumque accidit - l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione. Si tratta, come detto, di una presunzione, accettabile quanto meno per le invalidità superiori al 10%, rispetto alle quali può reputarsi "normale" che vi siano profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio a fisico, salvo prova contraria, che può essere, a sua volta, anche presuntiva.

Così opinando, la liquidazione c.d. tabellare ben può considerare anche la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione.

Val alla sentenza Corte di Cassazione, Sez. III^, 19/12/2013 – 06/03/2014 n. 5243