La Convenzione di Roma del 19/06/80, in vigore dal 01/04/91 e' relativa alle obbligazioni di natura contrattuale tra soggetti appartenenti a Stati diversi. Con la Legge 31 maggio 1995 n. 218 (G.U. 03/06/95 n. 128) è stato riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato. L'art. 57 di questa legge riguarda le obbligazione contrattuali e statuisce che le stesse sono "in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ...". Questa disposizione opera quindi un rinvio ricettizio o materiale alla normativa convenzionale, ampliandone poi l'ambito di applicazione in modo da estenderne l'efficacia anche alle fattispecie di contratti che essa, in base al suo art. 1, comma 2, non regola. E' la medesima tecnica cui si informano anche altre norme della nuova legge (v. in particolare l'art. 42 comma 1, sulla protezione dei minori, il quale rinvia anch'esso, in ogni caso, alla Convenzione dell'AJA del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori; l'art. 45, il quale stabilisce che le obbligazioni alimentari nella famiglia sono "in ogni caso" regolate dalla convenzione dell'AJA del 2 ottobre 1975 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari; l'art. 59 in materia di titoli di credito, il quale per la disciplina della cambiale, del vaglia cambiario e dell'assegno bancario rinvia "in ogni caso" alle convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930 sui conflitti di legge in materia. Un rinvio ricettizio o materiale solo parziale e invece operato dall'art. 3 comma 2 alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968). Le norme convenzionali divengono, quindi, il diritto comune in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Si introduce cosi una disciplina generale della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali fortemente innovativa rispetto al regime delle preleggi.La priorità del regime pattizio sulle norme interne di pari rango si ha in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo (lex posterior derogat legi priori). La Convenzione di Roma non puo' essere applicata nei seguenti casi: - questioni di stato e di capacita' degli individui -con l'eccezione delle situazioni relative all'incapacita', conosciuta ma volutamente ignorata dall'altro contraente, ai sensi della normativa vigente in uno degli stati dei contraenti; - obbligazioni contrattuali relative a testamenti, successioni, regime matrimoniale, diritti e doveri derivanti da rapporti familiari; - obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e simili, nonche' le obbligazioni da questi derivanti; - questioni legate a compromessi, compresi contrasti in merito alle clausole compromissorie ed alle convenzioni relative al foro competente; - questioni di diritto societario (societa', associazioni, persone giuridiche in generale, per quanto riguarda costituzine, capacita' giuridica, organizzazione interna, scioglimento, responsabilita' legale dei soci e degli organi societari,); - opere di intermediari o di organi societari, al fine di stabilire se tale intervento possa considerarsi o meno impegnativo nei confronti dei mandatario o della societa'; - tutto cio' che concerne i "trusts" - costituzione e rapporti tra "trusts" e beneficiari; - questioni che concernono le prove o le procedure -eccetto che nei casi indicati in seguito, riguardo a presunzioni legali ed a ripartizioni dell'onere della prova, nonche' riguardo alla possibilita' di provare con ogni mezzo per dimostrare la validita' dei contratti contro i vizi di forma; - contratti di assicurazione su beni posti in ambito Ue -ma puo' essere applicata ai contratti di ri-assicurazione.
Secondo l'art. 3 della Convenzione, il contratto tra soggetti appartenenti a Stati diversi verra' regolato dalla legge statale scelta dalle parti. La scelta deve risultare in modo inequivocabile, perche' chiaramente menzionata nel contratto, perche' deducibile dalle circostanze o comunque espressa. Le leggi cosi scelte possono essere applicate a tutto il contratto o solamente a parti di esso. E' possibile, in ogni momento, che le parti decidano di comune accordo di cambiare la legge regolatrice del contratto o che stabiliscano previamente, in sede di stipula, come deve cambiare e quando la regolamentazione. La variazione della legge regolante il contratto non ne altera la validita' e mantiene inalterati comunque i diritti acquisiti da terzi di buona fede. Su questo punto, la Cassazione, con sentenza n. 1680 del 28 giugno 1966, occupandosi del problema relativo alla possibilita di scegliere la legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali successivamente alla conclusione del contratto, ha dato risposta negativa, affermando che -una volta che le parti abbiano determinato, ai sensi dell'art. 25 disp. gen., la legge regolatrice del loro contratto- devono ritenersi irrilevanti le successive pattuizioni tra le stesse parti intese a modificare tale primitiva designazione. Allo stesso modo, ma con un obiter dictum, si e pronunciata una Cassazione più recente (sent. n. 3873, 11 giugno 1986). La soluzione accolta dalla giurisprudenza e coerente con il principio della gerarchia delle fonti nel senso che la modificabilita o anche la scelta successiva della legge applicabile ad un contratto gia concluso muta la stessa fisionomia giuridica del contratto.Si e constatato che tale potere si riconnette ad una prassi corrente in taluni paesi (l'Inghilterra ed anche la Germania) giustificata da similitudini organiche e da una storica interscambiabilita dei relativi ordinamenti con quelli di paesi satelliti o vicini per tradizione (rispettivamente del Commonwealth e del Benelux) (E. VITTA, La convenzione C.E.E. sulle obbligazioni contrattuali e l'ordinamento italiano, in Riv. dir. int. priv. e proc., 1981, p. 841). Difficilmente giustificabile ed, anzi, piuttosto contraddittoria può apparire invece la norma in esame per il giurista di tradizione latina e specialmente per il nostro ordinamento (v. R. PERCHINUNNO, Appunti sulla modificabilita della legge regolatrice del contratto secondo la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Riv. not., 1993). Tra l'altro questa disposizione accentua il fenomeno del depecage (cioe il frazionamento della legge applicabile al medesimo contratto) che, invece, da piu parti si avverte l'esigenza di combattere. L'art. 4 (legge applicabile in mancanza di scelta) interviene nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'art. 3. Questo intervento si esplica attraverso il principio del collegamento piu stretto (v. R. BARATTA, Il collegamento piu stretto nel diritto internazionale privato dei contratti, Milano, 1991). Ciò significa che il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento piu stretto. Secondo il n. 2 dell'art. 4 "si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale". Il n. 3 del medesimo art. 4 regola l'ipotesi di contratto avente ad oggetto un diritto reale su un bene immobile, nel qual caso si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l'immobile e situato (opera, quindi, il principio della lex rei sitae). Infine, il n. 5 sempre dell'art. 4 della Convenzione esclude l'applicazione del precedente n. 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Ed in ogni caso le presunzioni dei paragrafi sub n. 2, 3 e 4 non si applicano quando, dal complesso delle circostanze, risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese. Riassumendo: nel caso in cui venga scelta appositamente una determinata legge straniera come regolatrice del contratto, ma nello stesso ci siano riferimenti precisi che indicano come, di fatto, la legge veramente presa a modello e' quella di un Paese diverso da quello indicato testualmente, la legge richiamata in modo specifico non puo' essere utilizzata per regolare il contratto in quelle norme che confliggano con le disposizioni imperative della legge che, non nominalmente ma fattualmente, e' richiamata. Se non vi e' stata alcuna scelta di legge, il contratto sara' regolato dalla legge del Paese con il quale dimostra di avere il piu' stretto collegamento. Se pero' una parte del contratto, nettamente separabile dal resto, presenti un rapporto piu' stretto con la legge di un altro Paese, eccezionalmente si potra' applicare a questa parte determinata il diverso regime a cui piu' e' legata. Solitamente si presume -salvo dimostrazione contraria- che il regime normativo contemplato per regolare il rapporto contrattuale sia quello del luogo dove ha sede la parte che deve fornire la prestazione, ma nel caso in cui si sia di fronte a: -contratto concluso nell'esercizio dell'attivita' economica; -contratto concluso nell'esercizio dell'attivita' professionale; allora si presume che la normativa sia quella del luogo dove si trova la sede principale della societa' o di quella comunque indicata nel contratto come la sede adibita a fornire il servizio. Nel caso di contratto relativo ad un diritto che interessi un immobile, la competenza sara' del Paese in cui l'immobile e' situato -salvo, come sempre, diversa indicazione nel contratto. Ancora un'altra deroga nel caso di contratto trasporto-merci, compresi quelli di contratto di noleggio a viaggio: si presume che la competenza "naturale" sia quella del luogo dove il contratto viene concluso, se nello stesso Paese si trovano anche il luogo di carico e la residenza del mittente. Queste presunzioni vengono comunque tutte meno ove si dimostri che il legame maggiore e', per il contratto, con un Paese diverso. Nel caso in cui la prestazione contrattuale non sia chiaramente determinata, non e' possibile dare per scontato che il legame piu' forte sia tra legge regolatrice del contratto e Paese in cui ha sede la societa'.
Nel caso di fornitura di beni o servizi ad un consumatore, nonche' nei contratti di finanziamento relativi alla conclusione del contratto, (e dunque non per tutti quei contratti relativi ad un'attivita' professionale) la persona consumatrice ha diritto ad essere tutelata secondo quanto previsto dall'ordinamento del suo Paese di residenza, nel caso in cui la conclusione del contratto sia stata preceduta da una pubblicita' determinata, o la ditta abbia ricevuto l'ordine nel Paese di residenza, ovvero se il contratto sia una vendita di merci e se il consumatore abbia stipulato il contratto recandosi nel Paese straniero, inviato dal venditore. In questi casi, salvo scelta diversa per l'acquisizione di diritti reali su di un immobile, il consumatore vede tutelati i propri diritti secondo la propria legislazione. Non esiste tale diritto nel caso di contratti di trasporto e di fornitura di servizi da effettuarsi in un Paese diverso dalla sua residenza abituale, ad eccezione del caso in cui il prezzo della prestazione si riferisca globalmente sia al trasporto che al servizio.
E' possibile che la legge nazionale regolatrice del contratto sia affiancata -nell'applicazione- anche la legge di un altro Paese quando quest'ultima ammetta l'applicabilita' dell'originaria legge regolatrice del contratto. A regolare il caso concreto -e non dunque il contratto- saranno comunque le norme regolatrici del Paese in cui va attribuita la competenza al giudice. La serie di disposizioni appena citate rivela il carattere molto elastico delle stesse e soprattutto il notevole margine di discrezionalità che si e voluto conferire al giudice nella determinazione della legge applicabile in mancanza di una scelta espressa o implicita ad opera delle parti.Siamo di fronte a criteri di collegamento ben più duttili di quelli cui eravamo abituati quando vigeva l'art. 25 disp. prel., i cui criteri di collegamento individuavano meccanicamente lo Stato con cui il rapporto era collegato e quindi il diritto competente a disciplinare il contratto.L'art. 25 prevedeva un procedimento in cui l'accertamento della legge regolatrice avveniva in modo pressoché automatico. E' invece sull'esclusione di qualsiasi automatismo che si fonda il criterio del "collegamento più stretto". Esso richiede un procedimento logico di riconduzione o iscrizione della fattispecie concreta al sistema di norme destinato a regolarla (R. BARATTA, op. cit., p. 64). Pertanto l'idea su cui si fonda tale principio è di attribuire alla giurisprudenza una funzione centrale nella formazione del diritto internazionale privato dei contratti; demandando così al giudice il compito di concretizzare il principio normativo con riguardo alla fattispecie contrattuale dedotta in giudizio.
L'ESISTENZA E LA VALIDITA' del contratto -o di una sua particolare disposizione autonomamente regolata- vengono stabilite sulla base di quella legge che effettivamente lo regolerebbe se fosse valido. La parte contraente che volesse dimostrare di non aver prestato il suo consenso potra' fare riferimento alla legge del suo Paese di residenza, se secondo le norme in esso vigenti la stipula del contratto in questione non sarebbe in grado di dare quegli effetti che, secondo logica, sarebbero attendibili da un contratto di quel tipo.
Tra persone che si trovano nello stesso Paese deve essere soddisfatto il requisito di forma richiesto dalla legge del luogo. Se i due contraenti si trovano invece in Paesi diversi, la forma deve necessariamente attenersi alle norme che ne regolano la sostanza, cui ci si riferisce espressamente oppure in forza di quanto finora detto. Nel caso di conclusione di contratto da parte di un rappresentante, deve essere applicata al contratto la forma richiesta dal Paese in cui viene concluso detto contratto. Nel caso di contratto unilaterale, la forma da rispettare deve essere quella dettata dalla legge del luogo dove l'atto e' compiuto -sempre pero' nel rispetto di quanto detto fino ad ora.
Nel caso di contratti con un soggetto consumatore, la forma da utilizzare per il contratto deve essere quella richiesta dall'ordinamento nazionale del soggetto acquirente. Per quanto riguarda gli immobili, deve essere rispettata la forma del Paese dove l'immobile e' situato.
La legge destinata a regolare il contratto ha le seguenti funzioni: -dovra' regolare l'interpretazione del contratto; -dovra' regolare l'esecuzione delle obbligazioni che dal contratto derivano; -dovra' regolare l'eventuale inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto -compresa la liquidazione del danno- nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale; -dovra' regolare i vari modi di estinguere l'obbligazione, le prescrizioni e le decadenze; -dovra' regolare le conseguenze della nullita' del contratto; In caso di esecuzione difettosa, il creditore potra' prendere quelle misure previste dalla legge in cui l'esecuzione deve avere luogo.
Uno dei contraenti, giudicato capace di concludere il contratto ai sensi della legge vigente nel Paese in cui risiedono i due contraenti, potra' invocare la sua incapacita' ai sensi di una diversa legge straniera solo nel caso in cui, al momento della conclusione del contratto, la controparte era a conoscenza dell'esistenza di questa incapacita', ignorandola per pura imprudenza.
Nel caso di cessione di crediti: le obbligazioni tra chi cede il credito e chi lo acquisisce, sono regolate dalla legge applicata al contratto secondo le regole sinora esposte. La legge alle cui norme e' sottoposto il credito che e' stato ceduto (l'obbligazione "di partenza") regola anche tutti i rapporti derivanti, tra chi abbia acquisito il credito ed il debitore, le possibili condizioni di opponibilita' della cessione al debitore ed il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore. Quando un soggetto abbia delle aspettative contrattuali nei confronti di un altro soggetto ed una terza persona abbia a sua volta un obbligo a suo carico sempre per soddisfare il primo soggetto -o gia' abbia adempiuto in tal senso- sara' la legge che e' stata applicata per regolare l'obbligo del terzo soggetto nei confronti del primo, a determinare quelli che sono gli obblighi ed i diritti nel rapporto tra terzo soggetto e secondo soggetto primo debitore -stesso dicasi nel caso in cui piu' persone siano obbligate in solido nei confronti di un soggetto creditore: quello dei debitori che ha pagato potra' rivalersi nei confronti dei co-debitori secondo le norme di legge che hanno sancito il rapporto sorto tra di loro.
Per quanto riguarda la prova: la legge che regola il contratto e' applicabile anche nell'ambito dell'onere della prova e nell'ambito delle presunzioni legali. Gli atti giuridici potranno essere provati con ogni mezzo ammesso, sia dalla legge del foro competente che dalle leggi ai sensi delle quali il contratto e', riguardo alla forma, valido. La prova deve comunque essere esposta davanti al Giudice che redime la controversia.
Le norme, la cui applicazione e' prevista dalla convenzione di Roma, possono essere escluse dall'applicazione solo nel caso in cui si dimostrino -se applicate- incompatibili con l'ordine pubblico del Paese in cui la controversia deve essere risolta. L'applicazione dovra' comunque essere il piu' omogenea possibile nei vari Stati. Per quanto riguarda quegli Stati composti da piu' unita' territoriali diverse e tra loro separate, ogni singola unita' territoriale e' da considerarsi un Paese a se' con riferimento alla determinazione della legge applicabile. Nel caso in cui le differenti unita' territoriali di uno Stato abbiano norme proprie in materia di obbligazioni contrattuali, non ci sara' pero' l'obbligo, per questo Stato, di applicare le norme finora enunciate per quei conflitti che dovessero nascere relativamente all'applicazione di una normativa o di un'altra tra le varie vigenti nello stesso Stato.
Le varie norme emesse dalle autorita' Comunitarie rimangono comunque di rango superiore rispetto alla Convenzione di Roma e dunque non sono da essa limitate. Allo stesso tempo, tra le varie convenzioni internazionali i rapporti sono tali che l'una non puo' derogare all'altra. |