Condotte inadempienti degli amministratori in ambito contabile, azione sociale di responsabilità ed onere probatorio

(Commento alla sentenza del Tribunale di Milano n. 12454 del 15/11/2006 )
 

Costituisce ormai ius receptum l'assunto secondo cui la responsabilità degli amministratori nei confronti della società è inquadrabile nell'alveo contrattuale derivando da un rapporto di amministrazione i cui contenuti sono determinati dalla legge e dallo statuto[1]. Ne deriva conseguentemente, l'obbligo, per chi agisce in responsabilità, di fornire la concreta prova della sussistenza dei presupposti integranti siffatta responsabilità, ossia l'inadempimento, il nesso causale tra condotta colposa o dolosa e il danno cagionato, ed il pregiudizio effettivamente arrecato a seguito della condotta illecita[2]. In particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, va osservato che, poiché non tutte le ipotesi di violazione degli obblighi incombenti sugli amministratori configurano comunque fattispecie generatrici di danno diretto per la società o i terzi (si pensi ad esempio, alla maggior parte degli obblighi aventi ad oggetto adempimenti pubblicitari o formalità cui gli amministratori sono tenuti), è necessario, per l'utile esperimento dell'azione sociale di responsabilità, che effettivamente un danno sussista e sia giudizialmente provato[3]. Sotto il profilo contenutistico in tale pregiudizio vanno ricompresi tanto il danno emergente quanto il lucro cessante, purchè siano riconducibili in modo diretto ed immediato alla condotta dell'amministratore inadempiente[4]. Conformemente alla matrice contrattuale della responsabilità in oggetto, ed in particolare alla presunzione di colpa sancita dall'art.1218 c.c., gli amministratori che intendano esonerarsi da ogni addebito sono gravati dall'onere della prova che i fatti contestati non risultano in realtà ad essi imputabili (Cass.24 marzo 1999 n.2772, in Giur.it.1999,1869 ). Tale essendo il quadro normativo di riferimento, va precisato come l'accertamento della condotta inadempiente degli amministratori presenti delle evidenti peculiarità in ambito contabile, atteso che, come già accennato, non sempre il mancato rispetto delle prescrizioni che disciplinano tale materia costituisce fattispecie generatrice di danno per la società[5]. Anzi, paradossalmente, in siffatto contesto, la violazione di tali prescrizioni può apportare addirittura utilità alla società come nel caso della creazione dei cc.dd. "fondi neri" che, tramite l'elaborazione di una contabilità sostanzialmente falsa da parte degli amministratori (anche se formalmente "giustificata" da documenti apparentemente regolari), permette la liberazione, in capo all'ente, di fondi non ufficiali che sfuggono a qualsiasi tipo di controllo e di accertamento, anche di natura fiscale[6]. Se ciò è vero non va tuttavia trascurato come l'irregolare tenuta della contabilità anche se può non costituire ex se fonte di danno immediato per la società, rappresenta in ogni caso un indice dell'esistenza di altre violazioni ingeneranti la responsabilità degli amministratori (se non altro sotto il profilo della violazione dell'obbligo generico di amministrare con diligenza).

Ciò posto, esaminando partitamente le varie fattispecie delle pretese irregolarità contabili imputate all'organo gestorio, va osservato come il collegio abbia applicato correttamente i richiamati principi in materia di accertamento della responsabilità degli amministratori e di onere probatorio,

In tale prospettiva non vi è dubbio che l'indebito prelievo operato dall'amministratore di somme di pertinenza della società, senza alcun titolo giustificativo, costituisce comportamento inadempiente agli obblighi incombenti in capo all'organo gestorio, con particolare riguardo al dovere, di ordine generale, di agire nel rispetto della conservazione del patrimonio sociale e con la dovuta diligenza[7].

Del resto, a fronte dell'addebito mossogli, l'amministratore aveva replicato che si trattava di rientro di somme erogate a favore della società a titolo di finanziamento soci senza tuttavia fornire la prova di tale assunto che, anzi, risultava contraddetto da un accertamento negativo contenuto in una sentenza precedentemente passata in giudicato.

Altrettanto deve dirsi per ciò che concerne la contestazione relativa all'emissione di ricevute bancarie a fronte di crediti inesistenti. In ordine a tale addebito tuttavia, la responsabilità dell'amministratore è stata ravvisata non tanto in una condotta appropriativi, nel senso che la richiamata operazione di emissione fosse preordinata alla creazione di disponibilità direttamente utilizzate dall'amministratore, quanto piuttosto nel fatto che essa era servita ad ottenere l'erogazione di finanziamenti da istituti di credito al fine di celare una situazione di necessaria ricapitalizzazione della società che altrimenti avrebbe dovuto effettuarsi attraverso il ricorso al capitale di rischio apportato dai soci e quindi anche dall'amministratore in detta qualità. Correttamente dunque il danno arrecato al patrimonio sociale è stato individuato negli interessi passivi che la società aveva dovuto erogare alle banche per detto finanziamento.

In ordine all'ulteriore motivo di contestazione riguardante l'inerzia dell'amministratore nell'istruire una pratica di rimborso di un credito Iva, non più recuperato dall'amministratore subentrato per intervenuta prescrizione del medesimo, è sufficiente rilevare come tale comportamento inattivo, in assenza di valide e fondate cause di giustificazione, costituisca espressione tipica della negligenza gestionale intesa quale omissione delle normali cautele , verifiche e informazioni preventive volte alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale mediante acquisizione di una posta attiva[8].

Per ciò che concerne il danno da lesione alla reputazione commerciale dell'ente che la società attrice aveva richiesto in citazione per effetto dei comportamenti illeciti dell'amministratore, il collegio, in conformità al proprio orientamento al riguardo (Trib.Milano 22 novembre 2001 in Dir.prat.soc.2002,4,76), non lo ha escluso in via astratta non essendosi motivi per negare la liquidazione a favore di una persona giuridica del danno morale conseguente alla obiettiva offesa di posizioni quali l'onore, la reputazione, l'immagine commerciale, di per sé suscettibili di apprezzamento, indipendentemente da una loro valutazione patrimoniale. Al riguardo è stato tuttavia opportunamente puntualizzato che la richiesta di tale voce di danno deve essere almeno supportata dall'allegazione di elementi di prova tali da far presumere l'esistenza del danno lamentato, anche ai fini di una sua valutazione in via equitativa.

Infine, va rilevato come la decisione in commento non si pronunci in ordine alla specifica domanda attorea volta alla concessione della rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di danno a favore della società. Al proposito prevale l'indirizzo favorevole a tale riconoscimento in forza della argomentazione secondo cui la responsabilità degli amministratori verso la società, derivando da fatto illecito, determina un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla data delle decisione definitiva[9]. Secondo l'orientamento minoritario invece la rivalutazione non dovrebbe essere riconosciuta per il motivo che, trattandosi nella specie di "restituzione" di una somma non si sarebbe in presenza di un debito di valore[10].


 

Note:

[1] In tal senso G.B.Ferri Le Società in Trattato Vivante Torino Vol.III. 1987,712; F.Bonelli La responsabilità degli amministratori in Trattato Colombo-Portale Vol.IV Torino 1991,324; R.Weigmann Responsabilità e potere legittimo degli amministratori Torino 1974, 103; Cass. 9 luglio 1987 n.5989 in Giur.comm.1989,II,208.

[2] Trib.Milano 10 giugno 2004 in Dir.prat.soc.2005,6,80 con nota di A.Balsamo e C.Maltese Responsabilità degli amministratori: parametri del controllo giudiziale; Trib.Milano 26 maggio 2004 ivi, 2005,4,79 con nota di G.Cardamellis Responsabilità del collegio sindacale:presupposti, condizioni e limiti; Cass. 22 ottobre 1998 n.10488 in Giust.civ.1999,I,75 con nota di V.Salafia Considerazioni in tema di responsabilità degli amministratori verso la società e verso i creditori sociali.

[3] In tal senso Trib.Como 16 giugno 2001 in Giur.it.2002,568 con nota di S.A.Cerrato A proposito di responsabilità degli organi sociali e prova del danno; Trib.Palermo 8 febbraio 2001 in Giur.mer.2001,I,1267: Trib.Milano 11 dicembre 1997 in Le Società 1998,803 con nota di A.Fattori Amministratore di fatto di società di capitali: natura e responsabilità; Trib.Catania 18 febbraio 1998 in Foro it.1998,I,3248.

[4] Così Cass.22 ottobre1998 n.10488 in Le Società 1999,557 con nota di F.Funari La responsabilità degli amministratori: azione sociale e azione dei creditori; Cass. 23 febbraio 2005 n.3774 in Le Società 2006, 188 con nota di P.Ghiglione Responsabilità degli amministratori di s.p.a. per atti e omissioni dei precedenti amministratori?, in Giur.it. 2005,1637 con nota di F.Iozzo Note minime in tema di responsabilità dei sindaci.

[5] In tal senso App.Milano 13 febbraio 2004 in Le Società 2004,1530 con nota di G.Spaltro Responsabilità dell'amministratore per vendita di azioni non interamente liberate; Trib.Milano 2 novembre 2004 Giur.it.2005,I,528.

[6] In tal senso App. Venezia 25 novembre 1975 in Giur. comm.1976,II,836 con nota di Carletti "Fondi neri" bancari e falso innocuo, secondo cui tuttavia la creazione di fondi neri determina un pericolo di danno, se non altro per i costi fiscali della regolarizzazione eventuale delle partite extrabilancio.

[7] Per una casistica al riguardo Trib. Nocera Inferiore 31 agosto 2001 in Arch.civ.2001,204- responsabilità per falsa contabilizzazione di una voce cospicua di ricavo della società quale finanziamento dei soci in favore della società stessa, anzichè di versamento in conto capitale, tramite la creazione di un indebito diritto dei soci alla restituzione di somme fittiziamente erogate e con conseguente danno al patrimonio sociale; Cass. 28 aprile 1997 n.3652 in Giur.it.1998,287 con nota di R.Ventura e App.Milano 20 gennaio 1998 in Riv.dir.comm.1998,II,215- responsabilità per distrazione di somme appartenenti alla società-; Cass. 22 luglio 1978 in Giur. Comm.1980,II,904 -responsabilità per prelevamenti personali, risultanti dalla contabilità riservata e non giustificati dal fatto che l'amministratore era anche direttore generale, ciò per cui percepiva regolare stipendio-; Cass.23 giugno 1977 n.2671 in Giur.comm.1978,II,69- ingenti prelevanti personali, risultanti dalla contabilità riservata-; App.Milano 22 gennaio 1974 in Giur.comm.1974,II,174 - prelievi personali, fatti risultare come dovuti da terzi con l'espediente di un giro-conto.

[8] In tal senso Trib. Roma 17 settembre 2001 in Le Società 2002,744 con nota di F.Collia Sospensione della prescrizione dell'azione di responsabilità ex artt.2393 e 2394 codice civile, che ha ritenuto negligente la condotta dell'amministratore che aveva lasciato cadere in prescrizione il recupero di un credito vantato nei confronti dell'Erario per rimborso Irpeg, nonché Trib.Milano 5 novembre 2001 ivi 2002,729 con nota di L.Salvato Competenza alla determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche per l'ipotesi di omessa adozione di iniziative finalizzate alla riscossione di un credito vantato nei confronti di una società in liquidazione.

[9] In tal senso Cass. 4 aprile 1998 n.3483 in Le Società 1999,62 con nota di F.Zucconi La delega di fatto non esonera gli amministratori da responsabilità, in Dir.fall.1999,II,253 con nota di R.Gismondi Responsabilità degli amministratori per violazione dell'obbligo di non agire in conflitto di interessi cion la società e dell'obbligo di diligenza e di vigilanza sulla gestione; Trib.Napoli 23 aprile 1997 in Dir.giur.1997,503 con nota di A.Felici Responsabilità degli amministratori e danno sociale; Cass. 8 gennaio 1979 n.68; Cass.27 luglio 1978 n.3768 in Giur.comm.1980,II,904; Trib.Milano 19 gennaio 1982 in Le Società 1983,337.

[10] Così Cass.27 novembre 1982 n.6431 in Le Società 1983,751; Trib.Milano 21 aprile 1975 in Giur.comm.1976,II,712.