Vincitori e vinti ( dopo la sentenza 11 luglio 2003 n. 233 della Corte costituzionale).
PAOLO CENDON
(Ordinario di istituzioni di diritto privato Università di Trieste)
PATRIZIA ZIVIZ
(Docente di istituzioni di diritto privato Università di Trieste)
Il nuovo incontro avvenuto tra art. 2059 c.c. e Corte costituzionale, a metà dellanno 2003, non sembra candidarsi tra gli eventi indimenticabili della storia del diritto italiano.
Nel complesso percorso che ha visto lintelaiatura della norma in esame sottoposta (rispetto alle prime prese di posizioni degli interpreti, lungo i decenni successivi al 1942) a frequenti rivisitazioni e riletture, la pronuncia odierna della Consulta pare destinata a costituire nientaltro che una tappa intermedia. - se è vero che molte tra le questioni attinenti al danno non patrimoniale, allinterno della 233/2003, appaiono sorvolate o restano comunque irrisolte.
Siamo dinanzi in effetti - come tanti fra gli addetti ai lavori pronosticavano del resto, soprattutto da qualche mese a questa parte (ma voci del genere, bisogna dire, circolavano da tempo nellambiente) - a una mera pronuncia per relationem, scarna ed essenziale nei contenuti.
Un testo alquanto opaco nello stile, di poche pagine, in cui si dà quasi tutto per scontato.
La Consulta mostra di non volere - o di non aver bisogno di - esprimere una propria posizione, in qualche modo originale o innovativa, con riguardo allart. 2059 c.c.; anche perché lordinanza di base del Tribunale investiva, più che altro, i nodi della risarcibilità del danno morale rispetto ai casi di responsabilità oggettiva (meglio, in ordine ai fatti lesivi tali da non consentire, nella loro storicità, la prova di colpe specifiche del convenuto, e governati astrattamente dal c.c., in punto di danno patrimoniale, secondo modulazioni arieggianti criteri non soggettivi o presuntivi di imputazione).
Lobiettivo per i giudici costituzionali è in sostanza (la fornitura di) un avallo, autorevole, probabilmente opportuno, rispetto alle più recenti indicazioni della Cassazione, circa la portata da riconoscere in generale allart. 2059 stesso. Il discorso si esaurisce in poco più che un rinvio - burocratico, semi-parassitario - rispetto a quanto deciso ultimamente dalla Suprema Corte.
Ci si limita, nella 233/2003, ad una ripresa verbale delle argomentazioni di recente espresse da questultima: alcuni succinti capoversi, non poche somiglianze lessicali, nessuna aggiunta imprevista o stravolgente rispetto allordito di base - quello, per intenderci, che era stato tracciato poche settimane prima dal terzetto delle sentenze di Cassazione nn. 7281, 7282 e 7283, nonché dalla coppia di sentenze gemelle nn. 8827 e 8828 (tutte del maggio del 2003).
Un perfetto lavoro di squadra fra i due organi giurisdizionali; un gioco delle parti ben preciso.
Vi sono comunque alcuni tratti di puntualizzazione alta, di riassetto nominale - che appaiono affrontati in modo esplicito dalla 233/2003. Poco più che rifiniture di maniera, a prima vista, ma nientaffatto scontate o irrisorie.
Rispetto a questi passaggi sarà interessante tentare, qui, un primo inventario.
Ci si potrebbe anzi chiedere, semplicemente. Fra le tante posizioni dottrinarie e giurisprudenziali che sono emerse durante lultimo decennio, nel dibattito sul danno non patrimoniale (le varie tesi e contro-tesi di cui la Consulta parla, a un certo punto, come di un tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona: e viene da obiettare che di tutela occorrerebbe, in verità, discorrere con riferimento alla vittima della lesione; che non può essere mai un danno ciò che il diritto mira a tutelare; che la precisione appare tanto più necessaria, nel linguaggio, quanto più ci si trova al centro del guado) quali in concreto sono atteggiabili come premiate, trionfanti? Quali invece, alla luce dellevoluzione della giurisprudenza di grado più elevato, quelle che risultano sconfessate, accantonate?
Insomma: chi o che cosa fra gli autori, le visioni dinsieme, le vie duscita ermeneutiche o gestionali, le accademie cimentatesi sul terreno dei nuovi danni - può dire di aver vinto, chi o e che cosa di aver perso, in questa sentenza di mezza estate?
Prime impressioni - allora di bottega, inerenti allo stile di reazione prescelto.
Vince sicuramente, nellimpianto della 233/2003, il favor per un certo di tipo di strategia diplomatico/cerimoniale - quella da sempre imboccata in materia, ad opera della nostra Consulta. Il protocollo contrario, cioè, a sancire formalmente lincostituzionalità dellart. 2059, e orientato invece a ritoccare in via interpretativa (prudentemente, sommessamente) il sistema dalla stessa congegnato.
E cambiata rispetto a ieri, nelle opzioni della Corte, la tattica contingente di manovra - e il risultato consisterà, agli effetti pratici, in unennesima apertura nel ventaglio delle ipotesi di risarcibilità, per il danno non patrimoniale nel suo insieme (infra, §§ 8, 24 ss.).
Lart. 2059, in quanto tale, appare ancora tuttavia al suo posto; la scelta di non bollarlo con lo stigma dellillegittimità è quella che, ancora una volta, ha prevalso.
Mutamento di tattica abbiamo detto.
Vale a dire: se, in passato, il traguardo di quell allargamento veniva perseguito dai giudici attraverso uno svuotamento contenutistico dellart. 2059 - con operazioni di traghettamento allesterno di tanti materiali significativi (smistando le schegge più intriganti del danno non patrimoniale verso altri contesti statutari) - oggi litinerario della Corte appare differente, per certi versi opposto.
Il colpo alle angustie della precedente disciplina (perché di un colpo si è trattato, in realtà, e non da poco: volendo continuare il gioco, si potrebbe dire che a vincere, più di tutto, è stata proprio la decisione di sferrarlo tout court, di voltare drasticamente le spalle alla tradizione) figura assestato dallinterno.
Da parte della Consulta si interviene, senza mezze misure, su quello che rappresenta da sempre il cuore pulsante di tale disciplina: vale a dire il danno morale derivante da illecito penale.
In particolare: a risultare abbandonato, da oggi in poi, è il - tralatizio, monolitico - orientamento secondo cui laccertamento del reato richiede/richiederebbe la dimostrazione (della ricorrenza) di tutti quanti gli elementi costitutivi del torto penale, anche quelli di carattere soggettivo. Escludendosi ogni possibile raggiungimento di tale prova nelle ipotesi di negligenza (dellautore del fatto criminoso) affidata semplicemente, come evidenza processuale, al gioco di qualche presunzione.
A metà dellanno 2003, sullonda dei recenti (e stravolgenti) assunti della S.C. in proposito, i giudici costituzionali proclamano, senza più riserve o titubanze, che il danno non patrimoniale derivante da reato sarà risarcibile pur allorquando la colpa dellautore del fatto risulti, in sede di giudizio civile, semplicemente da una presunzione di legge e ciò sempre che manchi, verosimilmente, la fornitura di prova contraria da parte del convenuto.
(Ed è interessante rilevare come, per respingere la questione di illegittimità così come prospettata dallordinanza di rimessione, figurino utilizzate dalla Consulta proprio le argomentazioni formulate in quella sede dal Tribunale in punto di rapporto tra giudizio penale e civile e possibilità di avvalersi, nellambito di questultimo, di uno dei mezzi di prova tipici dello stesso argomentazioni le quali sono state, nel frattempo, fatte proprie dalla Cassazione, assurgendo così al rango di diritto vivente).
Detto altrimenti - simmetricamente - allora.
Escono perdenti, nella 233/2003, tutti gli auspici o scenari militari che miravano a qualche rimozione plateale, stentorea, dellart. 2059 dallordinamento nostrano, tramite una vera e propria pronuncia di incostituzionalità.
La norma in questione, sorta di araba fenice del diritto privato, continua a vivere oggigiorno (a vegetare secondo alcuni) impenitente entro il sistema italiano, benché modificata in profondità nella sua fisionomia per certi versi elevata a splendori mai raggiunti (infra, §§ 8, 24 ss.), per altri spennacchiata e ridotta a una sorta di art. 2043 bis (infra, § 31).
Il numero di quattro cifre fra 2058 e 2060 esiste ancora, comunque, entro il c.c.; la rubrica dellarticolo non è mutata di una sillaba. Il testo della disposizione (stringato, guardingo) è in apparenza quello di sempre, coi suoi vocaboli, i suoi avverbi, le sue preposizioni.
Un non giurista , forsanche un non tortman, potrebbe a prima vista non accorgersi di nulla.
Resta da precisare come loperazione di maquillage sia avvenuta, ancora una volta, nel segno della scarsa chiarezza dogmatica se non vogliamo parlare proprio di scaltrezze laboratoriali, di silenziose ipocrisie.
In effetti: il risultato concreto cui si potrà o non si potrà pervenire, nella law in action, appare destinato a dipendere in larga misura dalla (maggiore o minor) disponibilità a procedere, volta per volta, a letture incardinantisi sul primato testuale di un criterio di imputazione colpevolistico - e ciò anche allinterno dei regimi speciali di responsabilità.
Ecco il terreno franoso allora, per gli interpreti - e non servirà neppur richiamare, in proposito, lannoso dibattito dipanatosi intorno alla ricorrenza, fuori dallart. 2043 c.c., di ipotesi di responsabilità fondate su criteri di imputazione di carattere oggettivo. Ecco il busillis, cioè, il doppio legame, per qualche aspetto lossimoro: a tutti è ben noto come la curvatura oggettivistica in esame (cioè la prospettazione in chiave decolpevolizzata di molte fra le fattispecie di cui agli artt. 2048-2054 c.c., senza contare tante altre disposizioni normative) sia stata propugnata, in ordine a tutta una serie di ipotesi, pur a livello giurisprudenziale.
E evidente allora come, rispetto a quelle situazioni codicistiche, finirà spesso per riproporsi nella pratica il problema del (che fare dinanzi ad un) mancato accertamento in giudizio degli estremi del reato - visto che lelemento soggettivo non risulterebbe provato/provabile nemmeno attraverso il meccanismo della presunzione (v. anche infra, § 31).
Quanto alle competenze dellart. 2059, adesso.
Il quadro che esce complessivamente dalla 233/2003. è ben chiaro. Vince unindicazione di forte rilancio applicativo per questa norma.
Dopo anni di progressivo svuotamento - attraverso la sottrazione costante di voci biologico/esistenziali alle sue competenze, e il mantenimento entro quellorbita del solo danno morale soggettivo - la Consulta, accogliendo in pieno le posizioni espresse da Cass. 8827 e 8828, mostra di voler avallare (il ripristino di) una convinta signoria di bandiera, per lart. 2059, sullintero comparto non patrimoniale.
Inutile sottolineare come, agli effetti disciplinari, tutto ciò vada in senso esattamente opposto rispetto a certe invocazioni del passato, favorevoli a un ritorno di principio verso i lidi dellart. 2059 c.c. (v. anche infra, § 24 ss. ).
Sciolta ormai nelluniverso a 360° della Costituzione, la norma in esame appare oggi ben altra cosa rispetto a ieri. La riaggregazione dei materiali sofferenziali/areddituali mostra di avvenire nel segno di una cultura affatto diversa, di una linea statutaria per certi versi opposta a prima.
Note ulteriori di consuntivo.
Escono perdenti - nella 233/2003 - gli orientamenti volti a caldeggiare, a sessantanni dalla prima apparizione dellart. 2059, una lettura di tipo sanzionatorio per lultima norma del IV° libro del c.c.
In effetti: la Consulta afferma a chiare lettere come ogni registro di natura affittiva (a suo tempo avallato dalla stessa Relazione al codice civile - in verità alquanto sbrigativa e superficiale già allora!) debba ritenersi smentito/superato, alla luce delle più recenti innovazioni positive; ossia degli sviluppi nella legislazione italiana che hanno visto affiancarsi progressivamente, alla previsione di cui allart. 185 c.p., numerose altre figure di risarcibilità del danno non patrimoniale.
Casi ai quali, bisogna dire, risultano completamente estranei - già ad un primo sguardo - risvolti e valenze di carattere repressivo.
E ulteriore conferma di un simile assunto deriverebbe, nellopinione dei giudici costituzionali, dal necessario riscontro per le evoluzioni giurisprudenziali che attengono alluniverso non patrimoniale, complessivamente inteso. Ciò in ragione dellesistenza di voci lesive (prima fra tutte il danno biologico) che figurano attualmente risarcite, ex art. 2043 c.c., ben al di fuori di una rilevanza penale dellillecito - eventualità, questa, idonea a postulare il gioco di finalità non recriminatorie per quanto riguarda la riparazione del danno non patrimoniale.
Al di là ogni ispirazione punitiva, lart. 2059 c.c. assolverebbe in definitiva, secondo lopinione della Consulta, una funzione tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale.
Ebbene, da tale punto di vista - può osservarsi - i dilemmi per la responsabilità restano in larga misura insoluti (v. anche infra, § 24 ss.).
Con quella formula non si fa, in effetti, che sintetizzare il mero dettato esteriore della norma. Resta oscuro e inespresso, invece, lo scopo ultimo di una disciplina che appare volta ad ammettere, come questa, il ristoro del danno non patrimoniale in alcuni casi sì e in altri casi no.
Detto altrimenti. Se il punto cruciale non è, o non è più per il diritto civile, quello di castigare un colpevole (in situazioni di spiccata reprensibilità del suo comportamento), la spiegazione della differenza dovrà/dovrebbe focalizzarsi sul versante specifico della vittima. Per cui si tratterebbe si tratterà - di chiedersi perché mai in alcuni frangenti il danneggiato andrebbe salvaguardato ex lege Aquilia, in ordine ai patimenti e nocumenti subiti, e in altri casi invece no, pur restando identico di per sé il pregiudizio patito.
Rimane aperto in definitiva, con riguardo allillecito, il problema dellindividuazione circa le ragioni giustificatrici su cui assiedere, funzionalmente, il quia della limitazione di risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge.
Si tratta di interrogativi che, nella sentenza n. 233/2003, mostrano di essere ex professo accantonati - poiché considerati privi di rilevanza, e quindi inammissibili, riguardo alla vicenda sottoposta al suo giudizio. E invece un punto che andrebbe, in generale, ripensato e attentamente valutato oggigiorno, alla luce del quadro emergente dalle più recenti prese di posizione della Suprema Corte.
Altro passaggio (forte, manifesto) da rimarcare nella 233/2003: esce perdente, con questa sentenza, ogni possibilità di atteggiare di qui in poi il territorio non patrimoniale come realtà esaurentesi, distribuita a metà, nel semplice gioco del duetto danno biologico più danno morale.
Battute in breccia appaiono, in particolare, le tesi secondo cui pregiudizio morale e pregiudizio esistenziale sarebbero, strutturalmente, la medesima cosa - due facce di ununica medaglia, un quid da riparare una volta sola ( al di là delle parole impiegate) nel contesto di una stessa sentenza.
E per i frequentatori di convegni sarà interessante, dora in avanti, vedere se e come i sostenitori di simile identificazione continueranno ancora a perorarla, cimentandosi alla tribuna in esempi lambiccati e impossibili.
Nessun dubbio, comunque, quanto al pensiero e alle indicazioni della Consulta. Pur a livello di obiter dictum (v. retro, § 2), vi è un formale riconoscimento circa la pluralità morfologica da ravvisare - quanto cioè alla distinzione di campo da mantenere - tra le poste classiche del ceppo non patrimoniale.
Più precisamente, vengono elevate/ricomprese sotto legida di questultimo, senza più reticenze di sorta (diversamente che nella sent. 8828 della Cassazione), tre partite generali di danno:
(a) il danno morale,
(b) il danno biologico,
(c) il danno derivante da lesione di interessi inerenti alla persona costituzionalmente protetti
(questultimo, definito, secondo le indicazioni dottrinarie, quale pregiudizio esistenziale).
Respinte del tutto appaiono, in definitiva, le postulazioni dottrinarie circa la (pretesa) sufficienza di una nozione di danno non patrimoniale tratteggiata in termini puramente negativi - a fronte di una scansione tassonomica, che ricalca quella offerta dalle scuole più moderne, e che individua in maniera compiuta e non formale i distinti segmenti riportabili a quella nozione.
Altra posizione che esce sconfitta, nella 233/2003: quella vagheggiante il rifiuto del danno esistenziale quale categoria ufficiale, indipendente, del lemmario della responsabilità civile in Italia (possibilità adombrata, in maniera alquanto apodittica, dalla Cassazione nelle sentenze 8827 e 8828).
E in tale passaggio della motivazione della Consulta anzi nel crisma offerto solennemente al danno esistenziale, quale figura corrente ed unitaria dellillecito aquiliano - che deve salutarsi, probabilmente, la nota di maggior originalità catastale rispetto alle recenti decisioni della S.C.
Bollata ancora dalla Corte costituzionale, seppellita anzi per sempre, è poi lopinione secondo cui il danno biologico - in vista della sua (supposta) misurabilità attraverso una scala di valori omogenei, socialmente condivisi - costituirebbe una voce di natura patrimoniale (in qualsiasi modo inteso).
E questa in verità una notazione su cui - negli scritti e negli incontri di studio - si era venuto insistendo sempre meno, e sempre più pudicamente, durante gli ultimi tempi.
Anche i (volonterosi) artefici di unacrobazia qualificatoria del genere - diceva André Gide: Con i buoni sentimenti non si fanno i buoni libri - glissavano oramai da tempo sul punto, preferendo affidare a nuovi spunti lapologia del danno biologico.
I funerali ufficiali non erano stati però ancora celebrati.
Il - già preannunciato - trasloco sotto legida dellart. 2059 ha leffetto di sancire per tabulas, da parte della Corte costituzionale, il (riconoscimento del) tenore non patrimoniale di tale posta.
Ad uscire esaltata nella 233/2003 ecco il vessillo che più sventola - è soprattutto la percezione circa la comunanza che lega fra di loro, ontologicamente e funzionalmente, il danno biologico e tutti gli altri danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, nel segno della compromissione di qualche attività realizzatrice.
Sul fondale di tale ricomposizione - che valorizza come non mai i topoi dellattenzione per il fare/essere, per l agenda quotidiana, per la qualità della vita degli esseri umani (che consolida il soffio di questi motivi al centro del giudizio di responsabilità) - sarà appena il caso di sottolineare come perda di significato, nello strumentario del giurista, ogni pretesa di contrapposizione fra un danno biologico (pretesamente) oggettivo e un danno esistenziale (pretesamente) soggettivo, da assoggettarsi per tale motivo a differenti falsarighe disciplinari.
Nessun riscontro daltronde - proseguendo con il censimento dei sì e dei no per le tesi passate - trovano nella 233/2003 le indicazioni circa la necessità/plausibilità di un qualche approccio restrittivo, fondato in particolare sullinserimento di filtri quali la gravità delloffesa, per le poste esistenziali non ricollegabili direttamente alla lesione della salute (anche uno sbarramento del genere era stato suggerito, a un certo punto della discussione; non senza buoni propositi, però forse con troppa immaginazione, e con un pizzico di diffidenza ingiustificata; si legge allora nellAntologia di Spoon River, di Edgar Lee Master, epitaffio di George Gray: And now I know that we must lift the sail and catch the winds of destiny wherever they drive the boat. To put meaning in ones life may end in madness, - but life without meaning is the torture of restlessness and vague destre it is a boat longing for the sea and yet afraid).
Più duna allesito di questi vari raffronti le domande generali che si pongono.
Anzitutto. Ha senso dopo la 233/2003 puntare ancora, nominalmente o intellettivamente, sulla distinzione tra danno/danni di tipo (esistenziale) biologico e danno/danni di tipo esistenziale (non biologico)? Non sarebbe più fondato un percorso di unificazione concettuale fra le due figure, come suggerito di recente anche dalle Sezioni riunite della Corte dei conti?
Le sub-categorie proprie del danno patrimoniale, daltro canto: sono in grado di offrire, per il modo in cui si presenta la loro diarchia, qualche indicazione di lavoro?
A scorrere il testo della stessa 233/2003, poi: vi sono indicazioni di rilievo, fornite dalla Corte su questo punto? Il taglio consequenzialistico appare presentato in maniera diversa, fra d. biologico e d.esistenziale?
In generale: si può ancora parlare in Italia di un sistema bipolare? Lemmi come patrimoniale e non patrimoniale mantengono una ricchezza apprezzabile di contenuto?
Quanto al primo punto allora.
Più il tempo passa, meno facile diventa contestare - avendo riguardo alla natura delle conseguenze prese in considerazione (cioè alla comunanza dei profili relazionale e dialogico ) - la forte affinità di struttura tra le figure del danno biologico e del danno esistenziale.
Sono palesi beninteso, fra i due capitoli, le diversità di tipo chimico/genetico - con le varie peculiarità che possono derivarne in sede organizzativa; ad esempio, ai fini del ruolo da far giocare alla medicina legale, rispetto al senso e al peso orientativo da riconoscere alle tabelle, e così via.
Il rinnovarsi odierno, da parte della Consulta, quanto allidentità di sede normativa, cioè di destino disciplinare, diventa tuttavia (ai fini della modellistica aquiliana) lelemento determinante per orientarsi.
Si è passati ad un 2059 che è, ormai, una sorta di controfigura secolare/esecutiva del 2043. Ogni diversificazione fra biologico e non biologico pare quindi destinata ad assumere, di qui in poi, valori puramente storico/archivistici (in ragione della nascita anticipata del primo, rispetto al nido comune di appartenenza).
Di qui lapprodo tendenziale nella sala di comando dellillecito - ad una categoria generale ed unitaria, intitolata appunto al danno esistenziale, e ricomprensiva di due sotto-alvei fondamentali:
(a) quello del danno esistenziale biologico (luogo cui ricondurre tutte le ipotesi effettive di aggressione alla salute);
(b) quello del danno esistenziale non biologico (sede per le menomazioni inerenti a beni diversi dallintegrità psicofisica).
Non si tratta, del resto, di una metodologia di riscontri circoscritta al settore delle ripercussioni da attività realizzatrici compromesse. Analoghe, per tanti versi, le modulazioni architettoniche ravvisabili presso agli altri settori del danno.
Il danno patrimoniale, anzitutto. Nessuna distinzione appare registrabile, nella nomenclatura ufficiale, tra (a) le figure risarcitorie in cui il valore della persona - che è stato colpito - corrisponda alla salute fisica o psichica; e (b) le figure in cui il valore personale calpestato corrisponda invece a beni o diritti daltro genere (onore, riservatezza, nome, etc.).
Il danno morale soggettivo, in secondo luogo. Fra (x) il dolore e le sofferenze di chi sia stato (mettiamo) ferito o sfregiato al viso, o sia impazzito per colpa di un altro, e (y) il dolore e i malesseri di chi si è visto invece toccato nella sia reputazione o nella sua libertà, nessun solco di rilievo appare tracciato mai dal legislatore, in dottrina, in giurisprudenza.
Quanto alla stessa sent. 233/2003, poi: non sembra diversa, a tener conto di certe spie linguistiche, limpalcatura classificatoria che la pronuncia suggerisce.
La citata sentenza fa, in effetti, riferimento al danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dellinteresse, costituzionalmente garantito, allintegrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico - e subito dopo accenna al danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
E palese fino a che punto la Consulta ravvisi per prima, implicitamente, nelle due voci in esame (il d.biologico, il d.esistenziale) semplici terminali di una medesima realtà di partenza: vale a dire - ancora una volta, per restare alla formula di cui alla madre di tutte le sentenze - la compromissione delle attività realizzatrici della persona.
In merito poi al taglio consequenzialistico. Può notarsi magari, pesando le parole col bilancino, come nel testo della 233/2003 esso risulti marcato:
- con maggior nettezza, in sede di definizione del danno esistenziale;
- meno limpidamente, in sede di definizione di pregiudizio biologico (dove laccento sulle conseguenze figura posto addirittura, con notevole goffaggine, sul profilo probatorio, laddove si parla di un pregiudizio conseguente ad un accertamento medico!!!).
Non sembra che a tutto ciò debba, peraltro, attribuirsi particolare risalto.
Se così non fosse comunque - qualora sopravvivesse, nellinconscio della Corte costituzionale, riguardo al d.biologico, una sorta di incrostazione eventistica (magari in forza della suggestione proveniente da qualche cattivo, recente, testo di legge) - si tratterebbe, semplicemente, di prendere coscienza dei vizi oscuri di fondo e delle scorrettezze espressive.
Anzi, il corollario immediato (poiché la posta in gioco non appare proprio trascurabile, sul terreno del processo) è che la prossima volta la Corte dovrebbe vigilare maggiormente, nella scelta del linguaggio: meglio rifuggire, in effetti, da qualsiasi possibilità di equivoco - meglio che lomogeneità verbale/sintattica tra le sotto-aree del danno esistenziale venga scandita con fermezza.
E palese a questo punto, guardando le cose dallalto della cattedrale, come ogni insistenza sui meriti di una classificazione binaria, o tripartita, minacci di assumere sapori quanto mai riduttivi.
La realtà è che la mappa generale del danno aquiliano sarebbe casomai da articolare, per il futuro, secondo una scansione intonata al 2 + 3 oppure al 2 + 2 :
- con larea del danno patrimoniale distribuita, cioè, fra le due sezioni del danno emergente e del lucro cessante;
- quella del danno non patrimoniale frazionata nei poli del d.biologico e del d. esistenziale (questi due appunto accorpabili insieme), nonché del d. morale.
Circa lopportunità o meno di far capo, tecnicamente e idealmente, ad un sistema risarcitorio di tipo bipolare, si tratterà poi di valutare - per capire dove stanno esattamente i vincitori e i vinti - come siano destinate a svilupparsi, oggigiorno, le restrizioni in materia di ristoro del danno non patrimoniale.
Occorre chiedersi, in buona sostanza, se dalla sovrapposizione tra ingiustizia di cui allart. 2043 c.c. e lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, rilevante ex art. 2059, emerga o meno una zona scoperta - unarea a fronte della quale risulterebbe garantito il ristoro dei pregiudizi patrimoniali, restando invece escluso quello delle poste di carattere non patrimoniale.
Va detto subito allora come la reazione dellinterprete, dinanzi a ipotesi siffatte di scomposizione, non possa che essere radicalmente negativa.
E ciò proprio alla luce di quanto affermato direttamente dalla Cassazione, nellambito delle sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003.
Vediamo infatti come la posizione della S.C. formalmente improntata allapparente rigore di un ritorno allart. 2059 c.c. finisca per delineare, in materia, una griglia operativa estremamente ampia. Basta rammentare come i giudici di legittimità fondino la risarcibilità, senza limitazioni, del danno morale (subito dai familiari del soggetto ucciso) sulla lesione di un interesse allintegrità morale, protetto dallart. 2 Cost.; mentre il ristoro delle conseguenze di carattere esistenziale appare anchesso garantito, in assenza di qualsiasi vincolo, una volta constatata la violazione di un interesse allintangibilità delle relazioni familiari, protetto dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Orbene, molte appaiono le considerazioni da formulare a tale riguardo (ad esempio, ci si potrebbe chiedere se quelli che vengono individuati come interessi distinti non siano, invece, esplicazioni del godimento di una medesima situazione giuridica: in questo caso, un diritto di natura familiare). Di certo vi è che il medesimo ragionamento potrà applicarsi a fronte di qualunque ripercussione non patrimoniale:
(a) per i pregiudizi di carattere morale potrà sempre essere messa in campo, come fa la S.C., la violazione dellinteresse allintegrità morale;
(b) per le ripercussioni dannose che coinvolgano la sfera personale esterna del soggetto, sarà comunque possibile ravvisare la violazione di un interesse alla libera esplicazione della personalità, protetto dallart. 2 della Cost.
Tutto ciò, beninteso, con le riserve dogmatiche da rinnovare in merito a siffatti processi di eventizzazione - attraverso i quali il tipo di pregiudizio sofferto finisce, volta per volta, proiettato automaticamente al livello di interesse protetto. Tentazioni, preme sottolineare, neppur tanto nuove per la S.C., come testimonia la recente decisione Sezioni Unite n. 2515/2002 relativa al caso Seveso.
Ecco che, in questottica, la neo-interpretazione costituzionale dellart. 2059 verrebbe a corrispondere ad un vero e proprio smantellamento del sistema restrittivo. Nessunarea (del pregiudizio) non patrimoniale si troverebbe a subire limitazioni risarcitorie - tali da prevedere un margine di tutela compresso rispetto a quello assicurato ai pregiudizi suscettibili di valutazione economica.
Sintende, ad ogni modo, come tale conclusione finisca per apparire ovvia nel momento in cui si prende atto del rango costituzionale che è destinato, di per sé, ad assumere il danno non patrimoniale - in quanto lo stesso si palesa quale compromissione di quella libera esplicazione (emotiva ed esistenziale) della persona umana che appare alla base stessa della nostra Carta fondamentale.
Alla stregua di tali considerazioni sarà appena il caso di rimarcare il significato che acquista - in generale - il trasloco del danno esistenziale dallart. 2043 al 2059.
E fin troppo palese come tale passaggio corrisponda a un pieno, indiscusso, successo della (idea favorevole alla) necessità di una tutela senza vincoli speciali, per simile posta risarcitoria.
La sottrazione allart. 2059 c.c. figurava bensì indispensabile, sino ad ora, ma ciò proprio in ragione delle (anacronistiche) ristrettezze previste da un brontosauro del genere.
E il danno esistenziale è stato detto appare destinato per sua natura a muoversi come lacqua, la quale scorre verso dove cè possibilità di movimento; come i soldi, che si indirizzano dove ci sono maggiori convenienze; come un bambino, che corre presso chi gli offre i dolci migliori.
Nel momento in cui si è dallalto (attraverso la 8828) rinunciato a diaframmi e tagliole di sorta, ecco lapprodo o il ritorno formale a quella norma. Uno spostamento che andrà comunque salutato (assieme - preme ancora una volta sottolineare - a quello per la posta gemella del danno biologico, rimasto per circa un ventennio entro lart. 2043) quale momento di positiva armonizzazione per lintero sistema. Graecia capta ferum victorem cepit.
Ciò cui si perviene nel sistema è, in definitiva, una piena uniformità di trattamento per luniverso non patrimoniale, complessivamente inteso.
E anzi probabile che, in cambio della perduta o vacillante sovranità disciplinare (sotto il profilo dellan respondeatur), lart. 2059 c.c. si avvii adesso a diventare nelle aule di giustizia, nelle riviste di giurisprudenza, nei siti on line, negli uffici degli assicuratori, nelle aule universitarie, ect. - la norma più gettonata dellintero codice civile.
Potrebbero venire alla mente i vecchi avari di Dickens, convertitisi a un certo punto alla generosità natalizia e allindulgenza (e che verranno da quel momento salutati festosamente dai bambini poveri, ad ogni uscita per strada). Oppure tra i personaggi delle favole ecco lart. 2059 c.c. nelle vesti di bella addormentata nel bosco, e il danno esistenziale come principe vagabondo e coraggioso (un bacio nel bosco che risveglia dal sonno, allora, linizio a tanti anni dal 1942 di una nuova vita rigogliosa!).
Alcune notazioni di lavoro, per concludere.
Anzitutto: non è solo lart. 2059 c.c. a richiedere di essere interpretato (re-interpretato) costituzionalmente. Lo stesso varrà per quanto concerne lart. 2043 e norme collegate.
E sarà la persona umana, sottolineiamo, a trarne di nuovo i maggiori giovamenti - questa volta per quanto concerne (appunto) il danno patrimoniale. In particolare, il danno emergente e il lucro cessante collegato a una lesione della salute; più in generale le ripercussioni patrimoniali per gli assalti a tutti gli altri interessi protetti della persona.
Nessuna differenza, da questo punto di vista, fra i due ordini di norme.
Inutile rimarcare, sotto altro profilo, quanto insoddisfacente riuscirebbe uninterpretazione costituzionale (dellistituto aquiliano) che si incentrasse, accanitamente, sul culto per la lettera pura e semplice della Costituzione.
E il pensiero, materiali internazionalistici a parte, non può che andare in proposito a tante fra le nostre leggi speciali più recenti.
In pochi altri casi, come nellillecito, - la normativa speciale mostra in effetti di aver influenzato tanto profondamente i concetti generali: così soprattutto per le norme speciali sul danno non patrimoniale, approvate negli ultimi dieci anni, che hanno rivelato a tutti come non fossimo sempre davanti a danni morali in senso stretto, come non avesse senso una lettura in chiave sanzionatoria del 2059, e così via.
Di qui appunto il no ancor più categorico, oggigiorno - rispetto a qualsiasi (tentativo di) prospettazione della Costituzione quale lastra tombale dei diritti della persona, come luogo meramente autoreferenziale, ove ogni riferimento sarebbe definitivo e mummificato.
Ora che i tormenti dellan respondeatur e delle norme di fondo sembrano attenuati, potrà inaugurarsi, finalmente, una stagione di seria attenzione per i profili del quantum? E sperabile di sì.
Ed è appena il caso di sottolineare aggiungiamo - come ciò appaia destinato a valere non solo per il danno esistenziale non biologico (che pur avverte con particolare acutezza, sulla sua pelle, sfide e rovelli del genere, e che non può dire di vedere ancora allorizzonte un sistema di risposte davvero appagante e consapevole), ma anche per il danno biologico in senso stretto (dove le questioni rimangono quelle di sempre, ma tuttaltro che composte in modo soddisfacente), in particolare per il danno psichico (vera stanza del castello in attesa di spalancare i suoi segreti al visitatore), e per lo stesso danno morale.
Di questultimo abbiamo appena detto lessenziale: restano pendenti - oltre al resto - i vari nodi che attengono ai profili dellan respondeatur.
Bollettino per il lavoro immediato della Consulta, dunque: quanto a lungo, parlando di dolore e di lacrime, ci si potrà accontentare dellodierno allargamento gestionale ai casi di responsabilità speciali? Quali ipotesi significative, nella law in action, rischiano di restare scoperte? Se, come ha sottolineato la 8828/2003, è il 2043 che comanda essenzialmente rispetto al 2059, non è sensato che la clausola dellingiustizia vada ripresa e additata quanto prima, anche sul terreno del danno morale, quale stella cometa (necessaria e sufficiente) di riferimento?
A quando insomma lufficializzazione dello stemperamento - per il limite normativo dei casi determinati dalla legge - nellorizzonte generale della Costituzione, e cioè in definitiva dellordinamento giuridico per intero, con tutte le sue severità e le sue ricchezze?
Sono punti su cui la 8828 della Cassazione sembra essersi già espressa con relativa chiarezza. Non sarebbe male se la Corte costituzionale facesse altrettanto quanto prima.