Il correntista in buona fede fa affidamento sul saldo del conto sul quale trae l'assegno ignorando che la banca si è avvalsa della facoltà di effettuare la compensazione

LA GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - Compensazione tra i saldi di più conti o rapporti - Estensione ai conti di corrispondenza con convenzione di assegno. (Cc, articolo 1853; Rd 267/1942, articoli 56 e 67)
In tema di operazioni bancarie in conto corrente, il principio fissato dall'articolo 1853 del Cc, secondo il quale, ove coesistano più rapporti tra la banca e il correntista, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, in difetto di patto contrario, introduce un'ipotesi di compensazione ope legis che trova applicazione anche nel caso di conti di corrispondenza con convenzione di assegno, e che si verifica con le rispettive annotazioni in conto, atteso che la convenzione di assegno, da considerarsi implicita nel conto di corrispondenza, non integra il suddetto patto contrario. Dal carattere legale di tale compensazione consegue che essa prescinde da un'autorizzazione del correntista, e, quindi, quando sopravvenga il fallimento di quest'ultimo, è invocabile dalla banca, a norma dell'articolo 56 del Rd 16 marzo 1942 n. 267, sottraendosi alla possibilità di revocatoria fallimentare (configurabile solo quando la compensazione derivi da atti negoziali del fallito).

  • Sezione I, sentenza 23 maggio 1986 n. 3447 - Pres. Santosuosso; Rel. Finocchiaro; Pm (parz. diff.) Minetti; Ric. Fallimento Vassallo; Res. Credito italiano
    Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede - Buona fede - Nozione - Portata applicativa. (Cc, articoli 1374 e 1375)
    In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà - imposto, tra l'altro, dall'articolo 2 della Costituzione - tale da imporre a ciascuna parte comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, e a prescindere altresì dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei (senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico) a preservare gli interessi dell'altra parte. In particolare, l'obbligo della buona fede in sede di esecuzione del contratto deve, pertanto, ritenersi violato non solo nel caso in cui una parte abbia agito con il doloso proposito di recare pregiudizio all'altra, ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza e al senso di solidarietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede.
  • Sezione III, sentenza 16 ottobre 2002 n. 14726 - Pres. Carbone; Rel. Talevi; Pm (diff.) Giacalone; Ric. Cogep Srl; Res. Fintecna
    Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione - Buona fede - Contenuto - Diritto alla documentazione del rapporto e del suo svolgimento - Inclusione - Contratti bancari - Diritto alla documentazione di tutte le operazioni registrate sull'estratto conto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di diritto alla copia degli estratti conto del fallito da parte della curatela fallimentare. (Cc, articoli 1374 e 1375; Rd 267/1942, articolo 33)
    In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento; in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli articoli 1374 e 1375 del Cc, anche nell'articolo 119 del testo unico sulle leggi bancarie il quale pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente e accorda a questi il diritto di ottenere - a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto. (Nella specie, la Suprema corte ha cassato - e decidendo nel merito ordinato agli istituti di credito la consegna alla curatela del fallimento degli estratti conto degli ultimi due anni - la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un diritto alle copie dei documenti inerenti il rapporto una volta ricevute dalla banca le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 119 del testo unico citato).
  • Sezione I, sentenza 27 settembre 2001 n. 12093 - Pres. Grieco; Rel. Plenteda; Pm (conf.) Maccarone; Ric. Curatella fallimentare della Scom 2 Srl; Res. Cariplo Spa Allorquando si intrattengano con un istituto di credito una pluralità di rapporti di conto corrente è possibile che la banca, in forza del disposto di cui all'articolo 1853 del Cc, effettui, a meno che non sia stato pattuito diversamente, la compensazione dei saldi attivi e passivi, ma nel farlo deve agire, al di là di specifici obblighi contrattuali, secondo i principi di buona fede e correttezza in modo da preservare gli interessi del correntista.
    La questione

    Il principio è stato affermato dalla Suprema corte di cassazione nella sentenza 18947/2005 con la quale ha posto fine al contenzioso intrapreso da un titolare di conto corrente che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale a seguito della condotta dell'istituto bancario che non aveva pagato un assegno da lui emesso, pur avendo il conto un saldo attivo, causandogli così non solo il protesto ma anche la soggezione a un procedimento penale per il reato di emissione di assegno senza provvista.

    La difesa dell'istituto di credito

    La banca contestava l'assunto eccependo di non aver onorato l'assegno in quanto, in forza delle condizioni di contratto, aveva effettuato la compensazione tra il saldo attivo del conto corrente sul quale quello era stato tratto con quello passivo, di maggiore importo, di un altro conto intestato al correntista.
    Mentre il primo giudice accoglieva la domanda, condannando la banca al risarcimento, il giudice del gravame riformava la sentenza ritenendo che legittimamente l'istituto aveva operato la compensazione in quanto il contratto stipulato tra le parti consentiva all'azienda di credito di valersi di detta facoltà in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, esistendo solo l'obbligo a carico di quest'ultima di dare comunicazione al titolare del conto.

    La soluzione della Cassazione

    A seguito del ricorso proposto da quest'ultimo, la Suprema corte ha riformato, ancora, la decisione pur non affrontando la questione, dibattuta in dottrina, in merito alla possibilità che la norma contenuta nell'articolo 1853 del Cc possa prescindere dall'esigibilità e operi, quindi, anche in mancanza della chiusura dei conti, avendo le parti, nella specie, stabilito una convenzione, ex articolo 1252 del Cc, con la quale avevano disciplinato la compensazione.
    La disamina della Corte, pertanto, si è incentrata sulle modalità di attuazione di quest'ultima e sulla rilevanza che assume la comunicazione al correntista cui era tenuto l'istituto di credito.

    Il precedente

    Al riguardo, con una precedente decisione (3447/86), il giudice di legittimità aveva affermato che, affinché operi la compensazione tra più conti correnti bancari, ex articolo 1853 del Cc, è sufficiente la semplice annotazione in conto, essendo del tutto irrilevante il fatto che il correntista possa ignorare, in occasione dell'emissione di un assegno, che il conto su cui è stato tratto è scoperto proprio a seguito dell'avvenuta compensazione, giacché, come il titolare di un unico conto è sempre in grado di conoscere l'ammontare della provvista disponibile, in relazione alle operazioni eseguite o richieste dalla banca, allo stesso modo il titolare di più conti, oltre a conoscere lo stato di ciascuno di essi, deve conoscere in quale misura è ridotta la provvista di un conto attivo in presenza di un saldo passivo di un altro conto.

    Il rispetto della buona fede

    Le suddette argomentazioni, richiamate peraltro in successive pronunce, sono state ora condivise dai Supremi giudici i quali, però, hanno ritenuto di correlarle al canone generale di buona fede cui occorre ispirarsi nell'esecuzione del contratto.
    Ha osservato, quindi, la Corte che le scritturazioni concernenti uno stesso conto non sono omologabili con quelle derivanti dalla compensazione di conti diversi.
    Nel primo caso, infatti, gli addebiti e gli accrediti comportano un'operazione di conguaglio ma non di compensazione, secondo l'accezione tecnico giuridica, e, pertanto, il correntista ha la possibilità e l'onere di sapere, al momento dell'emissione dell'assegno, il saldo disponibile.
    Diversa è, invece, l'ipotesi di compensazione di cui all'articolo 1853 del Cc tra saldi attivi e passivi di più conti correnti tra la banca e lo stesso cliente, dove, invece, assume uno specifico significato la comunicazione effettuata dalla banca.
    Nella compensazione, infatti, si contrappongono due diverse esigenze: da un lato, quella del correntista, in buona fede, che fa affidamento sul saldo del conto sul quale trae l'assegno, ignorando che la banca si sia avvalsa della facoltà di effettuare la compensazione; dall'altra, quella di liquidità dell'istituto di credito e di salvaguardia della garanzia sulla quale ha fatto affidamento in relazione alla pattuita compensazione.
    Il bilanciamento di questi contrapposti interessi richiede che ciascuna delle parti agisca secondo buona fede e correttezza, doveri violati, secondo la Corte, non solo quando una delle parti abbia agito con il proposito doloso di arrecare pregiudizio all'altra, ma anche quando il comportamento tenuto non sia improntato alla diligente correttezza, come quando la comunicazione dell'avvenuta compensazione non sia stata inviata al correntista tempestivamente.

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