Il ruolo del Comitato dei Creditori
nella nuova legge fallimentare
Con la riforma del diritto fallimentare, attuata con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 , è stato accentuato il ruolo del comitato dei creditori a fronte di un sensibile ridimensionamento del ruolo del giudice delegato. I poteri del comitato dei creditori sono stati ulteriormente ridefiniti con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (pubblicato su G.U. 16 ottobre 2007, n. 241), contenente le disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 5/2006.
Con la riforma del diritto fallimentare, attuata con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è stato accentuato il ruolo del comitato dei creditori a fronte di un sensibile ridimensionamento (almeno in apparenza, stando alla prime interpretazioni dei giudici di merito) del ruolo del giudice delegato, espropriato delle funzioni di gestione del patrimonio, essendo il suo intervento limitato a funzioni giurisdizionali e di mero controllo di legalità.
Il comitato dei creditori è un organo della procedura fallimentare nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili, sentiti il curatore ed i creditori che, con la domanda di insinuazione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico o hanno segnalato altri nominativi (art. 40, comma 1, L.F.). Il comitato è composto di tre o cinque componenti scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento degli stessi. Entro dieci giorni dalla nomina, il comitato provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
Relativamente a questo organo della procedura, il legislatore della riforma ha altresì previsto sia la possibilità per ciascun componente di delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti per essere nominato curatore, previa comunicazione del giudice delegato, sia che il componente del comitato dei creditori in conflitto di interesse debba astenersi dalla votazione (art. 40, comma 5, L.F.).
I componenti di tale comitato hanno diritto al rimborso delle spese e - qualora stabilito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, L.F. - ad un compenso la cui misura, tuttavia, non può eccedere il dieci per cento del compenso liquidato al curatore.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, L.F., il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, o su richiesta del tribunale o del giudice delegato motivando le proprie deliberazioni.
In particolare, il comitato dei creditori:
- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 35 L.F.;
- autorizza l'esercizio provvisorio sul quale dà, al pari della normativa previgente, un parere favorevole obbligatorio e sul quale il parere negativo alla prosecuzione è causa impeditiva della prosecuzione medesima;
- può opporsi all'affitto dell'azienda (art. 104 bis, comma 1, L.F.);
- può ispezionare le scritture contabili ed i documenti inerenti alla procedura (art. 41, comma 5, L.F.);
- autorizza il curatore a subentrare nei contratti pendenti rimasti sospesi ai sensi dell'art. 72 L.F.;
- autorizza il curatore a rinunciare all'acquisizione di beni nel caso in cui i costi superino i vantaggi ex art. 42 L.F.;
- esprime un parere sulla proposta di concordato fallimentare in merito ai presumibili risultati della liquidazione.
Il ruolo del comitato dei creditori è stato ulteriormente rafforzato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, contenente le disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 5/2006, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2008.
In particolare, con il D.Lgs. 169/2007 viene attribuito al comitato dei creditori il potere di approvazione del programma di liquidazione, definito dall'art. 104 ter L.F. (come modificato dall'art. 7 D.Lgs. 169/2007 ) l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo. Tale funzione, come noto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2006, è stata attribuita al giudice delegato il quale, tuttavia, con le nuove disposizioni introdotte dal predetto decreto legislativo correttivo ha soltanto il potere di autorizzare gli atti di liquidazione conformi al programma medesimo; potere che, a ben vedere, viene a porsi in contrasto con le finalità di velocizzazione della procedura.
Al comitato dei creditori è altresì attribuito il potere di autorizzare il curatore, a seguito di proposta di quest'ultimo, a che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, a condizione che sia garantita l'integrità del capitale (art. 34, primo comma, L.F., modificato dall'art. 3, settimo comma, D.Lgs. 169/2007 ).
Al fine di rimuovere alcuni ostacoli che fino ad oggi hanno impedito il pieno funzionamento del suddetto organo, infine, l'art. 3, decimo comma, lett. b) D.Lgs. 169/2007, modifica l'ultimo comma dell'art. 41 L.F., secondo cui - nella versione riformata dal D.Lgs. 5/2006 - qualora compatibile, risulta applicabile ai componenti del comitato dei creditori l'art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei sindaci. Nella nuova formulazione dell'art. 41 L.F., è ora previsto soltanto l'applicazione del primo e del terzo comma del predetto art. 2407 c.c. Per i componenti del comitato, pertanto, è previsto l'obbligo di adempiere ai propri doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e di conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, mentre è esclusa la previsione di una loro responsabilità derivante da culpa in vigilando.
L'art. 41, terzo comma, L.F. prevede comunque la possibilità per il giudice delegato di provvedere in luogo del comitato dei creditori nei casi di urgenza; nell'ipotesi di inerzia e disinteresse dei creditori - rischi di non funzionamento molto frequenti nella pratica fallimentare post riforma - e nel caso "di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori" medesimi (espressione aggiunta dall'art. 7, decimo comma, lett. a), D.Lgs. 169/2007 ).