Cassazione Civile, sez. II
06/02/2009  n. 3039

 

Pres. MENSITIERI Alfredo - Est. BUCCIANTE Ettore - P.M. MARINELLI Vincenzo - C.R. c. LOGISTICA SRL

 


 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 12 novembre 1999 C.R. citò davanti al Tribunale di Nocera Inferiore la s.r.l. Logistica - dalla quale aveva acquistato il 3 giugno 1991 due appartamenti di un edificio in (OMISSIS) per la somma di L. 107.000.000, di cui L. 30.000.000, versate contestualmente - esponendo che gli immobili erano ancora detenuti dalla alienante e per tale ragione egli non le aveva ancora corrisposto il prezzo residuo, di cui era stato concordato il pagamento in due rate, a 30 e a 60 giorni dalla vendita. Chiese pertanto che la convenuta fosse condannata al rilascio dei due alloggi e al risarcimento dei danni, dichiarandosi disposto a versarle la somma di L. 77.000.000. La s.r.l. Logistica si costituì in giudizio, deducendo di aver acquistato i due appartamenti il (OMISSIS) da C.M., con un contratto invalido, in quanto frutto di violenze e minacce nei confronti del venditore ad opera dei componenti di un clan camorristico, in esecuzione di un piano di appropriazione dell'intero patrimonio dello stesso C.M.; in via riconvenzionale chiese dichiararsi risolto il contratto del (OMISSIS), in considerazione del mancato pagamento del saldo del prezzo nei termini convenuti.

C.M., chiamato in causa dalla s.r.l. Logistica, aderì alle tesi di quest'ultima e chiese anch'egli che fosse annullata o dichiarata nulla la vendita del (OMISSIS), con le consequenziali pronunce restitutorie e risarcitorie.

Con sentenza del 14 ottobre 2002 il Tribunale respinse le domande proposte dall'attore; accolse la riconvenzionale, dichiarando risolto il contratto del (OMISSIS); rigettò le altre domande della s.r.l. Logistica e di C.M..

Impugnata in via principale da C.R. e incidentalmente sia dalla s.r.l. Logistica sia da C.M., la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Salerno, che con sentenza del 25 marzo 2004 ha rigettato tutti i gravami.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. R., in base a sei motivi. Si sono costituiti con distinti controricorsi la s.r.l. Logistica e C.M., formulando a loro volta impugnazioni in via incidentale avverso la sentenza di appello, alle quali C.R. ha opposto propri controricorsi. Sono state presentate memorie dalla s.r.l. Logistica e da C.M..


MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le tre impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale C.R. si duole della conferma, da parte della Corte d'appello, del capo della sentenza di primo grado con cui era stata pronunciata la risoluzione della vendita del (OMISSIS), per inadempimento dell'acquirente nel pagamento delle rate del prezzo scadenti a 30 e a 60 giorni dalla data di conclusione del contratto: la decisione, secondo il ricorrente, è viziata da extrapetizione, poichè la domanda riconvenzionale proposta da C.M. era diretta invece a ottenere la dichiarazione di risoluzione del negozio, per inosservanza dei termini suddetti, nel presupposto che avessero carattere essenziale.

La censura e fondata.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto che "la domanda giudiziale intesa alla risoluzione del contratto, originariamente ancorata dall'istante alla scadenza del termine essenziale, non esclude anzi impone che il Giudice, una volta ritenuta la non essenzialità del termine, valuti l'inadempimento della controparte secondo i criteri di gravita di cui all'art. 1455 c.c." e ha perciò respinto il motivo di gravame che in proposito era stato formulato da C. R., pur riconoscendo esatta la "esclusione della essenzialità del termine indicato nell'atto di compravendita stipulato in data (OMISSIS)", ma rilevando che il suo mancato rispetto era comunque configurabile come inadempimento grave, mentre andava disattesa, per difetto del requisito della buona fede, l'eccezione sollevata dal compratore ai sensi dell'art. 1460 c.c..

Così decidendo, la Corte d'appello ha ignorato la costante contraria giurisprudenza di legittimità (v., tra le più recenti, Cass. 12 gennaio 2007 n. 423, 14 novembre 2006 n. 24207, 7 febbraio 2006 n. 2599, 5 gennaio 2005 n. 167, 12 dicembre 2003 n. 19051), secondo cui le azioni di risoluzione contrattuale, rispettivamente previste dall'art. 1453 c.c. e dagli artt. 1456 e 1457 c.c., sono ontologicamente diverse, sia per causa petendi sia per petitum: la prima tende a una pronuncia costitutiva che comporta la caducazione del contratto ex nunc, anche se con effetto retroattivo, nel presupposto di un inadempimento, la cui non scarsa importanza deve essere verificata dal giudice; con la seconda si chiede invece l'accertamento della cessazione del rapporto negoziale già avvenuta ex tunc, in seguito alla inutile scadenza del termine essenziale o all'avveramento della condizione risolutiva espressa, convenzionalmente predeterminati dalle parti quali ragioni di per sè sufficienti a dare luogo alla risoluzione. Le due domande non sono quindi equipollenti, nè pertanto può essere accolta una, in base al riscontro di quanto è richiesto per l'altra.

Alla luce di questi principi - da cui non vi è ragione di discostarsi, stante la loro coerenza con la natura degli istituti di cui si tratta -il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, che ai principi stessi si atterrà, previa qualificazione giuridica della domanda riconvenzionale proposta da C.M., per accertare se egli avesse inteso chiedere una pronuncia dichiarativa oppure costitutiva, o in ipotesi entrambe in via alternativa.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi addotti a sostegno del ricorso principale, attinenti a questioni che solo eventualmente dovranno essere affrontate nel giudizio di rinvio, secondo la soluzione che sarà data a quella cui si riferisce il primo motivo.

I ricorsi incidentali, di contenuto analogo, vanno entrambi disattesi, poichè difettano dell'indispensabile requisito della pertinenza alla ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, nel capo con cui è stata confermata la pronuncia di primo grado, relativamente al rigetto delle domande di nullità della vendita del 6 marzo 1991 e di risarcimento di danni. Nel controricorso, inframmezzate alle deduzioni svolte per contrastare il ricorso principale, sono inserite affermazioni con cui assiomaticamente si sostiene che tali domande avrebbero dovuto essere accolte, senza che venga in alcun modo specificamente contestato l'argomento in base al quale la Corte d'appello ha disatteso i gravami proposti sul punto dalla s.r.l. Logistica e da C. M. avverso la sentenza del Tribunale: argomento consistente nella rilevata estrema genericità di quelle domande, che non consentiva di "determinare e concretizzare la materia del contendere", a causa della "confusa ed imprecisa esposizione in fatto e diritto di cui in primo grado (nulla avendo prospettato in gravame se non la riproposizione per relationem delle indicate domande)", con conseguente impedimento di "ogni concreta valutazione circa la fondatezza delle domande nell'an e preclusione di ogni indagine probatoria".

Quale giudice di rinvio si designa la Corte d'appello di Potenza, cui viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale;

dichiara assorbiti gli altri; rigetta i ricorsi incidentali; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte d'appello di Potenza, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.