Cassazione Civile Sez. II°
09 febbraio 2010 n. 2860

... omissis ...

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25.5.2005 il G.U.P. del Tribunale di Bologna aveva affermato la colpevolezza di B. D. in ordine ai reati: 1) di cui all'art. 589, commi primo, secondo e terzo, c.p.; 2) di cui all'art. 186 del Codice della Strada, ascrittigli perché, alla guida di un'auto, mentre era in stato di ebbrezza alcolica, procedendo in ora notturna alla velocità di circa 90 km orari, nell'attraversare un incrocio, entrava in collisione con un ciclomotore condotto dal minore A. M., sul quale si trovava anche F. L., cagionando la morte del F. e lesioni personali gravi all'A..

Con la predetta sentenza il B. veniva inoltre dichiarato responsabile esclusivo del danno cagionato alle parti civili, aventi causa del F., da liquidarsi in separata sede.

Con sentenza in data 2.7.2007 la Corte di appello di Bologna aveva confermato la citata pronuncia, escludendo, in particolare, che al verificarsi del sinistro avesse dato un contributo causale un comportamento colposo del conducente del ciclomotore, pur essendo stato accertato che quest'ultimo aveva impegnato l'incrocio, omettendo di dare la precedenza all'auto.

Con sentenza in data 7.2.2008 questa Suprema Corte ha annullata con rinvio la sentenza della Corte territoriale in punto di esclusione del concorso di colpa del conducente del ciclomotore nella produzione del sinistro.

La pronuncia di legittimità ha premesso la disamina in generale degli elementi costituivi della colpa espressa nella formula legale dall'art. 43 c.p., enucleando un profilo obiettivo della stessa, incentrato sulla violazione della norma cautelare, ed un profilo soggettivo, che oltre alla mancanza di volontà dell'evento, deve essere individuato nella capacità dell'agente di osservare la regola cautelare ovvero nella esigibilità del comportamento dovuto. Si è osservato, poi, in sintesi, che, sotto tale ultimo profilo, la prevedibilità ed evitabilità del fatto svolgono un ruolo fondante nell'accertamento della colpa e, rapportando i citati elementi di valutazione ad ipotesi di colpa specifica connessa alla violazione di norme cautelari codificate, quali quelle del codice della strada ed in particolare dell'art. 145, si è affermato che non può essere escluso in generale che contingenze particolari rendano la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile, a causa della assoluta imprevedibilità della condotta di guida dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro, ma che l'accertamento sul punto non può essere desunto da elementi meramente ipotetici o congetturali, ma deve necessariamente fondarsi su emergenze concrete e risolutive.

Con riferimento alla sentenza della corte territoriale si è quindi osservato che la stessa, pur apparendo frutto di una corretta impostazione metodologica, ha omesso di valutare e di ancorare a precisi elementi concreti la presunta imprevedibilità dell'evento per il conducente del ciclomotore e l'evitabilità del medesimo mediante l'osservanza delle regole cautelari violate. In particolare, censurando la motivazione della sentenza annullata, si è osservato che l'enunciazione secondo la quale con ogni probabilità il sopraggiungere dell'auto a forte velocità non era prevedibile, non è corroborata da alcuna acquisizione concreta ed anzi si colloca in modo enunciativo in un quadro fattuale per nulla analizzato. Nella pronuncia di legittimità è stato anche affermato che "l'esigenza di una motivazione puntuale si impone maggiormente se si considera che la condotta di guida inosservante di altri utenti della strada non costituisce in sé una contingenza imprevedibile. Al contrario, la normale prudenza nella circolazione stradale richiede di mettere in conto, in qualche guisa, anche tale possibilità. Tale principio è stato affermato con particolare forza, condivisibilmente, proprio nel contesto delle intersezioni stradali.".

Nel confermare la pronuncia di primo grado, la sentenza del giudice di rinvio ha osservato che il materiale probatorio raccolto dimostra che effettivamente al verificarsi dell'incidente concorse, in misura modesta, la condotta colposa del ciclomotorista, che omise di concedere la precedenza alla BMW e non controllò adeguatamente il crocevia.

La predetta sentenza ha, però, affermato che "non è possibile fissare la concreta percentuale del concorso di colpa, per difetto di contraddittorio con M. A. - conducente del motociclo - parte offesa - non costituitasi parte civile", aggiungendo che "la colpa dell'automobilista B. D. è, tuttavia, talmente grave... da sconsigliare la concessione delle attenuanti generiche.".

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia mancanza o illogicità della motivazione della sentenza e la violazione dell'art. 627 c.p.p..

Dopo aver ripercorso l'iter processuale già riportato in narrativa con particolare riferimento alle enunciazioni contenute nella pronuncia di questa Suprema Corte, si denuncia la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'accertamento del concorso di colpa del conducente del motociclo.

Si osserva sul punto che, in sede penale, l'accertamento della colpa concorrente del terzo nella verificazione del sinistro è doveroso per il giudice, ai fini della valutazione della responsabilità dell'imputato sotto il profilo del grado della colpa e dell'efficienza causale della condotta dello stesso, anche se il terzo non si sia costituito parte civile.

Con lo stesso motivo di gravame si denuncia la violazione dell'art. 627 c.p.p., osservando che la sentenza di annullamento aveva demandato al giudice di merito di valutare la asserita imprevedibilità dell'evento, al fine di escludere ovvero accertare il concorso di colpa del conducente del ciclomotore, e che, pertanto, il giudice di rinvio non poteva confermare la sentenza di primo grado, senza effettuare una analisi approfondita di tale punto, ripetendo i vizi di motivazione rilevati in sede rescindente.

Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito vengono precisati.

Preliminarmente la Corte osserva che, pur essendo decorso, prima della sentenza impugnata, il termine di cui agli art. 157 n. 5) e 160 c.p., nella formulazione previgente, non si è verificata la prescrizione del reato di cui all'art. 186 del Codice della Strada.

L'annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte della precedente pronuncia di merito, infatti, non concerneva l'affermazione di colpevolezza dell'imputato in ordine ad entrambi i reati ascrittigli, ed in particolare alla violazione di cui all'art. 186 del Codice della Strada, bensì solo l'accertamento della esclusiva responsabilità del B. nella determinazione dell'incidente stradale, sicché per effetto dell'annullamento parziale, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., si è formato il giudicato sul punto dell'affermazione di colpevolezza, ostativo all'applicazione di cause di non punibilità sopravvenute (cfr. sez. un. 19.4.1994 n. 4460, Celerini ed altri; sez. un. 235.1997 n. 2, Attinà).

Si osserva, quindi, in ordine alle censure formulate avverso la pronuncia impugnata, che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte il giudice di merito è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, anche se rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) c.p.. Non deve, invece, procedere alla quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, (cfr. sez. IV, 200520580, Beani, RV 231364; sez. IV, 200449346, Di Vaira, RV 230580; sez. IV, 200205728, Taddeo ed altro, RV 220955).

Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che la sentenza impugnata, nella parte motiva, ha affermato l'esistenza del concorso di colpa del conducente del ciclomotore e ne ha valutato genericamente l'incidenza nella provocazione del sinistro, escludendo che tale concorso sia idoneo a modificare il giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato, in considerazione della gravità della colpa attribuita a quest'ultimo, ed in particolare ha escluso che per effetto di detta valutazione il B. possa ritenersi meritevole della concessione delle attenuanti generiche.

Orbene tale valutazione si palesa corretta ed adeguatamente motivata con riferimento alle statuizioni di natura penalistica della pronuncia; così come correttamente è stata esclusa la possibilità di procedere ad una determinazione percentualistica del concorso di colpa, non essendosi costituito parte civile il conducente del ciclomotore, sicché non poteva essere determinata la percentuale di colpa da attribuire a quest'ultimo.

La sentenza impugnata, però, nel confermare genericamente la pronuncia di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, ha altresì confermato la statuizione con la quale è stata affermata la responsabilità esclusiva del B. in ordine al danno cagionato alle parti civili costituite, aventi causa del terzo trasportato, deceduto a seguito dell'incidente.

Tale affermazione contrasta ovviamente con l'accertamento da parte del giudice di rinvio del concorso di colpa del conducente del ciclomotore nella determinazione dell'incidente, sicché la conferma della pronuncia di primo grado non poteva avere ad oggetto anche la statuizione sul punto; né detta statuizione può ritenersi irrilevante a causa del principio di solidarietà, ex art. 2055 c.c., ai fini del risarcimento del danno cagionato al terzo trasportato, venendo a riflettere i suoi effetti nei rapporti tra i soggetti corresponsabili.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio nella parte in cui ha confermato il carattere esclusivo della responsabilità dell'imputato in ordine al danno cagionato alle parti civili.

La decisione adottata giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado tra le parti private.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il carattere esclusivo della responsabilità dell'imputato. Compensa le spese tra le parti.