Cassazione, Sez. II°, 15 dicembre 2009, n. 26219

(Pres. Schettino - Rel. Migliucci)

 

                                                                           Svolgimento del processo

Con sentenza parziale del 9 gennaio 2006 il Tribunale di Roma respingeva la domanda con la quale l'avv. B E aveva chiesto la condanna di L. P. al pagamento di euro 87.315,74, quale ammontare delle competenze spettategli per l'opera professionale espletata per conto dello stesso, rilevando il difetto di legittimazione passiva del convenuto, in relazione all'attività professionale svolta in favore delle società di cui il medesimo era rappresentante legale; osservava poi che in relazione ai crediti concernenti l'attività professionale svolta in favore della persona del convenuto non poteva parlarsi di un unico continuativo rapporto protrattosi per circa vent'anni, come sostenuto dall'attore, tenuto conto del conferimento di singole procure in tempi successivi e per ciascun affare. Riteneva quindi fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal P., sul rilievo che il decorso della prescrizione inizia non dal compimento dell'ultimo affare, ma dalla data di ciascuna prestazione e che risultava l'avvenuto decorso del triennio, malgrado le molteplici richieste di pagamento formulate dall'attore. Rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento del giuramento decisorio, deferito dall'attore al P. in relazione alle prestazioni rese in suo esclusivo favore e non prescritte.

Con sentenza definitiva del 28 aprile 2006 il Tribunale respingeva la domanda proposta dall'E. relativamente alle parcelle dalla n. 123 alla numero 135, avendo nel giuramento decisorio il convenuto confermato l'avvenuto pagamento di quelle prestazioni professionali.

Con sentenza del 24 ottobre 2007 la Corte di appello di Roma rigettava l'appello principale proposto dall'E. avverso le predette sentenze nonché quello incidentale formulato dal P. avverso la statuizione di compensazione delle spese processuali di cui alla sentenza definitiva.

Per quel che interessa nella presente sede, i giudici di appello ritenevano il difetto di legittimazione passiva del convenuto in relazione all'incarico conferito dal medesimo quale rappresentante legale delle società in favore delle quali era stata espletata l'attività professionale, escludendo che fra le parti potesse configurarsi l'esistenza di un unico e continuativo rapporto, atteso il conferimento di singole procure rilasciate in tempi diversi per singoli affari in mancanza dell'allegazione e della deduzione di un accordo in tal senso intercorso fra le parti: la richiesta di prova orale era respinta per la sua genericità; peraltro, a stregua della documentazione in atti la datazione dei singoli incarichi doveva considerarsi incerta; quindi respingeva il motivo di gravame con cui l'appellante aveva dedotto l'incompatibilità fra l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e l'eccezione di prescrizione presuntiva pure sollevata dal convenuto e, dopo avere rilevato che le prescrizioni presuntive si fondano sulla presunzione di pagamento, secondo gli usi correnti, e possono essere vinte dalla prova contraria e non sono incompatibili con l'ammissione del debitore di non avere estinto il debito ovvero con la contestazione della sua esistenza, osservava che nella memoria di costituzione in primo grado parte appellata aveva escluso, nel proporre l'eccezione difetto di legittimazione passiva, che ciò costituisse riconoscimento di alcun diritto in favore dell'odierno appellante. La sentenza, dopo avere escluso che le lettere prodotte dall'appellante costituissero validi atti interruttivi della prescrizione, ribadiva che comunque relativamente a tali pagamenti il P. non era legittimato passivo, avendo agito in nome e per conto delle società di cui era rappresentante legale, non sussistendo la prova di avere assunto alcuna obbligazione in proprio.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'avv. E.sulla base di nove motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il P..

                                                                                      Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal resistente, tenuto conto che la relativa notificazione è stata soltanto tentata ma non perfezionata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., a stregua del quale il perfezionamento della notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, in caso d'omissione di uno di essi, la notificazione è nulla: in particolare dall'avviso di ricevimento devono risultare le operazioni effettuate dall'agente postale.

Nella specie è risultato che la raccomanda spedita dall'ufficiale giudiziario non venne consegnata, atteso che il portiere ebbe a dichiarare "trasferiti i destinatari" e (conseguentemente), secondo quanto è risultato dall'avviso di ricevimento relativo alla predetta raccomandata, l'agente postale non ebbe a lasciare presso il domicilio del destinatario l'avviso di avere depositato presso l'ufficio postale la raccomandata per l'impossibilità di consegnarla al destinatario o alle persone legittimate a riceverla (operazioni che, per quel che si è detto, sarebbero dovute risultare dall'avviso di ricevimento): pertanto, è del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dal resistente che, secondo quanto documentato, l'atto era stato inviato presso l'esatto domicilio del destinatario, atteso che l'omessa menzione nell'avviso di ricevimento delle operazioni di cui si è detto impedisce che possano invocarsi gli effetti conseguenti alla compiuta giacenza presso l'ufficio postale della raccomandata, in virtù dei quali soltanto si sarebbe potuta perfezionare la notificazione (peraltro, come si dirà infra, la procura conferita con il controricorso è idonea per la discussione della causa alla quale il difensore del resistente ha partecipato).

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando errata o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censura - relativamente all'attività professionale svolta nell'interesse delle società - la decisione gravata che, contrariamente agli insegnamenti della Suprema Corte, non aveva considerato che il P. non avrebbe potuto utilmente eccepire la legittimazione passiva ed, in via subordinata, la prescrizione della domanda, il che significava di avere estinto la relativa obbligazione: l'eccezione di prescrizione presuntiva, importa il riconoscimento sia dell'affidamento dell'incarico che l'importo richiesto; l'ammissione di non aver estinto il debito da cui deriva il rigetto dell'eccezione presuntiva può risultare anche per implicito, in particolare dalla contestazione della legittimazione passiva. La prescrizione presuntiva non può operare quando il debitore abbia ammesso in giudizio che l'obbligazione non sia stata estinta ovvero che soggetto obbligato sia un terzo.

Il motivo è infondato.

I giudici di appello, nel confermare la sentenza parziale di primo grado che aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del convenuto in ordine ai crediti vantati nei confronti delle società, di cui il predetto era rappresentante legale - rectius il difetto di titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo - ed estinti i crediti vantati nei confronti del medesimo per i quali si era maturata la prescrizione presuntiva, ha correttamente escluso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva fosse incompatibile con quella di prescrizione presuntiva. Al riguardo, è appena il caso di accennare che la prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece avviene in quella ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto; conseguentemente l'art. 2959 cod. civ. stabilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo: circostanze, queste ultime, incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione. In sostanza, la contestazione della titolarità del rapporto obbligatorio esclude il fondamento dell'eccezione, perché postula evidentemente - anziché l'avvenuta estinzione dell'obbligazione - il mancato adempimento da parte del soggetto che neghi in radice di essere l'obbligato.

Orbene, l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2957 cod. civ. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito (Cass. 634/2001); in effetti, l'incompatibilità della prescrizione presuntiva con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore è per così dire interna all'eccezione in questione che in tal caso non può essere riconosciuta,senza peraltro impingere nella proponibilità delle altre difese di merito sull'obbligazione stessa. In sostanza la segnalata incompatibilità va istituita tra il comportamento processuale del debitore e l'eccezione di prescrizione presuntiva, ma non sviluppa i suoi riflessi sulle altre eventuali doglianze che il debitore possa muovere al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che conservano il loro valore e che vanno esaminate e decise con la sentenza che definisce il giudizio (Cass. 7277/2005, v. in motivazione).

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando errata e/o insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata laddove aveva rigettato la prova testimoniale con cui con l'atto di citazione l'istante aveva chiesto di provare che il P. si era personalmente impegnato a pagare l'assistenza professionale tutta e di ogni genere prestata sia per il suddetto in proprio sia per le società sopra elencate: deduce che erroneamente i giudici, nel disattendere la richiesta, avevano affermato che la datazione dei diversi incarichi appariva incerta sulla base della documentazione prodotta, in quanto le parcelle sarebbero state prive di data e gli affari cui esse facevano riferimento non sarebbero stati identificabili con la dovuta certezza, mentre erano stati depositati ritualmente i documenti relativi alle pratiche in oggetto e che nei predetti documenti erano indicati giorni, mesi ed anni: la prova era influente e decisiva ed andava ammessa.

Il motivo è infondato.

Occorre considerare che il giudizio in ordine alla inammissibilità della prova per mancanza di specificità delle circostanze capitolate, avendo ad oggetto una valutazione di fatto, spetta al potere discrezionale del giudice di merito che è incensurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione del rigetto dell'istanza sia affetta da vizi logici o giuridici, che nella specie vanno senz'altro esclusi. Orbene, la sentenza, nel disattendere la richiesta di ammissione della prova articolata dall'attore, ha ritenuto che la stessa, avente ad oggetto il conferimento di un numero rilevante di incarichi in un arco temprale considerevole, era generica: al riguardo, peraltro, non si è limitata a fare riferimento alla mancanza di datazione delle parcelle e alla non identificabilità degli affari, alle quali ha fatto riferimento il ricorrente ma, nel pervenire al rigetto delle richieste istruttorie, ha tenuto conto delle complessive risultanze istruttorie, considerando, da un lato, che l'esistenza di un unico e continuativo rapporto professionale intercorso esclusivamente su incarico del P. - il quale si sarebbe impegnato a rispondere personalmente e a pagare le spese legali di ogni genere (v. cap. 1, 2, 3) - era innanzitutto contraddetta dalla molteplicità e specificità dei mandati conferiti di volta in volta o per ogni singolo affare e, dall'altro, l'assenza di un sostanziale accordo tra le parti "di servirsi dell'attività professionale dell'appellante in modo continuativo con eventuale previsione di conseguenti modalità di pagamento delle prestazioni professionali rese" (cfr. pagg. 4, 5 della sentenza): tale motivazione, di per sé neppure censurata specificamente, è corretta e sufficiente a sorreggere la decisione con cui la sentenza ha rigettato la richiesta di ammissione della prova, non avendo certo dimostrato il ricorrente la specificità delle circostanze capitolate in ordine all'esistenza e al contenuto di un siffatto accordo intercorso fra le parti.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell'art. 360 n. 4 in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata laddove non aveva esaminato il motivo dell'appello con cui esso ricorrente aveva dedotto l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal convenuto il quale aveva omesso di indicare il momento iniziale dell'inerzia del creditore.

Formula al riguardo il seguente quesito: "dica la Suprema Corte che vi è stata violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché la Corte di Appello non ha deciso sulla questione che: "Chi eccepisce la prescrizione presuntiva deve indicare il momento iniziale del decorso della prescrizione, anche nella ipotesi di pluralità dei crediti azionati e ciò a pena di inammissibilità della eccezione ".

Il motivo è inammissibile

Il quesito di diritto non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 n. 5 cod. proc. civ.) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall'art. 360 primo comma n. 1), 2), 3), 4) cod. proc. civ., e, qualora - come nella specie - il vizio sia denunciato anche ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso di violazioni denunciate ai sensi dell'art. 360 n. 1), 2), 3), 4) cod. proc. civ., il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame (SU 23732/07): non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall'esposizione del motivo di ricorso né che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell'esplicazione della funzione nomofilatfica che la modifica di cui al decreto legislativo n. 40 del 2006, oltre all'effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si propone l'obiettivo di garantire meglio l'aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacché la formulazione del quesito di diritto risponde all'esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d'impugnazione a motivi limitati.

La ratio ispiratrice dell'art. 366 bis cod. proc. civ. è quella di assicurare pienamente la funzione, del tutto peculiare, del ricorso per cassazione, che non è solo quella di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una corretta decisione di quella controversia ma anche di enucleare il corretto principio di diritto applicabile in casi simili. In effetti, la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 8463/2009).

Nella specie, il quesito è inconferente rispetto al contenuto della doglianza che aveva ad oggetto l'omesso esame della deduzione formulata con il motivo di appello, posto che il ricorrente si è limitato ad enunciare il principio di diritto ritenuto applicabile alla specie e su cui la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciare mentre avrebbe dovuto piuttosto riassumere il motivo di gravame al riguardo formulato in modo da consentire al giudice di legittimità di verificarne la specificità ovvero la rituale proposizione e se quindi era configurabile l'errore denunciato.

Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando errore logico-giuridico di motivazione, censura la sentenza impugnata laddove aveva respinto la richiesta di revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio che era stato chiesto in via subordinata: nella specie andavano ammessi i mezzi istruttori articolati che erano ammissibili e rilevanti.

Formula il seguente quesito: "Dica codesta Ecc.ma Corte che la Corte di Appello di Roma avrebbe dovuto revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio ed ammettere conseguentemente la prova testimoniale formulala in citazione (pag. n. 22 + 23)".

Anche questo motivo è inammissibile per l'inidoneità del quesito.

Nel ribadire quanto sopra evidenziato, va ancora chiarito che il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l'indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. Ne consegue che il quesito non può consistere - come invece è avvenuto nella specie - in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile - come si è detto - di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (S.U. 3519/2008). Nella specie, il quesito non pone alcuna questione di diritto, risolvendosi nella richiesta di un giudizio sul provvedimento che la Corte di appello avrebbe dovuto adottare.

Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando violazione dell'art. 360 n. 4 in relazione agli artt. 112, 244 e 245 cod. proc. civ., denuncia l'omessa pronuncia in ordine al quarto motivo dell'atto di appello, con cui esso ricorrente aveva sostenuto che il convenuto si era sempre impegnato, in vari incontri, a pagare allo scrivente tutta l'attività (giudiziale e stragiudiziale) svolta, sicché si sarebbe verificata comunque l'interruzione della prescrizione: pertanto, avrebbe dovuto essere ammessa la prova al riguardo articolata.

Con il sesto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 4 in relazione agli artt. 112, 244, 245 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., deduce che la sentenza non si era pronunciata sulla richiesta di prova testimoniale relativa alla confessione stragiudiziale resa dal convenuto, essendosi verificata la fattispecie di cui all'art. 2735 cod. civ.

Il quinto e il sesto motivo, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Le censure sono inammissibili.

Il ricorrente si duole della mancata ammissione della prova in proposito articolata, senza peraltro riportare il testo delle circostanze capitolate: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, infatti, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove testimoniali, ha l'onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire alla Corte di verificare la decisività delle circostanze capitolate.

Con il settimo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 4 in relazione agli artt. 112, 244 e 245 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., deduce che la sentenza non si era pronunciata sulla richiesta di prova testimoniale che tendeva a dimostrare che il P., impegnandosi personalmente a pagare le spese legali per tutta l'attività professionale espletata dall'attore, aveva in tal modo manifestato la rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione.

Il motivo è infondato.

Le circostanze capitolate, al fine di provare la rinuncia tacita del convenuto a fare valere la prescrizione, sono di identico contenuto di quelle indicate ai n.ri 1) e 2) del secondo motivo del ricorso e che la Corte di appello ha ritenuto correttamente di non ammettere per le ragioni sopra esposte: in effetti, la sentenza ha chiarito che le richieste istruttorie formulate dall'appellante e reiterate nel presente grado, non erano ammissibili, avendo in tal modo inteso rigettare anche quelle di cui al VI motivo dell'appello, atteso che dovevano per esse valere le medesime valutazioni che avevano portato a respingere quelle di cui si è detto in occasione dell'esame del secondo motivo del ricorso.

Con l'ottavo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., deduce che il convenuto non aveva formulato alcuna eccezione in ordine al pagamento degli interessi legali che erano stati chiesti con l'atto di citazione, interessi ai quali si applica la prescrizione estintiva quinquennale e non quella presuntiva alla quale soltanto il medesimo aveva fatto riferimento: il giuramento decisorio aveva riguardato soltanto ed esclusivamente le obbligazioni tutte risultanti dai mandati conferiti ed elencati nell'atto di citazione. Formula il seguente quesito: "dica la Suprema Corte che vi è stata violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2697 2944 cod. civ. circa il mancato esame e pronuncia in ordine alla debenza degli interessi legali scaduti, così come richiesti a pagina n. 15 dell'atto di citazione".

Il motivo è ammissibile, atteso che con il quesito è stata sostanzialmente formulata la questione oggetto del mezzo, ma è infondato.

Va ricordato che la Corte d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto estinti i crediti per i quali è stato ritenuto compiuto il decorso della prescrizione presuntiva, implicitamente considerando estinti non solo la sorta capitale ma anche gli interessi che ne rappresentano un accessorio, dovendo al riguardo rilevarsi che la prescrizione sancita dall'art. 2956 cod. civ. si fonda sulla presunzione di puntuale pagamento del credito nei tempi nei quali, secondo gli usi, la prestazione deve essere effettuata, sicché il tempestivo adempimento alla scadenza escludeva il sorgere dell'obbligazione concernente gli interessi.

Per quel che riguardava i crediti non prescritti, il giuramento decisorio deferito al convenuto aveva ad oggetto la seguente circostanza: "giuro e giurando affermo o nego che ebbi ad estinguere all'avv. B. E.le obbligazioni tutte nascenti dai mandati conferitigli per lo svolgimento delle pratiche indicate nei documenti che mi vengono mostrati ...": in relazione all'ampia formulazione del capitolato sul quale il convenuto era stato chiamato a giurare, la prestazione del giuramento in senso sfavorevole all'attore comportava la prova del pagamento di tutti i crediti inerenti all'attività professionale svolta in virtù dei mandati conferiti e quindi anche degli interessi che eventualmente fossero maturati.

Con il nono motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 1219, 2943 e 2944 cod. civ., o in subordine, errore logico di motivazione, censura la sentenza laddove, nell'escludere che quattro delle lettere raccomandate prodotte avessero carattere interruttivo della prescrizione, aveva fatto riferimento alla circostanza che le stesse fossero prive delle ricevute di ritorno; che la lettera del 19-11-1997 non avrebbe avuto effetto interruttivo perché priva dell'avviso di ricevimento, mentre ai sensi del citato art. 1335 non è necessaria la prova della ricezione dell'atto, atteso che, trattandosi di atto recettizio in forma scritta, scatta una presunzione di conoscenza ed è il destinatario a dovere dimostrare di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di riceverlo: soltanto, in caso di contestazione del destinatario circa la ricezione, sorge l'onere per il mittente di provare il ricevimento; la presunzione di conoscenza, inoltre, è indipendente dalla ricezione.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza, dopo avere escluso l'efficacia interruttiva delle raccomandate in oggetto, ha chiarito che i pagamenti in questione si riferivano ai crediti vantati dal ricorrente nei confronti delle società ed in relazione ai quali la pretesa andava comunque respinta tenuto conto della già accertata carenza di legittimazione passiva del convenuto.

Pertanto, il ricorrente non ha interesse a censurare tale statuizione, posto che il rigetto della domanda relativa ai crediti vantati nei confronti delle società si regge sulla predetta ragione che, come si è già detto in occasione dell'esame del primo motivo, sfugge alle censure del ricorrente ed è di per sé idonea a sorreggere la motivazione. In proposito, occorre ricordare che quando con il ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. 16602/2005).

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase, che sono da porre a carico del ricorrente risultato soccombente, vanno limitate alla discussione della causa, atteso quanto sopra si è detto in ordine all'inammissibilità del controricorso: peraltro, vanno liquidate anche le voci relative allo studio della controversia e alla consultazione con il cliente, posto che la discussione della causa presuppone l'avvenuto espletamento da parte del legale anche di quest'ultime attività.

                                                                                           P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 2.100,00 di cui euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.