Cassazione - Sezione 1° Civile - Sentenza 15 marzo-17 maggio 2007, n. 11519

 

Presidente Criscuolo - Relatore Morelli
Pm Golia - conforme
Ricorrente CR8 Consorzio ricostruzione otto
Controricorrente Comune di Napoli

 

Fatto e diritto

l. Il Consorzio Ricostruzione Otto [CR8] ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 3 aprile 2002, con la quale la Corte di appello di Napoli - in parziale accoglimento della impugnazione ex artt. 828, 829 c.p.c. proposta dal Comune di Napoli avverso il lodo arbitrale che aveva risolto la controversia insorta tra la parti per il pagamento di interessi (ex artt..35, 36 d.P.R. 1063/62) sulle somme dovute al Consorzio per compensi (acconti, saldo, revisione prezzi) relativi ad opere di edilizia residenziale a questo appaltate dal Comune - ha dichiarato la nullità del suddetto lodo, "per violazione, da parte degli arbitri, delle norme di cui all'art. 4 della l. 741/1991 e 1284 c.c. nel capo di decisione con cui hanno affermato l'esistenza di un meccanismo di automatica capitalizzazione degli interessi maturati, ad ha conseguentemente (quella Corte) ridotto la condanna complessiva del Comune da L. 5.058.367.139 a L. 3.557.255.248.
Resiste il Comune con controricorso.
Il Consorzio ha anche depositato memoria.
2. Il primo motivo dell'odierna impugnazione - con il quale il Consorzio denunzia violazione e falsa applicazione del citato art. 4 l. n. 741/81 introduttivo, a suo avviso, di quel "meccanismo di capitalizzazione degli interessi maturati dall'appaltatore", derogatorio del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., che la Corte territoriale avrebbe a torto disconosciuto - è infondato.
Va, in contrario, infatti, ribadito quanto, in sede di esegesi della normativa di riferimento, già affermato (con risoluzione di precedente contrasto) dalle Sezioni unite di questa Corte , con la sentenza n. 9653 del 2001, che il ricorrente erroneamente pretende contraddetta dalle successive sentenze n. 14974/02 e n. 14465/04 e che è stata, viceversa, ancor più di recente, confermata con pronunzie nn. 10426 e 10692/06 di questa Sezione.
E cioè che, in tema di ritardo nel pagamento degli acconti e della rata di saldo dei corrispettivi di appalto da parte della PA, la prescrizione (di cui appunto all'art. 4 in esame) di computo e corresponsione dei correlativi interessi "in occasione del pagamento in conto o a saldo immediatamente successivo" rispondo all'esigenza di qualificare il ritardo colpevole dell' amministrazione in relazione alla complessità dei procedimenti per l'erogazione della spesa pubblica, tipizzando detto ritardo colpevole con riguardo ad un tempo ritenuto in astratto sufficiente a svolgere gli accertamenti, i controlli e le formalità necessarie.
Ma non incide sulla natura della obbligazione in questione, che resta debito di interessi, "che, pure concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura però come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere dì accessorietà rispetto all'obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti".
E ciò in particolare per quel che riguarda il divieto di anatocismo, di cui all'art. 1283 c.c., che l'interprete non è autorizzato a ritenere derogato, come si pretende, con riguardo agli interessi sub art. 4 l. 741/81, sia perché ciò non emerge, dalla suddetta norma sia perché ne risulterebbe, altrimenti, in parte elusa la finalità di tutela della posizione del debitore, che la norma codicistica ha perseguito, con lo stabilire in quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere produttivi di altri interessi.
3. Il residuo secondo motivo del ricorso - con il quale il Comune, denunciando violazione dell'art. 1194 c.c., addebita alla Corte di marito di non aver considerato che "la parte di sorta capitale non coperta dal pagamento (perché imputabile agli interessi già maturati) produce interessi" - è poi, a sua volta, inammissibile in relazione al duplice profilo della sua novità e del difetto di autosufficienza.
4. Il ricorso del Consorzio va integralmente pertanto respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il Consorzio ricorrente alle spese, che liquida in complessivi ? 8.100,00, di cui ? 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ad accessori dì legge.