Cass. civ., sez. II, 04/05/1994 n. 4275
Pres. Verde F - Rel. Corona R - P.M. Lo Cascio G (Conf)
Arnaldo Mondadori Editore S.p.a. c. Carini
Svolgimento del processo
Con citazione 20 giugno 1984, Susanna Carini convenne, davanti al Tribunale di Milano, le societa Arnoldo Mondadori Editore e Finanziaria Mondadori.
Espose di aver acquistato dalla Arnoldo Mondadori Editore, in data 25 ottobre 1983, l'opera Nuova Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, obbligandosi a pagare il prezzo convenuto, pari a lire 1.100.000, tramite rate mensili di lire 40.000, da corrispondere alla Finanziaria Arnoldo Mondadori. Successivamente, e cioe il 7 dicembre 1983, aveva ordinato i tre volumi di aggiornamento, per il prezzo di lire 230.000, da pagare con rate mensili di lire 15.000. Il 6 dicembre 1983 aveva ricevuto i 15 volumi dell'Enciclopedia, ma aveva constatato che le erano stati spediti due copie del volume nono, anziche il volume ottavo. Segnalato tempestivamente il fatto e considerata l'inerzia della societa venditrice, con diffida pervenuta alla controparte il 14 febbraio 1984 aveva intimato alla Arnoldo Mondadori Editore di trasmettere entro quindici giorni l'ottavo volume dell'Enciclopedia e il terzo volume di aggiornamento, con avvertimento che, in difetto, i contratti avrebbero dovuto considerarsi risolti ai sensi dell'art. 1454 c.c. Soltanto in data 2 marzo 1984, la Mondadori aveva trasmesso il volume ottavo, ma in edizione completamente diversa dagli altri per dimensioni, veste grafica di copertina, impaginazione e caratteristiche editoriali. Con lettera 4 marzo 1984, essa aveva informato la convenuta che ambedue i contratti dovevano considerarsi risolti, ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Chiese al collegio, in via principale, di dichiarare la avvenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. dei due contratti di compravendita, stipulati nei mesi di novembre e di dicembre del 1983; di dichiarare nulla essere dovuto alla Finanziaria Mondadori in virtu dei suddetti contratti; di condannare la Arnoldo Mondadori Editore a restituire la somma di lire 60.000, versata come anticipo. Domando, in subordine, di dichiarare risolti i due contratti, con sentenza costitutiva ex art. 1453 c.c.; in via ulteriormente subordinata, di condannare la Arnoldo Mondadori Editore a consegnare all'attrice il volume ottavo dell'opera Nuova Est simile agli altri volumi componenti l'enciclopedia; in ultima ipotesi, di ridurre il prezzo di vendita; in ogni caso, di condannare la societa Arnoldo Mondadori Editore al risarcimento dei danni, da determinarsi nel corso del giudizio, e immediatamente al pagamento di una somma pari a lire 500.000, con la rivalutazione e gli interessi.
Le societa convenute chiesero il rigetto di tutte le domande. Risposero che il volume terzo di aggiornamento era stato depennato dall ordine, e percio non formava oggetto della compravendila. Il volume ottavo era stato trasmesso non appena ricevuta la diffida e, per un errore del magazzino, era stato consegnato un volume dell'edizione precedente; in ogni caso, secondo le clausole previste dal contratto di compravendita, la societa era facoltizzata a sospendere la consegna, posto che l'acquirente si era resa morosa nel pagamento delle rate del prezzo, che avrebbe dovuto versare a partire dal mese successivo al conferimento degli ordini.
All'udienza 1 marzo 1985, la societa Arnoldo Mondadori Editore fece nuovamente offerta formale di consegnare l'ottavo volume dell'Enciclopedia, che l'attrice rifiuto, come in precedenza aveva respinto il pacco postale.
Durante il procedimento di primo grado, la societa Mondadori Finanziaria ottenne dal Pretore di Milano, in data 6 maggio 1985, un decreto ingiuntivo di condanna della Carini al pagamento di lire 1.210.000, oltre gli interessi e le spese, a titolo di rimborso delle somme versate alla societa Arnoldo Mondadori Editore per conto della suddetta Carini, in virtu della delegazione di pagamento. L'opposizione venne respinta dal Pretore con sentenza in data 10 novembre 1986 (sentenza confermata dal Tribunale di Milano con pronunzia del 9 febbraio/30 marzo 1989, passata in giudicato).
Il Tribunale di Milano, con sentenza 26 maggio/12 dicembre 1988, respinse tutte le domande proposte dall'attrice, che condanno nelle spese. Pronunziando sulla impugnazione proposta da Susanna Carini, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 30 maggio/28 settembre 1990, quanto alla causa vertente tra la Carini e la Arnoldo Mondadori Finanziaria, dichiaro cessata la materia del contendere e condanno la Carini a rifondere alla controparte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio; quanto alla causa vertente tra la Carini e la Arnoldo Mondadori Editore, in riforma della sentenza impugnata, dichiaro risolti i contratti di compravendita in data 22 novembre e 23 dicembre 1983, per inottemperanza alla diffida ad adempiere da parte della Arnoldo Mondadori Editore; condanno quest'ultima al risarcimento del danno, da liquidarsi in prosieguo del giudizio, con la provvisionale di lire 200.000.
Propone ricorso per cassazione la Arnoldo Mondadori Editore; resiste con controricorso Susanna Carini.
Motivi della decisione
I?
A fondamento del ricorso, la societa ricorrente deduce:
1.- Violazione degli artt. 1454 e 1460 c.c. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Per prodursi l'effetto risolutivo del contratto a prestazioni corrispettive, in seguito alla diffida ad adempiere, occorre che il contraente diffidante non sia a sua volta inadempiente, dovendo l'inadempimento dell'intimato, in tale caso, ritenersi giustificato in virtu della regola "inademplenti non est adimplendum".
Essendo inadempiente per il pagamento delle rate di prezzo scadute nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, la Carini non era legittimata a proporre la diffida di cui all'art. 1454 c.c.
La Corte di merito, pur avendo dato atto di tale eccezione, non ne trae alcuna giuridica conseguenza ed omette di motivare.
2.- Violazione degli artt. 1454, 1455, 1525 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Perche l'effetto solutorio si produca ai sensi dell'art. 1454 c.c. e necessario che si tratti di inadempimento grave, capace cioe di giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., avuto riguardo all'economia complessiva della convenzione ed all'interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. L'inadempimento deve essere valutato altresi sotto il profilo dell'elemento soggettivo, con riferimento alla volonta del debitore di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta.
E' viziato il giudizio della Corte d'Appello, secondo cui un'enciclopedia priva di un volume, o presentante un volume diverso dagli altri - trattandosi di un'opera, le cui singolo edizioni sono caratterizzate dall'omogeneita dei volumi che la compongono, cosicche l'appartenenza degli stessi alla medesima edizione e evidenziabile "ictu oculi" per la diversa veste grafica della copertina - perde irrimediabilmente il proprio valore di mercato. E' errato sotto il profilo logico, perche una enciclopedia assolve alla sua funzione, che e quella di soddisfare l'interesse scientifico culturale dei lettori, anche se un volume risulti accidentalmente non omogeneo rispetto ai restanti per la veste grafica, in quanto il valore dell'opera si misura dai contenuti (e solo secondariamente dal pregio esteriore); e errato sotto il profilo giuridico, perche nella valutazione dell'importanza dell'inadempimento non tiene conto dell'interesse soggettivo, che nella specie non era quello di esporre l'opera, ma di soddisfare le esigenze di consultazione, essendo l'acquirente una insegnante.
3.- Violazione degli artt. 1176, 1218, 1454, 1455 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
La Corte di merito imputa l'inadempimento della Mondadori Editore a titolo di colpa, assumendo esulare dalla diligenza del buon padre di famiglia l'errore ripetuto del venditore nella individuazione di una parte delle cose da consegnare.
Il giudizio non e corretto, posto che nell'ordinamento attuale non viene accolta la regola, per cui in materia di responsabilita civile e rilevante anche la colpa minima. In effetti, la sentenza impugnata non valuta se l'inadempimento fosse frutto di un accidente e se tale accidente fosse tale da integrare la colpa minima, idonea ad incidere sulle sorti del contratto.
II?
I motivi vanno esaminati congiuntamente, in ragione della loro evidente connessione e alla valutazione delle censure prospettate conviene premettere in compendio i principi i diritto concernenti la materia.
2.1 Per quanto attiene alla legittimazione a intimare la diffida ad adempiere, per giurisprudenza costante nella ipotesi di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., allorquando anche il diffidante sia inadempiente, dalla diffida rimasta infruttuosa non scaturisce la risoluzione del contratto, poiche in tal caso perde rilevanza giuridica l'inadempimento del diffidato, per il principio "inademplenti non est adimplendum", sancito dall'art. 1460 c.c. (Cass., Sez. II, 24 ottobre 1989, n. 4323; Cass., Sez. II, 27 aprile 1989, n. 1953)
2.2 Quanto al rilievo che l'inadempimento non debba essere di scarsa importanza anche nella ipotesi di diffida ad adempiere, si afferma in giurisprudenza che l'intimazione, da parte del creditore, della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessita dell'accertamento giudiziale della gravita dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. (Cass., Sez. II, 20 marzo 1991, n. 2979).
2.3. Per quanto attiene ai criteri, sulla base dei quali si determina la non scarsa importanza dell'inadempimento, come regola generale concernente la risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, il disposto dell'art. 1455 c.c ("il contratto non si puo risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra") pone una regola di proporzionalita, in virtu della quale la resoluzione del vincolo negoziale e collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione - che costituisce apprezzamento di fatto demandato istituzionalmente al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimita, se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici - occorre tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra le prestazioni di eguale peso. Pertanto, l'importanza dell'inadempimento non deve essere intesa in senso meramente subbiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma deve interpretarsi soprattutto in senso obbiettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale (Cass., Sez. Lav., 13 febbraio 1990, n. 1046).
Chiarito che il giudizio sulla risolubilita per inadempimento di un contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., non involge soltanto l'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio, ai fini della determinazione della gravita dell'inadempimento, deve tenersi conto anche degli aspetti soggettivi, rilevabili tramite una indagine unitaria riguardante, ad un tempo, il comportamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e del suo eventuale protrarsi, dalla ritardata o mancata prestazione, e l'interesse del creditore all'esatto adempimento (Cass., Sez. III, 23 marzo 1991, n. 3156; Cass., Sez. I, 15 giugno 1989, n. 2879).
2.4 Nella specie, alla diffida trasmessa dall'acquirente non puo riconoscersi l'effetto di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., sotto il duplice profilo e dalla sussistenza dell'inadempimento in capo allo stesso diffidante, e della scarsa gravita dell'inadempimento imputabile alla controparte.
Non e controverso, invero, che al momento della diffida ad adempiere (14 febbraio 1984), la acquirente Carini non avesse adempiuto l'obbligazione di pagare il prezzo, secondo la scadenza delle rate mensili, decorrenti a far tempo dal mese successivo all'ordine (25 ottobre 1983).
Allo stesso tempo, non appare corretta la valutazione circa la gravita dell'inadempimento da parte della Mondadori Editore, per aver consegnato un'enciclopedia priva di un volume, o presentante un volume diverso dagli altri. Oggettivamente, con tale difformita l'opera non perde il proprio valore di mercato in modo irrimediabile. In verita, il valore di un'opera collettiva risente di certo della veste grafica (il formato, la qualita della stampa e della carta, la rilegatura etc.), ma viene determinato essenzialmente dai contenuti: in sintesi, dall'autorita dei collaboratori, dalla profondita e dall'aggiornamento dei temi, dalla completezza delle voci, dalla chiarezza della esposizione, dalla precisione delle citazioni bibliografiche e degli indici etc. Percio, se la difformita grafica di un volume certamente riduce il valore di mercato dell'intera opera, non lo fa venire meno in modo irrimediabile.
D'altra parte, quanto al comportamento del debitore, la societa venditrice non aveva dimostrato di non voler adempiere: al contrario, aveva da subito spedito il volume mancante (sia pure in diversa edizione) e, entro tempi ragionevoli, si era offerta di sostituirlo con il volume appartenente alla edizione venduta.
Avuto riguardo, infine, alle qualita soggettive dell'acquirente - di professione insegnante - dal ritardo le sue esigenze non venivano pregiudicate irrimediabilmente. (Diverso sarebbe il pregiudizio per un commerciante, le cui necessita di esposizione, di promozione e di propaganda sarebbero state danneggiate in modo ben piu grave).
III?
La sentenza va cassata e rimessa ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, che decidera anche sulle spese, attenendosi ai principi di diritto, che seguono.
Nella ipotesi di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., allorquando anche il diffidante sia inadempiente, dalla diffida rimasta infruttuosa non scaturisce la risoluzione del contratto, poiche in tal caso perde rilevanza giuridica l'inadempimento del diffidato, in virtu della regola "inademplenti non est adimplendum", recepita dall'art. 1460 c.c.
L'intimazione, da parte del creditore, della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessita dell'accertamento giuidiziale della gravita dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Ai fini della determinazione della gravita dell'inadempimento, deve tenersi conto anche degli aspetti soggettivi, rilevabili tramite una indagine unitaria riguardante, ad un tempo, il comportamento del debitore e l'interesse del creditore all'esatto adempimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano che decidera anche sulle spese del giudizio di legittimita.