Cass. civ., sez. III, 16/10/2002 n. 14726
Pres. Carbone - Rel. Talevi A - P.M. Giacalone G (diff.)
CO.GE.P. SRL c. FINTECNA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio del 1995 la C. s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la Ir. (gia I.S.I.I. p.a.) chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma pari a US $ 26,752 milioni per l'opera mediatoria prestata in relazione all'avvenuta conclusione di un contratto di appalto stipulato dalla convenuta con il Governo siriano, relativo alla realizzazione di un complesso siderurgico destinato alla produzione di tondino e barre per 700.000 tonnellate annue. Deduceva l'attrice: - che, in base ad un "accordo di collaborazione" stipulato con la (allora It., divenuta poi) Ir. (in forza del quale essa era stata incaricata di promuovere e agevolare nuove opportunita di espansione di quest'ultima sia in Italia che all'estero), aveva segnalato alla convenuta la commessa anzidetta che costei, a seguito di gara, si era aggiudicata; - che Ir. non aveva ottemperato agli obblighi derivanti dal capitolato speciale di appalto trascurando tra l'altro di prestare le prescritte garanzie e di iniziare l'esecuzione del progetto; - che il Governo siriano, preso atto delle suddette inadempienze, aveva ad essa revocato l'incarico conferitole; - che tale evenienza, imputabile unicamente alla societa italiana, non poteva privarla del diritto di percepire il compenso contrattualmente pattuito in caso di successo (come appunto si era verificato) dell'iniziativa segnalatale, o comunque di percepire detta somma come risarcimento del danno dovuto ai sensi degli artt. 1375 e 1218 c.c., oltre rivalutazioni ed interessi.
Resisteva in giudizio la Ir.
Il giudice unico presso il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, in parte dichiarava inammissibile ed in parte rigettava ogni domanda dell'attrice che condannava anche al pagamento delle spese.
Osservava il primo giudice che la domanda di conseguimento di somme ai sensi dell'art. 1749 c.c. ivi compreso il rimborso delle spese sostenute, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, era sicuramente nuova rispetto alle richieste formulate nell'atto introduttivo talche doveva essere dichiarata inammissibile. Nel merito considerava che in base agli accordi C. avrebbe avuto diritto a percepire il compenso da Ir. nel caso in cui avesse avuto successo l'iniziativa segnalata; e considerava che il "successo" dell'iniziativa, secondo la comune volonta delle parti, avrebbe dovuto coincidere necessariamente con la conclusione di un contratto in grado di essere immediatamente eseguito. Invece - rilevava - nessun contratto risultava esser mai stato stipulato; ne in base alla legislazione italiana (che considerava non equipollente a tale strumento la semplice aggiudicazione di una gara, alla quale doveva seguire necessariamente la stipula di un contratto, nella specie non effettuato) ne in base alla legislazione siriana che attribuiva valore sostitutivo del contratto definitivo all'aggiudicazione, peraltro "after completion of the legal ratification formalities", e cioe solo dopo le operazioni formali di ratifica che nella specie non erano risultate espletate. Non vi era stata ancora - considerava - alcuna aggiudicazione definitiva (tanto che Ir. nella corrispondenza del Ministero dell'Industria siriano era stata definita "recommended contractor" e cioe "contraente consigliato", non gia aggiudicataria dell'appalto; e nella stessa corrispondenza si faceva riferimento ad una bozza di contratto non ancora "notificata" [rectius ratificata] ma ci si era trovati in una fase ancora precedente in cui il contraente a seguito della gara era stato scelto e con esso andavano proseguite le trattative negoziali. Aggiungeva che comunque, nonostante il favorevole esito della gara, restava ancora da raggiungere l'accordo su aspetti fondamentali dell'assetto contrattuale globale quali l'entita delle opere civili da realizzare, le garanzie da fornire, il collaudo e l'indicazione del tecnico d'esercizio che avrebbe dovuto fornire l'assistenza necessaria per la conduzione dell'impianto. E d'altro canto era inutile ricercare i motivi dello sfavorevole esito dell'operazione poiche l'accordo tra attrice e convenuta aveva previsto la corresponsione del compenso per il solo caso di successo e nulla in caso di insuccesso, senza alcuna ulteriore specificazione; per cui nulla era dovuto all'attrice a tale titolo.
Contro questa decisione proponeva appello la C.
Resisteva in giudizio l'appellata.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza 29.4-14.6.99, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, cosi provvedeva:
"Rigetta l'appello proposto da C. s.r.l. nei confronti di Ir. - Societa per l'impiantistica industriale e l'assetto del territorio p.a., in liquidazione, avverso la sentenza resa inter partes dal giudice unico presso il Tribunale di Genova in data 6 ottobre 1997 n. 2783 che conferma integralmente;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'appellata, liquidate in complessive L. 200.585.000 (esborsi L. 8.440.000, diritti di procuratore L. 2.145.000, onorari di avvocato L. 190.000.000), oltre accessori di legge".
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione con due articolati motivi la C.
Ha resistito con controricorso la Ir.
Ha depositato memoria la "...F. - Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A..." dichiarando che la Ir., con decorrenza dal giorno 1.6.2000, era stata fusa per incorporazione in essa F. (veniva depositato atto di fusione mediante incorporazione in data 15.5.2000 not. P.C. di Roma n. 59545 di rep.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente C. denuncia "Insufficienza, contraddittorieta, illogicita della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, c. 1, n. 5 cod. proc. civ.). Inoltre: violazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 22 del decreto della Repubblica Araba di Siria 195/T del 25 luglio 1974, in relazione agli artt. 14 e 15 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ.)" esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue.
La ricorrente non si duole dell'interpretazione data dal giudice del merito alla clausola (artt. 4.a e 5.2. del contratto) in forza della quale il presupposto per il sorgere del diritto di C. al compenso proporzionale s'identifica nel successo di IT nell'iniziativa segnalata da C. Di piu, la ricorrente condivide tale significato: che il Giudice del merito esprime con la formula "rapporto It./committente... pervenuto ad una fase in cui non solo non fosse piu possibile per una delle due 'tirarsi indietro', ma in cui il contraente fosse autorizzato a darvi esecuzione, anche in giuridica coercizione della parte inadempiente", ovvero con la formula equivalente "accordo formalmente perfetto ed in condizione di essere rispettato dal contraente".
La ricorrente lamenta invece i vizi suddetti nel procedimento argomentativo, che conduce la Corte d'Appello a negare l'avvenuto successo di IT nell'iniziativa segnalata da C. sotto almeno quattro profili.
Primo profilo.
E' pacifico fra le parti (ed e correttamente ribadito dalla sentenza della Corte d'Appello) che la questione del perfezionamento o mancato perfezionamento del contratto d'appalto fra l'Ir. e l'Ente committente (G.) deve risolversi in base alla legge siriana. E' altrettanto pacifico che la norma a tal fine rilevante e quella contenuta nell'art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25 luglio 1974. La traduzione dell'articolo fornita dalla ricorrente e: "Se il contratto non viene redatto per iscritto tra l'autorita appaltante e l'appaltatore a seguito della ratifica della gara, il rapporto della commissione dovra essere considerato come un contratto tra essi dopo l'espletamento delle formalita di ratifica legale". La resistente traduce cosi: "Se non esiste contratto scritto tra l'autorita contraente e il contraente dopo la ratifica dell'offerta, il verbale della commissione sara considerato come il contratto tra loro stipulato dopo che saranno terminate le formalita legali della ratifica". Le discordanze fra le due traduzioni sono marginali e, per quanto in questa sede interessa, del tutto irrilevanti. Il testo della norma prefigura con chiarezza due diverse possibili modalita per la formazione del contratto d'appalto pubblico formante oggetto di gara: una modalita "normale"; e una modalita "alternativa", attivabile nel caso che non abbia avuto luogo la modalita normale. La modalita normale consiste nella stipulazione di un apposito contratto scritto ("a contract... written") fra l'Ente appaltante e il concorrente vincitore ("between the contracting Authority and the Contractor") dopo che si siano perfezionate le procedure di gara ("following ratification of the tender"). Ma il legislatore siriano considera anche l'eventualita che per qualche ragione questa procedura non abbia corso, e prefigura allora una modalita alternativa per la formazione del contratto, in forza della quale il vincolo contrattuale puo ritenersi perfezionamento anche senza formale stipulazione di un apposito contratto scritto. Il presupposto e, appunto, che siffatta stipulazione non vi sia stata ("If a contract is not written..."): in tal caso la relazione (ovvero il verbale) della Commissione giudicatrice, una volta completate le formalita legali di "ratifica", terra luogo di contratto fra l'Ente appaltante e l'aggiudicatario ("the report of the Commission shall be considered as a contract between them after completion of the legal ratification formalities"). Questo e esattamente quanto accaduto nel rapporto fra Ir. e G. E' pacifico in causa che all'aggiudicazione dell'appalto in favore di Ir. non segue la modalita normale di formazione del contratto. La mancata stipulazione di apposito "contratto scritto" apre spazio per l'operare della modalita alternativa. Alla stregua di essa, il vincolo contrattuale fra le parti e comunque esistente - a prescindere della predetta stipulazione - se sussistono due presupposti:
- la relazione (o verbale) della Commissione giudicatrice della gara, individuante il vincitore (il gia detto "report of the Commission", cui si attribuisce valore di atto che tiene luogo del contratto);
- il completamento delle formalita legali di "ratifica" ("completion of the legal ratification formalities"). L'istruttoria documentale ha comprovato che entrambi i presupposti sono realizzati.
Importanza decisiva, al riguardo, assume la lettera in data 19 maggio 1992, con cui l'Ingegner I.D., Direttore Generale di G., comunica a Ir. l'aggiudicazione dell'appalto. Da essa risulta in primo luogo la sussistenza del presupposto costituito dalla relazione (o dal verbale) della Commissione giudicatrice incaricata di aggiudicare l'appalto, scegliendo tra le offerte concorrenti. Nella citata lettera si richiamano infatti "le conclusioni cui e giunta la Commissione ministeriale nella riunione tenuta sotto la presidenza di Sua Eccellenza il Primo Ministro in data 18 maggio 1992"; e si comunica che, in base alle predette conclusioni, Ir. e stata "prescelta quale aggiudicataria dell'appalto". Essendo del tutto chiaro - e da nessuno contestato - che con cio si allude precisamente alla relazione (o verbale) della Commissione ("report of the Commission") di cui parla l'art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25 luglio 1974.
Dalla medesima lettera del G. in data 19 maggio 1992 risulta altresi il completamento delle formalita di "ratifica".
Quali siano tali formalita, evocate dalla lettera d) del citato art. 22 del decreto, si ricava alla luce delle tre lettere del medesimo art. 22 che immediatamente precedono la lettera d). Da esse si ricava che, una volta conclusa la gara con la relazione (il verbale) della Commissione giudicatrice, devono percorrersi i seguenti passaggi:
- lettera a): il responsabile finanziario deve "ratificare" gli atti della gara;
- lettera b): il risultato della gara - e cioe l'individuazione dell'offerta vincente - deve quindi essere sottoposto all'eventuale autorita competente perche assuma le relative decisioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti;
- lettera c): una volta completate le predette formalita di "ratifica", se ne da la dovuta notifica al vincitore della gara in vista dell'esecuzione del contratto; e a questo punto egli deve essere considerato appaltatore.
L'appena riferita lettera c) indica con chiarezza che la notifica all'aggiudicatario segue il completamento delle formalita legali di "ratifica". Ora, la citata lettera di G. a Ir. in data 19 maggio 1992 e precisamente la notifica all'aggiudicatario, di cui si e appena detto: e gia questo rilievo e decisivo per concludere che le formalita legali di "ratifica" dovevano, a quel punto, essere gia completate (giacche, in caso contrario, non vi sarebbe ancora potuto essere alcuna notifica all'aggiudicatario). Ma se non bastasse, si osservi puo puntualmente che:
- la formalita di cui alla lettera a) e stata, senza dubbio, in precedenza eseguita: responsabile finanziario per l'appalto in oggetto e infatti - come documentato dalla ricorrente sul punto mai confutata dalla resistente, e come recepito nella stessa sentenza d'appello (pag. 16) - quel medesimo Ingegner I.D., Direttore Generale di G., che sottoscrive la missiva del 19 maggio 1992 con cui si notifica a Ir. l'esito della gara favorevole a quest'ultima; notificazione dell'esito della gara che ovviamente implica l'avvenuta "ratifica" di esso da parte del soggetto a cio deputato, posto che questi si identifica con il notificante;
- con altrettanta certezza deve ritenersi eseguita la formalita di cui alla lettera b) (il cui testo, peraltro, la indica come solo eventuale): il generico requisito della sottoposizione del risultato della gara - aggiudicazione in favore di Ir. - all'eventuale autorita competente non puo non ritenersi soddisfatto nel momento in cui quel risultato di aggiudicazione e fatto proprio, ed esternato, sia dall'autorita settorialmente competente in relazione alla specifica materia dell'appalto (ancora una volta l'Ingegner I.D., Direttore Generale di G.), sia dal vertice politico-istituzionale della Repubblica Araba di Siria (il cui Primo Ministro in persona provvede a comunicare l'esito della gara, il 19 maggio 1992, in conferenza personale di tutti i concorrenti). In presenza di questi dati, che univocamente depongono per l'avvenuto perfezionamento del vincolo fra Ir. e G. in forza della modalita alternativa di cui all'art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25 luglio 1974, il vizio logico della sentenza e il seguente: essa nega il perfezionamento del vincolo contrattuale secondo la modalita alternativa, sulla base di elementi che presuppongono la modalita normale, per definizione esclusa nella fattispecie. In quella stessa lettera la Corte d'Appello crede di rinvenire qualcosa che a suo giudizio porta ad escludere che il vincolo contrattuale si sia perfezionato. Infatti - osserva la Corte genovese - in quella lettera l'ingegner I.D. provvede ad "avvertire l'appaltatrice della necessita di recarsi a Damasco con tutta la documentazione richiesta da Sua Eccellenza il Ministro dell'Industria, per procedere alla preparazione del progetto di contratto nei suoi aspetti tecnici, finanziari e legali. Inoltre la stesura del progetto di contratto sara seguita dalla firma e dalla approvazione delle Autorita competenti della Repubblica Araba di Siria e quindi entrera in vigore...". Ne risulta - proseguono i giudici di seconde cure - che "tra le parti noti si era concluso neppure il 'progetto di contratto' che comunque da solo non avrebbe potuto rappresentare di per se la conclusione delle intese e la nascita di un rapporto giuridico vincolante occorrendo pur sempre la sua approvazione da parte delle Autorita a cio deputate, e quindi il richiamo al decreto siriano appare del tutto ininfluente ai fini del decidere poiche inapplicabile nella specie"). E dunque - e la conclusione - nessun vincolo contrattuale risulta sorto fra le parti. Il ragionamento parte con l'obiettivo di verificare se si sono realizzate le condizioni per il perfezionamento del vincolo secondo la modalita alternativa di cui all'art. 22, lettera d) del decreto; e giunge a negarlo, sull'esclusivo argomento che il vincolo non si e costituito secondo la modalita normale. La Corte omette del tutto di verificare se vi sia stato il perfezionamento del contratto secondo la modalita alternativa. La sentenza del Tribunale dispiega un altro falso argomento, che la sentenza di secondo grado non riprende in modo esplicito. Nella lettera in data 19 maggio 1992, con cui il Direttore Generale di G. notifica a Ir. l'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario viene definito "recommended contractor", e cioe - si traduce - appaltatore "consigliato": ma se in quella sede - si argomenta - Ir. e definita come appaltatore solo "consigliato", cio significa che non puo essere ancora considerato come appaltatore a pieno titolo, come parte di un contratto d'appalto gia definitivamente perfezionamento. L'argomento e privo di consistenza, e risulta comunque controbilanciato da un altro dato lessicale, che depone in senso esattamente opposto. Nei numerosi telex inviati da G. a Ir. fra luglio e settembre 1992 ci si rivolge all'interlocutore non come al "recommended contractor", bensi come al "contractor" tout court. Di piu, nel telex in data 2 settembre 1992 (produzione n. 36) lo si qualifica "nominated contractor" (cioe appaltatore non solo "consigliato", ma gia "nominato" conformemente al "consiglio").
Secondo profilo.
Questo si riferisce a una serie di fatti che ulteriormente comprovano l'avvenuta costituzione di un rapporto contrattuale d'appalto "giuridicamente ed economicamente vincolante". Esistono, documentate in rituali produzioni, svariate dichiarazioni - di volonta e di scienza - provenienti da I., le quali hanno l'univoco senso di riflettere la consapevolezza della stessa Ir. circa l'avvenuto perfezionamento del vincolo contrattuale fra se e la committente siriana. In particolare:
- lo stesso giorno 19 maggio 1992, in cui Ir. riceve la lettera del Direttore Generale di G., Ingegner I.D., che comunica l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, la medesima Ir. la riscontra con missiva in cui si dice "lieta di confermare il nostro impegno ai contenuti della vostra lettera qui riscontrata, ai contenuti della nostra lettera trasmessa alla Commissione ministeriale il 15 maggio 1992, alla nota unita ad essa il 18 maggio 1992, all'offerta da noi presentata ed ai suoi allegati, al volume recante le condizioni del progetto, e a tutto cio che e stato concordato con la Commissione ministeriale e con la commissione tecnico-giuridica competente a studiare le offerte";
- in sede di corrispondenza fra Ir. e T., impegnate a definire i rapporti interni relativamente alla commessa congiuntamente acquisita, il giorno 27 ottobre 1992 Ir. parla di "impegni gia assunti nei confronti del Cliente con la presentazione dell'offerta... e con la lettera di impegno firmata dal Cliente in data 19.05.1992 a seguito dell'offerta presentata";
- in una nota interna del 22 dicembre 1992, anch'essa relativa ai rapporti con la consorziata T., il dott. A.G., allora capo dell'Ufficio legale di Ir., parla a sua volta di "responsabilita... nei confronti del cliente... a seguito della presentazione dell'offerta... e della conseguente accettazione della lettera d'intenti del cliente che sia T. che Ir. hanno sottoscritto"; poi ancora di "obbligazioni... gia assunte in forma scritta"; la cui violazione genererebbe "gravose responsabilita... nei confronti del cliente".
Identica censura puo muoversi alla sentenza della Corte d'Appello, per avere trascurato dichiarazioni provenienti dalla controparte siriana, le quali a loro volta comprovano - con forza ed evidenza probatoria perfino superiori - che anch'essa ritiene il vincolo contrattuale gia sorto, e il relativo rapporto contrattuale gia operativo.
Questo atteggiamento risulta con chiarezza gia dai numerosi telex che, nel periodo luglio/settembre 1992, G. invia a Ir. per sollecitarla a presentarsi alla firma dell'apposito testo contrattuale, e soprattutto per sollecitarla ad adempiere l'obbligo contrattuale di prestare il performance bond previsto dall'art. 16 del "Book of special legal and financial conditions of A.-Z. I. and S.C.", al cui rispetto Ir. si era espressamente obbligata con la propria dichiarazione del 19 maggio 1992. Infatti in tali comunicazioni:
- sul piano lessicale, si usano espressioni che depongono nel senso di un rapporto contrattuale gia perfezionato: si parla di "appalto a voi assegnato" ("contract awarded to you"), o di "conferimento dell'appalto" ("awarding of the contract"); si definisce Ir. "appaltatore incaricato". ("nominated contractor"), e si parla della sua posizione verso G. in termini di "obbligazione" ("obligation");
- ma soprattutto, sul piano sostanziale, si chiede a Ir. di adempiere prestazioni che, configurandosi come prestazioni contrattuali, non avrebbe senso richiedere se non a chi sia attualmente parte di un contratto, vincolata al medesimo per effetto del gia intervenuto perfezionamento di questo, e dunque della gia intervenuta costituzione di un rapporto "giuridicamente ed economicamente vincolante".
Cio vale gia per la richiesta di prestare il performance bond.
Vale a maggiore ragione per l'intimazione - contenuta nel telex in data 19 ottobre 1992 - "a procedere immediatamente, non appena ricevuta la notificazione della presente, a quanto necessario per avviare l'esecuzione del progetto", con l'avvertenza che l'intimazione in oggetto "viene considerata come la lettera contenente l'ordine di inizio lavori prevista nell'articolo 14 del capitolato delle condizioni finanziarie e giuridiche". Ma importanza ancora piu decisiva - e, ai nostri fini, dirimente - assume detto telex, il cui oggetto specifico e ancora una volta la doglianza di G. circa il mancato adempimento dell'obbligo contrattuale di Ir. di prestare il perfomance bond, ma in cui G. coglie l'occasione per riassumere con particolare solennita e compiutezza lo stato dei rapporti fra le parti. Di esso, interessa qui segnalare il passo in cui il committente siriano ricorda che, a norma della disciplina applicabile alla fattispecie (e dunque il gia citato art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25 luglio 1974), "in caso di inottemperanza della parte in cui l'appalto e stato aggiudicato alla richiesta dell'Ente committente di firmare il contratto entro il termine stabilito, il capitolato speciale nonche ogni altro accordo preso prima del conferimento dell'appalto saranno allora considerati - in forza dell'approvazione della competente autorita relativa al verbale con cui si e fatta l'aggiudicazione - come contratto che fissa diritti e obbligazioni di entrambe le parti (Ente appaltante e appaltatore)"; e ne trae la seguente, specifica conclusione: "In ragione del fatto che Voi non avete ottemperato alla nostra richiesta di firmare il contratto nel termine previsto, i contenuti del capitolato delle condizioni finanziarie, giuridiche e tecniche, nonche quanto concordato in ordine alle specifiche tecniche e alle quantita cosi come tutto cio che occorre per l'esecuzione del Progetto "chiavi in mano", sono - nella loro integralita - considerati come contratto che fissa i diritti e gli obblighi di ciascuno di noi".
Questa constatazione e ribadita da G. nel successivo telex del 29 ottobre 1992, ove si richiamano gli elementi di cui sopra per ricordare che nel loro insieme essi "costituiscono un contratto". L'affermazione di G. indica con assoluta chiarezza che lo stesso committente siriano considera perfezionata, e invoca, la modalita alternativa di formazione del rapporto contrattuale (pur in assenza di apposito "contratto scritto"). E - cio che piu conta - la considera perfezionata con effetto vincolante non solo per l'appaltatore, ma anche per se medesimo. Cio, del resto, e perfettamente conforme alla legislazione siriana, e piu di preciso al ridetto art. 22 del decreto 195/T del 25 luglio 1974, disciplinante il procedimento di formazione degli appalti pubblici, la cui lettera c), secondo periodo, recita: "L'Ente appaltante e legittimato a recedere in ogni momento, purche prima di avere notificato all'appaltatore" l'avvenuta aggiudicazione in suo favore. Cio significa che dopo la notifica l'Ente appaltante non e piu legittimato a recedere, dunque e vincolato al contratto. E la notifica e stata fatta da G. a Ir. in data 19 maggio 1992.
Terzo profilo.
Dopo avere concluso per il mancato perfezionamento del rapporto contrattuale fra Ir. e G., la sentenza della Corte d'Appello aggiunge alcuni elementi di motivazione che dovrebbero rafforzare l'anzidetta conclusione. Il primo elemento sembra consistere in cio: dopo l'aggiudicazione del maggio 1992 fra le parti della commessa si erano sviluppate discussioni e negoziazioni su alcuni punti dell'appalto, che Ir. cercava di definire in senso a se favorevole; su tali punti Ir. non era riuscita a ottenere il consenso della controparte siriana; per conseguenza, permanendo dissenso fra le parti su alcuni aspetti del regolamento contrattuale, il contratto di appalto non poteva dirsi concluso, in forza del principio che richiede - a tal fine - l'accordo delle parti su tutti i punti venuti in discussione, essenziali o secondari che siano. Un siffatto argomento e radicalmente viziato per diverse ragioni. La prima ragione e che, onde escludere la conclusione del contratto di appalto, esso applica un principio giurisprudenziale ricevuto nel diritto italiano, quando avrebbe dovuto applicare il diritto siriano, cui l'appalto e pacificamente sottoposto. La seconda ragione e che la Corte d'Appello trascura del tutto elementi di prova dai quali risulta con chiarezza che la trattativa di cui sopra non era diretta alla formazione dell'accordo su un contratto non ancora concluso, bensi era diretta alla modificazione, in senso piu favorevole a Ir., di alcune condizioni comprese nel regolamento contrattuale di un contratto gia concluso. Gli elementi sono almeno due:
- uno e costituito dalla lettera in data 25 settembre 1992, del Direttore Generale di T., Ing. L.I., al Direttore Generale di Ir., Ing. F.C., nella quale si identifica l'oggetto del negoziato in corso con G. in "modifiche contrattuali che noi abbiamo richiesto e che ancora non abbiamo ottenuto" (modifiche che - si aggiunge - "Non potendo mettere sul tavolo il performance bond, dovranno essere negoziate in condizioni di oggettiva nostra debolezza";
- l'altro e il passo del telex di G. a Ir. in data 29 ottobre 1992, in cui il committente siriano prima ribadisce che il rapporto contrattuale fra le parti si e perfezionato in base alle dichiarazioni gia scambiate e agli elementi gia concordati "che costituiscono un contratto"; e quindi, per sintetizzare le difficolta che gli atteggiamenti dell'appaltatore stanno creando al regolare svolgimento del rapporto, "sottolinea ancora una volta che cio che voi richiedete adesso sono sostanziali e fondamentali modifiche al capitolato cui avete prestato adesione scritta e alle specifiche tecniche gia concordate col Comitato tecnico".
Infine, la terza ragione e che la Corte genovese ulteriormente trascura che - di fronte all'atteggiamento intransigente di G. e al concretizzarsi della minacciata risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore - Ir. abbandona ogni tentativo di ottenere le modifiche richieste, dichiarandosi pronta a firmare il testo contrattuale formalizzante le condizioni gia accettate in sede di riscontro alla notificazione dell'aggiudicazione del 19 maggio 1992. Lo documenta la lunga lettera di Ir. e G. in data 8 febbraio 1993, ove nell'estremo tentativo di recuperare una situazione oramai compromessa - Ir. si dice "pronta a formare immediatamente il contratto" alle condizioni originariamente accettate, concedendo in piu alla committente uno sconto di 20 milioni USD) sul prezzo originario dell'appalto.
Quarto profilo.
La sentenza conclusivamente dice: "In realta l'insuccesso della commessa fu determinato dalla richiesta siriana di una controgaranzia pari al 10% del valore della commessa da parte dell'impresa italiana che procuro notevoli difficolta a quest'ultima per il suo reperimento" (pag. 17), E cita, a conforto, "una nota interna del gennaio 1993" (rectius, del 3 febbraio 1993), di provenienza Ir., in cui si afferma che "Nel mese di settembre, a un passo dalla conclusione, il Governo siriano si e irrigidito sulle proprie posizioni, pretendendo l'emissione del 'performance bond' pari al 10% del valore del Contratto prima della sua firma". Il modo in cui la questione del performance bond viene presentata nella sentenza della Corte d'Appello implica un presupposto tanto chiaro (ancorche non esplicitato) quanto palesemente erroneo: il presupposto che la prestazione del bond da parte di Ir. costituisca materia di una richiesta di G., ma non di un suo diritto e di un corrispondente obbligo di Ir. Ma il testo dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, cui Ir., a riscontro della notizia dell'aggiudicazione comunicatale il 19 maggio 1992, aveva prestato espressa adesione con la propria lettera in pari data, recita: "L'appaltatore deve prestare le cauzioni finali entro 15 (quindici) giorni dalla data della decisione di aggiudicargli l'appalto"; e precisa che tali cauzioni devono consistere in "una garanzia bancaria emessa dalla B. di Siria... nella misura del 10% del prezzo globale dell'appalto". La sua piana lettura rende incontrovertibile che, al contrario di quanto supposto dal giudice del merito:
- la prestazione del bond non era materia di libera trattativa fra le parti, bensi formava oggetto di un obbligo contrattuale di Ir., sorto a suo carico per effetto dell'espressa adesione al capitolato, ribadita contestualmente alla ricevuta notificazione dell'aggiudicazione;
- pertanto la mancata prestazione di esso non puo qualificarsi come elemento che impedisce il formarsi dell'accordo fra le parti, bensi come fatto integrante inadempimento, da parte di I., di un suo obbligo appartenente al regolamento contrattuale del contratto di appalto gia concluso.
Qualificazione, quest'ultima, confermata dal fatto che - rimaste inottemperate le due formali diffide di G. a Ir. nelle date del 19 ottobre e 29 ottobre 1992 affinche l'appaltatore finalmente provvedesse alla prestazione della garanzia e all'inizio dei lavori - G. comunica a Ir., con telex in data 28 gennaio 1993, che la parte siriana "vi ha considerato receduti dall'esecuzione del progetto, e ha deciso di risolvere il contratto con voi per l'esecuzione del progetto, di eseguire i relativi lavori in vostro danno e di intraprendere tutte le azioni legali e contrattuali a tutela dei nostri diritti nei vostri confronti".
La sentenza impugnata si espone anche a censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Infatti essa nega il perfezionamento dell'appalto fra Ir. e G. secondo l'ampiamente illustrata modalita "alternativa" di cui all'art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25 luglio 1974, laddove la corretta applicazione di questa norma del diritto siriano, cui la fattispecie e pacificamente soggetta, porta invece a concludere che l'appalto si e perfezionato. Che la norma predetta - cosi come ogni altra norma di ordinamento straniero, che il giudice italiano debba applicare in forza di qualche criterio di collegamento previsto da regole di diritto internazionale privato - abbia valore di "norma di diritto" ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., non e revocabile in dubbio.
Il primo motivo non puo essere accolto.
Occorre anzitutto rilevare che le doglianze concernenti (v. sopra) l'utilizzo dell'espressione "recommended contractor" nella lettera 19.5.92 debbono ritenersi irrilevanti e quindi inammissibili in quanto concernono argomentazioni che non fanno parte dell'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito nell'impugnata decisione.
Le doglianze fondate sulla citazione di specifici contenuti della documentazione in questione (come ad es. la lettera 19.5.1992, il capitolato speciale d'appalto e la lettera con cui la Ir. avrebbe prestato ad esso adesione) debbono poi ritenersi inammissibili in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, non contengono una rituale trascrizione dell'intero contenuto dei documenti (v. Tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: "Nel giudizio di legittimita, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse").
Occorre poi ricordare che "Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (v. fra le altre Cass. S.U. n. 05802 dell'11/06/1998).
Debbono quindi ritenersi inammissibili tutte le doglianze che consistono in sostanza in una diversa valutazione in ordine alla scelta, all'interpretazione, all'attendibilita ed alla concludenza delle risultanze istruttorie idonee a chiarire i fatti in contestazione, e non denunciano ritualmente specifici vizi logici (o giuridici).
Le ulteriori doglianze debbono poi ritenersi prive di pregio in quanto la motivazione dell'impugnata decisione (per la parte oggetto del primo motivo) appare comunque sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa citata nel ricorso.
Cio premesso in linea generale si aggiunge in particolare quanto segue.
- 1) Non e esatto che l'impugnata sentenza nega il perfezionamento del vincolo contrattuale secondo la modalita alternativa, sulla base di elementi che presuppongono la modalita normale; al contrario la Corte di merito, dopo aver rilevato che "...vuoi il report contenente le operazioni di gara, vuoi l'offerta avrebbero dovuto essere sottoposti all'approvazione ("ratifica") dell'organo siriano a cio deputato..." (v. a pag. 16), sulla base del contenuto del "telex del 19 maggio 1992" e di ulteriori risultanze (indicate nel prosieguo della motivazione) conclude che "...nessuna approvazione sia del verbale di gara che dell'offerta di It. poteva ritenersi essere stata effettuata..." (pag. 17) ribadendo poi (a pag. 19) che "puo escludersi che tra le parti sia mai sorto un contratto giuridicamente vincolante, sia in forma espressa [...omissis...] sia in forma equipollente ad essa a seguito di favorevole esito della gara di appalto..."; e dunque palese (sulla base di tali brani e del contesto della sentenza) che e stata esposta una motivazione (immune da vizi) anche in ordine alla "modalita alternativa...";
- 2) il contenuto della documentazione proveniente dalla Ir. e dalla controparte siriana citata dalla parte ricorrente, oltre ad essere citato (come gia esposto) in modo inammissibile in quanto in violazione del principio di autosufficienza, manca comunque (nella parte citata) anche del requisito della decisivita;
- 3) di fronte alla decisione della Corte d'Appello secondo la quale "...puo escludersi che tra le parti sia mai sorto un contratto giuridicamente vincolante..." la tesi che "...la prestazione del bond non era materia di libera trattativa fra le parti, bensi formava oggetto di un obbligo contrattuale di Ir., sorto a suo carico per effetto dell'espressa adesione al capitolato..." appare inidonea ad evidenziare vizi logici o giuridici, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche in quanto (oltre ad apparire autonoma rispetto alle restanti argomentazioni - che quindi non la possono supportare -, dato che appare fondare il sorgere dell'"obbligo contrattuale" in questione su uno specifico comportamento della Ir. e piu precisamente su una manifestazione scritta di volonta contrattuale, costituita dall'"...espressa adesione al capitolato..." contenuta nella lettera in data pari a quella - 19.5.92 - di comunicazione dell'aggiudicazione; e cioe - sembrerebbe - sulla modalita "normale" o comunque su una modalita a questa assimilabile; e non sulla modalita "alternativa" ed in particolare sulla mera sussistenza, da un lato, della "relazione (o verbale)" e dell'altro, del completamento delle formalita legali di "ratifica") si basa proprio sul presupposto che doveva essere dimostrato e cioe che era sorto un valido obbligo contrattuale (anche se il contenuto dell'obbligo contrattuale di cui si parla nell'argomentazione in questione sembrerebbe essere piu limitato rispetto a quello del contratto di appalto); in particolare la parte ricorrente, nell'ambito delle argomentazioni volte a dimostrare la conclusione (con la modalita "alternativa") del contratto per cui e sorta la causa, sembra affermare la conclusione (con una modalita che sembrerebbe - secondo la sua tesi - "normale") di un contratto (o comunque di un accordo in qualche modo vincolante quantomeno secondo la normativa applicabile nella fattispecie; forse diverso e forse antecedente rispetto al contratto oggetto della controversia; tali punti non sono oggetto di esplicite ed esaurienti argomentazioni) che sembrerebbe avere un oggetto piu limitato, costituito dalla "prestazione del bond" (ma in realta anche dalla parte restante del capitolato, e comunque anche da numerosi altri impegni, se si considerano le implicazioni che sembra di dover trarre dalle varie argomentazioni della parte ricorrente; con la conseguenza che a questo punto l'oggetto parrebbe non differire in modo radicale da quello del contratto di appalto); esponendo cosi una tesi non del tutto esauriente e quindi comunque non idonea a suffragare validamente il ricorso; ed inoltre evidentemente respinta (implicitamente) dalla Corte di merito con motivazione immune da vizi;
- 4) da quanto sopra esposto emerge anche che non appare comunque configurabile alcuna violazione di legge.
Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia "omessa pronuncia su una domanda dell'appellante (art. 360, c. 1, n. 4 cod. proc. civ.). In alternativa: omissione (ovvero insufficienza, contraddittorieta, illogicita) della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, c. 1, n. 5 cod. proc. civ.). In ulteriore alternativa: violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1375 e 1359 cod. civ. (art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ.)" esponendo argomentazioni che possono essere riassunte come segue.
La sentenza merita di essere cassata altresi nella parte relativa alla domanda subordinata (pretesa di risarcimento del danno, fondata sull'illecito e sulla conseguente responsabilita di Ir. verso C.). Come riferisce correttamente la sentenza della Corte d'appello (pag. 20), "nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna appellante aveva chiesto la condanna dell'appellata al pagamento della provvigione" anche per un titolo diverso e alternativo rispetto a quello fatto valere in via primaria, e cioe "come risarcimento del danno dovuto per il combinato disposto degli artt. 1375 e 1218 c.c. (e cioe a titolo di responsabilita contrattuale)". Nel medesimo contesto, sempre riferendosi al giudizio dinnanzi al Tribunale, la Corte genovese aggiunge che C., "in sede di precisazione delle conclusioni... aveva aggiunto l'ulteriore domanda... di pagamento della medesima somma ai sensi dell'art. 1749 c.c. in tema di contratto di agenzia". Come la stessa Corte d'Appello ricorda il Tribunale:
- dichiara inammissibile la domanda fondata sull'art. 1749 (vecchio testo) cod. civ., ritenendola nuova rispetto all'originaria domanda fondata sugli artt. 1218 e 1375 cod. civ.;
- respinge l'originaria domanda fondata sugli artt. 1218 e 1375 cod. civ. (sia pure sotto la formula generica e indistinta per cui "vanno respinte le domande attrici proposte in via principale ed in via subordinata"), per la ragione che tale domanda, al pari di tutte le altre del pari respinte, avrebbe "comunque come presupposto infondato l'avvenuta conclusione del contratto e la sua mancata esecuzione per fatto imputabile alla societa convenuta"; per il Tribunale, decisivo sarebbe dunque che nessun contratto (di appalto fra Ir. e G.) si e concluso, e che dunque non si e verificato il "successo di IT nell'iniziativa segnalata da C." contemplato dall'accordo di collaborazione C./Ir. come presupposto del compenso proporzionale, "essendo irrilevanti i motivi dell'insuccesso dell'operazione".
Nel giudizio d'appello con riferimento alla materia del contendere come sopra definita, C. chiede al giudice di secondo grado di riformare la sentenza del Tribunale, per la sua erroneita sotto due distinti profili, che la stessa sentenza della Corte d'Appello identifica correttamente (pagg. 19-20).
Sotto un primo profilo, C. insorge contro la sentenza del Tribunale, contestandole un errore "di natura meramente processuale, attinente alla pretesa novita della domanda rispetto a quella formulata nell'atto introduttivo (nel quale erano stati richiamati gli artt. 1375 e 1218 c.c. e non gia l'art. 1749 c.c.)". Questo motivo d'appello di C. e disatteso dalla Corte genovese. Per questo aspetto - relativo alla domanda fondata sull'art. 1749 cod. civ. - la sentenza della Corte genovese non viene sottoposta a censura.
La sentenza viene invece sottoposta a censura per altro aspetto, concernente il secondo dei due profili sollevati da C. in sede di appello contro la sentenza del Tribunale. Infatti, come ricorda la stessa sentenza d'appello, C., oltre a rilevare l'errore processuale del primo giudice, relativo alla novita della domanda, insorge anche contro l'errore "sostanziale, relativo al presupposto di avvenuta conclusione del contratto, riconosciuto invece inesistente": ed insorge precisamente osservando che "anche se il contratto avesse dovuto ritenersi non concluso, la mancata conclusione doveva ascriversi al comportamento contrario a buona fede di Ir. la quale si era lasciata estromettere dall'affare per suo fatto e colpa". In altre parole: con questo secondo profilo di doglianza C. lamenta che il Tribunale abbia mal giudicato sulla domanda "vecchia" (quella che fonda la pretesa su un titolo di responsabilita contrattuale di Ir. verso la stessa C. ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., per inadempimento di obblighi discendenti dal contratto di collaborazione del 1986). In particolare, lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'invocata responsabilita di Ir. verso C., ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., non sarebbe ravvisabile senza il presupposto della intervenuta conclusione del contratto di appalto fra Ir. e G., negata dal Giudicante. Nella subordinata prospettiva del mancato "successo di IT nell'iniziativa segnalata da C.", a C. si sarebbe dovuta accordare, in forza degli artt. 1218 e 1375 (nonche 1359) cod. civ., la richiesta riparazione (eventualmente anche in forma specifica) del danno ad essa cagionato dai comportamenti tenuti da Ir. in violazione dei suoi obblighi contrattuali derivanti dall'accordo di collaborazione del 1986. La sentenza della Corte d'appello, che ha ingiustamente negato tale riparazione, merita di essere cassata:
- o perche ha radicalmente omesso di pronunciare sul punto (cosi incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, c. 1, n. 4 cod. proc. civ.);
- o perche ha respinto la domanda, senza alcuna motivazione (cosi incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, c. 1, n. 5 cod. proc. civ.);
- o perche ha respinto la domanda, con decisione viziata da violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1375 (nonche 1359) cod. civ. (cosi incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Il secondo motivo deve essere accolto.
La controricorrente Ir. assume che "...in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, C. ha invocato la violazione dei principi di buona fede e correttezza in relazione al rapporto contrattuale tra Ir. e committente siriano; dunque, non piu in relazione al rapporto contrattuale tra C. stessa e l'odierna resistente..." che tale domanda non poteva che essere respinta gia in primo grado e che in appello la C. ha riproposto la domanda in questione "...negli stessi termini con i quali l'aveva precisata in primo grado...".
La tesi (avente ad oggetto questione rilevabile anche d'ufficio) non puo essere accolta.
Infatti, dal comportamento processuale della C., ed in particolare dal contesto del suo assunto difensivo si evince chiaramente che l'accertamento dell'inadempimento nei confronti della controparte Siriana veniva chiesto per fondare (anche) su di esso l'accertamento del lamentato comportamento della Ir. nei propri confronti. Ad ulteriore conforto di tale interpretazione si consideri che se si seguisse l'interpretazione della Ir. la domanda in questione sarebbe completamente di senso in quanto del tutto priva di collegamento con il petitum sostanziale (esposto anche nella predetta sede di precisazione delle conclusioni) consistente nella richiesta di condannare la controparte (e - ovviamente - non soggetti siriani; peraltro non in causa) al pagamento delle somme indicate (tra l'altro a titolo di risarcimento danni).
Una volta assodato che la domanda in questione (v. a pag. 58 del ricorso: "quella che fonda la pretesa su un titolo di responsabilita contrattuale di Ir. verso la stessa C. ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., per inadempimento di obblighi discendenti dal contratto di collaborazione del 1986). In particolare, lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'invocata responsabilita di I. verso C. ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., non sarebbe ravvisabile senza il presupposto della intervenuta conclusione del contratto di appalto fra Ir. e G., negata dal Giudicante...") era stata ritualmente riproposta in appello, si osserva che sul punto sembra convenire anche la stessa Corte di Appello. Pero detta Corte (dopo aver motivato in ordine alla domanda ex art. 1749 c.c.) non ne fa oggetto di rituale motivazione.
Nel dispositivo dell'impugnata decisione si legge "...Rigetta l'appello [...omissis...] avverso la sentenza [...omissis...] che conferma integralmente..."; quindi non si puo affermare che si e di fronte ad una omessa pronuncia; ma sul punto la motivazione non consiste certamente in un iter argomentativo logicamente compiuto e tale da far adeguatamente comprendere la ratio decidendi; deve quindi concludersi che la motivazione in questione e insufficiente.
E' necessario precisare che detto vizio di motivazione ha per oggetto un punto che certamente e ben lontano dall'essere irrilevante, avendo ad oggetto (come gia si e esposto) la "responsabilita contrattuale di Ir. verso la stessa C. ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., per inadempimento di obblighi discendenti dal contratto di collaborazione del 1986" ed in particolare la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della Ir. e cioe di un principio che e stato oggetto di attenzione sempre maggiore da parte della dottrina e della giurisprudenza (nessun dubbio sembra possibile sul fatto che la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto comporta una responsabilita non extracontrattuale ma contrattuale in quanto trova comunque la sua base sui diritti e doveri che il contratto - le cui interpretazione ed esecuzione deve rispettare tra l'altro, appunto, il principio della buona fede - e la legge attribuiscono ai contraenti in quanto tali).
In particolare la giurisprudenza, dopo aver in un primo tempo tendenzialmente negato alla buona fede (in genere) un rilievo giuridico autonomo (v. ad es. Cass. n. 03250 del 20/07/1977: "La violazione dei doveri di correttezza e di buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ove non siano considerati in forma primaria ed autonoma da una norma - come nell'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 cod. civ. - costituisce solo un criterio di qualificazione e di valutazione del comportamento dei contraenti. Pertanto, un comportamento ad essi contrario non puo essere reputato illegittimo e, quindi, fonte di responsabilita ove al contempo non concreti la violazione di un diritto altrui, gia direttamente riconosciuto da una norma giuridica"), si e poi cimentata nell'individuazione di una definizione generale della buona fede contrattuale (v. tra le altre Cass. n. 12310 del 5/11/1999: "Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", operando, quindi, come un criterio di reciprocita, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta Costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarieta sociale" imposti dall'art. 2 della Costituzione. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge") riconoscendo: - A) che questa, oltre a costituire uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una della parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarieta sociale che integrano, appunto il contenuto della buona fede (v. Cass. n. 960 del 18/02/1986); - B) che il principio della correttezza o buona fede in senso oggettivo si colloca in primo piano nell'ambito della disciplina dei primi due titoli del libro quarto del c.c., perche (tra l'altro) costituisce un fondamentale dovere di comportamento del debitore e del creditore (art. 1175 c.c.), stabilisce il comportamento da tenere nelle trattative durante la fase precontrattuale (art. 1337 c.c.) e nella "...pendenza della condizione..." (art. 1358 c.c.; cfr. ad es. tra le altre Cass. n. 4110 del 22/03/2001: "Colui che si e obbligato sotto la condizione sospensiva del rilascio di una determinata autorizzazione amministrativa, necessaria perche si realizzi la finalita economica del contratto, ha il dovere di compiere tutte le attivita che da lui dipendono perche la P.A. sia posta in grado di provvedere positivamente sul rilascio dell'autorizzazione stessa"), contribuisce a determinare il contenuto o gli effetti del contratto integrandolo (art. 1374 c.c.; cfr. ad es. tra le altre, nel senso che i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., pur non creando obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro, "...rilevano sul piano dell'adempimento di specifici obblighi negoziali, come fonti di integrazione del regolamento contrattuale...": Cass. n. 11051 del 24/10/1995), ed orienta l'interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.), e l'esecuzione del medesimo (art. 1375 C.C.). In particolare in tema di esecuzione del contratto deve ritenersi principio sostanzialmente consolidato che la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarieta, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (v. tra le altre Cass. n. 12093 del 27/09/2001).
L'impugnata decisione va dunque cassata in relazione al motivo accolto; e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
A detto Giudice di rinvio va rimessa la decisione in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo; rigetta il primo; cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.